Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 gennaio 2000, n. 11

L.R. 9 agosto 1999, n. 21 - art. 47 - Costituzione del Consorzio d’irrigazione e bonifica “Ovest Sesia Baraggia”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Al fine di pervenire all’organico esercizio delle funzioni in materia di bonifica ed irrigazione sono decretate, ai sensi delle disposizioni dell’art. 6 del D.P.R. 23/06/1962. n. 947 e dell’art. 47 della L.R. 9 agosto 1999, n. 21, la soppressione dell’Associazione d’irrigazione dell’Agro all’Ovest del Sesia istituita con legge 3 luglio 1853 n. 1575 e del Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese creato con D.P.R. 9/12/1950, n. 3862 e la contestuale costituzione del Consorzio d’irrigazione e bonifica “Ovest Sesia Baraggia”.

Art. 3 - Il comprensorio del nuovo Consorzio è di circa 190.000 ettari, di cui 40.938 classificati di bonifica, come già delimitato ed individuato per gli enti di provenienza nei relativi atti istitutivi e statutari.

Il perimetro comprensoriale è quello risultante nella corografia in scala 1:100.000 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4 - In attuazione del presente decreto viene altresì stabilito:

- di affidare, nelle more di insediamento degli organi del nuovo Consorzio di irrigazione e bonifica, all’Assemblea elettiva dei delegati per l’Associazione di Irrigazione dell’Agro all’Ovest del Sesia ed al Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese la redazione in comune dello statuto del nuovo consorzio, che dovrà essere predisposto sulla base dei principi e delle norme contenute nel “progetto di fusione”, approvato dai suddetti organi rispettivamente in data 4 e 7 novembre 1998, e delle disposizioni legislative che disciplinano la specifica materia, riservando alla Giunta regionale la risoluzione delle divergenze che dovessero risultare dagli atti posti in essere e la successiva approvazione del predetto statuto;

- di demandare, intervenuta l’approvazione dello statuto del Consorzio d’irrigazione e bonifica “Ovest Sesia Baraggia” da parte della Giunta regionale, ai predetti organi dei due enti l’indizione in seduta congiunta delle elezioni degli Organi istituzionali del nuovo consorzio, così come sarà previsto dallo statuto, sovrintendendo a tutte le incombenze all’uopo occorrenti;

- di confermare la legittimazione ad operare, per lo svolgimento di tutta l’attività consentita dalle vigenti norme statutarie e legislative, agli stessi organi esistenti dei due enti, fino alla data di insediamento degli organi istituzionali del Consorzio del nuovo consorzio.

Art. 5 - Gli enti soppressi cessano dalle loro rispettive funzioni alla data di insediamento degli organi istituzionali del Consorzio di irrigazione e bonifica “Ovest Sesia Baraggia” al quale, senza soluzione di continuità, vengono le stesse integralmente trasferite.

Art. 6 - Il patrimonio immobiliare, il patrimonio progetti, i beni, i crediti e le passività, i diritti e gli obblighi a qualsiasi titolo esistenti in capo a tale enti soppressi sono trasferiti ed attribuiti al consorzio di irrigazione e bonifica di “Ovest Sesia Baraggia”, fatte salve le specifiche condizioni contenute nel “progetto di fusione” che dovrà costituire parte integrante e sostanziale delle nuove norme statutarie.

I trasferimenti e le attribuzioni avvengono, ipso facto et de iure al momento di insediamento dei nuovi organi elettivi, gratuitamente e senza alcuna formalità che non sia prescritta da leggi nazionali o regionali con riguardo alle formalità di trapasso.

Art. 7 - Il Consorzio di irrigazione e bonifica “Ovest Sesia Baraggia” subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo ai consorzi preesistenti nei confronti della pubblica amministrazione e di privati.

Art. 8 - Il personale di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, regolarmente assunto in base alle leggi vigenti ed ai contratti collettivi di lavoro ed ai regolamenti organici degli enti soppressi, che presti la propria opera alla data di inizio dell’attività del nuovo Ente, passa allo stesso conservando il trattamento economico e normativo preesistente.

Enzo Ghigo