Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
Comune di Trino (Vercelli)
Accordo di Programma per lintegrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap
Il Sindaco
Vista la Legge 8/6/90 n. 142, in particolare lart. 27;
Vista la Legge 7/8/90 n. 241;
Visto il testo dellaccordo di programma sottoscritto, in data 27 gennaio 2000, tra il Comune di Trino, il Provveditorato agli Studi di Vercelli, lAzienda Sanitaria Locale n. 21 ed il Comune di Palazzolo V.se relativo allintegrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
Visto che laccordo di programma deve essere approvato con atto formale che, nella fattispecie, afferisce alla competenza del Sindaco;
Il Sindaco
Approva laccordo di programma tra Comune di Trino, Provveditorato agli Studi di Vercelli, LAzienda Sanitaria Locale n. 21 ed il Comune di Palazzolo V.se per lintegrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, sottoscritto in data 27 gennaio 2000;
Dispone la pubblicazione del presente provvedimento e dellaccordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Sindaco
Alessandro Serra
Accordo di programma per lintegrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap
Il Comune di Trino
Il Provveditorato agli Studi di Vercelli
LAzienda Sanitaria Locale n. 21
Il Comune di Palazzolo V.se
premesso
Che il presente Accordo nasce dalla collaborazione tra i membri del G.L.I.P. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per lintegrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap) di Vercelli e le altre componenti istituzionali coinvolte dallindirizzo Ministeriale.
Gli enti aderenti allaccordo
Preso atto che:
- la Legge n. 104/92, Legge quadro sui diritti delle persone handicappate, prevede quale strumento di programmazione coordinata di tutti i Servizi, il ricorso alla stipula degli accordi di programma di cui allart. 27 della L. 142/90;
- al fine di garantire i diversi servizi occorre coordinare gli interventi di competenza dei soggetti di cui sopra;
- in data 2/11/99 si è svolta la Conferenza dei Servizi, indetta dal Sindaco del Comune di Trino pervenendo allaccordo unanime sul contenuto del presente atto;
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
Le parti stipulanti, preso atto delle rispettive competenze di legge, riassunta nellallegato A, parte integrante e sostanziale del presente accordo, si impegnano:
1. a porle in atto reciprocamente nonchè singolarmente e solidalmente verso gli utenti aventi diritto sulla base delle risorse disponibili.
2. A costruire appropriate forme di coordinamento per utilizzare le risorse annualmente disponibili a ciascuna parte per garantire lattuazione degli impegni assunti con il presente atto;
3. A verificare, almeno annualmente (di norma entro il mese di settembre) la copertura qualitativa e quantitativa dei fabbisogni rilevati e a programmare di conseguenza gli interventi attraverso una relazione annuale sullo stato dei servizi per l integrazione dei minori in situazioni di handicap, che le parti contraenti si impegnano a redigere.
Art. 2
1. Qualora una o più parti dichiarino di garantire la gestione dei servizi di propria competenza in convenzione con altro soggetto pubblico o privato, i soggetti convenzionati possono avanzare proposte alla Conferenza dei servizi.
2. Detti soggetti convenzionati possono altresì stipulare intese operative con le parti pubbliche stipulanti laccordo di programma, affinche venga assicurato il coordinamento di tutti i servizi oggetto dellaccordo secondo quanto stabilito nellart. 13, comma 1ª, lett. a) L. n. 104/92.
3. tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonchè a forme di integrazione tra attività scolastiche integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione delle attività di collaborazione coordinate.
Art. 3
1. La conferenza dei servizi è costituita dagli enti sottoscrittori, da qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonchè dai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Essa si riunisce almeno una volta allanno per dare lettura della relazione annuale sullo stato dei servizi per lintegrazione dei minori in situazione di handicap.
2. Il gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per lintegrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (G.L.I.P.), previsto dalla L. 104/92, art. 15, comma 1ª, ha il compito di attivare tutte le procedure necessarie per rendere operativo quanto previsto dallart. 1.
3. Il Collegio di Vigilanza è costituito dal Sindaco di Trino o suo rappresentante, che lo presiede, dal Provveditore agli Studi di Vercelli o suo rappresentante, dal Sindaco di Palazzolo o suo rappresentante, dal Direttore Generale dellAzienda A.S.L. n. 21 o suo rappresentante e da un rappresentante dei soggetti gestori delle funzioni Socio Assistenziali oltre che dal Prefetto di Vercelli o suo rappresentante.
4. Al Collegio di Vigilanza sono conferiti poteri di controllo sullo stato di attuazione dellaccordo.
Le controversie relative allinterpretazione ed allesecuzione del presente accordo sono rimesse a un collegio di tre membri, nominati dal Collegio di Vigilanza.
Le controversie giudiziali sono riservate al Foro di Vercelli.
Art. 4
Durata
Il presente accordo di programma ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Letto, approvato e sottoscritto in Trino, residenza comunale, in data 27/1/2000.
Il Comune di Trino:
Alessandro Serra
Il Provveditorato agli Studi di Vercelli:
Carlo Raimondo
LAzienda Sanitaria Locale n. 21:
Anna Maria Avonto
Il Comune di Palazzolo V.se:
Luigi Mocca