Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000

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Comune di Trino (Vercelli)

Accordo di Programma per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap

Il Sindaco

Vista la Legge 8/6/90 n. 142, in particolare l’art. 27;

Vista la Legge 7/8/90 n. 241;

Visto il testo dell’accordo di programma sottoscritto, in data 27 gennaio 2000, tra il Comune di Trino, il Provveditorato agli Studi di Vercelli, l’Azienda Sanitaria Locale n. 21 ed il Comune di Palazzolo V.se relativo all’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;

Visto che l’accordo di programma deve essere approvato con atto formale che, nella fattispecie, afferisce alla competenza del Sindaco;

Il Sindaco

Approva l’accordo di programma tra Comune di Trino, Provveditorato agli Studi di Vercelli, L’Azienda Sanitaria Locale n. 21 ed il Comune di Palazzolo V.se per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, sottoscritto in data 27 gennaio 2000;

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento e dell’accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco
Alessandro Serra

Accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap

Il Comune di Trino

Il Provveditorato agli Studi di Vercelli

L’Azienda Sanitaria Locale n. 21

Il Comune di Palazzolo V.se

premesso

Che il presente Accordo nasce dalla collaborazione tra i membri del G.L.I.P. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap) di Vercelli e le altre componenti istituzionali coinvolte dall’indirizzo Ministeriale.

Gli enti aderenti all’accordo

Preso atto che:

- la Legge n. 104/92, Legge quadro sui diritti delle persone handicappate, prevede quale strumento di programmazione coordinata di tutti i Servizi, il ricorso alla stipula degli accordi di programma di cui all’art. 27 della L. 142/90;

- al fine di garantire i diversi servizi occorre coordinare gli interventi di competenza dei soggetti di cui sopra;

- in data 2/11/99 si è svolta la Conferenza dei Servizi, indetta dal Sindaco del Comune di Trino pervenendo all’accordo unanime sul contenuto del presente atto;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Le parti stipulanti, preso atto delle rispettive competenze di legge, riassunta nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente accordo, si impegnano:

1. a porle in atto reciprocamente nonchè singolarmente e solidalmente verso gli utenti aventi diritto sulla base delle risorse disponibili.

2. A costruire appropriate forme di coordinamento per utilizzare le risorse annualmente disponibili a ciascuna parte per garantire l’attuazione degli impegni assunti con il presente atto;

3. A verificare, almeno annualmente (di norma entro il mese di settembre) la copertura qualitativa e quantitativa dei fabbisogni rilevati e a programmare di conseguenza gli interventi attraverso una “relazione annuale sullo stato dei servizi per l’ integrazione dei minori in situazioni di handicap”, che le parti contraenti si impegnano a redigere.

Art. 2

1. Qualora una o più parti dichiarino di garantire la gestione dei servizi di propria competenza in convenzione con altro soggetto pubblico o privato, i soggetti convenzionati possono avanzare proposte alla Conferenza dei servizi.

2. Detti soggetti convenzionati possono altresì stipulare “intese operative” con le parti pubbliche stipulanti l’accordo di programma, affinche’ venga assicurato il coordinamento di tutti i servizi oggetto dell’accordo secondo quanto stabilito nell’art. 13, comma 1ª, lett. a) L. n. 104/92.

3. “tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonchè a forme di integrazione tra attività scolastiche integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione delle attività di collaborazione coordinate”.

Art. 3

1. La conferenza dei servizi è costituita dagli enti sottoscrittori, da qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonchè dai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Essa si riunisce almeno una volta all’anno per dare lettura della “relazione annuale sullo stato dei servizi per l’integrazione dei minori in situazione di handicap”.

2. Il gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (G.L.I.P.), previsto dalla L. 104/92, art. 15, comma 1ª, ha il compito di attivare tutte le procedure necessarie per rendere operativo quanto previsto dall’art. 1.

3. Il Collegio di Vigilanza è costituito dal Sindaco di Trino o suo rappresentante, che lo presiede, dal Provveditore agli Studi di Vercelli o suo rappresentante, dal Sindaco di Palazzolo o suo rappresentante, dal Direttore Generale dell’Azienda A.S.L. n. 21 o suo rappresentante e da un rappresentante dei soggetti gestori delle funzioni Socio Assistenziali oltre che dal Prefetto di Vercelli o suo rappresentante.

4. Al Collegio di Vigilanza sono conferiti poteri di controllo sullo stato di attuazione dell’accordo.

Le controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del presente accordo sono rimesse a un collegio di tre membri, nominati dal Collegio di Vigilanza.

Le controversie giudiziali sono riservate al Foro di Vercelli.

Art. 4
Durata

Il presente accordo di programma ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Letto, approvato e sottoscritto in Trino, residenza comunale, in data 27/1/2000.

Il Comune di Trino:
Alessandro Serra

Il Provveditorato agli Studi di Vercelli:
Carlo Raimondo

L’Azienda Sanitaria Locale n. 21:
Anna Maria Avonto

Il Comune di Palazzolo V.se:
Luigi Mocca