Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2000

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 gennaio 2000, n. 9

 Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio regionale - Legge 1º marzo 1975 n. 47

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

dalla data odierna, su tutto il territorio della Regione Piemonte, lo stato di grave pericolosità previsto dalle leggi succitate;

la cessazione dello stato di grave pericolosità verrà stabilita con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

Inoltre

rende noto

che durante tale periodo è vietato in tutti i territori boscati e cespugliati e sino ad una distanza di 50 m. da essi:

accendere i fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione  che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d’incendio e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste dall’art. 7, 3º comma della Legge Regionale 9 giugno 1994 n. 16;

che per le violazioni di cui all’art. 7 della L.R. 16/94 commesse durante il periodo di grave pericolosità incendi boschivi si applica la sanzione  di lire 150.000 a lire 1.500.000 (art. 13, lettera b, L.R. 16/94).

Stante la gravità degli eventi, il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo.

Torino, 25 gennaio 2000

Enzo Ghigo