Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2000
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 gennaio 2000, n. 9
Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio regionale
- Legge 1º marzo 1975 n. 47
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta
dalla data odierna, su tutto il territorio della Regione Piemonte, lo stato
di grave pericolosità previsto dalle leggi succitate;
la cessazione dello stato di grave pericolosità verrà stabilita con successivo
decreto del Presidente della Giunta Regionale al cessare delle condizioni
meteorologiche di rischio.
Inoltre
rende noto
che durante tale periodo è vietato in tutti i territori boscati e cespugliati
e sino ad una distanza di 50 m. da essi:
accendere i fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici
per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano
faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare
comunque pericolo mediato o immediato dincendio e sono inoltre annullate
tutte le deroghe previste dallart. 7, 3º comma della Legge Regionale 9
giugno 1994 n. 16;
che per le violazioni di cui allart. 7 della L.R. 16/94 commesse durante
il periodo di grave pericolosità incendi boschivi si applica la sanzione
di lire 150.000 a lire 1.500.000 (art. 13, lettera b, L.R. 16/94).
Stante la gravità degli eventi, il presente decreto è dichiarato immediatamente
esecutivo.
Torino, 25 gennaio 2000
Enzo Ghigo