Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2000
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Codice 10.6
Noleggio di una fotocopiatrice di media produttività per il Centro Stampa
dellAssessorato alla Sanità. Proroga del contratto in corso, nei limiti
del quinto dobbligo
Permesso che, con contratto Rep. 5105 del 30.10.1995, stipulato in esecuzione
della D.G.R. n. 199-788 del 7.8.1999, è stato affidato alla ditta Kodak
S.p.A., cui è poi subentrata la Danka Office Imaging S.p.A., il noleggio
quadriennale, integrato con lassistenza tecnica e la fornitura del materiale
di consumo, di una macchina fotocopiatrice di media produttività per il
centro stampa dellAssessorato alla sanità;
rilevato che il suddetto contratto è venuto a scadenza il 30 ottobre 1999;
considerato che non risulta confacente agli interessi dellAmministrazione
Regionale procedere alla stipulazione di un nuovo contratto in questo momento,
in quanto, a causa dellintensa e rapida innovazione tecnologica che sta
caratterizzando il settore, proponendo la stipulazione anche di pochi mesi
si può cogliere lopportunità di acquisire apparecchiature di tecnologia
più evolutiva a parità di prezzo, se non addirittura a prezzi migliori
di quelli attuali;
atteso, peraltro, che si rende necessario evitare qualsiasi soluzione di
continuità nella funzionalità del centro stampa dellAssessorato alla sanità
e che, a tal fine, è stata mantenuta operativa, anche dopo la scadenza
del contratto di cui sopra, lapparecchiatura acquisita con tale contratto,
tuttora perfettamente funzionante;
ritenuto pertanto di prorogare di sei mesi, fino al 30 aprile 1999, la
durata del contratto di che trattasi, confermando per il resto le condizioni
inizialmente pattuite, avvalendosi alluopo dei poteri previsti dallart.
40 della L.R. 8/84;
dato atto che, ai sensi dellarticolo 6 del contratto prorogato, i corrispettivi
vengono fatturati posticipatamente e con cadenza semestrale, sicchè le
obbligazioni relative al periodo di proroga sorgeranno solo nellesercizio
2000 ed i corrispondenti impegni di spesa dovranno essere quindi assunti
con successivi provvedimenti, nel corso dello stesso esercizio;
visti gli artt. 3 e 16 del D.Leg. 29/93 e s.m.i.;
visto lart. 22 della L.R. 51/97;
vista la L.R. 55/81;
IL DIRIGENTE
in conformità con gli indirizzi in materia, disposti dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 3-26628 del 10/02/99;
determina
Di prorogare di sei mesi, fino al 30 aprile 2000, ai sensi e agli effetti
dellart. 40 della L.R. 8/84, la durata del contratto rep. 5105 del 30.10.1995,
stipulato in esecuzione della D.G.R. n. 199-788 del 7.8.1999 con la Kodak
S.p.A, cui è in seguito subentrata la Danka Office Imaging S.p.A., confermando,
per il resto, le condizioni contrattuali inizialmente pattuite.
Gli impegni di spesa per le obbligazioni che sorgeranno nellesercizio
finanziario 2000 a seguito della proroga del suddetto contratto saranno
assunto con successivi provvedimenti, nel corso dello stesso esercizio.
Il Dirigente responsabile
D.D. 14 dicembre 1999, n. 1283
Luciano Funtò