Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2000

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Codice 10.6
D.D. 14 dicembre 1999, n. 1283

Noleggio di una fotocopiatrice di media produttività per il Centro Stampa dell’Assessorato alla Sanità. Proroga del contratto in corso, nei limiti del quinto d’obbligo

Permesso che, con contratto Rep. 5105 del 30.10.1995, stipulato in esecuzione della D.G.R. n. 199-788 del 7.8.1999, è stato affidato alla ditta Kodak S.p.A., cui è poi subentrata la Danka Office Imaging S.p.A., il noleggio quadriennale, integrato con l’assistenza tecnica e la fornitura del materiale di consumo, di una macchina fotocopiatrice di media produttività per il centro stampa dell’Assessorato alla sanità;

rilevato che il suddetto contratto è venuto a scadenza il 30 ottobre 1999;

considerato che non risulta confacente agli interessi dell’Amministrazione Regionale procedere alla stipulazione di un nuovo contratto in questo momento, in quanto, a causa dell’intensa e rapida innovazione tecnologica che sta caratterizzando il settore, proponendo la stipulazione anche di pochi mesi si può cogliere l’opportunità di acquisire apparecchiature di tecnologia più evolutiva a parità di prezzo, se non addirittura a prezzi migliori di quelli attuali;

atteso, peraltro, che si rende necessario evitare qualsiasi soluzione di continuità nella funzionalità del centro stampa dell’Assessorato alla sanità e che, a tal fine, è stata mantenuta operativa, anche dopo la scadenza del contratto di cui sopra, l’apparecchiatura acquisita con tale contratto, tuttora perfettamente funzionante;

ritenuto pertanto di prorogare di sei mesi, fino al 30 aprile 1999, la durata del contratto di che trattasi, confermando per il resto le condizioni inizialmente pattuite, avvalendosi all’uopo dei poteri previsti dall’art. 40 della L.R. 8/84;

dato atto che, ai sensi dell’articolo 6 del contratto prorogato, i corrispettivi vengono fatturati posticipatamente e con cadenza semestrale, sicchè le obbligazioni relative al periodo di proroga sorgeranno solo nell’esercizio 2000 ed i corrispondenti impegni di spesa dovranno essere quindi assunti con successivi provvedimenti, nel corso dello stesso esercizio;

visti gli artt. 3 e 16 del D.Leg. 29/93 e s.m.i.;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

vista la L.R. 55/81;

IL DIRIGENTE

in conformità con gli indirizzi in materia, disposti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3-26628 del 10/02/99;

determina

Di prorogare di sei mesi, fino al 30 aprile 2000, ai sensi e agli effetti dell’art. 40 della L.R. 8/84, la durata del contratto rep. 5105 del 30.10.1995, stipulato in esecuzione della D.G.R. n. 199-788 del 7.8.1999 con la Kodak S.p.A, cui è in seguito subentrata la Danka Office Imaging S.p.A., confermando, per il resto, le condizioni contrattuali inizialmente pattuite.

Gli impegni di spesa per le obbligazioni che sorgeranno nell’esercizio finanziario 2000 a seguito della proroga del suddetto contratto saranno assunto con successivi provvedimenti, nel corso dello stesso esercizio.

Il Dirigente responsabile
Luciano Funtò