Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2000
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Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9
Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre
1996, n. 70 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47
Norme per lallevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali
e dei relativi ibridi e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 Interventi
finalizzati a raggiungere e conservare lequilibrio faunistico ed ambientale
nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Divieto di allevamento a scopi
1. Sono vietati su tutto il territorio regionale lallevamento a scopi
venatori e limmissione in campo aperto del cinghiale (Sus scrofa) e relativi
ibridi, in applicazione della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme
per lallevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei
relativi ibridi).
2. E vietata inoltre limportazione in Piemonte, a scopi venatori, di
cinghiali vivi e la immissione di detti ungulati sul territorio regionale
comprese le aziende agri-turistico-venatorie e aziende faunistico-venatorie,
le aree protette e i fondi chiusi.
3. Sono ammessi i trasporti di detti selvatici transitanti sul territorio
regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle Province interessate,
del mezzo di trasporto, dellitinerario e del numero dei capi trasportati,
da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore.
Art. 2.
(Piani di contenimento)
1. Ad integrazione ed in deroga di quanto previsto allarticolo 29, comma
2 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed allarticolo
4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a
raggiungere e conservare lequilibrio faunistico ed ambientale nelle aree
istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate) da ultimo
modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6, le Province, anche
su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei
comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori
alpini (CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree
protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie
e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento
del cinghiale, da attuarsi, con mezzi e modalità indicati dallIstituto
Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati
alla riduzione della specie nellintero territorio regionale fino al livello
compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione
del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche
ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose.
2. Ad integrazione dellarticolo 29 della l.r. 70/1996 e dellarticolo
4 della l.r. 36/1989, le Province e gli enti di gestione delle aree protette
regionali predispongono annualmente, ciascuno per i territori di propria
competenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro la data del
30 giugno, un motivato programma per il controllo del cinghiale ripartito
in almeno tre interventi lanno.
3. In deroga a quanto previsto dallarticolo 29 della l.r. 70/1996 i piani
di contenimento sono attuati dalle Province con la collaborazione dei comitati
di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette
regionali o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende
agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di loro pertinenza.
4. Per le finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli
agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei
proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto darmi, delle
guardie venatorie volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati
dai soggetti che fanno la richiesta di cui al comma 1.
5. La Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti
ai piani di contenimento dei cinghiali e, al termine dei suddetti interventi,
trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi
alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
6. La Giunta regionale entro due mesi dallentrata in vigore della presente
legge definisce le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando:
a) le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve
essere oggetto di controllo e contenimento costante;
b) le aree dove luso del suolo e del territorio sono compatibili con una
presenza equilibrata della specie.
Art. 3.
(Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione, per lanno 2000 le Province possono definire
il periodo per lattuazione dei piani di abbattimento anche al di fuori
della stagione venatoria.
2. In caso di inadempienza e comunque non oltre sessanta giorni dallentrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, si
avvale del potere sostitutivo.
Art. 4.
(Norma finanziaria)
1. Per ciascun anno finanziario successivo a quello dellentrata in vigore
della presente legge, nella predisposizione del bilancio annuale, vengono
iscritti, inoltre, stanziamenti sul capitolo di spesa denominato Indennizzi
per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica in misura da definirsi
in sede di predisposizione di bilancio di anno in anno.
2. Entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale definisce i criteri e le procedure inerenti le denunce di sinistri
stradali.
Art. 5.
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 gennaio 2000
Enzo Ghigo
venatori e di immissioni del cinghiale)