Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10
Autorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio per lanno finanziario
2000 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Esercizio provvisorio)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dellarticolo 79 dello Statuto
e secondo quanto previsto dal secondo comma dellarticolo 36 della legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale), ad
esercitare provvisoriamente, fino al momento dellentrata in vigore della
relativa legge e non oltre il 30 aprile 2000, il bilancio della Regione
per lanno finanziario 2000, secondo gli stati di previsione dellentrata
e della spesa del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2000,
contenuti nel Disegno di legge n. 628 Bilancio di previsione 2000 e pluriennale
2000-2002 approvato dalla Giunta regionale in data 13 dicembre 1999, limitatamente
ad un quarto degli stanziamenti.
2. I capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti
finanziari al Consiglio regionale sono gestiti senza i limiti previsti
al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità.
Art. 2.
(Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti)
1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato
con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati,
ai sensi dellarticolo 36 della l.r. 55/1981 e in applicazione dellarticolo
9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme
regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142
ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), ad esercitare provvisoriamente,
fino al momento dellentrata in vigore della relativa legge di approvazione
e non oltre il 30 aprile 2000, il bilancio di previsione per lanno finanziario
2000, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono
carattere di urgenza ed indifferibilità.
2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la norma dellarticolo
36 della l.r. 55/1981 lesercizio provvisorio si esercita sugli stanziamenti
relativi al bilancio di previsione per lesercizio 1999.
Art. 3.
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello
Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 gennaio 2000
Enzo Ghigo