Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2000

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Codice 30
D.D. 10 novembre 1999, n. 535

LL.RR. nn. 18/94 e 76/96, art. 19 - parziale reintegro degli oneri previdenziali, per la continuità lavorativa di persone svantaggiate. Assegnazione di totali L. 87.309.060 a cooperative sociali e datori di lavoro; liquidazione di L. 43.654.530 - Cap. 12126/99 A/354280. Impegno di L. 59.374.830

La L.R. n. 18/94 “Norme di attuazione della legge 8.11.1991 n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali”, così come modificata e integrata dalla L.R. n. 76/96, al titolo IV, prevede interventi a sostegno e per la promozione della cooperazione sociale di inserimento lavorativo, quale soggetto delle politiche attive del lavoro per l’integrazione lavorativa economica e sociale delle persone svantaggiate.

Tra le altre forme di sostegno, all’art. 19, è prevista l’assegnazione di contributi, pari al rimborso del 50% degli oneri previdenziali assistenziali versati per quei lavoratori, che si trovino nelle condizioni definite dall’articolo stesso, al fine di favorirne la continuità lavorativa ed uno stabile reinserimento sociale.

Con D.G.R. n. 28-27044 del 12.04.1999, ai sensi dell’art. 21 della citata normativa regionale, sono state definite le modalità per la presentazione delle domande nonchè i criteri per l’assegnazione dei contributi.

Le istanze prodotte, corredate dalla documentazione di rito, sono 13.

Di queste, l’istanza relativa alla Cooperativa Sociale Meeting Service Catering di Torino, non è stata accolta per mancanza di requisiti.

Complessivamente il rimborso parziale degli oneri previdenziali assistenziali concerne n. 26 lavoratori, tutti ex persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4, legge n. 381/91 e le 12 richieste accoglibili comporterebbero una spesa di L. 87.309.060.

Peraltro, considerato che le attuali disponibilità di bilancio, sul capitolo di competenza, ammontano a L. 59.374.830, si propone di impegnare detta somma rinviando ad un successivo provvedimento l’assegnazione della restante somma ammissibile nel momento in cui questa sarà resa disponibile sul capitolo medesimo.

Gli assegnatari del contributo, i singoli importi ammissibili, nonchè l’importo da liquidarsi contestualmente alla presente determinazione sono indicati nell’allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli atti;

Vista la legge n 381/91 e le LL.RR. nn. 18/94 e 76/96;

Vista la L.R. n. 55/81;

Vista la D.G.R. n. 28-27044 del 12.04.1999;

Visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 470/93;

Visto l’art. 23 della L.R. 51/97;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione “Politiche sociali” ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 75-27930 in data 26.07.1999;

determina

- Di ammettere ai contributi previsti all’art. 19, LL.RR. nn. 18/94 e 76/96, le cooperative sociali e i datori di lavoro, individuati nell’allegato A, che forma parte integrante della presente determinazione, secondo gli importi a fianco di ciascheduno indicati nella prima colonna, per totali L. 87.309.060;

- di impegnare la somma di L. 59.374.830 sul capitolo 12126/99 Acc. n. 354280 che attualmente presenta tale disponibilità, rinviando ad un successivo provvedimento l’impegno della restante somma quando questa sia resa disponibile dalle leggi di bilancio;

- di autorizzare la liquidazione dell’importo indicato nella seconda colonna dell’allegato A, corrispondente a complessive L. 43.654.530, sul medesimo capitolo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di gg. 60 dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore regionale
Sergio Di Giacomo

Allegato