Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2000, n. 29 - 29199

L.R. 21/97 e s.m.i. - Programma degli interventi del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Artigianato

Premesso che, ai sensi della LR 21/97, come modificata dalla LR 24/99:

è istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, articolato in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di intervento; il Fondo è istituito presso Finpiemonte SpA (art.4);

la Regione agevola l’accesso al credito delle imprese artigiane mediante finanziamenti con l’intervento di apposita sezione del Fondo (art.9, comma1, lett c);

il finanziamento regionale di programmi di investimento di imprese artigiane, della durata massima di 60 mesi, copre fino al 70% della spesa ammissibile ed è concesso in concomitanza ad un finanziamento bancario (art.15);

per ciascuna sezione del Fondo la Giunta Regionale predispone il Programma degli interventi, sentite le Associazioni regionali di categoria, e lo trasmette al Consiglio per il parere da esprimersi entro il termine di 45 gg., decorso il quale il parere stesso si intende favorevole (art.5, comma 1);

il Programma individua e determina gli ambiti territoriali e settoriali di intervento, le misure e i tassi di agevolazione, le spese ammissibili e le modalità di utilizzo delle risorse e di attuazione degli interventi (art.5, comma 2);

la gestione del Fondo è affidata a Finpiemonte Spa; i rapporti fra Regione e Finpiemonte sono regolati dalla Convenzione stipulata in data 29.10.97 e s.m.i. (art.6);

per l’esame dei progetti di investimento di imprese artigiane da finanziare col Fondo è operante presso Finpiemonte il Gruppo tecnico di valutazione di cui al D.P.G.R. 2793 del 21.7.97 e s.m.i. (art.7);

considerato che:

il Programma degli interventi, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 499-C.R.12086 del 15/10/98, deve essere modificato alla luce delle variazioni introdotte dalla citata LR 24/99;

oltre a tali variazioni è opportuno provvedere ad un aggiornamento del Programma, con particolare riferimento agli ambiti prioritari di intervento e agli obiettivi dei programmi di investimento finanziabili, per una maggiore coerenza con le strategie complessive della programmazione regionale, anche in relazione agli impegni istituzionali assunti nel Patto per lo sviluppo e l’occupazione del Piemonte;

tale aggiornamento deve altresì opportunamente tener conto dell’esigenza, emersa nel corso dell’attuale gestione, di un maggior dettaglio relativamente alle spese ammissibili, che agevoli le imprese nella predisposizione delle domande e la valutazione dei programmi da parte del Gruppo tecnico di valutazione;

dato atto infine che le agevolazioni previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono soggette alla regola “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e che pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla UE;

la Giunta Regionale

vista la L.R. 51/97;

sentite le Confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative;

dato atto che in data 23/11/99 il predetto Programma e’ stato trasmesso al Presidente del Consiglio (Prot. n. 17640/17) e che alla scadenza prevista il Consiglio regionale non si e’ espresso, intendendosi con cio’ acquisito il parere favorevole;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni di cui in premessa

di approvare il “Programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - sezione Artigianato”, ai sensi dell’art.5 della LR 21/97, come modificato dalla LR 24/99, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il presente Programma entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato A

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DEL FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE - SEZIONE ARTIGIANATO - L.R. 21/97 e s.m.i.

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane, nonché le imprese che ottengono detta iscrizione entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo.

Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli strumenti finanziari di cui al presente Programma le imprese artigiane operanti su tutto il territorio regionale, con la sola eccezione delle imprese con insediamenti ubicati nelle fasce fluviali soggette a vincolo, ai sensi delle delibere del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.

3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Vengono considerati prioritari:

a) interventi a sostegno dei programmi d’investimento, di cui al successivo paragrafo 4), che determinano un incremento occupazionale nell’impresa interessata;

b) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane di nuova costituzione. Ai fini della presente normativa vengono considerate tali le imprese che si sono costituite in un periodo non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per questa tipologia di imprese sono anche ammesse anche le spese effettuate nei sei mesi antecedenti la presentazione della domanda (vedi paragrafo 5);

c) gli interventi a sostegno dei programmi d’investimento di cui al successivo paragrafo 4) promossi da imprese artigiane ubicate in aree comprese in un patto territoriale.

4. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED OBIETTIVI

Sono considerati ammissibili i programmi d’investimento, d’importo non inferiore a L. 50 milioni, finalizzati:

I. alla costituzione di nuove imprese artigiane

oppure

II. al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) Introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;

b) Miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;

c) Miglioramento della compatibilità ambientale dell’impresa;

d) Certificazione di qualità del prodotto/servizio, del processo e del sistema aziendale;

e) Internazionalizzazione e promozione/sviluppo dell’impresa artigiana.

Relativamente al punto II, per programma d’investimento s’intende un insieme coordinato ed equilibrato di spese, che comprenda almeno due delle voci riportate al successivo paragrafo 5), coerente con l’obiettivo che s’intende conseguire.

Le richieste di finanziamento relative ad una sola voce di spesa possono essere ammesse, a condizione che tale spesa faccia parte di un programma d’investimento che l’impresa dimostri di realizzare.

5. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro i sei mesi precedenti, coerenti e strettamente collegate all’obiettivo che s’intende conseguire, che si sostanziano in:

a) Formazione del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni, per un importo non superiore al 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;

b) Acquisto di macchinari e/o impianti tecnici;

c) Acquisto di arredi strumentali;

d) Acquisto di automezzi;

e) Acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

f) Acquisizione di servizi reali (consulenze, interpretariato, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere nazionali e internazionali inserite nei programmi promozionali approvati dalla Regione Piemonte o su cui si esprima favorevolmente il Settore Regionale competente in materia di Promozione, ecc.);

g) Opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni in genere;

h) Spese per l’"avviamento commerciale" dell’attività artigiana, per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, con l’esclusione dei costi per l’utilizzo di marchi in “franchising”.

I beni di cui alle lettere b), c), d), sono ritenuti ammissibili anche se usati.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing.

6. MODALITA DEI FINANZIAMENTI ED EFFETTI DELLA PRIORITA

L’intervento agevolativo si concretizza in un finanziamento, della durata massima di 60 mesi, che copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, erogato con le seguenti modalità:

* ambiti prioritari d’intervento:

- 70% fondi regionali a tasso zero;

- 30% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + 1,25% spread.

* ambiti non prioritari:

- 50% fondi regionali a tasso zero;

- 50% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + 1,25% spread.

L’importo massimo di intervento del fondo regionale non potrà essere superiore a lire 300 milioni;

L’importo massimo del finanziamento complessivo non potrà essere superiore al totale dei “ricavi” iscritti nell’ultimo bilancio approvato o nell’ultima denuncia dei redditi, con la sola eccezione delle imprese di nuova costituzione.

Nel caso di imprese che all’atto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o una denuncia dei redditi relativi a un esercizio completo (12 mesi), il finanziamento verrà parametrato ai ricavi cumulati dalla data di avvio dell’attività, per un massimo di 12 mesi.

Le operazioni di finanziamenti disposte ai sensi del presente programma degli interventi sono assistite da garanzia dei Confidi. La garanzia opera pro quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.

7. PROCEDURE

* La domanda di finanziamento deve essere presentata a Finpiemonte S.p.A. sugli appositi moduli, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, corredata dai preventivi o conferme d’ordine delle voci di costo più significative;

* Il Gruppo Tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. esprime un parere sulla finanziabilità della domanda e sull’ammissibilità delle spese;

* L’erogazione del finanziamento avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all’approvazione del programma da parte del Gruppo Tecnico di valutazione e dell’Istituto di Credito prescelto;

* I programmi di durata pluriennale verranno finanziati in tranches successive;

* L’impresa artigiana, terminato il programma d’investimento, dovrà trasmettere al Gruppo Tecnico di valutazione il rendiconto delle spese sostenute, una relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, la documentazione fotografica degli interventi effettuati.

* Anche ai fini del corretto impiego delle risorse regionali e del monitoraggio e valutazione degli interventi, il GTV effettua controlli sui programmi d’investimento finanziati.

8. METODOLOGIA E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO

* Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi sono soggette alla regola “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.

* Le imprese già beneficiarie di provvidenze ai sensi del presente Programma possono ottenere un nuovo finanziamento solo successivamente alla presentazione al Gruppo Tecnico del rendiconto finale relativo alla precedente domanda.

* Le imprese beneficiarie devono mantenere la qualifica di “impresa artigiana” almeno fino alla data di conclusione del programma finanziato. In caso contrario, l’impresa dovrà procedere all’immediata estinzione del debito residuo sul fondo regionale, restituendo quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi ed ogni altro accessorio;

* La gestione del Fondo previsto dalla norma avviene in conformità alla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., ai sensi della L.R. 21/97.



La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)