Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2000, n. 29 - 29199
L.R. 21/97 e s.m.i. - Programma degli interventi del fondo regionale per
lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Artigianato
Premesso che, ai sensi della LR 21/97, come modificata dalla LR 24/99:
è istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle
piccole imprese, di seguito denominato Fondo, articolato in sezioni corrispondenti
alle diverse tipologie di intervento; il Fondo è istituito presso Finpiemonte
SpA (art.4);
la Regione agevola laccesso al credito delle imprese artigiane mediante
finanziamenti con lintervento di apposita sezione del Fondo (art.9, comma1,
lett c);
il finanziamento regionale di programmi di investimento di imprese artigiane,
della durata massima di 60 mesi, copre fino al 70% della spesa ammissibile
ed è concesso in concomitanza ad un finanziamento bancario (art.15);
per ciascuna sezione del Fondo la Giunta Regionale predispone il Programma
degli interventi, sentite le Associazioni regionali di categoria, e lo
trasmette al Consiglio per il parere da esprimersi entro il termine di
45 gg., decorso il quale il parere stesso si intende favorevole (art.5,
comma 1);
il Programma individua e determina gli ambiti territoriali e settoriali
di intervento, le misure e i tassi di agevolazione, le spese ammissibili
e le modalità di utilizzo delle risorse e di attuazione degli interventi
(art.5, comma 2);
la gestione del Fondo è affidata a Finpiemonte Spa; i rapporti fra Regione
e Finpiemonte sono regolati dalla Convenzione stipulata in data 29.10.97
e s.m.i. (art.6);
per lesame dei progetti di investimento di imprese artigiane da finanziare
col Fondo è operante presso Finpiemonte il Gruppo tecnico di valutazione
di cui al D.P.G.R. 2793 del 21.7.97 e s.m.i. (art.7);
considerato che:
il Programma degli interventi, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione
499-C.R.12086 del 15/10/98, deve essere modificato alla luce delle variazioni
introdotte dalla citata LR 24/99;
oltre a tali variazioni è opportuno provvedere ad un aggiornamento del
Programma, con particolare riferimento agli ambiti prioritari di intervento
e agli obiettivi dei programmi di investimento finanziabili, per una maggiore
coerenza con le strategie complessive della programmazione regionale, anche
in relazione agli impegni istituzionali assunti nel Patto per lo sviluppo
e loccupazione del Piemonte;
tale aggiornamento deve altresì opportunamente tener conto dellesigenza,
emersa nel corso dellattuale gestione, di un maggior dettaglio relativamente
alle spese ammissibili, che agevoli le imprese nella predisposizione delle
domande e la valutazione dei programmi da parte del Gruppo tecnico di valutazione;
dato atto infine che le agevolazioni previste dal Programma allegato al
presente provvedimento sono soggette alla regola de minimis di cui alla
normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e che pertanto non sussiste
lobbligo di notifica alla UE;
la Giunta Regionale
vista la L.R. 51/97;
sentite le Confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative;
dato atto che in data 23/11/99 il predetto Programma e stato trasmesso
al Presidente del Consiglio (Prot. n. 17640/17) e che alla scadenza prevista
il Consiglio regionale non si e espresso, intendendosi con cio acquisito
il parere favorevole;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
per le motivazioni di cui in premessa
di approvare il Programma degli interventi del Fondo regionale per lo
sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - sezione Artigianato,
ai sensi dellart.5 della LR 21/97, come modificato dalla LR 24/99, allegato
A alla presente deliberazione per farne parte integrante.
Il presente Programma entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla pubblicazione sul BUR Piemonte.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte
ai sensi dellart.65 dello Statuto.
(omissis)
Allegato A
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DEL FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE
DELLE PICCOLE IMPRESE - SEZIONE ARTIGIANATO - L.R. 21/97 e s.m.i.
1. BENEFICIARI
Possono presentare domanda di agevolazione le imprese artigiane, sia singole
che associate o consorziate, regolarmente iscritte allalbo delle imprese
artigiane, nonché le imprese che ottengono detta iscrizione entro 12 mesi
dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo.
Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della
Regione Piemonte.
2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO
Possono beneficiare degli strumenti finanziari di cui al presente Programma
le imprese artigiane operanti su tutto il territorio regionale, con la
sola eccezione delle imprese con insediamenti ubicati nelle fasce fluviali
soggette a vincolo, ai sensi delle delibere del Comitato Istituzionale
dellAutorità di Bacino del Fiume Po.
3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO
Vengono considerati prioritari:
a) interventi a sostegno dei programmi dinvestimento, di cui al successivo
paragrafo 4), che determinano un incremento occupazionale nellimpresa interessata;
b) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane di nuova costituzione.
Ai fini della presente normativa vengono considerate tali le imprese che
si sono costituite in un periodo non antecedente i sei mesi dalla data
di presentazione della domanda di agevolazione. Per questa tipologia di
imprese sono anche ammesse anche le spese effettuate nei sei mesi antecedenti
la presentazione della domanda (vedi paragrafo 5);
c) gli interventi a sostegno dei programmi dinvestimento di cui al successivo
paragrafo 4) promossi da imprese artigiane ubicate in aree comprese in
un patto territoriale.
4. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED OBIETTIVI
Sono considerati ammissibili i programmi dinvestimento, dimporto non
inferiore a L. 50 milioni, finalizzati:
I. alla costituzione di nuove imprese artigiane
oppure
II. al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) Introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;
b) Miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;
c) Miglioramento della compatibilità ambientale dellimpresa;
d) Certificazione di qualità del prodotto/servizio, del processo e del
sistema aziendale;
e) Internazionalizzazione e promozione/sviluppo dellimpresa artigiana.
Relativamente al punto II, per programma dinvestimento sintende un insieme
coordinato ed equilibrato di spese, che comprenda almeno due delle voci
riportate al successivo paragrafo 5), coerente con lobiettivo che sintende
conseguire.
Le richieste di finanziamento relative ad una sola voce di spesa possono
essere ammesse, a condizione che tale spesa faccia parte di un programma
dinvestimento che limpresa dimostri di realizzare.
5. SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data
di presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro i sei
mesi precedenti, coerenti e strettamente collegate allobiettivo che sintende
conseguire, che si sostanziano in:
a) Formazione del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni,
per un importo non superiore al 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
b) Acquisto di macchinari e/o impianti tecnici;
c) Acquisto di arredi strumentali;
d) Acquisto di automezzi;
e) Acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi
programmi applicativi;
f) Acquisizione di servizi reali (consulenze, interpretariato, promozione
e pubblicità, partecipazione a fiere nazionali e internazionali inserite
nei programmi promozionali approvati dalla Regione Piemonte o su cui si
esprima favorevolmente il Settore Regionale competente in materia di Promozione,
ecc.);
g) Opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni in genere;
h) Spese per l"avviamento commerciale" dellattività artigiana, per un
importo non superiore al 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile,
con lesclusione dei costi per lutilizzo di marchi in franchising.
I beni di cui alle lettere b), c), d), sono ritenuti ammissibili anche
se usati.
Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing.
6. MODALITA DEI FINANZIAMENTI ED EFFETTI DELLA PRIORITA
Lintervento agevolativo si concretizza in un finanziamento, della durata
massima di 60 mesi, che copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili,
erogato con le seguenti modalità:
* ambiti prioritari dintervento:
- 70% fondi regionali a tasso zero;
- 30% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + 1,25% spread.
* ambiti non prioritari:
- 50% fondi regionali a tasso zero;
- 50% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + 1,25% spread.
Limporto massimo di intervento del fondo regionale non potrà essere superiore
a lire 300 milioni;
Limporto massimo del finanziamento complessivo non potrà essere superiore
al totale dei ricavi iscritti nellultimo bilancio approvato o nellultima
denuncia dei redditi, con la sola eccezione delle imprese di nuova costituzione.
Nel caso di imprese che allatto della presentazione della domanda non
abbiano ancora presentato un bilancio o una denuncia dei redditi relativi
a un esercizio completo (12 mesi), il finanziamento verrà parametrato ai
ricavi cumulati dalla data di avvio dellattività, per un massimo di 12
mesi.
Le operazioni di finanziamenti disposte ai sensi del presente programma
degli interventi sono assistite da garanzia dei Confidi. La garanzia opera
pro quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso
con fondi regionali.
7. PROCEDURE
* La domanda di finanziamento deve essere presentata a Finpiemonte S.p.A.
sugli appositi moduli, sottoscritta dal legale rappresentante dellazienda,
corredata dai preventivi o conferme dordine delle voci di costo più significative;
* Il Gruppo Tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A.
esprime un parere sulla finanziabilità della domanda e sullammissibilità
delle spese;
* Lerogazione del finanziamento avviene, compatibilmente con le risorse
disponibili, in seguito allapprovazione del programma da parte del Gruppo
Tecnico di valutazione e dellIstituto di Credito prescelto;
* I programmi di durata pluriennale verranno finanziati in tranches successive;
* Limpresa artigiana, terminato il programma dinvestimento, dovrà trasmettere
al Gruppo Tecnico di valutazione il rendiconto delle spese sostenute, una
relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta,
la documentazione fotografica degli interventi effettuati.
* Anche ai fini del corretto impiego delle risorse regionali e del monitoraggio
e valutazione degli interventi, il GTV effettua controlli sui programmi
dinvestimento finanziati.
8. METODOLOGIA E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO
* Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi sono soggette
alla regola de minimis di cui alla normativa comunitaria in materia di
aiuti di stato e non possono essere concesse per investimenti coperti con
altre agevolazioni pubbliche.
* Le imprese già beneficiarie di provvidenze ai sensi del presente Programma
possono ottenere un nuovo finanziamento solo successivamente alla presentazione
al Gruppo Tecnico del rendiconto finale relativo alla precedente domanda.
* Le imprese beneficiarie devono mantenere la qualifica di impresa artigiana
almeno fino alla data di conclusione del programma finanziato. In caso
contrario, limpresa dovrà procedere allimmediata estinzione del debito
residuo sul fondo regionale, restituendo quanto in tale momento risulterà
dovuto per capitale, interessi ed ogni altro accessorio;
* La gestione del Fondo previsto dalla norma avviene in conformità alla
convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., ai sensi
della L.R. 21/97.
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori
è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)