Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2000

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Comune di Vernante (Cuneo)

Statuto comunale - Modificazioni ed integrazioni (delibera C.C. 52 del 30/11/99)

Art. 11 si aggiunge infine il seguente comma:

“2. Lo status degli Amministratori Comunali è disciplinato dalla Legge e dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale”.

Art. 12 si aggiunge infine il seguente comma:

“3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento Comunale nell’ambito dei principi stabiliti dal presente Statuto”.

Art. 14 si aggiungono infine i seguenti commi:

“7. Il Sindaco, Presidente del Consiglio, assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio”.

“8. Per la validità delle sedute l’apposito Regolamento Comunale deve prevedere la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco”.

Art. 17 si aggiunge infine il seguente comma:

“5. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salvo quando riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale senza che sussista una correlazione immediata e diretta coi precitati specifici interessi”.

Art. 19 comma 2 si aggiungono infine le seguenti parole:

“prevedendone la presidenza da parte di rappresentanti dell’opposizione, se presente in Consiglio per quelle aventi funzioni di garanzia e controllo”.

Art. 22 comma 1 primo periodo:

le parole “proposta degli indirizzi generali di Governo” sono abrogate e sostituite dalle seguenti: “linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.

comma 1 secondo periodo:

l’intero periodo è abrogato e sostituito dal seguente: “Il Consiglio nella stessa seduta discute ed approva in apposito documento le predette linee programmatiche e provvede altresì almeno una volta all’anno, in sede di approvazione del conto del bilancio, al loro adeguamento e alla verifica del loro stato di attuazione da parte del Sindaco e dei singoli Assessori”.

Comma 3: l’intero comma è abrogato.

Art. 23 comma 1:

la parola “due” è abrogata e sostituita dalla seguente: “quattro”;

- infine si aggiunge il seguente comma"

“9. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale da essi amministrato”.

Art. 28 comma 1 lettera q):

dopo le parole “dal Consiglio Comunale” sono aggiunte le seguenti “e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione”, dopo la parola “nonchè” sono aggiunte le seguenti: “d’intesa con i responsabili territorialmente competenti” - Infine si aggiunge il seguente comma “2. Il Sindaco è altresì competente in materia di informazione al pubblico su situazioni di pericolo per calamità, provvedendo a quanto anteriormente attribuito al Prefetto dall’art. 36 del D.P.R. 6.2.81 n. 66.”

Art. 40 comma 1:

dopo le parole “e altri servizi.” si aggiungono le seguenti “la costituzione di uffici comuni”.

Art. 57 comma 1:

la parola “consultivi” è abrogata e si aggiungono, infine, le seguenti parole: “o proporre l’abrogazione di atti discrezionali del Comune che non sono obbligatori per legge”.

- infine, si aggiunte il seguente comma:

“5. I Referendum Comunali non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali”.

Art. 58 comma 2:

dopo le parole “dalla maggioranza” sono aggiunte le seguenti “qualificata dei due terzi”.

Dopo l’Art. 60 è aggiunto il seguente:

“Art. 60 Bis - Azione popolare:

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il Giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

2. Le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della Legge 8.7.1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’Associazione".

Art. 64 comma 2:

le parole “della Giunta Comunale” sono abrogate e sostituite dalle seguenti “dei relativi responsabili di area”

comma 3: la parola “deliberazioni” è abrogata e sostituita dalle seguenti “determinazioni dei relativi responsabili del procedimento di spesa”.

Art. 70 comma 1:

dopo le parole “in altre leggi” sono aggiunte le seguenti “di principi”, la parola “sei” è abrogata e sostituita dalla seguente “quattro”

comma 2:

Le parole “all’articolo 1 comma 3 ”sono abrogate e sostituite dalle seguenti “agli articoli 1 comma 3 e 4 comma 2 bis”; infine, si aggiungono le seguenti parole “che abroga le previgenti disposizioni statutarie”.

art. 72 comma 1:

le parole “nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte” sono abrogate e sostituite dalle seguenti “all’Albo Pretorio del Comune”.