TRASPORTI
Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte
Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale
TURISMO
Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici
Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5Modifiche della deliberazione legislativa approvata da Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici
Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici
Testo cordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5
Parte I
ATTI DELLA REGIONE
LEGGI E REGOLAMENTI
Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2
Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La Regione promuove la costituzione del sistema aeroportuale regionale al fine di sviluppare ed integrare le strutture aeroportuali regionali esistenti, in relazione con i sistemi di altre regioni confinanti, italiane, dellUnione Europea e della Svizzera.
2. Finalità ulteriore di questa legge è anche il riconoscimento del sistema aeroportuale regionale in sede nazionale e di Unione Europea.
Art. 2.
1. Per le finalità di cui allarticolo 1, la Regione eroga a favore delle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e Biella Cerrione fondi per:
a) il riequilibrio della gestione;
b) il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture.
2. I fondi sono erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla Giunta regionale, e sono resi disponibili dal 1 gennaio 2000 qualora sia iniziato, con atto formale, il processo di unificazione societaria tra almeno due delle tre società aeroportuali.
Art. 3.
1. La Regione acquisisce quote di partecipazione nelle società aeroportuali, al fine di favorire la costituzione di ununica società tra gli aeroporti del Piemonte.
Art. 4.
1. Entro il termine del triennio successivo allentrata in vigore della presente legge è istituito il sistema aeroportuale piemontese, anche attraverso la previsione di una società unica degli aeroporti piemontesi.
Art. 5.
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2000-2002, la spesa complessiva di lire 21 miliardi ripartita in quote annuali di lire 7 miliardi.
2. Nello stato di previsione della spesa per lanno 2000 sono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni e le dotazioni a fianco indicate: Contributi alle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione per il riequilibrio della gestione e con la dotazione di lire 1 miliardo; Contributi alle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture e con la dotazione di lire 6 miliardi.
3. Alla copertura degli oneri, per lanno finanziario 2000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 27170.
4. La dotazione per gli anni 2001 e 2002 viene definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci e, nella stessa sede, si provvede alla copertura degli oneri finanziari.
Lerogazione degli aiuti previsti dallarticolo 2, comma 1, lettera a), sarà disposta dopo il parere favorevole dellUnione europea sulla legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 gennaio 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3
Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di salvaguardare lambiente riducendo linquinamento atmosferico ed acustico e di migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico la Regione, per il quinquennio 2000-2004, concede contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto pubblico, di linea effettuati con le seguenti modalità di trasporto:
a) servizio di taxi con autovettura;
b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.
Art. 2.
(Interventi finanziari)
1. I contributi di cui allarticolo 1 sono concessi in conto capitale per lacquisto di autovetture nuove di fabbrica, aventi destinazione di cui allarticolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fino al 20 per cento della spesa sostenuta, con un limite massimo di contributo di lire 5 milioni per autovettura.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per la sostituzione delle autovetture aventi la destinazione di cui al medesimo comma 1 possedute dal soggetto richiedente il contributo da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di contributo di cui allarticolo 3.
Art. 3.
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i soggetti individuati allarticolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) in possesso della licenza per lesercizio del servizio di taxi o di autorizzazione allesercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda allamministrazione provinciale nel cui territorio é ubicato il comune che ha rilasciato la licenza o lautorizzazione per lo svolgimento dellattività. Le modalità di presentazione sono indicate nel provvedimento provinciale previsto allarticolo 5.
Art. 4.
(Modalità di erogazione del contributo)
1. Il contributo non è ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non è cumulabile con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie.
Art. 5.
(Norme di attuazione)
1. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri di ripartizione alle amministrazioni provinciali dei contributi di cui allarticolo 1.
2. I fondi sono ripartiti e trasferiti annualmente alle amministrazioni provinciali sulla base dei criteri di cui al comma 1.
3. Le amministrazioni provinciali stabiliscono criteri e modalità per la presentazione delle domande e per lassegnazione dei contributi dando priorità alle richieste relative a servizi svolti in aree a rilevante concentrazione demografica ed in aree di trasporto a domanda debole, individuate dalle amministrazioni stesse.
4. Le amministrazioni provinciali provvedono alla raccolta ed allistruttoria delle domande, alla determinazione del programma annuale di assegnazione dei contributi, alla determinazione della documentazione necessaria per lerogazione del contributo ed allerogazione agli aventi diritto.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per lattuazione della presente legge viene istituito, nello stato di previsione della spesa, a partire dallanno 2000, apposito capitolo con la seguente denominazione: Trasferimento di fondi alle province per la concessione dei contributi per migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico locale e con la dotazione definita in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci annuali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 gennaio 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4
Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte in conformità al principio del turismo sostenibile promuove lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti.
2. Gli interventi sono attuati a favore di una pianificazione turistica che garantisca la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale.
Art. 2.
(Pianificazione e programmazione)
1. Lo sviluppo, la rivitalizzazione, il miglioramento qualitativo dei territori a vocazione turistica sono attuati mediante la pianificazione delle risorse naturali, sociali ed economiche.
2. La pianificazione delle risorse è il risultato di una concertazione programmatica tra la Regione, gli enti locali e le realtà economico-sociali, imprenditoriali e culturali che insistono sul territorio.
Art. 3.
(Strumenti di pianificazione
e programmazione turistica a livello locale)
1. Gli strumenti per una corretta pianificazione e programmazione di sviluppo turistico locale sono:
a) valutazione preliminare dimpatto ambientale degli effetti diretti ed indiretti della pianificazione secondo il dettato dellarticolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione);
b) studio di fattibilità per una preliminare valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche e della capacità di redditività del contesto, nel rispetto dello sviluppo turistico sostenibile;
c) programma integrato sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità per individuare le caratteristiche qualitative e quantitative del territorio, gli interventi da realizzare e la loro integrazione con gli interventi imprenditoriali privati, controllare gli impatti, prevedere la ricaduta economica e sociale rispetto alla popolazione residente, valutare levoluzione nel tempo e lequilibrato utilizzo delle risorse in rapporto agli obiettivi prefissati; il programma può altresì essere costituito da interventi unitari caratterizzati da particolare rilevanza territoriale o da accentuati elementi di sostenibilità turistica;
d) progettazione degli interventi, nel rispetto della sostenibilità turistica ed in conformità al programma integrato, per accrescere lofferta turistica naturale del territorio, con unattenta valutazione delle problematiche di riduzione dellinquinamento, della quantificazione dei rifiuti e del loro smaltimento, del fabbisogno energetico e dellimpatto ambientale.
Art. 4.
(Ambiti e tipologie di intervento)
1. Gli ambiti di intervento della presente legge sono indirizzati a sostenere lo sviluppo, a rivitalizzare e a migliorare qualitativamente i territori a vocazione turistica mediante aiuti per la definizione degli studi di fattibilità, la predisposizione dei programmi integrati e dei progetti di intervento.
2. Sono ammessi a finanziamento i progetti per:
a) le infrastrutture atte alla fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso lacquisto di aree e di immobili;
b) la riqualificazione ambientale di siti ed aree rurali ed urbane;
c) gli impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso lacquisto di aree e di immobili;
d) gli impianti di risalita, le piste da sci e gli impianti per la pratica dello sci di fondo;
e) la realizzazione di strutture congressuali e per attività di rilevanza turistica, compreso lacquisto di aree e di immobili;
f) gli impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali.
Art. 5.
(Azione di indirizzo e coordinamento)
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il piano triennale degli interventi che definisce:
a) le priorità di intervento rispetto alle finalità di cui allarticolo 1, comma 1 e alle relative tipologie di intervento di cui allarticolo 4, comma 2;
b) i contenuti ed i criteri di valutazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;
c) i termini per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;
d) le linee procedurali ed i supporti per una concertata predisposizione dei programmi al fine di agevolare una progettualità integrata di tipo pubblico-privata a favore del territorio turistico;
e) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione duso, per una durata minima di dieci anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per leventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate;
f) lentità delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento, nel periodo interessato, degli obiettivi previsti dalla presente legge.
2. Il piano triennale degli interventi di cui al comma 1 è attuato mediante piani annuali da approvarsi da parte della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.
3. In relazione ai progetti di cui allarticolo 4, la Direzione turismo può costituire una struttura di supporto organizzativo per lindirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica di utilizzo delle strutture, di cui ai progetti dellarticolo 4, realizzate e da realizzare.
Art. 6.
(Procedure istruttorie)
1. Le domande per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento sono presentate alla Regione nei tempi definiti dal programma triennale degli interventi.
2. Le valutazioni istruttorie degli studi di fattibilità, dei programmi e dei progetti sono effettuate ed approvate dalle competenti strutture regionali entro i successivi novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui allarticolo 5, comma 1, lettera c).
3. La procedura adottata è quella negoziale così come definita dallarticolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dellarticolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. La gestione dei contributi è demandata allente strumentale Finpiemonte SpA o ad istituti di credito, previa stipula di apposita convenzione.
Art. 7.
(Beneficiari e finanziamenti)
1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal piano triennale degli interventi per il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa a favore di Comuni o loro consorzi, Comunità montane, Province e consorzi pubblici, qualora costituiti, società miste o consorzi a prevalente partecipazione pubblica ed enti no-profit, nelle misure e per gli interventi di seguito indicati:
a) lo studio di fattibilità: fino al 100 per cento del relativo costo con un tetto massimo di contribuzione di lire 100 milioni;
b) il programma integrato: fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
c) i progetti di intervento di cui allarticolo 4, comma 2: fino al 70 per cento della spesa ammissibile.
Art. 8.
(Controlli, monitoraggio e vigilanza)
1. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e se del caso adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e alla restituzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali dovuti.
2. La Regione effettua altresì un monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi.
3. La Finpiemonte SpA o gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una rendicontazione semestrale degli aiuti liquidati e dei risultati raggiunti.
Art. 9.
(Relazione annuale)
1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti da Finpiemonte SpA o dagli istituti di credito in sede di rendicontazione, presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sullandamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
Art.10.
(Norma finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2000-2001, la spesa complessiva di lire 60 miliardi, così ripartita: lire 30 miliardi per lanno 2000 e lire 30 miliardi per lanno 2001.
2. Nello stato di previsione della spesa per il corrente anno è conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: Contributi in capitale ad enti pubblici per interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo di territori turistici, con la dotazione indicata nel comma 1.
3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue: per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione, per 30 miliardi ciascuno, del capitolo n. 27170.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 gennaio 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5
Modifiche della deliberazione legislativa* approvata da Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici
* la deliberazione legislativa è diventata la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 3 dellarticolo 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici), è sostituito dal seguente:
3. In relazione ai progetti di cui allarticolo 4, la Giunta regionale può costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla Direzione competente in materia di turismo per lindirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle strutture, di cui ai progetti dellarticolo 4, realizzate e da realizzare.
Art. 2.
1. Al comma 1 dellarticolo 7 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999, sono soppresse le parole società miste o consorzi a prevalente partecipazione pubblica.
Art. 3.
1. Dopo il comma 2 dellarticolo 10 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
2 bis. E istituito altresì un apposito capitolo con la seguente denominazione: Spese per la costituzione della struttura esterna di cui allarticolo 5, sempre nellambito della dotazione indicata al comma 1.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 gennaio 2000
Enzo Ghigo
Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici
Testo cordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte in conformità al principio del turismo sostenibile promuove lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti.
2. Gli interventi sono attuati a favore di una pianificazione turistica che garantisca la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale.
Art. 2.
(Pianificazione e programmazione)
1. Lo sviluppo, la rivitalizzazione, il miglioramento qualitativo dei territori a vocazione turistica sono attuati mediante la pianificazione delle risorse naturali, sociali ed economiche.
2. La pianificazione delle risorse è il risultato di una concertazione programmatica tra la Regione, gli enti locali e le realtà economico-sociali, imprenditoriali e culturali che insistono sul territorio.
Art. 3.
(Strumenti di pianificazione
e programmazione turistica a livello locale)
1. Gli strumenti per una corretta pianificazione e programmazione di sviluppo turistico locale sono:
a) valutazione preliminare dimpatto ambientale degli effetti diretti ed indiretti della pianificazione secondo il dettato dellarticolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione);
b) studio di fattibilità per una preliminare valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche e della capacità di redditività del contesto, nel rispetto dello sviluppo turistico sostenibile;
c) programma integrato sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità per individuare le caratteristiche qualitative e quantitative del territorio, gli interventi da realizzare e la loro integrazione con gli interventi imprenditoriali privati, controllare gli impatti, prevedere la ricaduta economica e sociale rispetto alla popolazione residente, valutare levoluzione nel tempo e lequilibrato utilizzo delle risorse in rapporto agli obiettivi prefissati; il programma può altresì essere costituito da interventi unitari caratterizzati da particolare rilevanza territoriale o da accentuati elementi di sostenibilità turistica;
d) progettazione degli interventi, nel rispetto della sostenibilità turistica ed in conformità al programma integrato, per accrescere lofferta turistica naturale del territorio, con unattenta valutazione delle problematiche di riduzione dellinquinamento, della quantificazione dei rifiuti e del loro smaltimento, del fabbisogno energetico e dellimpatto ambientale.
Art. 4.
(Ambiti e tipologie di intervento)
1. Gli ambiti di intervento della presente legge sono indirizzati a sostenere lo sviluppo, a rivitalizzare e a migliorare qualitativamente i territori a vocazione turistica mediante aiuti per la definizione degli studi di fattibilità, la predisposizione dei programmi integrati e dei progetti di intervento.
2. Sono ammessi a finanziamento i progetti per:
a) le infrastrutture atte alla fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso lacquisto di aree e di immobili;
b) la riqualificazione ambientale di siti ed aree rurali ed urbane;
c) gli impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso lacquisto di aree e di immobili;
d) gli impianti di risalita, le piste da sci e gli impianti per la pratica dello sci di fondo;
e) la realizzazione di strutture congressuali e per attività di rilevanza turistica, compreso lacquisto di aree e di immobili;
f) gli impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali.
Art. 5.
(Azione di indirizzo e coordinamento)
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il piano triennale degli interventi che definisce:
a) le priorità di intervento rispetto alle finalità di cui allarticolo 1, comma 1 e alle relative tipologie di intervento di cui allarticolo 4, comma 2;
b) i contenuti ed i criteri di valutazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;
c) i termini per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;
d) le linee procedurali ed i supporti per una concertata predisposizione dei programmi al fine di agevolare una progettualità integrata di tipo pubblico-privata a favore del territorio turistico;
e) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione duso, per una durata minima di dieci anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per leventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate;
f) lentità delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento, nel periodo interessato, degli obiettivi previsti dalla presente legge.
2. Il piano triennale degli interventi di cui al comma 1 è attuato mediante piani annuali da approvarsi da parte della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.
3. In relazione ai progetti di cui allarticolo 4, la Giunta regionale può costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla Direzione competente in materia di turismo per lindirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle strutture, di cui ai progetti dellarticolo 4, realizzate e da realizzare.
Art. 6.
(Procedure istruttorie)
1. Le domande per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento sono presentate alla Regione nei tempi definiti dal programma triennale degli interventi.
2. Le valutazioni istruttorie degli studi di fattibilità, dei programmi e dei progetti sono effettuate ed approvate dalle competenti strutture regionali entro i successivi novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui allarticolo 5, comma 1, lettera c).
3. La procedura adottata è quella negoziale così come definita dallarticolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dellarticolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. La gestione dei contributi è demandata allente strumentale Finpiemonte SpA o ad istituti di credito, previa stipula di apposita convenzione.
Art. 7.
(Beneficiari e finanziamenti)
1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal piano triennale degli interventi per il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa a favore di Comuni o loro consorzi, Comunità montane, Province e consorzi pubblici, qualora costituiti ed enti no-profit, nelle misure e per gli interventi di seguito indicati:
a) lo studio di fattibilità: fino al 100 per cento del relativo costo con un tetto massimo di contribuzione di lire 100 milioni;
b) il programma integrato: fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
c) i progetti di intervento di cui allarticolo 4, comma 2: fino al 70 per cento della spesa ammissibile.
Art. 8.
(Controlli, monitoraggio e vigilanza)
1. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e se del caso adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e alla restituzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali dovuti.
2. La Regione effettua altresì un monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi.
3. La Finpiemonte SpA o gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una rendicontazione semestrale degli aiuti liquidati e dei risultati raggiunti.
Art. 9.
(Relazione annuale)
1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti da Finpiemonte SpA o dagli istituti di credito in sede di rendicontazione, presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sullandamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
Art.10.
(Norma finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2000-2001, la spesa complessiva di lire 60 miliardi, così ripartita: lire 30 miliardi per lanno 2000 e lire 30 miliardi per lanno 2001.
2. Nello stato di previsione della spesa per il corrente anno è conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: Contributi in capitale ad enti pubblici per interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo di territori turistici, con la dotazione indicata nel comma 1.
2 bis. E istituito altresì un apposito capitolo con la seguente denominazione: Spese per la costituzione della struttura esterna di cui allarticolo 5, sempre nellambito della dotazione indicata al comma 1.
3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue: per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione, per 30 miliardi ciascuno, del capitolo n. 27170.