EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6

Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

D.C.R. 21 dicembre 1999, n. 596 - 16518

Individuazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)

Comunicato dell’Assessorato Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia Residenziale della Regione Piemonte

Indirizzi tecnico-procedurali per l’erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione

Parte I
ATTI DELLA REGIONE


LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6

Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) integra, con proprie risorse, il fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 6 miliardi di cui 1 miliardo di lire con riferimento al fondo per l’anno 1999.

2. All’onere relativo si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario 2000, di apposito capitolo con la seguente denominazione: “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, avente dotazione di pari importo.

3. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante contestuale riduzione delle somme iscritte al capitolo 15910.

4. All’onere derivante dall’integrazione della dotazione statale per gli esercizi successivi, si provvede in sede di approvazione dei bilanci di previsione dei medesimi.

Art. 3.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo


DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 21 dicembre 1999, n. 596 - 16518

Individuazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)

(omissis)

Tale deliberazione, emendata nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di mano ed approvata con il seguente esito: presenti e votanti n. 32 Consiglieri, voti favorevoli n. 31, astenuto n. 1.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ed in particolare l’articolo 11 istitutivo del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’articolo 11 della l. 431/1998;

vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 100/99 del 30 giugno 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1999, con la quale sono state ripartite le risorse per l’anno 1999 con l’attribuzione alla Regione Piemonte della somma di lire 35.406.000.000, alla quale si aggiungeranno ulteriori lire 9.015.531.000, in virtù dello schema di deliberazione del CIPE, sul quale la conferenza Stato-Regioni, in data 16 dicembre 1999 con atto n. 816, ha espresso intesa con l’impegno che con il prossimo riparto si provveda alla revisione dei criteri adottati con il succitato schema di deliberazione;

considerato che con il decreto ministeriale sopra citato è stato altresì stabilito che qualora le regioni concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o delle soglie di incidenza del canone sul reddito più favorevoli rispetto a quelle individuate dal decreto stesso;

vista la deliberazione legislativa approvata in data 21 dicembre 1999 (Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione) con cui la Regione Piemonte ha stabilito di avvalersi della facoltà di integrare il Fondo di cui all’articolo 11 della l. 431/1998 prevedendo per il 1999 la somma di lire 1 miliardo;

vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 117-28676 del 15 novembre 1999 con la quale si propone al Consiglio regionale di deliberare criteri di accesso e di ripartizione delle risorse di cui all’articolo 11 della l. 431/1998;

sentita la competente Commissione consiliare,

delibera

1) di individuare i seguenti requisiti di accesso al fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), parzialmente modificati rispetto a quelli definiti con decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999:

a) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento; ai fini del rispetto di tale limite, il reddito complessivo del nucleo familiare si considera diminuito di lire un milione per ogni figlio a carico;

b) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 20 per cento;

c) sono esclusi dalla possibilità di accedere al fondo, in coerenza con i principi della vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, i nuclei familiari al cui interno siano presenti:

- locatari di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

- titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati sul territorio della provincia di residenza di categoria catastale non inferiore alla categoria A3, classe I;

- titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualunque località del territorio nazionale di categoria catastale non inferiore alla categoria A2, classe I.

2) di stabilire che le risorse disponibili relative all’anno 1999 sono ripartite dalla Giunta regionale tra i comuni proporzionalmente al numero di richiedenti in possesso inderogabilmente dei requisiti di cui al punto 1. Il numero dei richiedenti è determinato a seguito dell’emissione da parte dei comuni stessi di apposito bando di concorso. I comuni sono tenuti, pena l’esclusione dalla ripartizione, a comunicare alla Direzione Edilizia della Regione Piemonte, entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, esclusivamente il numero di richiedenti in possesso dei requisiti;

3) di demandare al competente Assessorato regionale la formulazione di indirizzi tecnici ai comuni, al fine di agevolare la predisposizione dei bandi di concorso per l’accesso ai contributi, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte contestualmente alla presente deliberazione;

4) di confermare che, come previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, la concessione agli aventi titolo dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione, di cui all’articolo 11 della legge n. 431/1998, è effettuata dai comuni sulla base di apposita graduatoria ed è assoggettata al possesso dei requisiti minimi di cui al punto 1. I comuni fissano l’entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del punto 1 l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni/anno;

b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del punto 1 l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 20 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 4,5 milioni/anno;

c) per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del punto 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento.

La presente deliberazione ha efficacia subordinatamente e contestualmente all’entrata in vigore della deliberazione legislativa recante “Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” e deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale congiuntamente alla legge regionale medesima.

(omissis)



COMUNICATI

Comunicato dell’Assessorato Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia Residenziale della Regione Piemonte

Indirizzi tecnico-procedurali per l’erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione

Nell’approvare la legge di integrazione delle risorse disponibili per il fondo di sostegno alla locazione, di cui all’art. 11 della legge 431/98, e la deliberazione di determinazione dei criteri per l’accesso e la ripartizione del fondo medesimo, il Consiglio Regionale ha demandato a questo Assessorato la diramazione di indirizzi tecnici ai Comuni, onde agevolare l’adozione di procedimenti finalizzati all’emissione dei bandi di concorso.

Si ritiene pertanto doveroso, oltreché opportuno, indicare con il presente comunicato alcune linee guida per l’emissione dei bandi di concorso, nonché fornire precisazioni in ordine alle modalità di istruttoria delle domande, per consentire il superamento di possibili dubbi interpretativi e assicurare, per quanto possibile, un’omogeneità di trattamento a tutti i cittadini che presenteranno domanda per l’accesso al fondo.

a) COMPETENZE DEI COMUNI

Ai Comuni compete l’emissione dei bandi di concorso, la raccolta e l’istruttoria delle domande e la comunicazione alla Regione del numero di richiedenti in possesso dei requisiti determinati dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 596-16518 del 21.12.1999.

La comunicazione del numero dei richiedenti in possesso dei requisiti individuati dalla succitata deliberazione deve essere indirizzata alla Direzione Edilizia della Regione Piemonte, Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione di determinazione dei criteri, a mezzo nota a firma del legale rappresentante del Comune.

Le comunicazioni possono essere inoltrate a mezzo telefax al numero 011/432.26.32.

A fini statistici e di osservatorio, i Comuni dovranno inviare alla Regione, anche in un momento successivo alla comunicazione di cui sopra, le informazioni che i competenti uffici regionali provvederanno ad individuare, nei modi e nelle forme che saranno richieste.

In allegato al presente comunicato vengono fornite tracce per la stesura del bando di concorso e del modulo di domanda da compilarsi da parte del cittadino, comprensivo anche delle informazioni statistiche che saranno da inviare alla Regione.

Per lo schema di bando si è scelta la forma della domanda-risposta, ritenuta di più agevole comprensione per i cittadini. E’ fatta ovviamente salva la facoltà in capo ai Comuni di utilizzare un testo di bando diverso da quello proposto e un diverso modulo di domanda, fermo restando che le informazioni contenute in quello proposto dovranno comunque essere note ai Comuni per poterle inviare alla Regione.

b) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Nell’analizzare le diverse fonti relative all’erogazione dei contributi del fondo (legge statale e regionale, decreto ministeriale, deliberazione del Consiglio Regionale) gli uffici regionali hanno evidenziato alcuni passaggi che potrebbero dare adito a dubbi interpretativi o a difformi applicazioni. Si ritiene, pertanto, utile riassumere e chiarire brevemente i requisiti che i richiedenti devono possedere per poter accedere ai benefici del fondo.

Sono state individuate due distinte categorie di beneficiari.

Nella prima - fascia a) - si collocano i nuclei familiari che sono in possesso di un reddito non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS e che corrispondono un canone di locazione che incide su detto reddito almeno per il 14 per cento.

In questa fascia si prescinde dalla tipologia dei redditi e dalla composizione del nucleo familiare. Il limite reddituale è unico e rigido. Sul reddito del nucleo familiare si opera, unicamente ai fini del rispetto del limite reddituale di accesso, un abbattimento di un milione per ogni figlio a carico. La verifica dell’incidenza canone/reddito va però operata sul reddito effettivo del nucleo familiare e non su quello abbattuto.

Nella seconda categoria - fascia b) - si collocano i nuclei familiari che sono in possesso di un reddito non superiore al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, di cui alla L.R. n. 46/95, e che corrispondono un canone di locazione che incide su detto reddito almeno per il 20 per cento.

In questa fascia, per il meccanismo proprio della L.R. n. 46/95, incidono sul rispetto del limite reddituale tanto la tipologia di reddito, quanto la composizione del nucleo familiare.

Il reddito da lavoro dipendente o pensione va, infatti, considerato ai fini del rispetto del limite nella misura del 60 per cento e i limiti di accesso sono differenziati secondo la composizione del nucleo familiare, come evidenziato nello schema di bando allegato al presente comunicato.

Anche in questa fattispecie si opera l’abbattimento di un milione per ogni figlio a carico, che vale 0,5 unità ai fini della composizione del nucleo familiare.

La verifica del rispetto dell’incidenza canone/reddito va comunque sempre effettuata sul reddito effettivo del nucleo e non su quello abbattuto.

Per quanto attiene i parametri di riferimento, il reddito del nucleo familiare da prendere in considerazione è quello relativo al 1998, non essendo ancora stato fiscalmente dichiarato quello relativo al 1999. Parimenti si considererà il canone annuo corrisposto dai richiedenti nello stesso anno 1998.

Per quanto riguarda invece i limiti reddituali, si ritiene si debba fare riferimento a quelli vigenti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (L. 18.796.000, ragguagliato sulla base della composizione del nucleo familiare) e, per coerenza, all’importo della somma di due pensioni integrate al minimo INPS per l’anno 1999 (L. 18.450.000).

Gli uffici regionali sono, comunque, a completa disposizione dei Comuni per ogni altra informazione o chiarimento ritenuto utile.

A tale proposito si informa che il settore regionale competente per materia è il Settore disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia, operante presso la Direzione regionale dell’Edilizia.

L’Assessore
Franco Maria Botta



SCHEMA di BANDO DI CONCORSO
per l’attribuzione di contributi
per il pagamento del canone di affitto
dell’alloggio condotto in locazione

A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO?

A tutti coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un contributo per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio.

CHI PUO’ FARE DOMANDA?

Tutti gli affittuari di un alloggio, con contratto regolarmente registrato, che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) fruiscono di un reddito annuo lordo complessivo dell’intero nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS, il cui canone di affitto incida su detto reddito almeno per il 14 per cento. Il reddito percepito viene considerato diminuito di Lire 1 milione per ogni figlio a carico;

2) fruiscono di un reddito annuo lordo complessivo dell’intero nucleo familiare non superiore al vigente limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, e s.m.i., il cui canone di affitto incida su detto reddito almeno per il 20 per cento. Ai fini del calcolo del reddito familiare, il reddito da lavoro dipendente o pensione viene considerato nella misura del 60 per cento. Sul reddito così determinato viene, inoltre, operato un abbattimento di Lire 1 milione per ogni figlio a carico.

Il limite di reddito vigente varia, in base alla composizione del nucleo familiare, tra L. 18.796.000 per le famiglie fino a due componenti e L. 30.073.600 per le famiglie di cinque o più componenti. E’ importante ribadire che per il rispetto di tali limiti il reddito da lavoro dipendente o pensione viene considerato solamente nella misura del 60 per cento.

I limiti risultano, pertanto, essere i seguenti:

    Componenti     Limite
    conv. famiglia     convenzionale
    fino a 2     L. 18.796.000
    2,5     L. 20.863.560
    3     L. 22.931.120
    3,5     L. 24.810.720
    4     L. 26.690.320
    4,5     L. 28.381.960
    oltre 4,5     L. 30.073.600

Ai fini della comprensione della tabella, si ricorda che i figli a carico vengono conteggiati 0,5 unità rispetto alla composizione del nucleo familiare. Quindi una famiglia di due adulti e un figlio a carico è convenzionalmente composta da 2,5 persone, mentre una famiglia di due adulti e due figli a carico è convenzionalmente composta da 3 persone (2 adulti + 0,5 + 0,5), ecc..

CHI E’ ESCLUSO?

Sono esclusi dalla possibilità di accedere al fondo, oltre a coloro che non possiedono i requisiti di cui al precedente paragrafo:

- i locatari di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

- i locatari titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati sul territorio della provincia di residenza di categoria catastale non inferiore alla A3, classe I;

- i locatari titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualunque località di categoria catastale non inferiore alla A2, classe I.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposito modulo fornito dal Comune di residenza. Alla domanda non deve essere allegato alcun documento, salvo le certificazioni mediche necessarie a documentare le situazioni di invalidità e di malattia.

Il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e del fatto che la loro presenza comporta l’esclusione dai benefici di cui al presente bando.

FINO A QUANDO SI PUO’ PRESENTARE
LA DOMANDA?

La domanda va presentata presso ........................, entro e non oltre le ore .... del giorno ................. . Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale.