Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 04

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Deliberazione del Consiglio Regionale 21 dicembre 1999, n. 596 - 16518

Individuazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)

(omissis)

Tale deliberazione, emendata nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di mano ed approvata con il seguente esito: presenti e votanti n. 32 Consiglieri, voti favorevoli n. 31, astenuto n. 1.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ed in particolare l’articolo 11 istitutivo del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’articolo 11 della l. 431/1998;

vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 100/99 del 30 giugno 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1999, con la quale sono state ripartite le risorse per l’anno 1999 con l’attribuzione alla Regione Piemonte della somma di lire 35.406.000.000, alla quale si aggiungeranno ulteriori lire 9.015.531.000, in virtù dello schema di deliberazione del CIPE, sul quale la conferenza Stato-Regioni, in data 16 dicembre 1999 con atto n. 816, ha espresso intesa con l’impegno che con il prossimo riparto si provveda alla revisione dei criteri adottati con il succitato schema di deliberazione;

considerato che con il decreto ministeriale sopra citato è stato altresì stabilito che qualora le regioni concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o delle soglie di incidenza del canone sul reddito più favorevoli rispetto a quelle individuate dal decreto stesso;

vista la deliberazione legislativa approvata in data 21 dicembre 1999 (Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione) con cui la Regione Piemonte ha stabilito di avvalersi della facoltà di integrare il Fondo di cui all’articolo 11 della l. 431/1998 prevedendo per il 1999 la somma di lire 1 miliardo;

vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 117-28676 del 15 novembre 1999 con la quale si propone al Consiglio regionale di deliberare criteri di accesso e di ripartizione delle risorse di cui all’articolo 11 della l. 431/1998;

sentita la competente Commissione consiliare,

delibera

1) di individuare i seguenti requisiti di accesso al fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), parzialmente modificati rispetto a quelli definiti con decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999:

a) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento; ai fini del rispetto di tale limite, il reddito complessivo del nucleo familiare si considera diminuito di lire un milione per ogni figlio a carico;

b) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 20 per cento;

c) sono esclusi dalla possibilità di accedere al fondo, in coerenza con i principi della vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, i nuclei familiari al cui interno siano presenti:

- locatari di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

- titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati sul territorio della provincia di residenza di categoria catastale non inferiore alla categoria A3, classe I;

- titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualunque località del territorio nazionale di categoria catastale non inferiore alla categoria A2, classe I.

2) di stabilire che le risorse disponibili relative all’anno 1999 sono ripartite dalla Giunta regionale tra i comuni proporzionalmente al numero di richiedenti in possesso inderogabilmente dei requisiti di cui al punto 1. Il numero dei richiedenti è determinato a seguito dell’emissione da parte dei comuni stessi di apposito bando di concorso. I comuni sono tenuti, pena l’esclusione dalla ripartizione, a comunicare alla Direzione Edilizia della Regione Piemonte, entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, esclusivamente il numero di richiedenti in possesso dei requisiti;

3) di demandare al competente Assessorato regionale la formulazione di indirizzi tecnici ai comuni, al fine di agevolare la predisposizione dei bandi di concorso per l’accesso ai contributi, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte contestualmente alla presente deliberazione;

4) di confermare che, come previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, la concessione agli aventi titolo dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione, di cui all’articolo 11 della legge n. 431/1998, è effettuata dai comuni sulla base di apposita graduatoria ed è assoggettata al possesso dei requisiti minimi di cui al punto 1. I comuni fissano l’entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del punto 1 l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni/anno;

b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del punto 1 l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 20 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 4,5 milioni/anno;

c) per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del punto 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento.

La presente deliberazione ha efficacia subordinatamente e contestualmente all’entrata in vigore della deliberazione legislativa recante “Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” e deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale congiuntamente alla legge regionale medesima.

(omissis)