Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 04

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Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6

Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) integra, con proprie risorse, il fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 6 miliardi di cui 1 miliardo di lire con riferimento al fondo per l’anno 1999.

2. All’onere relativo si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario 2000, di apposito capitolo con la seguente denominazione: “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, avente dotazione di pari importo.

3. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante contestuale riduzione delle somme iscritte al capitolo 15910.

4. All’onere derivante dall’integrazione della dotazione statale per gli esercizi successivi, si provvede in sede di approvazione dei bilanci di previsione dei medesimi.

Art. 3.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo