Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 04

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Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5

Modifiche della deliberazione legislativa* approvata da Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici”

* la deliberazione legislativa è diventata la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici), è sostituito dal seguente:

“3. In relazione ai progetti di cui all’articolo 4, la Giunta regionale può costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla Direzione competente in materia di turismo per l’indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle strutture, di cui ai progetti dell’articolo 4, realizzate e da realizzare.”

Art. 2.

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999, sono soppresse le parole “società miste o consorzi a prevalente partecipazione pubblica”.

Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. E’ istituito altresì un apposito capitolo con la seguente denominazione: ‘Spese per la costituzione della struttura esterna di cui all’articolo 5’, sempre nell’ambito della dotazione indicata al comma 1.”

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo