Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 04

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Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3

Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di salvaguardare l’ambiente riducendo l’inquinamento atmosferico ed acustico e di migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico la Regione, per il quinquennio 2000-2004, concede contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto pubblico, di linea effettuati con le seguenti modalità di trasporto:

a) servizio di taxi con autovettura;

b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.

Art. 2.

(Interventi finanziari)

1. I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi in conto capitale per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica, aventi destinazione di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fino al 20 per cento della spesa sostenuta, con un limite massimo di contributo di lire 5 milioni per autovettura.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per la sostituzione delle autovetture aventi la destinazione di cui al medesimo comma 1 possedute dal soggetto richiedente il contributo da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all’articolo 3.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i soggetti individuati all’articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) in possesso della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda all’amministrazione provinciale nel cui territorio é ubicato il comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività. Le modalità di presentazione sono indicate nel provvedimento provinciale previsto all’articolo 5.

Art. 4.

(Modalità di erogazione del contributo)

1. Il contributo non è ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non è cumulabile con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie.

Art. 5.

(Norme di attuazione)

1. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri di ripartizione alle amministrazioni provinciali dei contributi di cui all’articolo 1.

2. I fondi sono ripartiti e trasferiti annualmente alle amministrazioni provinciali sulla base dei criteri di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni provinciali stabiliscono criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l’assegnazione dei contributi dando priorità alle richieste relative a servizi svolti in aree a rilevante concentrazione demografica ed in aree di trasporto a domanda debole, individuate dalle amministrazioni stesse.

4. Le amministrazioni provinciali provvedono alla raccolta ed all’istruttoria delle domande, alla determinazione del programma annuale di assegnazione dei contributi, alla determinazione della documentazione necessaria per l’erogazione del contributo ed all’erogazione agli aventi diritto.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge viene istituito, nello stato di previsione della spesa, a partire dall’anno 2000, apposito capitolo con la seguente denominazione: “Trasferimento di fondi alle province per la concessione dei contributi per migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico locale” e con la dotazione definita in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci annuali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo