Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 04

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Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2

Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione promuove la costituzione del sistema aeroportuale regionale al fine di sviluppare ed integrare le strutture aeroportuali regionali esistenti, in relazione con i sistemi di altre regioni confinanti, italiane, dell’Unione Europea e della Svizzera.

2. Finalità ulteriore di questa legge è anche il riconoscimento del sistema aeroportuale regionale in sede nazionale e di Unione Europea.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione eroga a favore delle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e Biella Cerrione fondi per:

a) il riequilibrio della gestione;

b) il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture.

2. I fondi sono erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla Giunta regionale, e sono resi disponibili dal 1 gennaio 2000 qualora sia iniziato, con atto formale, il processo di unificazione societaria tra almeno due delle tre società aeroportuali.

Art. 3.

1. La Regione acquisisce quote di partecipazione nelle società aeroportuali, al fine di favorire la costituzione di un’unica società tra gli aeroporti del Piemonte.

Art. 4.

1. Entro il termine del triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema aeroportuale piemontese, anche attraverso la previsione di una società unica degli aeroporti piemontesi.

Art. 5.

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2000-2002, la spesa complessiva di lire 21 miliardi ripartita in quote annuali di lire 7 miliardi.

2. Nello stato di previsione della spesa per l’anno 2000 sono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni e le dotazioni a fianco indicate: “Contributi alle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione per il riequilibrio della gestione” e con la dotazione di lire 1 miliardo; “Contributi alle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture” e con la dotazione di lire 6 miliardi.

3. Alla copertura degli oneri, per l’anno finanziario 2000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 27170.

4. La dotazione per gli anni 2001 e 2002 viene definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci e, nella stessa sede, si provvede alla copertura degli oneri finanziari.

L’erogazione degli aiuti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), sarà disposta dopo il parere favorevole dell’Unione europea sulla legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo