Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03
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Legge regionale 8 luglio 1999, n. 18
Interventi regionali a sostegno dellofferta turistica
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, in conformità degli indirizzi di programmazione nazionale e regionale, favorisce e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dellofferta turistica.
2. Gli interventi sono attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione ed integrazione dellofferta turistica.
Art. 2.
(Integrazione dellofferta turistica)
1. I Comuni concorrono a sostenere, sviluppare, potenziare e riqualificare lofferta turistica coordinando e sostenendo gli investimenti delle imprese turistiche e di tempo libero, nellottica del turismo sostenibile, mediante opere di riqualificazione primaria e secondaria.
2. La Regione sostiene gli oneri derivanti dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per lassetto e la riqualificazione delle aree sulle quali si sviluppano i singoli investimenti di cui allarticolo 4, mediante la corresponsione ai Comuni di contributi nella misura massima pari al 15 per cento del costo complessivo delle opere di riqualificazione.
Art. 3.
(Beneficiari)
1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, gli esercenti la ristorazione, le aziende agrituristiche, i servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.
2. Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle definite come tali dalle disposizioni dellUnione europea.
Art. 4.
(Ambiti di intervento)
1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono indirizzati a migliorare e potenziare lofferta turistica e agrituristica favorendo la crescita dei sistemi turistici locali, lintegrazione, il completamento e lequilibrio delle varie componenti dellofferta attraverso:
a) creazione di nuova ricettività;
b) ampliamento della ricettività esistente;
c) ristrutturazione di immobili già destinati alluso ricettivo che determinino un incremento di posti letto;
d) realizzazione di parcheggi a supporto delle strutture ricettive, anche mediante il recupero di immobili esistenti;
e) creazione di ricettività di atmosfera;
f) adeguamento a fini ricettivi di dimore storiche;
g) creazione ed adeguamento di ricettività in case private da adibire allesercizio di affittacamere, ai sensi del titolo V della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche ed integrazioni;
h) certificazione di qualità di strutture ricettive;
i) realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo gestiti da imprese;
l) acquisto di immobili finalizzati alla ricettività.
Art. 5.
(Programma annuale degli interventi)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 ottobre di ciascun anno definisce il programma annuale degli interventi.
2. Il programma annuale degli interventi, in conformità dei dettami del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dellarticolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), contiene:
a) gli obiettivi di sviluppo dellofferta turistica;
b) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento;
c) le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali;
d) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi finanziari nel rispetto della normativa dellUnione europea in materia di aiuti alle piccole e medie imprese;
e) il piano finanziario dei fondi a bilancio.
Art. 6.
(Azioni di indirizzo e coordinamento)
1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione attraverso il programma annuale degli interventi di cui allarticolo 5 e ne coordina lattuazione.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce con il programma annuale degli interventi gli obiettivi specifici di ogni tipologia di intervento, le priorità, la categoria dei soggetti beneficiari. Definisce inoltre lentità e le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, nonché le procedure per la rendicontazione e per il controllo della loro efficacia, e le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi.
3. Gli interventi proposti sulla base del programma annuale sono esaminati sotto il profilo dellefficacia, efficienza, esecutività, sostenibilità ambientale nonchè sotto quello economico-finanziario.
4. La gestione dei contributi é demandata allente strumentale Finpiemonte S.p.A. o ad Istituti di Credito, come previsto dal d.lgs. 123/1998, previa stipula di apposita convenzione.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, sulla base di propria istruttoria, approva la graduatoria degli interventi ammessi ai finanziamenti, provvedendo a pubblicare la graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 7.
(Aiuti alle imprese)
1. Le agevolazioni previste dal programma annuale degli interventi sono concesse, entro il limite stabilito dalle vigenti disposizioni dellUnione europea, anche in forma cumulativa per ciascun intervento, secondo le seguenti tipologie:
a) finanziamenti agevolati secondo le indicazioni contenute nel programma annuale, applicando un tasso annuo di interesse ridotto non superiore al tasso di inflazione. Il finanziamento non può superare la durata di diciotto anni;
b) contributi in conto capitale nella misura massima consentita dai regimi di aiuti approvati dalla Commissione europea, ivi compreso il regime di aiuto a finalità regionale di cui allarticolo 92, comma 3 del Trattato dellUnione europea. Le percentuali di contribuzione sono applicate alla spesa ritenuta ammissibile contenuta nel programma annuale di cui allarticolo 5.
Art. 8.
(Fondo regionale per la qualificazione
dellofferta turistica)
1. La Regione istituisce il fondo regionale per la qualificazione dellofferta turistica finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal programma annuale di cui allarticolo 5.
2. Il fondo è istituito presso lente strumentale Finpiemonte S.p.A. o presso Istituti di Credito, previa stipula di convenzione.
3. Il fondo è costituito dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dai fondi conferiti dallo Stato, dalle disponibilità non utilizzate, dai rientri di capitale, dagli interessi e da ogni altra risorsa di soggetti pubblici e privati.
4. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione; pertanto tutte le somme residue, comprensive di eventuali crediti di gestione al netto degli impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono restituite alla Regione, che le riutilizza per le finalità di cui allarticolo 1.
5. Lo stanziamento del fondo è stabilito annualmente con legge di bilancio.
Art. 9.
(Controlli, monitoraggio e vigilanza)
1. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e, se del caso, adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse.
2. La Finpiemonte S.p.A. o gli Istituti di Credito sono tenuti ad effettuare un monitoraggio trimestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi e alla rendicontazione annuale degli investimenti realizzati e dei risultati conseguiti.
Art. 10.
(Relazione annuale)
1. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dalla Finpiemonte S.p.A. o gli Istituti di Credito in sede di monitoraggio e rendicontazione annuale, presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sullandamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi del programma annuale degli interventi.
Art. 11.
(Divieto di cumulabilità)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dallUnione europea per le medesime iniziative, salvo che ne venga fatta specifica previsione nel provvedimento di concessione o con successivo provvedimento ove si riscontri lopportunità di garantire la realizzazione delliniziativa anche con lintegrazione di tutti gli interventi pubblici.
Art. 12.
(Vincolo di destinazione)
1. Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione duso per una durata minima di dieci anni.
2. Il programma annuale di cui allarticolo 5 determina le modalità con cui viene garantito il vincolo, e le procedure per leventuale revoca del finanziamento da parte della Giunta regionale, previo recupero delle somme erogate, opportunamente rivalutate ai sensi dellarticolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dellofferta turistica).
Art. 13.
(Agevolazioni per laccesso al credito
a favore di nuove imprese turistiche)
1. La Regione agevola laccesso al credito alle imprese turistiche di nuova costituzione e ai giovani fino ai trentacinque anni che svolgono già attività in ambito turistico.
2. Le agevolazioni sono concesse mediante il concorso al fondo rischi di consorzi e di cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti in ambito turistico sul territorio regionale.
3. La Regione istituisce una riserva, non superiore al cinque per cento, del Fondo di riqualificazione turistica, a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, per il concorso al fondo garanzia rischi.
4. Le modalità e le condizioni per lutilizzo del fondo garanzia rischi sono definite nellambito della convenzione di cui allarticolo 6, comma 4, in conformità al Programma annuale degli interventi.
Art. 14.
(Norme transitorie e finali)
1. Le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate alla Finpiemonte S.p.A. o Istituti di Credito entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del programma annuale degli interventi di cui allarticolo 5.
2. La procedura adottata è quella valutativa a graduatoria, così come prevista dallarticolo 5, comma 2 del d.lgs. 123/1998.
3. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dellUnione europea sulla legge.
Art. 15.
(Norme finanziarie)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per lanno finanziario 1999, di lire 40 miliardi per lanno finanziario 2000 e di lire 20 miliardi per lanno 2001.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lanno finanziario 1999 e seguenti viene istituito il seguente capitolo con la dotazione a fianco indicata:
a) Fondo regionale per la qualificazione dellofferta turistica, con dotazione di lire 1,5 miliardi in termini di competenza e di cassa per lanno 1999, di lire 40 miliardi per lanno 2000 e di lire 20 miliardi per lanno 2001.
3. Agli oneri finanziari derivanti dallapplicazione della presente legge si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 27170 del bilancio della Regione per lanno 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001, relativamente agli anni 2000 e 2001.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 luglio 1999
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 28 del 14 luglio 1999 (ndr)