Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03
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Legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato così come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24
Testo coordinato
SOMMARIO
Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalità e destinatari
Art. 2. Programmazione e risorse
Art. 3. Articolazione, indirizzo e coordinamento degli interventi
Art. 3 bis. (Monitoraggio e valutazione dellefficacia degli interventi)
Titolo II. PROMOZIONE ECONOMICA E IMPRENDITORIALE
Capo I. FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE
Art. 4. Istituzione del Fondo
Art. 5. Programma degli interventi
Art. 6. Gestione del Fondo
Art. 7. Gruppo tecnico di valutazione
Art. 8. Relazione annuale
Capo II. AGEVOLAZIONI PER LACCESSO AL CREDITO
Art. 9. Tipologia degli interventi
Art. 10. Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi
Art. 11. Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi-Artigianfidi
Art. 12. Consorzio regionale fra i Confidi
Art. 13. Promozione della cooperazione di garanzia collettiva (abrogato)
Art. 14. Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa
Art. 15. Anticipazioni finanziarie tramite il Fondo regionale
Capo III. INSEDIAMENTI ARTIGIANI E AREE ATTREZZATE
Art. 16. Localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani
Art. 17. Soggetti attuatori degli interventi (abrogato)
Art. 18. Programma degli interventi
Art. 19. Modalità dei finanziamenti (abrogato)
Capo IV. SERVIZI REALI E ASSISTENZA TECNICA
Art. 20. Sistemi di qualità e certificazione
Art. 21. Assistenza tecnica
Art. 22. Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano
Art. 23. Interventi per la tutela ambientale
Capo V. PROMOZIONE
Art. 24. Interventi per la promozione
Art. 25. Iniziative dirette
Capo VI. ARTIGIANATO ARTISTICO E TIPICO DI QUALITÀ
Art. 26. Obiettivi
Art. 27. Disciplinari di produzione
Art. 28. Imprese artigiane delle lavorazioni artistiche e tipiche
Art. 29. Interventi
Art. 30. Modalità degli interventi
Art. 31. Istruzione e addestramento artigiano
Capo VII. INTERVENTI IN DIPENDENZA DI EVENTI CALAMITOSI (ABROGATO)
Art. 32. Tipologia degli interventi (abrogato)
Art. 33. Fondi rischi speciali (abrogato)
Art. 34. Contributi in conto capitale (abrogato) Art. 35. Contributi in conto interessi e in conto canoni (abrogato)
Capo VIII. OSSERVATORIO REGIONALE DELLARTIGIANATO
Art. 36. Istituzione dellosservatorio
Art. 37. Commissione tecnico-scientifica
Art. 38. Obiettivi dellosservatorio
Art. 39. Attività dellosservatorio
Art. 40. Sistema informativo regionale sullartigianato
Art. 41. Programma annuale di attività
Titolo III. TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI
Capo I. TENUTA DELLALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 42. Albi provinciali delle imprese artigiane
Art. 43. Iscrizione allalbo provinciale
Art. 44. Revisione dellalbo provinciale
Art. 45. Modifiche e cancellazione
Art. 46. Sanzioni
Capo II. FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE PER LARTIGIANATO
Art. 47. Funzioni delle Commissioni provinciali per lartigianato
Art. 48. Composizione delle Commissioni provinciali per lartigianato
Art. 49. Funzioni della Commissione regionale per lartigianato
Art. 50. Composizione della Commissione regionale per lartigianato
Art. 51. Durata in carica delle Commissioni
Art. 52. Uffici di segreteria delle Commissioni
Art. 53. Personale e organizzazione degli uffici di segreteria delle Commissioni
Art. 54. Indirizzo, coordinamento e vigilanza
Capo III. ELEZIONI DEI COMPONENTI ARTIGIANI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LARTIGIANATO
Art. 55. Indizione delle elezioni e presentazione delle liste dei candidati
Art. 56. Adempimenti preparatori della consultazione
Art. 57. Sistema elettorale
Art. 58. Costituzione dei seggi elettorali, spoglio delle schede, scrutinio e proclamazione degli eletti
Art. 59. Ricorsi
Art. 59 bis. (Adeguamento alla normativa statale)
Capo IV. TUTELA DELLE IMPRESE ARTIGIANE DALLE FORME DI LAVORO ABUSIVO
Art. 60. Denunce di irregolarità
Art. 61. Segnalazioni
Titolo IV. NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 62. Dotazione finanziaria iniziale del Fondo
Art. 63. Costituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato
Art. 64. Spese di funzionamento di Collegi consultivi e di amministrazione attiva
Art. 65. Disposizioni finanziarie
Art. 66. Divieto di cumulo
Art. 67. Abrogazione di norme
Art. 68. Regime transitorio
Art. 69. Applicazione della legge
Titolo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e destinatari)
1. La presente legge disciplina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, gli interventi della Regione diretti alla tutela e allo sviluppo dellartigianato, nonché alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, anche a tutela degli utenti e dei consumatori.
2. Mediante la presente legge la Regione Piemonte disciplina, in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per lartigianato), le funzioni relative alla tenuta dellalbo provinciale delle imprese artigiane, nonché lorganizzazione e il funzionamento degli organi amministrativi e di tutela dellartigianato.
3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, nonché a favore di imprese richiedenti che ottengono liscrizione presso il competente albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese beneficiarie devono avere la sede operativa nel territorio della Regione Piemonte. (1)
4. La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa allartigianato, nella valutazione dellimpatto dei provvedimenti che vengono assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rileva la presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori produttivi.
5. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), nonché della Commissione regionale per lartigianato.
Art. 2.
(Programmazione e risorse)
1. Gli interventi della Regione nel settore dellartigianato sono attuati attraverso programmi annuali e pluriennali, definiti con il concorso delle organizzazioni sindacali regionali di categoria e degli enti locali interessati, sulla base di obiettivi prioritari volti a garantire la qualificazione e il rafforzamento delle imprese artigiane.
2. I programmi di intervento della Regione per lartigianato sono ispirati a uno o più dei seguenti obiettivi:
a) agevolare laccesso al credito;
b) promuovere la realizzazione di insediamenti artigiani in aree e locali idonei allo sviluppo di processi produttivi compatibili con la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dellambiente;
c) sviluppare lassociazionismo economico e la cooperazione aziendale;
d) agevolare la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale sui mercati nazionali ed esteri e di cooperazione transnazionale;
e) promuovere la creazione di servizi reali nel campo dellassistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità, del sostegno finanziario alle imprese ed ai lavoratori interessati da fattori di crisi aziendale contingente e temporanea e ristrutturazioni coordinate con lintervento dellEnte bilaterale dellartigianato piemontese (EBAP);
f) favorire laccesso al mercato delle tecnologie e ai risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
g) valorizzare le produzioni dellartigianato artistico e tipico di qualità;
h) favorire la formazione e laggiornamento tecnico-professionale e imprenditoriale;
i) migliorare la conoscenza delle problematiche dellartigianato e promuovere linformazione delle imprese artigiane;
l) lettera abrogata (2)
m) tutelare e incentivare la professionalità degli imprenditori artigiani a garanzia degli utenti e dei consumatori;
n) rafforzare le condizioni di esercizio delle imprese nellambito di una economia concorrenziale;
o) favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese artigiane a conduzione femminile;
p) favorire la tutela e la qualificazione ambientale delle imprese artigiane
3. Il finanziamento di tutte le tipologie di interventi previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dellarticolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) è attuato attraverso risorse proprie della Regione e quote di fondi nazionali e comunitari destinati al settore. La Regione inoltre ricerca e promuove lutilizzo di risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle iniziative ed ai programmi di valorizzazione dellartigianato previsti dalla presente legge.(3)
4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono soggette ai limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.
5. Ove la definizione dei criteri e dellentità dei contributi sia demandata a successivi provvedimenti della Giunta o del Consiglio regionale, questi dovranno tenere conto dei vincoli di cui al comma 4.
Art. 3.
(Articolazione, indirizzo e coordinamento degli interventi)
1. Per lattuazione degli interventi la Regione può avvalersi degli enti strumentali regionali, delle società a partecipazione regionale o di altre strutture operative esterne in grado di assolvere i compiti assegnati, quali le organizzazioni sindacali regionali dellartigianato maggiormente rappresentative, ferma restando la possibilità di delegare funzioni agli enti locali.
2. Al fine di garantire particolari esigenze di sviluppo e qualificazione dellartigianato piemontese, anche in rapporto alla sua articolazione settoriale e territoriale, la Giunta regionale esercita, nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni del piano regionale di sviluppo, funzioni di indirizzo e coordinamento su tutti gli interventi effettuati direttamente o tramite i soggetti di cui al comma 1, previsti dalla presente legge. Le stesse funzioni vengono esercitate, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa statale, sugli interventi attuati tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
3. La Giunta regionale può disporre accertamenti e controlli diretti a verificare la corretta attuazione dei progetti di investimento ammessi a beneficiare delle agevolazioni regionali. In caso di difformità tra quanto riscontrato a seguito degli accertamenti e quanto ammesso alle agevolazioni, la Giunta regionale dispone i necessari provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni medesime.
Art. 3 bis. (4)
(Monitoraggio e valutazione dellefficacia degli interventi)
1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, predispone il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nellanno precedente al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.
2. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale, entro il mese di giugno, predispone e trasmette al Consiglio regionale, per opportuna informazione, una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:
a) lo stato di attuazione finanziaria;
b) lefficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
c) leventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
d) leventuale esigenza di nuovi interventi.
Titolo II.
PROMOZIONE ECONOMICA E IMPRENDITORIALE
Capo I.
FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE (5)
Art. 4. (6)
(Istituzione del Fondo)
1. E istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui allarticolo 5.
2. Il Fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.
3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per lattuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.
5. Il Fondo è istituito presso lIstituto finanziario regionale Finpiemonte SpA.
6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano listituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese.
Art. 5. (7)
(Programma degli interventi)
1. Per ciascuna sezione del Fondo di cui allarticolo 4, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative, predispone il programma degli interventi da finanziare e lo trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.
2. Il citato programma individua e determina:
a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;
b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonché la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);
c) i criteri e le modalità per lutilizzazione delle risorse disponibili;
d) gli indirizzi attuativi di intervento.
Art. 6.
(Gestione del Fondo)
Al Fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite, nonché le indennità per listruttoria delle richieste di intervento.
Con il rendiconto periodico si dà atto sia della gestione complessiva del Fondo sia delle specifiche gestioni pertinenti a ciascuna delle sezioni eventualmente previste.
Il programma degli interventi previsto allarticolo 5 é attuato dallente gestore del Fondo.
Il gestore del Fondo é tenuto a presentare annualmente alla Giunta regionale, entro un termine di scadenza che verrà individuato con la convenzione prevista al comma 5, un bilancio consuntivo della gestione finanziaria del Fondo.
I rapporti tra Regione ed Ente gestore sono regolati da apposita convenzione il cui schema verrà approvato dalla Giunta regionale.
Art. 7.
(Gruppo tecnico di valutazione)
1. Per lesame dei progetti e delle iniziative ammissibili agli interventi del Fondo viene istituito, per ciascuna sezione del Fondo, con determinazione della Direzione regionale competente per materia, un Gruppo tecnico di valutazione, composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente per materia che lo presiede;
b) un esperto individuato dallente gestore;
c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.(8)
2. Per il regolare funzionamento del Gruppo, che opera sulla base dei criteri definiti dal programma di cui allarticolo 5, gli enti interessati provvedono, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella dei membri supplenti che sostituiscono i primi in caso di impedimento.
3. Il Gruppo delibera a maggioranza dei componenti.
4. Le funzioni di segreteria del Gruppo e le spese di funzionamento sono assicurate dallente gestore.
Art. 8.
(Relazione annuale)
1. Il Gruppo tecnico di valutazione é tenuto a predisporre e ad inviare alla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sullattività svolta. Tale relazione indica il numero delle domande presentate e di quelle accolte, la suddivisione per tipologia di attività delle imprese finanziate, le aree geografiche interessate e i risultati ottenuti con gli interventi attuati.
2. comma abrogato (9)
Capo II.
AGEVOLAZIONI PER LACCESSO AL CREDITO
Art. 9.
(Tipologia degli interventi)
1. La Regione agevola laccesso al credito delle imprese artigiane e il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti nellattuazione dei programmi di investimento per limpianto, il consolidamento e lo sviluppo dellattività aziendale, attraverso i seguenti interventi:
a) sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti ed operanti secondo quanto disposto dagli articoli 10, 11 e 12, nonché la concessione agli stessi consorzi e cooperative di contributi per programmi di assistenza tecnica di cui allarticolo 21;
b) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi su tutti gli interventi attivati, sotto qualsiasi forma, gestiti direttamente oppure per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa SpA, ovvero direttamente dallArtigiancassa stessa o da Finpiemonte SpA o da altri istituti di credito;
c) anticipazioni finanziarie attraverso lintervento di apposita sezione del Fondo di cui allarticolo 4. (10)
2. La Regione può assumere, nei limiti delle disponibilità appositamente autorizzate con la legge di approvazione del bilancio, partecipazioni azionarie nel capitale della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa.
Art. 10.
(Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)
1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi regionali al fondo rischi i consorzi, le cooperative di garanzia collettiva fidi e il Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi, di seguito denominati Confidi, aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Piemonte, che risultino costituiti da almeno quattrocento imprese artigiane e altre imprese non artigiane, nei limiti previsti dallarticolo 6 della legge n. 443/1985, che abbiano come scopi sociali:
a) la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti aggiuntivi rispetto allautonoma capacità di affidamento delle singole imprese associate, da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari;
b) linformazione, la consulenza e lassistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese medesime.
2. Per poter ottenere i contributi regionali i Confidi devono risultare costituiti ed operanti in base a principi statutari che prevedano:
a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili ai soci, sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento;
b) la riserva della carica di Presidente dellorgano interno di controllo e verifica contabile-amministrativa, ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti designato dalla Giunta regionale.
c) la presenza nellorgano amministrativo della cooperativa di almeno due rappresentanti della Regione Piemonte.
3. La Giunta regionale approva annualmente i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi al fondo rischi dei Confidi e li trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente. (11)
Art. 11.
(Consorzio regionale artigiano di garanzia
fidi Artigianfidi)
1. Il Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi, già costituito con la partecipazione dellIstituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.A. e di altri enti pubblici e privati, opera allo scopo di favorire laccesso al credito a breve e medio termine finalizzato alle seguenti necessità aziendali:
a) stipulazione di contratti per commesse, forniture e subforniture, anche per lesportazione, o acquisizione di ordini;
b) partecipazione a gare, appalti e commesse;
c) ingegnerizzazione di innovazioni tecnologiche e svolgimento di attività scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica;
d) realizzazione di programmi di penetrazione commerciale su nuovi mercati;
e) smobilizzo di crediti, anche attraverso operazioni di fattorizzazione pro soluto, tramite società specializzate o istituti di credito;
f) ogni altra esigenza finanziaria dellimpresa artigiana.
2. Per ottenere i benefici della presente legge, lo statuto del Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi deve prevedere:
a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;
b) la presenza nellorgano amministrativo del Consorzio di due rappresentanti della Regione Piemonte designati dalla Giunta regionale, su proposta del responsabile della Direzione regionale competente in materia di artigianato, tra i dirigenti o i funzionari appartenenti alle strutture di competenza. (12)
c) la riserva della carica di Presidente del Collegio sindacale ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, designato dalla Giunta regionale;
d) in caso di scioglimento, lobbligo di destinare leventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti, che perseguano finalità mutualistiche affini, indicati dallassemblea che approva il bilancio di liquidazione.
2 bis. I benefici della presente legge sono validi anche nel caso di eventuale fusione del Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi con altri consorzi di garanzia fidi, a condizione che detti benefici vengano destinati esclusivamente ad integrazione di fondi rischi per la prestazione di garanzia alle imprese artigiane e che venga mantenuta la rappresentanza della Regione negli organi amministrativi e nel Collegio sindacale del consorzio. (13)
Art. 12.
(Consorzio regionale fra i Confidi)
1. La Regione promuove la costituzione tra i soggetti di cui agli articoli 10 e 11, di un Consorzio regionale di garanzia chiamato ad operare sulla base dei seguenti scopi sociali:
a) promuovere e coordinare, con procedure e criteri unitari adottati in conformità agli indirizzi ed ai programmi della Regione, lattività dei consorziati;
b) riassicurare i rischi dei consorziati nella misura e secondo le modalità fissate dalle norme statutarie e regolamentari;
c) potenziare il sistema di garanzie collettive attraverso la concessione di garanzie integrative;
d) svolgere attraverso i Confidi associati attività di assistenza, consulenza finanziaria, assicurativa e formativa a favore delle imprese artigiane.(14)
2. Fatti salvi gli adeguamenti statutari richiesti dal presente articolo e approvati con deliberazione della Giunta regionale, il Consorzio regionale fra i confidi può essere costituito con lo scorporo della sezione autonoma Consorzio fra le cooperative, attualmente costituita in capo al Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi.
3. Per ottenere i benefici della presente legge, lo statuto del Consorzio, deve prevedere:
a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma ai soci;
b) la presenza nellorgano amministrativo del consorzio di due rappresentanti della Regione Piemonte designati dalla Giunta regionale, su proposta del responsabile della Direzione regionale competente in materia di artigianato, tra i dirigenti o i funzionari appartenenti alle strutture di competenza. (14)
c) la riserva della carica di Presidente del Collegio sindacale ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, designato dalla Giunta regionale;
d) lobbligo, in caso di scioglimento, di destinare leventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguano finalità mutualistiche affini, indicati dallassemblea che approva il bilancio di liquidazione.
4. La Regione può concedere contributi straordinari al fondo rischi del Consorzio regionale fra i Confidi, in proporzione ai rischi riassicurati, alle garanzie integrative di cui al comma 1, lettera c) e sulla base delle perdite sofferte nellanno precedente.
5. comma abrogato (15)
6. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno corredate:
a) da una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale da cui risulti, il numero e limporto dei rischi riassicurati suddivisi per i soci beneficiari e lammontare delle perdite sofferte;
b) da una copia dellultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
c) da ogni altra documentazione utile ed opportuna richiesta dalla Giunta regionale.
7. La misura dei contributi e le modalità di erogazione sono determinate dalla Giunta regionale, sulla base degli stanziamenti disposti in bilancio.
Art. 13. abrogato (16)
(Promozione della cooperazione di garanzia collettiva)
Art. 14.
(Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.A. Artigiancassa)
1. I contributi regionali di cui allarticolo 9, comma 1, lettera b) (1) vengono erogati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa, subentrata nella situazione giuridica di cui era titolare lente pubblico economico Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le disponibilità finanziarie, derivanti dai conferimenti regionali, sono assoggettate dallArtigiancassa S.p.A. a gestione contabile separata; le relative deliberazioni vengono assunte dal Comitato tecnico regionale di cui allarticolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo delleconomia e lincremento delloccupazione).
2. La Giunta regionale indirizza la gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a:
a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo;
b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attività e ubicazione territoriale;
c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.
3. I rapporti tra la Regione Piemonte e la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da una convenzione approvata dalla Giunta regionale che prevede le modalità di utilizzo dei conferimenti regionali, il rimborso delle spese di gestione, nonché delle spese per il funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 1.
4. Con periodicità trimestrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. provvede a fornire alla Giunta regionale adeguate informazioni sulla dinamica delle operazioni agevolate, evidenziando le operazioni presentate, quelle ammesse al contributo, distinte a seconda della tipologia di finanziamento e quelle respinte, oltre al quadro finanziario relativo allo stato del Fondo.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede a comunicare alla Regione Piemonte i dati consuntivi delle operazioni ammesse ai benefici regionali, articolati per settori e per aree territoriali sulla scorta delle direttive e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 15.
(Anticipazioni finanziarie tramite il Fondo regionale)
1. I programmi di investimento in beni e servizi, effettuati da imprese artigiane singole o consorziate, possono essere finanziati fino ad un massimo del 70 per cento dellinvestimento complessivo ritenuto ammissibile. Il finanziamento regionale non può superare limporto definito con il programma degli interventi di cui allarticolo 5 ed è erogato in aggiunta ad un concomitante finanziamento bancario sulla parte di importo residuo, che deve accompagnare la realizzazione del piano di investimento. (17)
2. I finanziamenti disposti a valere sul Fondo di cui allarticolo 4, saranno erogati al tasso e con le modalità che verranno determinati nel programma degli interventi di cui allarticolo 5. In ogni caso la durata dei finanziamenti regionali non potrà superare i sessanta mesi.
3. La Finpiemonte S.p.A. provvede al finanziamento dei progetti approvati dal Gruppo tecnico di valutazione di cui allarticolo 7, alla condizione che limpresa sia stata giudicata affidabile, per limporto richiesto, da parte dellistituto di credito indicato dallimpresa e convenzionato con lente gestore, al quale spetta lerogazione del finanziamento.
4. Le operazioni di finanziamento disposte ai sensi del presente articolo sono assistite da garanzia dei Confidi. La garanzia opera pro quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.
5. Le domande di finanziamento devono essere presentate allente gestore, sottoscritte dal titolare legale rappresentante dellimpresa richiedente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di finanziamento, la domanda, con la relativa istruttoria, é sottoposta al parere del Gruppo tecnico di valutazione, di cui allarticolo 7.
Capo III.
INSEDIAMENTI ARTIGIANI E AREE ATTREZZATE
Art. 16. (18)
(Localizzazione e rilocalizzazione
degli insediamenti artigiani)
1. La Regione promuove la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese artigiane, sia singole che associate, allinterno di:
a) aree attrezzate a destinazione produttiva o mista;
b) complessi edilizi e fabbricati riattivabili a fini produttivi o di servizio;
c) aree per lartigianato artistico e di servizio;
d) aree interessate da programmi di recupero e riqualificazione urbana;
e) aree individuate da normativa comunitaria o statale quale oggetto di interventi di sostegno pubblico allartigianato.
2. I progetti di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di cui al comma 1, esecutivi e di immediata operatività, devono essere conformi agli strumenti urbanistici del comune.
Art. 17. abrogato (19)
(Soggetti attuatori degli interventi)
Art. 18. (20)
(Programma degli interventi)
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dallentrata in vigore della presente legge, predispone il programma degli interventi, sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative.
2. Nel programma sono individuati e determinati:
a) gli ambiti di intervento riferiti a determinate situazioni territoriali e alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;
b) le misure di agevolazione e la determinazione dettagliata delle classi, delle tipologie e dei limiti degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);
c) i criteri e le modalità per lutilizzazione delle risorse disponibili;
d) i termini e le modalità di presentazione delle domande con relativa documentazione da parte dei soggetti interessati.
3. Lintervento regionale, nei limiti delle risorse disponibili, si attua con un contributo in conto capitale fino al 40 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile, dedotti gli oneri fiscali.
4. La Giunta regionale ha facoltà di aggiornare e modificare il programma degli interventi, sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative.
Art. 19. abrogato (21)
(Modalità dei finanziamenti)
Capo IV.
SERVIZI REALI E ASSISTENZA TECNICA
Art. 20.
(Sistemi di qualità e certificazione)
1. La Regione promuove lintroduzione e lo sviluppo nelle aziende artigiane dei sistemi di qualità e di certificazione volti a garantire la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nel rispetto delle normative emanate a livello nazionale e comunitario.
2. Lintervento regionale, fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, é attuato attraverso la concessione di contributi:
a) alle imprese artigiane singole o associate in forma di consorzi, società consortili o associazioni temporanee;
b) ad enti operanti nella regione in materia di qualificazione e di certificazione;
c) alle associazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative che agiscono o direttamente o attraverso apposite società e reti di servizi operanti nella regione in materia di qualificazione e certificazione.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), possono essere concessi per il sostegno delle spese occorrenti:
a) allelaborazione del manuale di qualità;
b) allaccesso alle procedure di precertificazione o certificazione da parte degli organismi accreditati ai sensi delle normative in vigore;
c) alladdestramento tecnico del personale addetto alle funzioni di controllo della qualità. (22)
4. I contributi di cui al comma 2, lettere b) e c), sono concessi dietro presentazione di un programma di attività che specifichi gli elementi valutativi dellinteresse, per le imprese artigiane, a fruire degli interventi da esso previsti, nonché i criteri di prestazione dei servizi, con lindicazione degli oneri a carico delle imprese artigiane che vi fanno ricorso.
5. La Giunta regionale dispone, con proprio provvedimento, i criteri per la concessione ed erogazione dei contributi nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande.(22)
Art. 21. (23)
(Assistenza tecnica)
1. La Regione incentiva linnovazione e laggiornamento organizzativo e manageriale nellartigianato favorendo laccesso delle imprese ai servizi di assistenza tecnico-organizzativa, economico-finanziaria, tecnologica, produttiva e commerciale, finalizzati al miglioramento dellefficienza aziendale e delle strategie di presenza sui mercati. Gli interventi regionali sono attuati attraverso il finanziamento di programmi di assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo dei sistemi di qualità, alla certificazione, al trasferimento delle informazioni relative a normative nazionali e comunitarie nonché a opportunità commerciali e di collaborazione tecnica, alla partecipazione alla ricerca applicata, alla creazione e allo sviluppo dei brevetti, alla partecipazione a gare di appalto, alla formazione e allaggiornamento imprenditoriale e tecnologico anche nel campo delle tecniche finanziarie, alla creazione di nuove imprese, allelaborazione di piani di sviluppo aziendale e alla conseguente predisposizione di fascicoli relativi a richieste di accesso a programmi di finanziamento.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso:
a) il finanziamento di iniziative attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
b) la concessione di contributi a programmi di assistenza tecnica predisposti, singolarmente o in concorso tra loro, dai centri e dalle agenzie per linnovazione, anche a capitale misto pubblico e privato, promossi dallUnione europea, dalle Università degli Studi e dal Politecnico, dalle CCIAA del Piemonte, dagli enti di ricerca operanti nella regione, dalle associazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative, che operano direttamente o attraverso apposite società e reti di servizi, nonchè da consorzi, società consortili e associazioni temporanee costituite tra imprese artigiane e dai soggetti di cui agli articoli 10, 11 e 12.
3. I programmi di assistenza tecnica possono essere predisposti sia con carattere di continuità nel tempo, quando occorra assicurare laccesso a servizi reali di base da parte di gruppi aperti di imprese, sia per singole iniziative a carattere saltuario.
4. Il finanziamento regionale può coprire fino al 50 per cento delle spese relative alla realizzazione dei programmi di intervento, con criteri e limiti di importo stabiliti dalla Giunta regionale.
5. Nelle spese di realizzazione dei programmi di intervento rientrano anche i costi relativi alle analisi preliminari, alla progettazione economico-finanziaria e alla promozione dei servizi offerti, la cui incidenza non sia superiore al 10 per cento del costo dellintero programma.
6. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione ed erogazione dei contributi sono disposti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative.
Art. 22.
(Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano)
1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione può concedere contributi integrativi ai due fondi costituiti dallEBAP, denominati Fondo di sostegno al reddito e Fondo regionale formazione.
2. I contributi regionali sono determinati annualmente, nel limite massimo di spesa autorizzato con la legge di approvazione del bilancio regionale e per un importo comunque non superiore all80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e possono essere concessi, in relazione alle finalità contemplate dagli statuti dei fondi di cui al comma 1, per lattuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:
a) incoraggiare lesecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali;
b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;
c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dellattività aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario e imprevisto;
d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico-professionale.
3. La concessione ed erogazione dei contributi regionali é disposta, dietro richiesta dellEBAP da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno; la richiesta deve essere corredata da una relazione illustrativa che documenti le attività finanziate dai fondi predetti, le caratteristiche del programma e il piano economico-finanziario delle iniziative in esso previste.
4. Con il provvedimento di concessione del contributo regionale, sono determinati i criteri e le modalità di rendicontazione circa lutilizzo finale dei finanziamenti erogati.
Art. 23.
(Interventi per la tutela ambientale)
1. La Regione, sentite le organizzazioni sindacali regionali di categoria, promuove presso le imprese artigiane la diffusione di metodi produttivi compatibili con i più avanzati modelli di tutela e di salvaguardia ambientale, intesa quale corretta applicazione delle disposizioni emanate in materia a livello locale, nazionale e comunitario, nonché di stimolo alla ricerca di un esauriente inquadramento dei rapporti intercorrenti tra imprese artigiane e ambiente e di una omogenea caratterizzazione dei vincoli che vengono fatti ricadere sulle imprese del settore.
2. Tra i fattori della tutela e salvaguardia ambientale rientrano anche quelli relativi al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Regione contribuisce al finanziamento di servizi di studio, informazione, consulenza e formazione, rivolti ai titolari e ai dipendenti delle imprese artigiane. Gli interventi di sostegno sono attuati direttamente dalla Regione oppure, anche in concorso tra di loro, dagli enti pubblici eventualmente preposti, da organizzazioni rappresentative dellartigianato, da organismi paritetici tra organizzazioni artigiane e sindacati dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane, da consorzi di almeno cinque imprese artigiane.
4. Per lattuazione degli interventi i soggetti interessati devono presentare alla Giunta regionale (24) un programma delle iniziative che intendono intraprendere, articolato in:
a) analisi delle condizioni che determinano la richiesta di intervento;
b) descrizione delle variabili coinvolte, integrata dalla stima quantitativa delle stesse, effettuata in condizioni di assenza e presenza dellintervento regionale;
c) individuazione dei soggetti che si impegnano alla attuazione dellintervento proposto;
d) programma dettagliato e analitico, con specifica indicazione dei lavori occorrenti e dei costi preventivabili.
5. Lintervento regionale può arrivare a coprire fino al 30 per cento delle spese ritenute ammissibili, con un tetto massimo di spesa il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, sentite le confederazioni sindacali artigiane regionali e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative; con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande nonchè per la concessione ed erogazione dei contributi. (25)
Capo V.
PROMOZIONE (26)
Art. 24 (27)
(Interventi per la promozione)
1. Per diffondere e consolidare la presenza dellartigianato piemontese sui mercati nazionali ed esteri, la Regione promuove interventi atti a facilitare:
a) la partecipazione ad esposizioni fieristiche e a missioni esplorative;
b) lo svolgimento di ricerche e analisi di mercato;
c) la consulenza contrattuale, giuridico-fiscale e di arbitrato;
d) la ricerca e lo sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale;
e) la progettazione e la realizzazione di marchi di qualità e di origine.
2. Gli interventi per la promozione commerciale diretti ad imprese artigiane singole o consorziate, a norma di legge, sono predisposti e curati attraverso lIstituto per il commercio estero (ICE), le CCIAA del Piemonte, anche per il tramite della loro unione regionale e del Centro estero promosso dalle stesse, gli enti strumentali regionali, le associazioni rappresentative dellartigianato e altri soggetti eventualmente individuati con apposita convenzione.
3. Le richieste di contributo per gli interventi e le iniziative di promozione devono essere presentate entro il mese di settembre dellanno che precede lesercizio di riferimento e devono essere corredate della documentazione atta a valutare le ricadute sulle imprese partecipanti nella loro dimensione di mercato economico-finanziaria.
4. Il programma degli interventi e delle iniziative di promozione commerciale nel settore dellartigianato è approvato dalla Giunta regionale, entro il successivo mese di ottobre, e contiene i limiti di intervento e le modalita per lerogazione dei contributi.
5. I rapporti della Regione con gli enti incaricati di prestare gli interventi di promozione commerciale allartigianato sono disciplinati da apposita convenzione predisposta dalla Giunta regionale.
Art. 25. (28)
(Iniziative dirette)
1. La Regione può organizzare direttamente, o in collaborazione con lICE o le CCIAA del Piemonte, anche attraverso il Centro estero delle CCIAA piemontesi, partecipazioni collettive di imprese artigiane ad esposizioni e rassegne commerciali ritenute particolarmente qualificanti sotto il profilo della specializzazione merceologica, della ricerca e del confronto stilistico e delle innovazioni.
2. La Regione può farsi carico dellorganizzazione di missioni di delegazioni, qualora ciò risulti utile per ragioni di studio e documentazione di aspetti connessi allorganizzazione dei sistemi produttivi, ai rapporti di collaborazione tra imprese di differenti dimensioni, allacquisizione di conoscenze nel campo delle tecnologie di produzione e della ricerca scientifica, allassetto giuridico e istituzionale del settore e a quanto altro può formare oggetto di conoscenza e approfondimento degli aspetti evolutivi della realtà artigiana. Analogamente la Regione può ospitare delegazioni di operatori dellartigianato interessate alla conoscenza delle caratteristiche del settore artigiano in Piemonte.
3. La Regione inoltre sostiene iniziative di promozione dellartigianato tramite il finanziamento di programmi che prevedano lo svolgimento di attività finalizzate al recupero, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico regionale e nazionale con contributi ad enti, associazioni fra imprese e consorzi, per importi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e tramite interventi diretti volti a diffondere la conoscenza delle lavorazioni artistiche e tipiche a livello nazionale e internazionale.
4. Gli interventi regionali previsti dal presente articolo, previa individuazione dei criteri da parte della Giunta regionale, sono attuati nei limiti degli stanziamenti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio della Regione, fatta salva la preventiva intesa governativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività allestero delle Regioni e delle Province autonome), nei casi concernenti attività promozionali allestero.
Capo VI.
ARTIGIANATO ARTISTICO E TIPICO DI QUALITÀ
Art. 26.
(Obiettivi)
1. La Regione tutela e promuove le lavorazioni dellartigianato che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale.
2. Con riferimento alle produzioni indicate al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dellartigianato artistico e tipico;
b) qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati;
c) valorizzazione delle produzioni realizzate sia sul mercato interno che su quello internazionale;
d) divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni artistiche e tipiche;
e) acquisizioni e documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
f) sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e rivitalizzazione di attività tradizionali o artistiche locali.
3. Lindividuazione delle lavorazioni dellartigianato artistico e tipico tutelate é approvata dalla Giunta regionale, anche per settori di attività affini o complementari. La Giunta regionale si avvale della Commissione regionale per lartigianato. Con lo stesso provvedimento si individuano e si delimitano i territori interessati nel caso in cui le lavorazioni in essere risultino collegate a particolari ambiti territoriali di esecuzione o di approvvigionamento delle materie prime impiegate nella produzione, anche in riferimento al contenuto di cui allarticolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 e successive modificazioni.
Art. 27. (29)
(Disciplinari di produzione)
1. Per le lavorazioni dellartigianato artistico e tipico individuate dalla Giunta regionale sono predisposti appositi disciplinari con i quali sono descritti i caratteri delle tecniche produttive adottate, dei materiali impiegati e di quanto altro concorre a individuare e qualificare le lavorazioni in essere.
2. I disciplinari delle lavorazioni dellartigianato artistico e tipico sono predisposti da apposite Commissioni e sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per lartigianato.
3. Le Commissioni di cui al comma 2 sono costituite da:
a) due esperti di storia e tecnica delle particolari lavorazioni considerate;
b) un imprenditore artigiano che risulti in attività da almeno sette anni nello stesso settore delle lavorazioni artistiche e tipiche oggetto di disciplinare, o da un imprenditore artigiano in quiescenza con esperienza di almeno sette anni nel settore oggetto del disciplinare;
c) un rappresentante designato dallente locale presso cui risultano le maggiori consistenze produttive delle attività prese in esame;
d) un rappresentante designato dalle associazioni e dalle confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative;
e) il dirigente della struttura regionale competente per materia o suo delegato.
4. Lindividuazione degli esperti e dellimprenditore artigiano di cui al comma 3, lettere a) e b) è effettuata dal responsabile della Direzione regionale competente per materia, a seguito di pubblicazione di avviso indicante i requisiti e le condizioni richieste per ricoprire lincarico, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per lartigianato.
5. Alla nomina delle Commissioni per i disciplinari, nonché alla loro reintegrazione nel caso in cui si determinino vacanze dagli incarichi conferiti o abbandoni, si provvede con determinazione della Direzione regionale competente per materia.
Art. 28.
(Imprese artigiane delle lavorazioni artistiche e tipiche)
1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni artistiche e tipiche individuate dalla Giunta regionale, sono censite a cura delle Commissioni provinciali per lartigianato competenti per territorio, previo accertamento della rispondenza delle produzioni attuate dai richiedenti con i requisiti stabiliti dai relativi disciplinari di produzione.
2. Gli imprenditori artigiani che esercitano attività nellambito delle lavorazioni artistiche e tipiche possono inoltrare domanda alla Commissione provinciale per lartigianato, per ottenere il riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e tipico. Sulla domanda di riconoscimento presentata dalle imprese la Commissione provinciale decide nei tempi e con le modalità previste per liscrizione allalbo provinciale delle imprese artigiane.
3. Il riconoscimento di impresa artigiana operante nel campo delle lavorazioni artistiche e tipiche é attuato mediante idonea annotazione nellalbo provinciale delle imprese artigiane, riportando altresì la descrizione della particolare lavorazione attuata.
4. Le modalità tecniche delle annotazioni da apportare agli albi provinciali delle imprese artigiane sono determinate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per lartigianato, sulla base di criteri atti a garantire lunitarietà del sistema informativo costituito dagli albi provinciali.
Art. 29
(Interventi)
1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti allarticolo 26 la Giunta regionale promuove, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni sindacali artigiane, associazioni e consorzi di imprese:
a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione di cui allarticolo 27;
b) la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e sperimentazione tecnica di nuovi prodotti nonché la realizzazione di marchi di qualità e dorigine;
c) la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche di manufatti che documentino levoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni realizzate nel campo delle lavorazioni artistiche e tipiche;
d) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrano levoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni dellartigianato artistico e tipico;
e) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tipiche a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale sia in Italia che allestero;
f) lallestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
g) la realizzazione di corsi di addestramento tecnico-pratico nelle botteghe artigiane, basati sullapporto formativo diretto degli imprenditori artigiani, secondo quanto previsto allarticolo 31;
h) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dellartigianato artistico e tipico.
2. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la Commissione regionale per lartigianato e informata la Commissione consiliare competente, predispone il piano per lanno successivo degli interventi per lartigianato artistico e tipico.
3. Con il piano degli interventi vengono individuate le lavorazioni prioritarie da incentivare, anche con riferimento a determinati ambiti territoriali, i criteri di riparto dei contributi in relazione alle diverse tipologie di intervento previste, i limiti massimi di spesa per lelaborazione dei disciplinari e per lattuazione degli interventi, unitamente ai requisiti dei soggetti che vi fanno ricorso.
Art. 30
(Modalità degli interventi)
1. Gli interventi possono essere promossi direttamente dalla Regione o da soggetti esterni quali enti locali, consorzi di imprese, associazioni di categoria, enti vari, fondazioni e istituti operanti senza fini di lucro che si propongono scopi di promozione dellartigianato artistico e tipico di qualità.
2. Il finanziamento degli interventi é disposto sulla base di un progetto delle iniziative da attuare, con cui vengono determinati gli obiettivi che si intendono conseguire e il piano economico-finanziario previsto. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti appositamente autorizzati con lapprovazione del bilancio di previsione provvede fissando anche i termini e le modalità di attuazione delle iniziative programmate.
3. Nel caso in cui le iniziative siano promosse e realizzate previa richiesta di finanziamento da parte di terzi, i contributi regionali possono essere concessi fino all80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a quanto determinato ai sensi dellarticolo 29, comma 3, in relazione a ciascuna tipologia di intervento prevista.
4. I progetti di intervento devono essere presentati alla Regione, dai soggetti indicati al comma 1, non oltre il 31 gennaio di ogni anno, per poter ottenere il finanziamento, di norma, a carico dellesercizio finanziario corrispondente allo stesso anno.
Art. 31.
(Istruzione e addestramento artigiano)
1. Le imprese artigiane che hanno ottenuto dalla Commissione provinciale per lartigianato il riconoscimento di imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tipiche, così come definite dalla presente legge, possono essere chiamate a concorrere alla attuazione dellistruzione artigiana, in qualità di botteghe scuola, sulla base di apposite convenzioni che valorizzino appieno la prevalente funzione formativa.
2. Listruzione artigiana volta alla formazione ne i settori artistici e tipici, deve essere svolta per almeno un terzo delle ore totali di insegnamento presso le imprese artigiane, singole o associate, individuate come botteghe-scuola.
3. In aggiunta agli interventi definiti attraverso i programmi e le azioni regionali nel campo della formazione professionale, la Regione può favorire la realizzazione di programmi di addestramento tecnico-pratico non previsti nei piani regionali di formazione professionale, rivolti alla trasmissione delle conoscenze tecniche e delle abilità di lavoro manuale connesse a particolari prestazioni concernenti anche e in particolare la riproduzione, la manutenzione e il restauro di beni di particolare interesse storico o pregio artistico.
4. Possono beneficiare dellintervento regionale gli organismi associativi, operanti senza fini di lucro, costituiti da artigiani che vantano professionalità specifiche nei particolari mestieri da tutelare e tramandare; le singole imprese artigiane, con le stesse caratteristiche, che si impegnano a realizzare cicli di addestramento tecnico-pratico allinterno delle botteghe artigiane rivolti a soggetti che intendono acquisire le capacità tecnico-professionali connesse allo svolgimento delle lavorazioni. Lintervento regionale consiste in un contributo allorganismo o impresa che organizza i corsi per ogni allievo impegnato nellattività di addestramento pratico. Limporto dei contributi regionali é determinato con il piano degli interventi di cui allarticolo 29, comma 2 e in ogni caso non può superare la metà del salario mensile di un apprendista, calcolato al netto dei contributi assicurativi e previdenziali, secondo i minimi tabellari contrattualmente in vigore per le corrispondenti categorie di attività, per non più di due anni consecutivi.
5. La concessione ed erogazione dei contributi é disposta sulla base dei criteri definiti con il piano annuale degli interventi di cui allarticolo 29, con deliberazione della Giunta regionale che determina altresì le modalità di svolgimento delle attività di addestramento tecnico e di rendicontazione finale delle spese sostenute.
6. La Regione può concedere inoltre agli allievi che partecipano ai cicli di addestramento di cui al comma 4 borse di studio con i criteri e le modalità da stabilirsi con il Piano degli interventi di cui allarticolo 29, comma 2.
Capo VII. Abrogato (30)
INTERVENTI IN DIPENDENZA
DI EVENTI CALAMITOSI
Art. 32. abrogato (30)
(Tipologia degli interventi)
Art. 33. abrogato (30)
(Fondi rischi speciali)
Art. 34. abrogato (30)
(Contributi in conto capitale)
Art. 35. abrogato (30)
(Contributi in conto interessi e in conto canoni)
Capo VIII.
OSSERVATORIO REGIONALE DELLARTIGIANATO
Art. 36.
(Istituzione dellOsservatorio)
1. La Regione Piemonte promuove unattività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore artigiano.
2. A tal fine, la Giunta regionale provvede allacquisizione di tutti gli elementi informativi necessari allattuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato attraverso listituzione di un Osservatorio regionale dellartigianato, operante allinterno dellassessorato competente per la materia.
3. LOsservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore artigiano nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.
4. Lattività dellOsservatorio regionale dellartigianato é svolta in coerenza con le finalità dei sistemi informativi nazionali e concorre alla attuazione dellOsservatorio nazionale.
4 bis. La Giunta regionale adotta disposizioni organizzative idonee ad assicurare il coordinamento delle attività degli osservatori regionali istituiti per lanalisi dei diversi settori delleconomia piemontese. (31)
Art. 37.
(Commissione tecnico-scientifica)
1. Nello svolgimento della sua attività lOsservatorio opera in stretto raccordo con la Commissione regionale per lartigianato e si avvale di unapposita Commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive e propositive per quanto attiene la metodologia delle indagini conoscitive da effettuare nel settore.
2. La Commissione tecnico-scientifica é istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed é composta da:
a) un dirigente della struttura regionale preposta allartigianato, con funzioni di presidente;
b) il direttore dellIstituto di ricerche economico sociali (IRES) o un suo delegato;
c) il direttore regionale dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o un suo delegato;
d) un rappresentante dellUnione delle CCIAA piemontesi;
e) un esperto designato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per lartigianato;
f) un esperto delle confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative.
2. Alle riunioni della Commissione tecnico-scientifica possono essere invitati esperti o rappresentanti di enti o associazioni a vario titolo interessate allattività dellosservatorio.
3. Il coordinamento tra la Commissione regionale per lartigianato e la Commissione tecnico-scientifica é attuato dal responsabile della struttura regionale preposta allartigianato.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione tecnico-scientifica sono svolte da un funzionario dellassessorato allartigianato.
5. La Commissione tecnico-scientifica dura in carica cinque anni dalla sua costituzione.
6. Per la realizzazione delle attività dellOsservatorio, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore, che abbiano competenza in materia di artigianato.
Art. 38.
(Obiettivi dellOsservatorio)
1. Lattività dellosservatorio concorre:
a) alla programmazione regionale nel settore dellartigianato;
b) alla valutazione dellefficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore artigiano piemontese, anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;
d) alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche;
e) alla realizzazione del sistema informativo regionale sullartigianato, in raccordo con il sistema informativo nazionale.
Art. 39.
(Attività dellOsservatorio)
1. LOsservatorio regionale dellartigianato, per il raggiungimento degli obiettivi di cui allarticolo 38, promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunità connesse alla realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo dellartigianato e, in particolare:
a) cura la raccolta e laggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) promuovere indagini, ricerche, studi e collaborazioni tese a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane sul mercato interno ed estero; (32)
c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini periodici e di approfondimento monografico su temi di particolare rilevanza per il settore, destinati alle imprese artigiane piemontesi nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;
d) svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso lorganizzazione e la partecipazione a seminari e convegni di studio. (32)
Art. 40
(Sistema informativo regionale sullartigianato)
1. Il Sistema informativo regionale sullartigianato del Piemonte (SIRAP), che ha sede presso lassessorato allartigianato della Regione Piemonte, assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie allattività dellOsservatorio, garantendo nel contempo le funzioni di collegamento con il Sistema informativo nazionale istituito dal decreto legge 31 luglio 1987, n. 318 (Norme urgenti in materia di agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.
2. A tal fine il SIRAP deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere il coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nella Regione Piemonte al fine del raggiungimento degli obiettivi dellOsservatorio di cui allarticolo 38;
b) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui alla lettera a) e dalle altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e gestione di un apposito centro di documentazione;
c) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui allarticolo 39, comma 1, lettera c).
Art. 41. (33)
(Programma annuale di attività)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dallarticolo 38, lOsservatorio regionale dellartigianato predispone annualmente un programma di attività, tenendo conto degli indirizzi della programmazione regionale e di settore. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla commissione consiliare competente.
Titolo III.
TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI
Capo I.
TENUTA DELLALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 42.
(Albi provinciali delle imprese artigiane)
1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti lalbo provinciale delle imprese artigiane e la Commissione provinciale per lartigianato che provvede, quale organo amministrativo e di tutela del settore, alla tenuta dellalbo sulla base delle disposizioni di legge vigenti nella materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione.
2. Tra le funzioni relative alla tenuta dellalbo provinciale delle imprese artigiane rientrano anche quelle di iscrizione, revisione, cancellazione, certificazione e rilevazione statistica.
3. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con le CCIAA o con lUnione regionale delle CCIAA del Piemonte, per quanto attiene ai servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni delle Commissioni provinciali per lartigianato e per la tenuta dellalbo provinciale delle imprese artigiane. Le convenzioni precisano altresì le procedure da attivare per definire un sistematico scambio di informazioni finalizzato a garantire efficienza e qualità nellerogazione dei servizi e programmi comuni di promozione del settore artigiano.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono inoltre determinare i criteri e le modalità di concertazione dellutilizzo delle risorse finanziarie camerali e regionali, al fine della realizzazione di interventi comuni per il sostegno del comparto artigiano, con particolare riferimento a: qualificazione degli insediamenti artigiani, servizi reali e assistenza tecnica, tutela e qualificazione ambientale, promozione commerciale, artigianato artistico e tipico di qualità.
5. La Commissione provinciale per lartigianato é tenuta a comunicare alla rispettiva CCIAA ogni elemento conoscitivo atto a garantire i necessari collegamenti funzionali tra albo e registro delle imprese.
6. Apposita comunicazione dovrà essere effettuata alle competenti sedi degli istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, abilitati al rilascio di prestazioni in favore degli imprenditori artigiani.
7. Spettano alla Regione, nelle stesse misure stabilite con legge statale, i diritti sulliscrizione agli albi provinciali delle imprese artigiane e sugli atti e certificati rilasciati dagli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali per lartigianato.
8. Lalbo provinciale delle imprese artigiane é pubblico e chiunque può prenderne visione nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 43. (34)
(Iscrizione allalbo provinciale)
1. La domanda di iscrizione allalbo provinciale delle imprese artigiane, da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l. 443/1985, deve essere presentata alla Commissione provinciale per lartigianato entro trenta giorni dallinizio dellattività o dellacquisizione dei requisiti di legge o dalla data delliscrizione stessa, quando trattasi di attività esercitata da società soggette allobbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dellarticolo 2200 del codice civile e dellarticolo 26 quater del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.
2. La presentazione della domanda alla Commissione provinciale può essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per il tramite del Comune in cui ha sede limpresa. La segreteria della Commissione o i competenti uffici comunali devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda. Nel caso di inoltro a mezzo di uffici postali costituisce data di presentazione quella della ricevuta dagli stessi rilasciata.
3. Le domande di iscrizione allalbo delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato per la presentazione delle domande di iscrizione al registro delle imprese e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative, secondo la disciplina vigente. La Regione può integrare i predetti modelli con appositi intercalari al fine di acquisire notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dellalbo e dellesercizio delle proprie funzioni in materia di artigianato.
4. La Commissione provinciale per lartigianato procede allistruttoria delle domande di iscrizione allalbo verificando, anche con accertamenti diretti, la sussistenzaa dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. A tal fine la Commissione può richiedere al Comune, nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dellimpresa, di effettuare listruttoria di competenza e di rilasciare le relative attestazioni di cui allarticolo 63, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. Le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare listruttoria di competenza ed a rilasciare la relativa attestazione entro il termine di quindici giorni dalla richiesta della Commissione provinciale per lartigianato.
6. Sulla base degli elementi acquisiti e delle verifiche effettuate, la Commissione provinciale per lartigianato dispone liscrizione allalbo provinciale delle imprese artigiane e ne dà comunicazione allinteressato entro sessanta giorni.
7. La mancata comunicazione allinteressato vale come accoglimento della domanda stessa.
8. Gli effetti costitutivi delliscrizione decorrono dalla data di inizio dello svolgimento dellattività in conformità dei requisiti di qualifica previsti dalla l. 443/1985.
9. Liscrizione allalbo è comprovata da apposito certificato rilasciato dalla Commissione provinciale per lartigianato.
Art. 44.
(Revisione dellalbo provinciale)
1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto indice ogni trenta mesi la revisione dellalbo provinciale delle imprese artigiane a norma dellarticolo 7, comma 3, della l. 443/1985, specificando in esso le procedure e i tempi di attuazione della medesima.
2. Ai fini della revisione, sugli elenchi delle imprese artigiane che risultano iscritte allalbo, trasmessi dalla Commissione provinciale per lartigianato ai singoli Comuni, i competenti uffici comunali sono tenuti a effettuare il riscontro dei dati ivi riportati e a comunicare alla Commissione, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento degli elenchi, ogni difformità rilevata rispetto alla situazione di fatto delle imprese di cui sono a conoscenza; se entro tale termine non é giunta nessuna comunicazione alla Commissione, ai fini della revisione si intendono confermati gli elenchi trasmessi dalla stessa ai singoli Comuni.
3. Per attuare il disposto di cui al comma 2, la Commissione provinciale può consultare le organizzazioni artigiane di categoria.
Art. 45.
(Modifiche e cancellazione) (35)
1. I titolari delle imprese artigiane iscritte nellalbo devono comunicare, direttamente o tramite il Comune di residenza, alla Commissione provinciale per lartigianato, entro trenta giorni, il venire meno dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti o la cessazione della attività e ogni variazione o modificazione dellattività, della sede e della ragione sociale.
2. La cancellazione dallalbo delle imprese artigiane per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge o per cessazione dellattività, é disposta dalla Commissione provinciale per lartigianato sentito in ogni caso linteressato.
3. La modifica dello stato di iscrizione e il provvedimento di cancellazione dallalbo delle imprese artigiane producono effetti, rispettivamente, dalla data della modifica e dalla data della cessazione dellattività stessa, o di perdita dei requisiti di qualifica previsti dalla l. 443/1985. (36)
Art. 46.
(Sanzioni)
1. Ai trasgressori delle disposizioni concernenti la tenuta dellalbo delle imprese artigiane sono inflitte le sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro così determinata:
a) da lire 500 mila a lire 5 milioni in caso di omessa domanda di iscrizione o denuncia di inizio attività;
b) da lire 400 mila a lire 2 milioni in caso di omessa denuncia di modifica dellimpresa o di cessazione dellattività;
c) da lire 200 mila a lire 1 milione in caso di dichiarazione contenente dati inesatti;
d) da lire 1 milione a lire 5 milioni in caso di uso illecito, da parte di unimpresa non iscritta allalbo, di riferimenti allartigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio;
e) da lire 50 mila a lire 300 mila in caso di domanda di iscrizione, denuncia di inizio attività, denuncia di modifica o di cancellazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 43 e 45. (37)
2. comma abrogato (38)
3. Lautorità competente ad irrogare le sanzioni é il Sindaco del Comune in cui ha sede limpresa. Il versamento dei relativi proventi é effettuato a favore del Comune medesimo.
4. Il Sindaco, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si avvale in particolare dei competenti uffici comunali, nonché degli atti forniti dalle Commissioni provinciali per lartigianato.
5. I Comuni relazionano annualmente alla Regione sullattività di vigilanza ad essi demandata, dettagliando le violazioni accertate, le generalità dei soggetti sanzionati e limporto delle sanzioni applicate.
6. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
Capo II.
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
PROVINCIALI E REGIONALE PER LARTIGIANATO
Art. 47.
(Funzioni delle Commissioni
provinciali per lartigianato)
1. Le Commissioni provinciali per lartigianato possono aver sede presso le CCIAA e, oltre a svolgere tutte le funzioni riguardanti la tenuta dellalbo provinciale delle imprese artigiane di cui allarticolo 42, assolvono ai seguenti compiti:
a) concorrere con la Commissione regionale per lartigianato, allo svolgimento di indagini, rilevazioni e studi concernenti lartigianato;
b) proporre iniziative e prospettare esigenze per lo sviluppo dei servizi reali alle imprese artigiane, nonché ricerche e applicazioni di processi di innovazione tecnologica;
c) esprimere pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre a carattere artigiano;
d) promuovere ogni utile iniziativa diretta a valorizzare le attività artigiane della Provincia;
e) svolgere gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali.
2. Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per lartigianato sono a carico della Regione.
3. Lespletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi necessari allattività delle Commissioni é assicurato dalle apposite strutture organizzative individuate ai sensi degli articoli 52 e 53.
Art. 48.
(Composizione delle Commissioni
provinciali per lartigianato)
1. La Commissione provinciale per lartigianato é costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed é composta:
a) da diciotto titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni, eletti in base alle disposizioni riportate al titolo III, capo IV;
b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative;
c) dal Direttore provinciale INPS o suo delegato;
d) dal Direttore dellUfficio provinciale del lavoro o suo delegato;
e) da tre esperti in materie concernenti lartigianato, su proposta delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello provinciale;
f) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della CCIAA.
2. La Commissione provinciale elegge il Presidente, scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a), ed il Vice Presidente.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione é necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Nel caso si verifichino più di tre assenze consecutive, senza adeguata giustificazione, i componenti della Commissione provinciale per lartigianato decadono dalla carica. Coloro che vengono dichiarati decaduti ai sensi del comma 4, non sono rieleggibili limitatamente al primo rinnovo della stessa Commissione.
5. I componenti di cui alle lettere a), b), ed e) sono ridotti rispettivamente a dodici, uno e due, nelle province in cui le imprese artigiane sono inferiori alle 10.000 unità.
Art. 49. (39)
(Funzioni della Commissione regionale
per lartigianato)
1. La Commissione regionale per lartigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore essa:
a) presenta alla Giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, il programma della propria attività per lanno successivo ed il consuntivo dellattività svolta nellanno precedente. Tale programma tiene conto anche delle eventuali proposte delle Commissioni provinciali per lartigianato;
b) decide sui ricorsi, proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per lartigianato, di iscrizione, modifica e cancellazione dallalbo provinciale delle imprese artigiane e di negato riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e tipico;
c) decide sui ricorsi avverso i provvedimenti delle Commissioni provinciali per lartigianato in materia di iscrizione, negata iscrizione, modifica e cancellazione dagli elenchi nominativi per lassicurazione contro le malattie, linvalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) ai sensi della legge 17 marzo 1993, n. 63 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale);
d) decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi dellarticolo 7, comma 6 della l. 443/1985;
e) svolge, in stretta collaborazione con le Commissioni provinciali per lartigianato, attività di documentazione, di studio, di indagine e rilevazione statistica delle attività artigiane della regione, avvalendosi prioritariamente degli enti strumentali regionali e in collaborazione con lOsservatorio regionale dellartigianato di cui allarticolo 36;
f) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato, sentite le Commissioni provinciali per lartigianato;
g) propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dellartigianato;
h) svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle Commissioni provinciali dellartigianato per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione Piemonte;
i) svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali e nazionali.
2. Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione regionale per lartigianato sono a carico della Regione.
3. La rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale spetta di norma alla struttura organizzativa speciale dellAvvocatura della Regione Piemonte.
4. Le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi della Commissione regionale per lartigianato sono svolti dallapposita struttura organizzativa di cui agli articoli 52 e 53.
5. Per lapprofondimento di argomenti di particolare complessità la Commissione regionale per lartigianato può articolarsi in gruppi di lavoro.
Art. 50.
(Composizione della Commissione
regionale per lartigianato)
1. La Commissione regionale per lartigianato, ai sensi dellarticolo 11 della l. 443/1985, é nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed é composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per lartigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione;
d) da un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte allalbo istituito con larticolo 9 bis della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore così come aggiunto dallarticolo 7 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23;
e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori.
2. I componenti della Commissione regionale per lartigianato eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
3. Le riunioni della Commissione regionale per lartigianato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto.
4. La Commissione regionale per lartigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.
Art. 51.
(Durata in carica delle Commissioni)
1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per lartigianato durano in carica cinque anni.
2. I componenti delle Commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti; possono inoltre essere revocati e sostituiti dallorganismo che li ha designati.
3. I componenti delle Commissioni provinciali per lartigianato titolari di impresa artigiana, cessati dalla carica per qualsiasi causa, vengono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con i candidati che li seguono immediatamente nella graduatoria dello scrutinio di lista.
4. I nominativi dei componenti delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale per lartigianato, individuabili attraverso designazione, devono essere comunicati alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede allinsediamento delle Commissioni che risultano validamente costituite con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti.
5. La sostituzione dei rappresentanti designati è effettuata dal Presidente della Giunta regionale su designazione dello stesso ente che ha espresso la designazione originaria.
Art. 52.
(Uffici di segreteria delle Commissioni)
1. Presso le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato operano apposite strutture organizzative di segreteria individuate ai sensi dellarticolo 53.
2. Le strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali per lartigianato debbono compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive Commissioni. Spetta in particolare ad esse predisporre e curare:
a) gli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese artigiane dagli albi provinciali disposte dalle rispettive Commissioni;
b) la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle Commissioni stesse;
c) il rilascio delle certificazioni di iscrizione allalbo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge;
d) gli atti e le procedure relative alle revisioni periodiche dellalbo;
e) gli adempimenti relativi al procedimento di rinnovo delle rispettive Commissioni;
f) le iniziative delle Commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle Commissioni stesse, seguendone lattuazione;
g) ogni altro adempimento derivante dalle funzioni assegnate alle rispettive Commissioni.
3. La struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per lartigianato deve compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della Commissione. Spetta in particolare ad essa predisporre e curare:
a) gli atti e le istruttorie relative ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per lartigianato;
b) la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della Commissione;
c) le attività della Commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dellartigianato, e di coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali, seguendone lattuazione;
d) ogni altro adempimento derivante dalle funzioni assegnate alla Commissione.
Art. 53.
(Personale e organizzazione degli uffici
di segreteria delle Commissioni)
1. Le dotazioni organiche delle strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono determinate ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di personale e organizzazione.
2. Il personale della struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per lartigianato é individuato tra il personale regionale e dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione medesima, ferma restando la sua appartenenza al settore regionale competente, di cui la struttura costituisce articolazione interna e da cui dipende gerarchicamente.
3. Il personale delle strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali per lartigianato é individuato fra il personale regionale ovvero fra il personale delle CCIAA, in base alla convenzione di cui allarticolo 42, e dipende funzionalmente dai Presidenti delle Commissioni medesime.
4. Tra il personale di cui al comma 3 viene individuato il segretario di ciascuna Commissione provinciale per lartigianato.
Art. 54
(Indirizzo, coordinamento e vigilanza)
1. Lattività delle Commissioni provinciali per lartigianato é sottoposta ai poteri di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento della Giunta regionale che si avvale a tale scopo, del parere consultivo della Commissione regionale per lartigianato.
2. La Giunta regionale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato.
3. Nel caso in cui una Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, la Commissione medesima viene sciolta, previa diffida, con decreto del Presidente della Giunta regionale e contestualmente viene nominato un Commissario straordinario competente ad esercitare fino alla ricostituzione della Commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite. Il decreto di scioglimento fissa la data di nuove elezioni.
Capo III.
ELEZIONI DEI COMPONENTI ARTIGIANI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LARTIGIANATO
Art. 55.
(Indizione delle elezioni e presentazione
delle liste dei candidati)
1. La data delle elezioni dei titolari di aziende artigiane, chiamati a far parte della Commissione provinciale per lartigianato, é fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale almeno trenta giorni prima del termine ultimo per lindizione delle elezioni.
2. Le elezioni sono indette dal Presidente uscente della Commissione con apposito manifesto da affiggersi, per la durata di quindici giorni, negli albi della Camera di Commercio e dei Comuni della provincia e negli S.p.A.zi previsti per le pubbliche affissioni, almeno centoventi giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.
3. Qualora il Presidente, nel termine suddetto, non abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.
4. Tutte le operazioni elettorali devono essere ultimate non oltre la scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.
5. Le liste dei candidati devono essere presentate al Presidente della Commissione provinciale entro le ore dodici del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni, insieme alla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato.
6. Le liste possono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore al 50 per cento degli stessi. Esse devono essere presentate da almeno cinquanta artigiani nelle province aventi fino a diecimila imprese iscritte allalbo, da almeno centocinquanta artigiani nelle province con una consistenza di imprese artigiane compresa tra diecimila e ventimila unità e da almeno quattrocento artigiani nelle altre province. Le firme dei presentatori e le dichiarazioni di accettazione di cui al comma 5, devono essere autenticate dal Sindaco, o da un suo delegato, o dal segretario comunale, o dal conciliatore, o da un notaio.
7. I presentatori devono essere titolari di imprese iscritte nellalbo provinciale e possono sottoscrivere soltanto una lista. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari.
8. Dellavvenuta presentazione delle liste dovrà essere rilasciata ricevuta.
9. Le liste sono contrassegnate da un numero progressivo in corrispondenza dellordine di presentazione. Al numero può essere abbinato anche un simbolo.
10. Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste, la Commissione provinciale provvede ad accertarne la regolarità.
11. Le eventuali decisioni concernenti lesclusione di liste o di singoli candidati devono essere motivate e, a cura della Commissione provinciale, debbono essere notificate, entro cinque giorni dalla loro adozione, ai candidati esclusi e comunque a tutti i candidati delle liste interessate.
12. I candidati esclusi possono inoltrare ricorso, entro dieci giorni dalla notifica della decisione della Commissione, al Presidente della Giunta regionale che decide entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso.
Art. 56
(Adempimenti preparatori della consultazione)
1. Nei quarantacinque giorni successivi al termine utile per la presentazione delle liste, il Presidente della Commissione provinciale per lartigianato, pubblica un manifesto da affiggere per almeno quindici giorni negli albi della CCIAA, negli spazi destinati alle pubbliche affissioni, nella sede degli albi e dei Comuni della provincia, con il quale vengono resi noti agli elettori:
a) la data e lorario delle votazioni, con inizio alle ore otto e termine alle ore venti del medesimo giorno;
b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo lordine di presentazione;
c) la sede delle sezioni elettorali;
d) lavvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli albi della Camera di Commercio e dei Comuni, fino al giorno delle elezioni.
2. Le votazioni hanno luogo in un giorno festivo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.
3. La ripartizione del territorio della provincia in sezioni elettorali é effettuata, a cura della Commissione provinciale per lartigianato, in modo che in ciascuna sezione il numero degli elettori non sia superiore a cinquecento nei territori delle Comunità montane e a settecento nei restanti territori. La Commissione può, qualora circostanze particolari lo rendano opportuno, raggruppare gli elettori di più Comuni confinanti.
4. I certificati elettorali sono predisposti a cura delle Commissioni provinciali, inviati ai Comuni di competenza, i quali provvederanno ad inoltrarli, tramite i messi comunali, a ciascun elettore presso la sede dellimpresa, entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. In caso di smarrimento o di mancato recapito del certificato elettorale, copia dello stesso potrà essere ritirata presso la sede che verrà indicata con il manifesto con cui verranno resi noti la data, lorario della votazione e la sede delle sezioni elettorali.
5. Le sezioni elettorali hanno sede allinterno di edifici pubblici. In ciascuna sezione é affissa la lista degli elettori della sezione stessa, nonché le liste dei candidati.
6. Il Presidente della Commissione provinciale per lartigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle votazioni, un Presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti dello Stato, della Regione o degli enti locali in possesso almeno del diploma di scuola media di secondo grado, nonché due scrutatori scelti fra imprenditori artigiani iscritti nelle liste della Provincia non candidati e il segretario del seggio scelto fra i dipendenti del Comune in cui ha sede il seggio.
7. Ai componenti di cui sopra spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali, e lonere relativo é a carico della Regione.
8. Sono elettori i titolari, o i legali rappresentanti in caso di società, di imprese artigiane che risultano iscritte allalbo alla data delle elezioni. I titolari di imprese artigiane cancellate dallalbo dufficio sono esclusi dallelettorato attivo salvo che abbiano presentato ricorso alla Commissione regionale per lartigianato e questa, alla data delle elezioni, non abbia adottato alcuna decisione oppure abbia deciso laccoglimento del ricorso annullando conseguentemente la deliberazione di cancellazione della Commissione provinciale per lartigianato.
9. Sono eleggibili i titolari, o i legali rappresentanti in caso di società, delle imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni alla data ultima per la presentazione delle liste. Sono altresì eleggibili i titolari o i legali rappresentanti in caso di società, delle imprese artigiane che siano iscritti da almeno tre anni allalbo provinciale degli artigiani della Provincia per la quale sono indette le elezioni. I candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
10. É incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una Commissione provinciale per lartigianato. Tale incompatibilità deve essere rimossa attraverso lesercizio dellopzione.
Art. 57.
(Sistema elettorale)
1. Lelezione dei componenti la Commissione provinciale per lartigianato é effettuata a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale.
2. Il voto é personale, libero e segreto.
3. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.
4. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati, scelti esclusivamente fra quelli della lista da lui votata, non superiore a tre; la preferenza data in una lista costituisce espressione di voto per la lista medesima.
5. La cifra elettorale generale sarà stabilita in base al numero di votanti e i rappresentanti saranno ripartiti, fra le sole liste che avranno ottenuto voti pari ad almeno il 5 per cento dei votanti, in relazione ai voti di lista e al quoziente elettorale. Eventuali rappresentanti in ballottaggio saranno assegnati alla lista che ha ottenuto i maggiori resti.
6. Allinterno delle singole liste aventi diritto a rappresentanti, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti é eletto il più anziano di età.
Art. 58.
(Costituzione dei seggi elettorali, spoglio delle schede, scrutinio e proclamazione degli eletti)
1. Il giorno precedente la data delle elezioni delle Commissioni provinciali per lartigianato, presso ogni sezione elettorale si provvede alla costituzione del seggio.
2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto e terminano alle ore venti dello stesso giorno.
3. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi i componenti il seggio procedono allo spoglio delle schede annotando, in appositi verbali, i voti riportati da ogni lista, nonché le preferenze espresse per ciascun candidato.
4. Le schede, i verbali riportanti i risultati finali delle votazioni e ogni altro atto riguardante lo svolgimento delle votazioni vengono trasmessi immediatamente al Presidente della Commissione provinciale in plico sigillato e firmato dal Presidente del seggio e dagli scrutatori. Il Presidente della Commissione provinciale, sulla base delle risultanze dei verbali delle singole sezioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti.
5. Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avvengono in seduta pubblica.
Art. 59.
(Ricorsi)
1. Avverso le decisioni della Commissione provinciale relative a: operazioni elettorali, risultati delle votazioni, assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, qualunque elettore può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dal verificarsi dellevento che dà luogo al ricorso.
2. Il Presidente della Giunta regionale decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti interessate.
3. Per quanto non espressamente disposto al titolo III, capo III, valgono in materia di procedimento elettorale, in quanto applicabili, le norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.
Art. 59 bis. (40)
(Adeguamento alla normativa statale)
1. La Regione provvede ad apportare le necessarie modifiche alla presente legge in attuazione del regolamento di cui allarticolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
Capo IV.
TUTELA DELLE IMPRESE ARTIGIANE
DALLE FORME DI LAVORO ABUSIVO
Art. 60.
(Denunce di irregolarità)
1. Le commissioni provinciali per lartigianato sono tenute a raccogliere e verificare, anche attraverso la collaborazione delle amministrazioni statali competenti per losservanza delle disposizioni in materia fiscale e del lavoro, tutte le denunce ad esse presentate relative a soggetti che esercitino, anche in modo non continuativo, dietro compenso, attività artigianali riconducibili comunque alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a favore di terzi, in mancanza dei requisiti di legge previsti per lesercizio delle medesime attività e senza adempiere a tutti gli obblighi posti a carico delle imprese artigiane.
Art. 61.
(Segnalazioni)
1. Le commissioni provinciali per lartigianato, esaminate le denunce presentate ed acquisito ogni idoneo elemento di valutazione, le segnalano formalmente ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza sugli eventuali illeciti e di irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione alle autorità ed agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva. Qualora linfrazione sia rilevata a carico di soggetti dipendenti da amministrazioni dello Stato, enti locali o da altri enti pubblici, copia degli atti é inviata anche allamministrazione di appartenenza dei soggetti che esercitano forme di lavoro abusivo.
Titolo IV.
NORME FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 62.
(Dotazione finanziaria iniziale del Fondo)
1. Nella prima applicazione della presente legge, agli effetti della determinazione della dotazione finanziaria iniziale del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato, le disponibilità residue a valere sui fondi assegnati allIstituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. ai sensi della legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 (Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano), si consolidano con gli stanziamenti di bilancio appositamente autorizzati dalla presente legge.
2. Al Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato afferiscono inoltre le disponibilità residue della gestione relativa alla legge regionale 21 dicembre 1994, n. 59 (Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi).
3. La Finpiemonte S.p.A. é tenuta a predisporre lo stato della consistenza delle risorse disponibili a valere sui fondi assegnati ai sensi della l.r. 30/1994 e della l.r. 59/1994 riferito alla data di entrata in vigore della presente legge e a trasmetterlo al settore regionale competente in materia di artigianato.
Art. 63.
(Costituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato)
1. Qualora eventi eccezionali, non dipendenti dai soggetti a vario titolo responsabili della costituzione delle Commissioni provinciali per lartigianato, impediscano la predisposizione e la conclusione in tempo utile delle elezioni di cui al titolo III, capo III, la Giunta regionale può autorizzare, in presenza di procedure avviate di revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, la ricostituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali per lartigianato che risultano prossime alla scadenza del loro normale periodo di durata in carica, mediante nomina dei componenti previsti allarticolo 48, comma 1, lettera a).
2. La nomina di cui al comma 1 é disposta sulla base di designazioni delle associazioni artigiane della provincia aderenti alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative proporzionalmente alla effettiva consistenza dei rispettivi associati.
3. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Le Commissioni provinciali per lartigianato, nonché la Commissione regionale per lartigianato ricostituita a seguito del rinnovo straordinario delle prime, durano in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto al titolo III, capo III, da espletarsi comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data del provvedimento del Presidente della Giunta regionale con cui vengono costituite le Commissioni provinciali.
5. Dopo lespletamento delle elezioni e la proclamazione degli eletti, effettuate ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III, capo III, il Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato decretando contestualmente la decadenza delle Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al presente articolo.
6. Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato già costituite continuano a funzionare fino allinsediamento delle nuove Commissioni.
7. A tal fine, qualora i Presidenti in carica perdano i requisiti prescritti, le funzioni di Presidenza sono assunte dal Vice Presidente, o in sua assenza dal membro di Commissione più anziano, in possesso dei requisiti prescritti.
8. Qualora non si possa procedere alla costituzione delle Commissioni, la Giunta regionale provvede a nominare un Commissario straordinario per lesercizio delle funzioni attribuite alle Commissioni stesse.
Art. 64.
(Spese di funzionamento di Collegi consultivi
e di amministrazione attiva)
1. Ai componenti dei Comitati consultivi, Commissioni e comunque di organi collegiali chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative, assumere deliberazioni, in merito a quanto oggetto della presente legge, é riconosciuto un gettone di presenza nella misura di lire 50 mila per ogni seduta giornaliera.
2. Agli stessi componenti che per partecipare alle sedute devono fare uso di mezzi di trasporto é riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i funzionari della Regione.
3. Limporto del gettone di presenza di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale, in relazione alle variazioni accertate dellindice ISTAT del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati.
4. Ai Presidenti delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono rimborsate, nella misura prevista per i funzionari regionali, le spese di missione eventualmente sostenute per lo svolgimento di attività su incarico della Regione connesse al loro ruolo istituzionale.
Art. 65.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per lattuazione della presente legge é autorizzata per lanno 1997 la spesa di lire 2 miliardi.
2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:
a) Spese per il funzionamento dellOsservatorio regionale dellartigianato lire 500 milioni;
b) Contributi integrativi ai Fondi intercategoriali di sostegno istituiti dallEnte bilaterale dellartigianato piemontese (EBAP) lire 100 milioni;
c) Spese per la tenuta degli albi artigiani ed il funzionamento di comitati, commissioni ed altri organi con funzioni consultive e deliberative in materia di artigianato lire 300 milioni;
d) Spese per iniziative dirette nel settore della promozione commerciale lire 100 milioni;
e) Fondo regionale per lo sviluppo, la qualificazione dellartigianato e per la realizzazione di insediamenti artigiani in aree attrezzate lire 600 milioni;
f)"Contributi ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado"; (41)
g) Contributi in conto capitale o in conto interessi attualizzati per la riduzione del costo dei finanziamenti garantiti da consorzi fidi e cooperative artigiane di garanzia lire 100 milioni;
h) Conferimenti finanziari al Fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa per memoria;
i) Interventi per la promozione della qualità, per la realizzazione di servizi reali e lassistenza tecnica, per la tutela e la salvaguardia ambientale, per la valorizzazione e lo sviluppo delle lavorazioni dellartigianato artistico e tipico di qualità lire 300 milioni;
l) Fondo per interventi regionali di garanzia fidi a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi per memoria;
m) Contributi in conto capitale o in conto interessi attualizzati a favore delle imprese artigiane danneggiate da eventi calamitosi per memoria.
m bis) Contributi in conto capitale per la localizzazione e rilocalizzazione di imprese artigiane;
m ter) Iniziative dirette della Regione in materia di assistenza tecnica alle imprese artigiane (42)
3. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge si provvede:
- mediante riduzione di lire 1 miliardo in termini di competenza e di cassa del capitolo 15950 dello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 1997;
- mediante riduzione di lire 1 miliardo in termini di competenza e di cassa del capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 1997;
4. Allentrata in vigore della presente legge la dotazione dei capitoli di cui alle lettere a), c), e) e h) del comma 2 é incrementata dalla disponibilità residua sui capitoli del bilancio 1997, secondo lo schema seguente:
lettera a) capitolo 14496
lettera c) capitolo 14470
lettera e) capitolo 25575
lettera h) capitolo 25580
5. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi allanno 1997 é determinata con la legge di approvazione dei relativi bilanci o delle leggi di variazione.
6. Le somme derivanti dai diritti di cui allarticolo 42, comma 7, sono versate alla Regione secondo le modalità che saranno indicate dalla Giunta regionale ed introitate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dellentrata del bilancio regionale con la denominazione Entrate derivanti dai diritti di segreteria per liscrizione agli albi provinciali delle imprese artigiane e per gli atti e i certificati rilasciati dalle Commissioni provinciali per lartigianato.
7. In deroga alla legge regionale di contabilità, tra i capitoli di cui alle lettere l) e m) appartenenti alla medesima autorizzazione di spesa, sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo.
Art. 66.
(Divieto di cumulo)
1. I benefici disposti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse finalità, da altre norme regionali, nazionali o comunitarie, se non fino alla integrazione della misura
dellintervento regionale qualora questo risulti più favorevole.
Art. 67.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni legislative regionali:
a) legge regionale 11 ottobre 1979, n. 64 (Interventi a favore dei Comuni e dei loro consorzi per insediamenti produttivi artigiani in aree attrezzate);
b) legge regionale 4 marzo 1985, n. 17 (Provvedimenti per lammodernamento tecnologico e lincremento della produttività nel settore dellartigianato);
c) legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 (Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano);
d) legge regionale 14 marzo 1980, n. 14 (Norme per lesercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al 1° e 5° comma dellarticolo 9, al 1° e 5° comma degli articoli 12 e 14, nonché al 2° comma dellarticolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli articoli 63, comma 2, lettera c) e 64 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e finora esercitate dalle Camere di commercio);
e) legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 (Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dellartigianato);
f) legge regionale 12 marzo 1990, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 recante: Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dellartigianato);
g) legge regionale 24 febbraio 1992, n. 11 (Sostituzione dellarticolo 2, 3° comma, della legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, di modifica alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, recante: Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dellartigianato);
h) legge regionale 10 dicembre 1992, n. 55 (Norme per la tutela della professionalità degli imprenditori artigiani e la repressione dellabusivismo nellartigianato");
i) legge regionale 10 maggio 1993, n. 14 (Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dellartigianato);
l) legge regionale 21 dicembre 1994, n. 59 (Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi);
m) legge regionale 5 gennaio 1995, n. 4 (Istituzione dellOsservatorio regionale dellartigianato);
n) legge regionale 19 dicembre 1995, n. 89 (Disposizioni transitorie per la costituzione delle Commissioni provinciali e regionale per lArtigianato di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 recante: Norme per la tenuta degli Albi provinciali delle Imprese artigiane e disciplina degli organi di tutela e di rappresentanza dellartigianato e successive modifiche e integrazioni);
o) articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 (Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale);
p) articolo 12 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 25 marzo 1985, n. 21: Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore - L.R. n. 47/75, L.R. n. 30/84, L.R. n. 27/87, L.R. n. 38/87, L.R. n. 55/87, L.R. n. 52/91).
p bis) legge regionale 19 novembre 1996, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano) (43)
Art. 68.
(Regime transitorio)
1. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui allarticolo 67. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni di intervento.
2. Nella convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa, ai sensi dellarticolo 14, comma 3, sono riconosciute le spese di gestione sostenute dallArtigiancassa S.p.A. a far tempo dalla data in cui la Cassa stessa ha assunto la forma giuridica di Società per Azioni.
3. Nella fase di prima applicazione, a valere per il 1997, il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 3 dellarticolo 22 e comma 4 dellarticolo 23 é fissato nel novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 69.
(Applicazione della legge)
1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale devono sottostare alle norme previste dallarticolo 92, paragrafo 1 del Trattato di Roma nellindividuazione dei criteri e delle risorse finanziarie necessarie allerogazione di aiuti alle imprese artigiane, qualora questi dovessero superare i limiti imposti dalle linee direttrici in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.
Note
(1) comma così sostituito dallart. 1 della legge regionale 31 agosto 1999, n. 24.
(2) la lettera l) del comma 2 dellarticolo 2, di seguito riportata, è stata abrogata dallart. 31 della l.r. 24/1999.
l) sostenere la ripresa produttiva delle imprese colpite da eventi calamitosi;.
(3) comma così sostituito dallart. 2 della l.r. 24/1999.
(4) nuovo articolo inserito dallart. 3 della l.r. 24/1999.
(5) rubrica così sostituita dallart. 4 della l.r. 24/1999.
(6) articolo così sostituito dallart. 5 della l.r. 24/1999.
(7) articolo così sostituito dallart. 6 della l.r. 24/1999.
(8) comma così sostituito dallart. 7 della l.r. 24/1999.
(9) il comma 2 dellarticolo 8, di seguito riportato, è stato abrogato dallart. 31 della l.r. 24/1999.
2. La Giunta regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, tenuto anche conto della relazione di cui al comma 1, predispone e presenta al Consiglio regionale, per opportuna informazione, una relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi..
(10) comma così sostituito dallart. 8 della l.r. 24/1999.
(11) comma così sostituito dallart. 9 della l.r. 24/1999.
(12) lettera così sostituita dallart. 10, comma 1 della l.r. 24/1999.
(13) nuovo comma inserito dallart. 10, comma 2 della l.r. 24/1999.
(14) lettere così sostituite dallart. 11 della l.r. 24/1999.
(15) il comma 5 dellarticolo 12, di seguito riportato, è stato abrogato dallart. 31 della l.r. 24/1999.
5. Allo stesso Consorzio possono essere concessi altresi contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione attraverso i consorziati, di programmi rivolti a diffondere la conoscenza degli strumenti finanziari disponibili per lartigianato, promuovere la formazione e laggiornamento imprenditoriale nel campo delle tecniche finanziarie e realizzare servizi di assistenza tecnica e gestionale per le imprese artigiane. .
(16) larticolo 13, di seguito riportato, è stato abrogato dallart. 31 della l.r. 24/1999.
Art. 13. (Promozione della cooperazione di garanzia collettiva)
1. La Regione sostiene lo sviluppo della cooperazione creditizia nellartigianato attraverso la concessione di contributi e lerogazione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane che contraggono prestiti, sia a breve che a medio termine, con la garanzia dei Confidi, non assistiti da altre forme di agevolazione, per far fronte a specifici e documentati bisogni aziendali rivolti ad adeguamenti sia produttivi sia imposti da normative vigenti, comprese quelle in materia di ambiente di lavoro.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono disposte con i limiti di importo e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale:
a) per i contributi, in misura comunque non superiore al 20 per cento dellimporto del finanziamento garantito;
b) per i finanziamenti agevolati con labbattimento fino all80 per cento del tasso di riferimento.
3. Listruttoria delle richieste e lerogazione delle agevolazioni e effettuata per il tramite dei Confidi, di cui agli articoli 10 e 11, con i quali la Giunta regionale e autorizzata a stipulare, direttamente o per il tramite del loro Consorzio, apposite convenzioni che prevedano, fra laltro, condizioni, tempi e modalita delle agevolazioni regionali. .
(17) comma così sostituito dallart. 12 della l.r 24/1999
(18) articolo così sostituito dallart. 13 della l.r. 24/1999
(19) larticolo 17, di seguito riportato, è stato abrogato dallart. 31 della l.r. 24/1999.
Art. 17. (Soggetti attuatori degli interventi)
1. Gli interventi per la realizzazione degli insediamenti nelle aree di cui allarticolo 16, comma 1, devono essere promossi e attuati da:
a) enti locali singoli o associati;
b) societa di intervento costituite dallIstituto finanziario regionale, Finpiemonte Spa, e da uno o piu soggetti compresi tra enti locali, istituti di credito, associazioni di imprese, consorzi di imprese artigiane;
c) consorzi di imprese artigiane, societa consortili miste e associazioni temporanee di imprese;
2. Le domande di contributo devono essere indirizzate dai soggetti attuatori alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno, corredate di:
a) elaborati cartografici con lindividuazione dellarea oggetto dellintervento;
b) estratto degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune interessato dallintervento, attestante la destinazione delle aree e linserimento delle opere previste nelle aree stesse e gli eventuali strumenti attuativi necessari;
c) relazione illustrativa indicante ogni elemento di valutazione circa i tempi di apprestamento dellarea, le previsioni di insediamento, lutilita economica e sociale che la realizzazione dellarea riveste, anche in rapporto alla struttura produttiva locale e alle sue esigenze di sviluppo e le modalita previste per la gestione dellarea stessa;
d) documentazione comprovante la disponibilita dellarea da parte del richiedente;
e) progetto tecnico preliminare dellinsediamento nellarea;
f) piano di fattibilita tecnico-finanziaria delle opere da realizzare con indicazione di tutte le fonti di finanziamento;
g) piano previsionale degli insediamenti di imprese artigiane disposte ad insediarsi nellarea, con indicazione delle attivita che ivi verranno svolte;
h) ogni altra documentazione utile ed opportuna richiesta dalla Regione. .
(20) articolo così sostituito dallart. 14 della l.r. 24/1999
(21) larticolo 19, di seguito riportato, è stato abrogato dallart. 31 della l.r. 24/1999.
Art. 19. (Modalita dei finanziamenti)
1. Al finanziamento delle opere indicate allarticolo 16 si provvede con le disponibilita del Fondo di cui allarticolo 4, attivando una speciale sezione del Fondo stesso da sottoporre a contabilita separata.
2. Il finanziamento regionale, determinato secondo i limiti di cui allarticolo 2, commi 4 e 5, non puo superare complessivamente il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed e restituito in cinque anni.
3. Con il provvedimento di concessione del finanziamento regionale e approvato anche lo schema dellatto di accettazione, da sottoscriversi da parte del soggetto attuatore, nel quale sono determinati gli aspetti operativi e finanziari dellintervento e, in particolare:
a) il termine a decorrere dal quale i fondi anticipati dovranno essere restituiti al Fondo, unitamente allimporto delle rate e alla periodicita dei rimborsi fino alla restituzione dellintera somma anticipata;
b) lobbligo di mantenimento della destinazione dichiarata su tutte le opere realizzate, per un periodo almeno pari al doppio della durata delle anticipazioni, calcolato a partire dal collaudo finale delle opere finanziate;
c) la garanzia della restituzione delle somme anticipate, comprensive degli interessi, con aggiornamento annuale degli importi per adeguarli al debito residuo, da fornire attraverso fideiussione bancaria o assicurativa di primario istituto a favore del Fondo.
4. Qualora le opere non siano iniziate o realizzate nei termini previsti, la Giunta regionale, salvo motivata richiesta di proroga, dispone la revoca dei finanziamenti concessi che, insieme agli interessi legali decorrenti dalla data della loro erogazione, sono restituiti alla Regione. .
(22) commi così sostituiti dallart. 15 della l.r. 24/1999.
(23) articolo così sostituito dallart. 16 della l.r. 24/1999.
(24) le parole entro il 31 dicembre sono state soppresse dallart. 17, comma 1 della l.r. 24/1999.
(25) comma così sostituito dallart. 17, comma 2 della l.r. 24/1999.
(26) rubrica così sostituita dallart. 18 della l.r. 24/1999.
(27) articolo così sostituito dallart. 19 della l.r. 24/1999.
(28) articolo così sostituito dallart. 20 della l.r. 24/1999.
(29) articolo così sostituito dallart. 21 della l.r. 24/1999.
(30) il Capo VII del Titolo II, comprensivo degli articoli 32, 33, 34 e 35, di seguito riportati, è stato abrogato dallart. 31 della l.r. 24/1999.
Capo VII. Interventi in dipendenza di eventi calamitosi
Art. 32. (Tipologia degli interventi)
1. Per favorire la ripresa produttiva delle strutture aziendali danneggiate a seguito di eventi calamitosi la Regione istituisce un fondo di partecipazione al quale affluiscono risorse proprie regionali, dello Stato, di altri enti e soggetti pubblici e privati.
2. In relazione allentita e alla gravita dei danni subiti dalle imprese artigiane, nonche alla consistenza delle risorse reperibili per fronteggiare lopera di ricostruzione, la Regione puo disporre uno o piu dei seguenti interventi a valere sulle disponibilita del Fondo:
a) creazione di fondi rischi per la prestazione di garanzie bancarie sui mutui richiesti dalle imprese;
b) erogazione di contributi in conto capitale;
c) erogazione di contributi in conto interessi per i mutui bancari o per le operazioni di leasing.
3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese artigiane operanti nei territori che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi e che intendono riattivare lattivita produttiva.
4. A seguito della individuazione dei territori danneggiati, da parte del Consiglio regionale, non appena ultimata la
programmazione anche finanziaria degli interventi, la Giunta regionale predispone un bando ufficiale con cui vengono portati a conoscenza delle imprese artigiane interessate tutti gli elementi che concorrono a determinare il quadro delle provvidenze previste unitamente alle modalita, termini e procedure per farvi ricorso.
5. La Regione puo altresi istituire, nelle localita capoluogo dei territori interessati dagli eventi calamitosi, per il tempo strettamente necessario alla attuazione degli interventi, appositi sportelli informativi con il compito di fornire assistenza alle imprese nella predisposizione della documentazione da presentare agli enti finanziatori. La creazione degli sportelli informativi puo avvenire anche avvalendosi delle strutture delle associazioni rappresentative dellartigianato che risultino gia operanti in loco.
Art. 33. (Fondi rischi speciali)
1. La creazione di fondi rischi speciali e effettuata attraverso lassegnazione di risorse allIstituto Finanziario regionale Finpiemonte Spa. Lutilizzazione di questi fondi rischi puo essere disposta da Finpiemonte Spa, direttamente o per il tramite delle strutture di garanzia collettiva fidi gia costituite ed operanti nel settore dellartigianato. In ogni caso, lintervento regionale e subordinato alla stipula di una convenzione tra la Finpiemonte Spa e gli istituti di credito, con la quale si definiscono:
a) la natura sostitutiva della garanzia dei fondi rischi e la sua cumulabilita con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili;
b) lefficacia della garanzia, da accordare con un massimale del 100 per cento della perdita effettivamente accertata dintesa con Finpiemonte Spa;
c) lanticipazione, in caso di insolvenza dellimpresa mutuataria e previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili dintesa con Finpiemonte Spa, di un acconto nei limiti della garanzia attivabile, non superiore al 50 per cento dellinsolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.
2. Lassegnazione di risorse per la creazione dei fondi rischi speciali e disposta dalla Giunta regionale sulla base di una previsione di attivita di intervento con cui viene stimato il fabbisogno finanziario di prima contribuzione, fino al 50 per cento del fabbisogno stesso in via anticipata e, per la parte rimanente, che puo essere erogata anche in rate successive, sulla scorta di una rendicontazione degli interventi effettivamente svolti.
3. Le risorse assegnate a Finpiemonte Spa sono assoggettate a contabilita separata e, a conclusione degli interventi di emergenza disposti ai sensi della presente legge, deve essere redatto un rendiconto analitico di tutti gli interventi attuati nonche una situazione della consistenza finale delle risorse erogate e di quelle disponibili.
4. Le risorse rimanenti restano vincolate per lattuazione di iniziative ulteriori in dipendenza di eventi calamitosi.
5. Ai soggetti gestori viene riconosciuta una quota fino al 1 per cento a titolo di compensazione dei maggiori oneri sopportati nella gestione degli interventi.
6. Per laccesso ai fondi rischi nessun onere e posto a carico delle imprese danneggiate.
7. I rapporti tra Finpiemonte Spa e Regione saranno regolati da apposita convenzione.
Art. 34. (Contributi in conto capitale)
1. La Regione puo concedere, tramite la Cassa per il Credito alle imprese artigiane Artigiancassa Spa, contributi in conto capitale, fino al 30 per cento del valore dei danni dichiarato dalle imprese ed accertato a mezzo di perizia asseverata redatta da tecnico abilitato.
2. Il contributo in conto capitale viene riconosciuto in relazione ai danni subiti da: immobili aziendali, macchinari ed attrezzature utilizzate per lesercizio di attivita, compresi gli automezzi se intestati allimpresa, scorte di magazzino.
3. Lammontare massimo dei danni e determinato, in conformita ai criteri che verranno stabiliti dal Consiglio regionale, sulla base di autocertificazione resa dal titolare o legale rappresentante dellimpresa danneggiata con la descrizione dei beni perduti o danneggiati e la valutazione degli stessi.
4. La concessione ed erogazione dei contributi e deliberata dal Comitato tecnico regionale della Cassa per il Credito alle Imprese artigiane Artigiancassa Spa mediante acconto pari al 50 per cento dellimporto spettante e per la parte rimanente, a saldo, previa presentazione della perizia asseverata. Alle imprese il cui danno accertato non superi limporto minimo che verra stabilito con i criteri di cui al comma 3, il contributo puo essere concesso in unica soluzione.
5. Il contributo in conto capitale e riconosciuto alle imprese danneggiate, in esercizio alla data della calamita, secondo i criteri individuati dalla Giunta regionale.
6. Le domande di contributo in conto capitale devono essere presentate entro la data che sara definita con apposito provvedimento della Giunta regionale. Entro la stessa data dovranno essere prodotte le perizie giurate contenenti la descrizione analitica dei danni subiti dalle imprese e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare.
Art. 35. (Contributi in conto interessi e in conto canoni)
1. Per il ripristino, anche migliorativo, dei beni danneggiati la Regione puo intervenire tramite la Cassa per il Credito alle imprese artigiane Spa, con contributi nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti bancari.
2. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonche alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, la quale non puo superare il 20 per cento dellinvestimento complessivo.
3. I finanziamenti, da erogarsi dagli istituti di credito, non potranno avere durata superiore a dieci anni, di cui al massimo due di preammortamento e otto di rimborso. Limporto massimo dei finanziamenti e calcolato per scaglioni di spesa, in modo da non superare il 95 per cento del primo miliardo di lire di spesa, il 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi di lire e il 30 per cento dellulteriore eccedenza.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dallinizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento lonere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di partecipazione.
5. Qualora le iniziative di investimento siano realizzate attraverso la locazione finanziaria, la Regione puo concedere per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa Spa, contributi in conto canoni, in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi in conto interessi, sulle medesime operazioni di locazione finanziaria.
6. Per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiate e ammessa lacquisizione di beni usati purche efficienti e non obsoleti.
7. Alle imprese che intendono provvedere con mezzi propri alla riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, puo essere concesso un contributo fino al 5 per cento annuo della spesa riconosciuta ammissibile, per non piu di cinque anni.
8. La presentazione e lesame delle domande di contributo e effettuata con le modalita che verranno rese note allatto della pubblicazione del bando di cui allarticolo 32, comma 4..
(31) nuovo comma così inserito dallart. 22 della l.r. 24/1999.
(32) lettere così sostituite dallart. 23 della l.r. 24/1999.
(33) articolo così sostituito dallart. 24 della l.r. 24/1999.
(34) articolo così sostituito dallart. 25 della l.r. 24/1999.
(35) rubrica così sostituita dallart. 26, comma 1 della l.r. 24/1999.
(36) comma così sostituito dallart. 26, comma 2 della l.r. 24/1999.
(37) comma così sostituito dallart. 27 della l.r. 24/1999.
(38) il comma 2 dellarticolo 46, di seguito riportato, è stato abrogato dallart. 31 della l.r. 24/1999.
2. Le sanzioni di cui al comma 1, sono applicate nella misura minima nel caso in cui le violazioni vengano sanate con denuncia dellinteressato, prima dellaccertamento da parte della autorita competente. .
(39) articolo così sostituito dallart. 28 della l.r. 24/1999.
(40) nuovo articolo così inserito dallart. 29 della l.r. 24/1999.
(41) lettera così sostituita dallart. 30, comma 1 della l.r. 24/1999.
(42) nuove lettere così inserite dallart. 30, comma 2 della l.r. 24/1999.
(43) lettera inserita, conformemente ai criteri di tecnica legislativa, nel testo della l.r. 21/97 a seguito delle disposizioni espresse nellart. 31 della l.r. 24/1999.
Testo coordinato pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 settembre 1999 (ndr)