Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03

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Legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 “Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato” così come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24

Testo coordinato

SOMMARIO

Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità e destinatari

Art. 2. Programmazione e risorse

Art. 3. Articolazione, indirizzo e coordinamento degli interventi

Art. 3 bis. (Monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli interventi)

Titolo II. PROMOZIONE ECONOMICA E IMPRENDITORIALE

Capo I. FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE

Art. 4. Istituzione del Fondo

Art. 5. Programma degli interventi

Art. 6. Gestione del Fondo

Art. 7. Gruppo tecnico di valutazione

Art. 8. Relazione annuale

Capo II. AGEVOLAZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO

Art. 9. Tipologia degli interventi

Art. 10. Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi

Art. 11. Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi-Artigianfidi

Art. 12. Consorzio regionale fra i Confidi

Art. 13. Promozione della cooperazione di garanzia collettiva (abrogato)

Art. 14. Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa

Art. 15. Anticipazioni finanziarie tramite il Fondo regionale

Capo III. INSEDIAMENTI ARTIGIANI E AREE ATTREZZATE

Art. 16. Localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani

Art. 17. Soggetti attuatori degli interventi (abrogato)

Art. 18. Programma degli interventi

Art. 19. Modalità dei finanziamenti (abrogato)

Capo IV. SERVIZI REALI E ASSISTENZA TECNICA

Art. 20. Sistemi di qualità e certificazione

Art. 21. Assistenza tecnica

Art. 22. Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano

Art. 23. Interventi per la tutela ambientale

Capo V. PROMOZIONE

Art. 24. Interventi per la promozione

Art. 25. Iniziative dirette

Capo VI. ARTIGIANATO ARTISTICO E TIPICO DI QUALITÀ

Art. 26. Obiettivi

Art. 27. Disciplinari di produzione

Art. 28. Imprese artigiane delle lavorazioni artistiche e tipiche

Art. 29. Interventi

Art. 30. Modalità degli interventi

Art. 31. Istruzione e addestramento artigiano

Capo VII. INTERVENTI IN DIPENDENZA DI EVENTI CALAMITOSI (ABROGATO)

Art. 32. Tipologia degli interventi (abrogato)

Art. 33. Fondi rischi speciali (abrogato)

Art. 34. Contributi in conto capitale (abrogato) Art. 35. Contributi in conto interessi e in conto canoni (abrogato)

Capo VIII. OSSERVATORIO REGIONALE DELL’ARTIGIANATO

Art. 36. Istituzione dell’osservatorio

Art. 37. Commissione tecnico-scientifica

Art. 38. Obiettivi dell’osservatorio

Art. 39. Attività dell’osservatorio

Art. 40. Sistema informativo regionale sull’artigianato

Art. 41. Programma annuale di attività

Titolo III. TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI

Capo I. TENUTA DELL’ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 42. Albi provinciali delle imprese artigiane

Art. 43. Iscrizione all’albo provinciale

Art. 44. Revisione dell’albo provinciale

Art. 45. Modifiche e cancellazione

Art. 46. Sanzioni

Capo II. FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE PER L’ARTIGIANATO

Art. 47. Funzioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato

Art. 48. Composizione delle Commissioni provinciali per l’artigianato

Art. 49. Funzioni della Commissione regionale per l’artigianato

Art. 50. Composizione della Commissione regionale per l’artigianato

Art. 51. Durata in carica delle Commissioni

Art. 52. Uffici di segreteria delle Commissioni

Art. 53. Personale e organizzazione degli uffici di segreteria delle Commissioni

Art. 54. Indirizzo, coordinamento e vigilanza

Capo III. ELEZIONI DEI COMPONENTI ARTIGIANI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L’ARTIGIANATO

Art. 55. Indizione delle elezioni e presentazione delle liste dei candidati

Art. 56. Adempimenti preparatori della consultazione

Art. 57. Sistema elettorale

Art. 58. Costituzione dei seggi elettorali, spoglio delle schede, scrutinio e proclamazione degli eletti

Art. 59. Ricorsi

Art. 59 bis. (Adeguamento alla normativa statale)

Capo IV. TUTELA DELLE IMPRESE ARTIGIANE DALLE FORME DI LAVORO ABUSIVO

Art. 60. Denunce di irregolarità

Art. 61. Segnalazioni

Titolo IV. NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 62. Dotazione finanziaria iniziale del Fondo

Art. 63. Costituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato

Art. 64. Spese di funzionamento di Collegi consultivi e di amministrazione attiva

Art. 65. Disposizioni finanziarie

Art. 66. Divieto di cumulo

Art. 67. Abrogazione di norme

Art. 68. Regime transitorio

Art. 69. Applicazione della legge


Titolo I.

 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e destinatari)

1. La presente legge disciplina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, gli interventi della Regione diretti alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato, nonché alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, anche a tutela degli utenti e dei consumatori.

2. Mediante la presente legge la Regione Piemonte disciplina, in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), le funzioni relative alla tenuta dell’albo provinciale delle imprese artigiane, nonché l’organizzazione e il funzionamento degli organi amministrativi e di tutela dell’artigianato.

3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, nonché a favore di imprese richiedenti che ottengono l’iscrizione presso il competente albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese beneficiarie devono avere la sede operativa nel territorio della Regione Piemonte. (1)

4. La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa all’artigianato, nella valutazione dell’impatto dei provvedimenti che vengono assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rileva la presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori produttivi.

5. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), nonché della Commissione regionale per l’artigianato.

Art. 2.

(Programmazione e risorse)

1. Gli interventi della Regione nel settore dell’artigianato sono attuati attraverso programmi annuali e pluriennali, definiti con il concorso delle organizzazioni sindacali regionali di categoria e degli enti locali interessati, sulla base di obiettivi prioritari volti a garantire la qualificazione e il rafforzamento delle imprese  artigiane.

2. I programmi di intervento della Regione per l’artigianato sono ispirati a uno o più dei seguenti obiettivi:

a) agevolare l’accesso al credito;

b) promuovere la realizzazione di insediamenti artigiani in aree e locali idonei allo sviluppo di processi produttivi compatibili con la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell’ambiente;

c) sviluppare l’associazionismo economico e la cooperazione aziendale;

d) agevolare la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale sui mercati nazionali ed esteri e di cooperazione transnazionale;

e) promuovere la creazione di servizi reali nel campo dell’assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità, del sostegno finanziario alle imprese ed ai lavoratori interessati da fattori di crisi aziendale contingente e temporanea e ristrutturazioni coordinate con l’intervento dell’Ente bilaterale dell’artigianato piemontese (EBAP);

f) favorire l’accesso al mercato delle tecnologie e ai risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

g) valorizzare le produzioni dell’artigianato artistico e tipico di qualità;

h) favorire la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale e imprenditoriale;

i) migliorare la conoscenza delle problematiche dell’artigianato e promuovere l’informazione delle imprese artigiane;

l) lettera abrogata (2)

m) tutelare e incentivare la professionalità degli imprenditori artigiani a garanzia degli utenti e dei consumatori;

n) rafforzare le condizioni di esercizio delle imprese nell’ambito di una economia concorrenziale;

o) favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese artigiane a conduzione femminile;

p) favorire la tutela e la qualificazione ambientale delle imprese artigiane

3. Il finanziamento di tutte le tipologie di interventi previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) è attuato attraverso risorse proprie della Regione e quote di fondi nazionali e comunitari destinati al settore. La Regione inoltre ricerca e promuove l’utilizzo di risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle iniziative ed ai programmi di valorizzazione dell’artigianato previsti dalla presente legge.(3)

4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono soggette ai limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

5. Ove la definizione dei criteri e dell’entità dei contributi sia demandata a successivi provvedimenti della Giunta o del Consiglio regionale, questi dovranno tenere conto dei vincoli di cui al comma 4.

Art. 3.

(Articolazione, indirizzo e coordinamento degli interventi)

1. Per l’attuazione degli interventi la Regione può avvalersi degli enti strumentali regionali, delle società a partecipazione regionale o di altre strutture operative esterne in grado di assolvere i compiti assegnati, quali le organizzazioni sindacali regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative, ferma restando la possibilità di delegare funzioni agli enti locali.

2. Al fine di garantire particolari esigenze di sviluppo e qualificazione dell’artigianato piemontese, anche in rapporto alla sua articolazione settoriale e territoriale, la Giunta regionale esercita, nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni del piano regionale di sviluppo, funzioni di indirizzo e coordinamento su tutti gli interventi effettuati direttamente o tramite i soggetti di cui al comma 1, previsti dalla presente legge. Le stesse funzioni vengono esercitate, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa statale, sugli interventi attuati tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

3. La Giunta regionale può disporre accertamenti e controlli diretti a verificare la corretta attuazione dei progetti di investimento ammessi a beneficiare delle agevolazioni regionali. In caso di difformità tra quanto riscontrato a seguito degli accertamenti e quanto ammesso alle agevolazioni, la Giunta regionale dispone i necessari provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni medesime.

Art. 3 bis. (4)

(Monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli interventi)

1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, predispone il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell’anno precedente al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

2. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale, entro il mese di giugno, predispone e trasmette al Consiglio regionale, per opportuna informazione, una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

a) lo stato di attuazione finanziaria;

b) l’efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

c) l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

d) l’eventuale esigenza di nuovi interventi.

Titolo II.

PROMOZIONE ECONOMICA E IMPRENDITORIALE

Capo I.

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE (5)

Art. 4. (6)

(Istituzione del Fondo)

1. E’ istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui all’articolo 5.

2. Il Fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.

3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l’attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.

5. Il Fondo è istituito presso l’Istituto finanziario regionale Finpiemonte SpA.

6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano l’istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese.

Art. 5. (7)

(Programma degli interventi)

1. Per ciascuna sezione del Fondo di cui all’articolo 4, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative, predispone il programma degli interventi da finanziare e lo trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. Il citato programma individua e determina:

a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;

b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonché la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);

c) i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse disponibili;

d) gli indirizzi attuativi di intervento.

 Art. 6.

(Gestione del Fondo)

Al Fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite, nonché le indennità per l’istruttoria delle richieste di intervento.

Con il rendiconto periodico si dà atto sia della gestione complessiva del Fondo sia delle specifiche gestioni pertinenti a ciascuna delle sezioni eventualmente previste.

Il programma degli interventi previsto all’articolo 5 é attuato dall’ente gestore del Fondo.

Il gestore del Fondo é tenuto a presentare annualmente alla Giunta regionale, entro un termine di scadenza che verrà individuato con la convenzione prevista al comma 5, un bilancio consuntivo della gestione finanziaria del Fondo.

I rapporti tra Regione ed Ente gestore sono regolati da apposita convenzione il cui schema verrà approvato dalla Giunta regionale.

Art. 7.

(Gruppo tecnico di valutazione)

1. Per l’esame dei progetti e delle iniziative ammissibili agli interventi del Fondo viene istituito, per ciascuna sezione del Fondo, con determinazione della Direzione regionale competente per materia, un Gruppo tecnico di valutazione, composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente per materia che lo presiede;

b) un esperto individuato dall’ente gestore;

c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.(8)

2.  Per il regolare funzionamento del Gruppo, che opera sulla base dei criteri definiti dal programma di cui all’articolo 5, gli enti interessati provvedono, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella dei membri supplenti che sostituiscono i primi in caso di impedimento.

3. Il Gruppo delibera a maggioranza dei componenti.

4. Le funzioni di segreteria del Gruppo e le spese di funzionamento sono assicurate dall’ente gestore.

Art. 8.

(Relazione annuale)

1. Il Gruppo tecnico di valutazione é tenuto a predisporre e ad inviare alla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta. Tale relazione indica il numero delle domande presentate e di quelle accolte, la suddivisione per tipologia di attività delle imprese finanziate, le aree geografiche interessate e i risultati ottenuti con gli interventi attuati.

2. comma abrogato (9)

Capo II.

 AGEVOLAZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO

Art. 9.

(Tipologia degli interventi)

1. La Regione agevola l’accesso al credito delle imprese artigiane e il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti nell’attuazione dei programmi di investimento per l’impianto, il consolidamento e lo sviluppo dell’attività aziendale, attraverso i seguenti interventi:

a) sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti ed operanti secondo quanto disposto dagli articoli 10, 11 e 12, nonché la concessione agli stessi consorzi e cooperative di contributi per programmi di assistenza tecnica di cui all’articolo 21;

b) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi su tutti gli interventi attivati, sotto qualsiasi forma, gestiti direttamente oppure per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa SpA, ovvero direttamente dall’Artigiancassa stessa o da Finpiemonte SpA o da altri istituti di credito;

c) anticipazioni finanziarie attraverso l’intervento di apposita sezione del Fondo di cui all’articolo 4. (10)

2. La Regione può assumere, nei limiti delle disponibilità appositamente autorizzate con la legge di approvazione del bilancio, partecipazioni azionarie nel capitale della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa.

Art. 10.

(Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi regionali al fondo rischi i consorzi, le cooperative di garanzia collettiva fidi e il Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi, di seguito denominati Confidi, aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Piemonte, che risultino costituiti da almeno quattrocento imprese artigiane e altre imprese non artigiane, nei limiti previsti dall’articolo 6 della legge n. 443/1985, che abbiano come scopi sociali:

a) la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti aggiuntivi rispetto all’autonoma capacità di affidamento delle singole imprese associate, da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari;

b) l’informazione, la consulenza e l’assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese medesime.

2. Per poter ottenere i contributi regionali i Confidi devono risultare costituiti ed operanti in base a principi statutari che prevedano:

a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili ai soci, sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento;

b) la riserva della carica di Presidente dell’organo interno di controllo e verifica contabile-amministrativa, ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti designato dalla Giunta regionale.

c) la presenza nell’organo amministrativo della cooperativa di almeno due rappresentanti della Regione Piemonte.

3. La Giunta regionale approva annualmente i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi al fondo rischi dei Confidi e li trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente. (11)

Art. 11.

(Consorzio regionale artigiano di garanzia
fidi Artigianfidi)

1. Il Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi, già costituito con la partecipazione dell’Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.A. e di altri enti pubblici e privati, opera allo scopo di favorire l’accesso al credito a breve e medio termine finalizzato alle seguenti necessità aziendali:

a) stipulazione di contratti per commesse, forniture e subforniture, anche per l’esportazione, o acquisizione di ordini;

b) partecipazione a gare, appalti e commesse;

c) ingegnerizzazione di innovazioni tecnologiche e svolgimento di attività scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica;

d) realizzazione di programmi di penetrazione commerciale su nuovi mercati;

e) smobilizzo di crediti, anche attraverso operazioni di fattorizzazione “pro soluto”, tramite società specializzate o istituti di credito;

f) ogni altra esigenza finanziaria dell’impresa artigiana.

2. Per ottenere i benefici della presente legge, lo statuto del Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi deve prevedere:

a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;

b) la presenza nell’organo amministrativo del Consorzio di due rappresentanti della Regione Piemonte designati dalla Giunta regionale, su proposta del responsabile della Direzione regionale competente in materia di artigianato, tra i dirigenti o i funzionari appartenenti alle strutture di competenza. (12)

c) la riserva della carica di Presidente del Collegio sindacale ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, designato dalla Giunta regionale;

d) in caso di scioglimento, l’obbligo di destinare l’eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti, che perseguano finalità mutualistiche affini, indicati dall’assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

2 bis. I benefici della presente legge sono validi anche nel caso di eventuale fusione del Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi con altri consorzi di garanzia fidi, a condizione che detti benefici vengano destinati esclusivamente ad integrazione di fondi rischi per la prestazione di garanzia alle imprese artigiane e che venga mantenuta la rappresentanza della Regione negli organi amministrativi e nel Collegio sindacale del consorzio. (13)

Art. 12.

(Consorzio regionale fra i Confidi)

1. La Regione promuove la costituzione tra i soggetti di cui agli articoli 10 e 11, di un Consorzio regionale di garanzia chiamato ad operare sulla base dei seguenti scopi sociali:

a) promuovere e coordinare, con procedure e criteri unitari adottati in conformità agli indirizzi ed ai programmi della Regione, l’attività dei consorziati;

b) riassicurare i rischi dei consorziati nella misura e secondo le modalità fissate dalle norme statutarie e regolamentari;

c) potenziare il sistema di garanzie collettive attraverso la concessione di garanzie integrative;

d) svolgere attraverso i Confidi associati attività di assistenza, consulenza finanziaria, assicurativa e formativa a favore delle imprese artigiane.(14)

2. Fatti salvi gli adeguamenti statutari richiesti dal presente articolo e approvati con deliberazione della Giunta regionale, il Consorzio regionale fra i confidi può essere costituito con lo scorporo della sezione autonoma “Consorzio fra le cooperative”, attualmente costituita in capo al Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi.

3. Per ottenere i benefici della presente legge, lo statuto del Consorzio, deve prevedere:

a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma ai soci;

b) la presenza nell’organo amministrativo del consorzio di due rappresentanti della Regione Piemonte designati dalla Giunta regionale, su proposta del responsabile della Direzione regionale competente in materia di artigianato, tra i dirigenti o i funzionari appartenenti alle strutture di competenza. (14)

c) la riserva della carica di Presidente del Collegio sindacale ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, designato dalla Giunta regionale;

d) l’obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l’eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguano finalità mutualistiche affini, indicati dall’assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

4. La Regione può concedere contributi straordinari al fondo rischi del Consorzio regionale fra i Confidi, in proporzione ai rischi riassicurati, alle garanzie integrative di cui al comma 1, lettera c) e sulla base delle perdite sofferte nell’anno precedente.

5. comma abrogato (15)

6. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno corredate:

a) da una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale da cui risulti, il numero e l’importo dei rischi riassicurati suddivisi per i soci beneficiari e l’ammontare delle perdite sofferte;

b) da una copia dell’ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

c) da ogni altra documentazione utile ed opportuna richiesta dalla Giunta regionale.

7. La misura dei contributi e le modalità di erogazione sono determinate dalla Giunta regionale, sulla base degli stanziamenti disposti in bilancio.

Art. 13. abrogato (16)

(Promozione della cooperazione di garanzia collettiva)

Art. 14.

(Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.A. Artigiancassa)

1. I contributi regionali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) (1) vengono erogati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa, subentrata nella situazione giuridica di cui era titolare l’ente pubblico economico Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le disponibilità finanziarie, derivanti dai conferimenti regionali, sono assoggettate dall’Artigiancassa S.p.A. a gestione contabile separata; le relative deliberazioni vengono assunte dal Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione).

2. La Giunta regionale indirizza la gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a:

a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo;

b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attività e ubicazione territoriale;

c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.

3. I rapporti tra la Regione Piemonte e la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da una convenzione approvata dalla Giunta regionale che prevede le modalità di utilizzo dei conferimenti regionali, il rimborso delle spese di gestione, nonché delle spese per il funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 1.

4. Con periodicità trimestrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. provvede a fornire alla Giunta regionale adeguate informazioni sulla dinamica delle operazioni agevolate, evidenziando le operazioni presentate, quelle ammesse al contributo, distinte a seconda della tipologia di finanziamento e quelle respinte, oltre al quadro finanziario relativo allo stato del Fondo.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede a comunicare alla Regione Piemonte i dati consuntivi delle operazioni ammesse ai benefici regionali, articolati per settori e per aree territoriali sulla scorta delle direttive e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 15.

(Anticipazioni finanziarie tramite il Fondo regionale)

1. I programmi di investimento in beni e servizi, effettuati da imprese artigiane singole o consorziate, possono essere finanziati fino ad un massimo del 70 per cento dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile. Il finanziamento regionale non può superare l’importo definito con il programma degli interventi di cui all’articolo 5 ed è erogato in aggiunta ad un concomitante finanziamento bancario sulla parte di importo residuo, che deve accompagnare la realizzazione del piano di investimento. (17)

2. I finanziamenti disposti a valere sul Fondo di cui all’articolo 4, saranno erogati al tasso e con le modalità che verranno determinati nel programma degli interventi di cui all’articolo 5. In ogni caso la durata dei finanziamenti regionali non potrà superare i sessanta mesi.

3. La Finpiemonte S.p.A. provvede al finanziamento dei progetti approvati dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all’articolo 7, alla condizione che l’impresa sia stata giudicata affidabile, per l’importo richiesto, da parte dell’istituto di credito indicato dall’impresa e convenzionato con l’ente gestore, al quale spetta l’erogazione del finanziamento.

4. Le operazioni di finanziamento disposte ai sensi del presente articolo sono assistite da garanzia dei Confidi. La garanzia opera pro quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.

5. Le domande di finanziamento devono essere presentate all’ente gestore, sottoscritte dal titolare legale rappresentante dell’impresa richiedente.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di finanziamento, la domanda, con la relativa istruttoria, é sottoposta al parere del Gruppo tecnico di valutazione, di cui all’articolo 7.

Capo III.

INSEDIAMENTI ARTIGIANI E AREE ATTREZZATE

Art. 16. (18)

(Localizzazione e rilocalizzazione
degli insediamenti artigiani)

1. La Regione promuove la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese artigiane, sia singole che associate, all’interno di:

a) aree attrezzate a destinazione produttiva o mista;

b) complessi edilizi e fabbricati riattivabili a fini produttivi o di servizio;

c) aree per l’artigianato artistico e di servizio;

d) aree interessate da programmi di recupero e riqualificazione urbana;

e) aree individuate da normativa comunitaria o statale quale oggetto di interventi di sostegno pubblico all’artigianato.

2. I progetti di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di cui al comma 1, esecutivi e di immediata operatività, devono essere conformi agli strumenti urbanistici del comune.

Art. 17. abrogato (19)

(Soggetti attuatori degli interventi)

Art. 18. (20)

(Programma  degli interventi)

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, predispone il programma degli interventi, sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative.

2. Nel programma sono individuati e determinati:

a) gli ambiti di intervento riferiti a determinate situazioni territoriali e alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;

b) le misure di agevolazione e la determinazione dettagliata delle classi, delle tipologie e dei limiti degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);

c) i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse disponibili;

d) i termini e le modalità di presentazione delle domande con relativa documentazione da parte dei soggetti interessati.

3. L’intervento regionale, nei limiti delle risorse disponibili, si attua con un contributo in conto capitale fino al 40 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile, dedotti gli oneri fiscali.

4. La Giunta regionale ha facoltà di aggiornare e modificare il programma degli interventi, sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative.

Art. 19. abrogato (21)

(Modalità dei finanziamenti)

Capo IV.

SERVIZI REALI E ASSISTENZA TECNICA

Art. 20.

(Sistemi di qualità e certificazione)

1. La Regione promuove l’introduzione e lo sviluppo nelle aziende artigiane dei sistemi di qualità e di certificazione volti a garantire la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nel rispetto delle normative emanate a livello nazionale e comunitario.

2. L’intervento regionale, fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, é attuato attraverso la concessione di contributi:

a) alle imprese artigiane singole o associate in forma di consorzi, società consortili o associazioni temporanee;

b) ad enti operanti nella regione in materia di qualificazione e di certificazione;

c) alle associazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative che agiscono o direttamente o attraverso apposite società e reti di servizi operanti nella regione in materia di qualificazione e certificazione.

3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), possono essere concessi per il sostegno delle spese occorrenti:

a) all’elaborazione del manuale di qualità;

b) all’accesso alle procedure di precertificazione o certificazione da parte degli organismi accreditati ai sensi delle normative in vigore;

c) all’addestramento tecnico del personale addetto alle funzioni di controllo della qualità. (22)

4. I contributi di cui al comma 2, lettere b) e c), sono concessi dietro presentazione di un programma di attività che specifichi gli elementi valutativi dell’interesse, per le imprese artigiane, a fruire degli interventi da esso previsti, nonché i criteri di prestazione dei servizi, con l’indicazione degli oneri a carico delle imprese artigiane che vi fanno ricorso.

5. La Giunta regionale dispone, con proprio provvedimento, i criteri per la concessione ed erogazione dei contributi nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande.(22)

Art. 21. (23)

(Assistenza tecnica)

1. La Regione incentiva l’innovazione e l’aggiornamento organizzativo e manageriale nell’artigianato favorendo l’accesso delle imprese ai servizi di assistenza tecnico-organizzativa, economico-finanziaria, tecnologica, produttiva e commerciale, finalizzati al miglioramento dell’efficienza aziendale e delle strategie di presenza sui mercati. Gli interventi regionali sono attuati attraverso il finanziamento di programmi di assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo dei sistemi di qualità, alla certificazione, al trasferimento delle informazioni relative a normative nazionali e comunitarie nonché a opportunità commerciali e di collaborazione tecnica, alla partecipazione alla ricerca applicata, alla creazione e allo sviluppo dei brevetti, alla partecipazione a gare di appalto, alla formazione e all’aggiornamento imprenditoriale e tecnologico anche nel campo delle tecniche finanziarie, alla creazione di nuove imprese, all’elaborazione di piani di sviluppo aziendale e alla conseguente predisposizione di fascicoli relativi a richieste di accesso a programmi di finanziamento.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso:

a) il finanziamento di iniziative attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

b) la concessione di contributi a programmi di assistenza tecnica predisposti, singolarmente o in concorso tra loro, dai centri e dalle agenzie per l’innovazione, anche a capitale misto pubblico e privato, promossi dall’Unione europea, dalle Università degli Studi e dal Politecnico, dalle CCIAA del Piemonte, dagli enti di ricerca operanti nella regione, dalle associazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative, che operano direttamente o attraverso apposite società e reti di servizi, nonchè da consorzi, società consortili e associazioni temporanee costituite tra imprese artigiane e dai soggetti di cui agli articoli 10, 11 e 12.

3. I programmi di assistenza tecnica possono essere predisposti sia con carattere di continuità nel tempo, quando occorra assicurare l’accesso a servizi reali di base da parte di gruppi aperti di imprese, sia per singole iniziative a carattere saltuario.

4. Il finanziamento regionale può coprire fino al 50 per cento delle spese relative alla realizzazione dei programmi di intervento, con criteri e limiti di importo stabiliti dalla Giunta regionale.

5. Nelle spese di realizzazione dei programmi di intervento rientrano anche i costi relativi alle analisi preliminari, alla progettazione economico-finanziaria e alla promozione dei servizi offerti, la cui incidenza non sia superiore al 10 per cento del costo dell’intero programma.  

6. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione ed erogazione dei contributi sono disposti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative.

Art. 22.

(Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano)

1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione può concedere contributi integrativi ai due fondi costituiti dall’EBAP, denominati “Fondo di sostegno al reddito” e “Fondo regionale formazione”.

2. I contributi regionali sono determinati annualmente, nel limite massimo di spesa autorizzato con la legge di approvazione del bilancio regionale e per un importo comunque non superiore all’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e possono essere concessi, in relazione alle finalità contemplate dagli statuti dei fondi di cui al comma 1, per l’attuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:

a) incoraggiare l’esecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali;

b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;

c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dell’attività aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario e imprevisto;

d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico-professionale.

3. La concessione ed erogazione dei contributi regionali é disposta, dietro richiesta dell’EBAP da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno; la richiesta deve essere corredata da una relazione illustrativa che documenti le attività finanziate dai fondi predetti, le caratteristiche del programma e il piano economico-finanziario delle iniziative in esso previste.  

4. Con il provvedimento di concessione del contributo regionale, sono determinati i criteri e le modalità di rendicontazione circa l’utilizzo finale dei finanziamenti erogati.

Art. 23.

(Interventi per la tutela ambientale)

1. La Regione, sentite le organizzazioni sindacali regionali di categoria, promuove presso le imprese artigiane la diffusione di metodi produttivi compatibili con i più avanzati modelli di tutela e di salvaguardia ambientale, intesa quale corretta applicazione delle disposizioni emanate in materia a livello locale, nazionale e comunitario, nonché di stimolo alla ricerca di un esauriente inquadramento dei rapporti intercorrenti tra imprese artigiane e ambiente e di una omogenea caratterizzazione dei vincoli che vengono fatti ricadere sulle imprese del settore.

2. Tra i fattori della tutela e salvaguardia ambientale rientrano anche quelli relativi al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Regione contribuisce al finanziamento di servizi di studio, informazione, consulenza e formazione, rivolti ai titolari e ai dipendenti delle imprese artigiane. Gli interventi di sostegno sono attuati direttamente dalla Regione oppure, anche in concorso tra di loro, dagli enti pubblici eventualmente preposti, da organizzazioni rappresentative dell’artigianato, da organismi paritetici tra organizzazioni artigiane e sindacati dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane, da consorzi di almeno cinque imprese artigiane.

4. Per l’attuazione degli interventi i soggetti interessati devono presentare alla Giunta regionale (24) un programma delle iniziative che intendono intraprendere, articolato in:

a) analisi delle condizioni che determinano la richiesta di intervento;

b) descrizione delle variabili coinvolte, integrata dalla stima quantitativa delle stesse, effettuata in condizioni di assenza e presenza dell’intervento regionale;

c) individuazione dei soggetti che si impegnano alla attuazione dell’intervento proposto;

d) programma dettagliato e analitico, con specifica indicazione dei lavori occorrenti e dei costi preventivabili.

5. L’intervento regionale può arrivare a coprire fino al 30 per cento delle spese ritenute ammissibili, con un tetto massimo di spesa il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, sentite le confederazioni sindacali artigiane regionali e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative; con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande nonchè per la concessione ed erogazione dei contributi. (25)

Capo V.

 PROMOZIONE (26)

Art. 24 (27)

(Interventi per la promozione)

1. Per diffondere e consolidare la presenza dell’artigianato piemontese sui mercati nazionali ed esteri, la Regione promuove interventi atti a facilitare:

a) la partecipazione ad esposizioni fieristiche e a missioni esplorative;  

b) lo svolgimento di ricerche e analisi di mercato;  

c) la consulenza contrattuale, giuridico-fiscale e di arbitrato;

d) la ricerca e lo sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale;

e) la progettazione e la realizzazione di marchi di qualità e di origine.

2. Gli interventi per la promozione commerciale diretti ad imprese artigiane singole o consorziate, a norma di legge, sono predisposti e curati attraverso l’Istituto per il commercio estero (ICE), le CCIAA del Piemonte, anche per il tramite della loro unione regionale e del Centro estero promosso dalle stesse, gli enti strumentali regionali, le associazioni rappresentative dell’artigianato e altri soggetti eventualmente individuati con apposita convenzione.  

3. Le richieste di contributo per gli interventi e le iniziative di promozione devono essere presentate entro il mese di settembre dell’anno che precede l’esercizio di riferimento e devono essere corredate della documentazione atta a valutare le ricadute sulle imprese partecipanti nella loro dimensione di mercato economico-finanziaria.  

4. Il programma degli interventi e delle iniziative di promozione commerciale nel settore dell’artigianato è approvato dalla Giunta regionale, entro il successivo mese di ottobre, e contiene i limiti di intervento e le modalita’ per l’erogazione dei contributi.  

5. I rapporti della Regione con gli enti incaricati di prestare gli interventi di promozione commerciale all’artigianato sono disciplinati da apposita convenzione predisposta dalla Giunta regionale.

Art. 25. (28)

(Iniziative dirette)

1. La Regione può organizzare direttamente, o in collaborazione con l’ICE o le CCIAA del Piemonte, anche attraverso il Centro estero delle CCIAA piemontesi, partecipazioni collettive di imprese artigiane ad esposizioni e rassegne commerciali ritenute particolarmente qualificanti sotto il profilo della specializzazione merceologica, della ricerca e del confronto stilistico e delle innovazioni.  

2. La Regione può farsi carico dell’organizzazione di missioni di delegazioni, qualora ciò risulti utile per ragioni di studio e documentazione di aspetti connessi all’organizzazione dei sistemi produttivi, ai rapporti di collaborazione tra imprese di differenti dimensioni, all’acquisizione di conoscenze nel campo delle tecnologie di produzione e della ricerca scientifica, all’assetto giuridico e istituzionale del settore e a quanto altro può formare oggetto di conoscenza e approfondimento degli aspetti evolutivi della realtà artigiana. Analogamente la Regione può ospitare delegazioni di operatori dell’artigianato interessate alla conoscenza delle caratteristiche del settore artigiano in Piemonte.  

3. La Regione inoltre sostiene iniziative di promozione dell’artigianato tramite il finanziamento di programmi che prevedano lo svolgimento di attività finalizzate al recupero, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico regionale e nazionale con contributi ad enti, associazioni fra imprese e consorzi, per importi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e tramite interventi diretti volti a diffondere la conoscenza delle lavorazioni artistiche e tipiche a livello nazionale e internazionale.  

4. Gli interventi regionali previsti dal presente articolo, previa individuazione dei criteri da parte della Giunta regionale, sono attuati nei limiti degli stanziamenti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio della Regione, fatta salva la preventiva intesa governativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all’estero delle Regioni e delle Province autonome), nei casi concernenti attività promozionali all’estero.

Capo VI.

ARTIGIANATO ARTISTICO E TIPICO DI QUALITÀ

Art. 26.

(Obiettivi)

1. La Regione tutela e promuove le lavorazioni dell’artigianato che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale.

2. Con riferimento alle produzioni indicate al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dell’artigianato artistico e tipico;

b) qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati;

c) valorizzazione delle produzioni realizzate sia sul mercato interno che su quello internazionale;

d) divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni artistiche e tipiche;

e) acquisizioni e documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;

f) sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e rivitalizzazione di attività tradizionali o artistiche locali.

3. L’individuazione delle lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico tutelate é approvata dalla Giunta regionale, anche per settori di attività affini o complementari. La Giunta regionale si avvale della Commissione regionale per l’artigianato. Con lo stesso provvedimento si individuano e si delimitano i territori interessati nel caso in cui le lavorazioni in essere risultino collegate a particolari ambiti territoriali di esecuzione o di approvvigionamento delle materie prime impiegate nella produzione, anche in riferimento al contenuto di cui all’articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 27. (29)

(Disciplinari di produzione)

1. Per le lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico individuate dalla Giunta regionale sono predisposti appositi disciplinari con i quali sono descritti i caratteri delle tecniche produttive adottate, dei materiali impiegati e di quanto altro concorre a individuare e qualificare le lavorazioni in essere.  

2. I disciplinari delle lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico sono predisposti da apposite Commissioni e sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l’artigianato.

3. Le Commissioni di cui al comma 2 sono costituite da:

a) due esperti di storia e tecnica delle particolari lavorazioni considerate;

b) un imprenditore artigiano che risulti in attività da almeno sette anni nello stesso settore delle lavorazioni artistiche e tipiche oggetto di disciplinare, o da un imprenditore artigiano in quiescenza con esperienza di almeno sette anni nel settore oggetto del disciplinare;

c) un rappresentante designato dall’ente locale presso cui risultano le maggiori consistenze produttive delle attività prese in esame;

d) un rappresentante designato dalle associazioni e dalle confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative;

e) il dirigente della struttura regionale competente per materia o suo delegato.

4. L’individuazione degli esperti e dell’imprenditore artigiano di cui al comma 3, lettere a) e b) è effettuata dal responsabile della Direzione regionale competente per materia, a seguito di pubblicazione di avviso indicante i requisiti e le condizioni richieste per ricoprire l’incarico, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l’artigianato.

5. Alla nomina delle Commissioni per i disciplinari, nonché alla loro reintegrazione nel caso in cui si determinino vacanze dagli incarichi conferiti o abbandoni, si provvede con determinazione della Direzione regionale competente per materia.

Art. 28.

(Imprese artigiane delle lavorazioni artistiche e tipiche)

1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni artistiche e tipiche individuate dalla Giunta regionale, sono censite a cura delle Commissioni provinciali per l’artigianato competenti per territorio, previo accertamento della rispondenza delle produzioni attuate dai richiedenti con i requisiti stabiliti dai relativi disciplinari di produzione.

2. Gli imprenditori artigiani che esercitano attività nell’ambito delle lavorazioni artistiche e tipiche possono inoltrare domanda alla Commissione provinciale per l’artigianato, per ottenere il riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e tipico. Sulla domanda di riconoscimento presentata dalle imprese la Commissione provinciale decide nei tempi e con le modalità previste per l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane.

3. Il riconoscimento di impresa artigiana operante nel campo delle lavorazioni artistiche e tipiche é attuato mediante idonea annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane, riportando altresì la descrizione della particolare lavorazione attuata.

4. Le modalità tecniche delle annotazioni da apportare agli albi provinciali delle imprese artigiane sono determinate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per l’artigianato, sulla base di criteri atti a garantire l’unitarietà del sistema informativo costituito dagli albi provinciali.

Art. 29

(Interventi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all’articolo 26 la Giunta regionale promuove, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni sindacali artigiane, associazioni e consorzi di imprese:

a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione di cui all’articolo 27;

b) la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e sperimentazione tecnica di nuovi prodotti nonché la realizzazione di marchi di qualità e d’origine;

c) la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche di manufatti che documentino l’evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni realizzate nel campo delle lavorazioni artistiche e tipiche;

d) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrano l’evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni dell’artigianato artistico e tipico;

e) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tipiche a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale sia in Italia che all’estero;

f) l’allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;

g) la realizzazione di corsi di addestramento tecnico-pratico nelle botteghe artigiane, basati sull’apporto formativo diretto degli imprenditori artigiani, secondo quanto previsto all’articolo 31;

h) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell’artigianato artistico e tipico.

2. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la Commissione regionale per l’artigianato e informata la Commissione consiliare competente, predispone il piano per l’anno successivo degli interventi per l’artigianato artistico e tipico.

3. Con il piano degli interventi vengono individuate le lavorazioni prioritarie da incentivare, anche con riferimento a determinati ambiti territoriali, i criteri di riparto dei contributi in relazione alle diverse tipologie di intervento previste, i limiti massimi di spesa per l’elaborazione dei disciplinari e per l’attuazione degli interventi, unitamente ai requisiti dei soggetti che vi fanno ricorso.

Art. 30

(Modalità degli interventi)

1. Gli interventi possono essere promossi direttamente dalla Regione o da soggetti esterni quali enti locali, consorzi di imprese, associazioni di categoria, enti vari, fondazioni e istituti operanti senza fini di lucro che si propongono scopi di promozione dell’artigianato artistico e tipico di qualità.

2. Il finanziamento degli interventi é disposto sulla base di un progetto delle iniziative da attuare, con cui vengono determinati gli obiettivi che si intendono conseguire e il piano economico-finanziario previsto. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti appositamente autorizzati con l’approvazione del bilancio di previsione provvede fissando anche i termini e le modalità di attuazione delle iniziative programmate.

3. Nel caso in cui le iniziative siano promosse e realizzate previa richiesta di finanziamento da parte di terzi, i contributi regionali possono essere concessi fino all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a quanto determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 3, in relazione a ciascuna tipologia di intervento prevista.

4. I progetti di intervento devono essere presentati alla Regione, dai soggetti indicati al comma 1, non oltre il 31 gennaio di ogni anno, per poter ottenere il finanziamento, di norma, a carico dell’esercizio finanziario corrispondente allo stesso anno.

Art. 31.

(Istruzione e addestramento artigiano)

1. Le imprese artigiane che hanno ottenuto dalla Commissione provinciale per l’artigianato il riconoscimento di imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tipiche, così come definite dalla presente legge, possono essere chiamate a concorrere alla attuazione dell’istruzione artigiana, in qualità di botteghe scuola, sulla base di apposite convenzioni che valorizzino appieno la prevalente funzione formativa.

2. L’istruzione artigiana volta alla formazione ne i settori artistici e tipici, deve essere svolta per almeno un terzo delle ore totali di insegnamento presso le imprese artigiane, singole o associate, individuate come botteghe-scuola.

3. In aggiunta agli interventi definiti attraverso i programmi e le azioni regionali nel campo della formazione professionale, la Regione può favorire la realizzazione di programmi di addestramento tecnico-pratico non previsti nei piani regionali di formazione professionale, rivolti alla trasmissione delle conoscenze tecniche e delle abilità di lavoro manuale connesse a particolari prestazioni concernenti anche e in particolare la riproduzione, la manutenzione e il restauro di beni di particolare interesse storico o pregio artistico.

4. Possono beneficiare dell’intervento regionale gli organismi associativi, operanti senza fini di lucro, costituiti da artigiani che vantano professionalità specifiche nei particolari mestieri da tutelare e tramandare; le singole imprese artigiane, con le stesse caratteristiche, che si impegnano a realizzare cicli di addestramento tecnico-pratico all’interno delle botteghe artigiane rivolti a soggetti che intendono acquisire le capacità tecnico-professionali connesse allo svolgimento delle lavorazioni. L’intervento regionale consiste in un contributo all’organismo o impresa che organizza i corsi per ogni allievo impegnato nell’attività di addestramento pratico. L’importo dei contributi regionali é determinato con il piano degli interventi di cui all’articolo 29, comma 2 e in ogni caso non può superare la metà del salario mensile di un apprendista, calcolato al netto dei contributi assicurativi e previdenziali, secondo i minimi tabellari contrattualmente in vigore per le corrispondenti categorie di attività, per non più di due anni consecutivi.

5. La concessione ed erogazione dei contributi é disposta sulla base dei criteri definiti con il piano annuale degli interventi di cui all’articolo 29, con deliberazione della Giunta regionale che determina altresì le modalità di svolgimento delle attività di addestramento tecnico e di rendicontazione finale delle spese sostenute.

6. La Regione può concedere inoltre agli allievi che partecipano ai cicli di addestramento di cui al comma 4 borse di studio con i criteri e le modalità da stabilirsi con il Piano degli interventi di cui all’articolo 29, comma 2.

Capo VII. Abrogato (30)

 INTERVENTI IN DIPENDENZA
DI EVENTI CALAMITOSI

Art. 32. abrogato (30)

 (Tipologia degli interventi)

Art. 33. abrogato (30)

(Fondi rischi speciali)

Art. 34. abrogato (30)

(Contributi in conto capitale)

Art. 35. abrogato (30)

(Contributi in conto interessi e in conto canoni)

Capo VIII.

OSSERVATORIO REGIONALE DELL’ARTIGIANATO

Art. 36.

(Istituzione dell’Osservatorio)

1. La Regione Piemonte promuove un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore artigiano.

2. A tal fine, la Giunta regionale provvede all’acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all’attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato attraverso l’istituzione di un Osservatorio regionale dell’artigianato, operante all’interno dell’assessorato competente per la materia.

3. L’Osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore artigiano nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.

4. L’attività dell’Osservatorio regionale dell’artigianato é svolta in coerenza con le finalità dei sistemi informativi nazionali e concorre alla attuazione dell’Osservatorio nazionale.

4 bis. La Giunta regionale adotta disposizioni organizzative idonee ad assicurare il coordinamento delle attività degli osservatori regionali istituiti per l’analisi dei diversi settori dell’economia piemontese. (31)

Art. 37.

(Commissione tecnico-scientifica)

1. Nello svolgimento della sua attività l’Osservatorio opera in stretto raccordo con la Commissione regionale per l’artigianato e si avvale di un’apposita Commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive e propositive per quanto attiene la metodologia delle indagini conoscitive da effettuare nel settore.

2. La Commissione tecnico-scientifica é istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed é composta da:

a) un dirigente della struttura regionale preposta all’artigianato, con funzioni di presidente;

b) il direttore dell’Istituto di ricerche economico sociali (IRES) o un suo delegato;

c) il direttore regionale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o un suo delegato;

d) un rappresentante dell’Unione delle CCIAA piemontesi;

e) un esperto designato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l’artigianato;

f) un esperto delle confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative.

2. Alle riunioni della Commissione tecnico-scientifica possono essere invitati esperti o rappresentanti di enti o associazioni a vario titolo interessate all’attività dell’osservatorio.

3. Il coordinamento tra la Commissione regionale per l’artigianato e la Commissione tecnico-scientifica é attuato dal responsabile della struttura regionale preposta all’artigianato.

4. Le funzioni di segreteria della Commissione tecnico-scientifica sono svolte da un funzionario dell’assessorato all’artigianato.

5. La Commissione tecnico-scientifica dura in carica cinque anni dalla sua costituzione.

6. Per la realizzazione delle attività dell’Osservatorio, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore, che abbiano competenza in materia di artigianato.

Art. 38.

(Obiettivi dell’Osservatorio)

1. L’attività dell’osservatorio concorre:

a) alla programmazione regionale nel settore dell’artigianato;

b) alla valutazione dell’efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;

c) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore artigiano piemontese, anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;

d) alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche;

e) alla realizzazione del sistema informativo regionale sull’artigianato, in raccordo con il sistema informativo nazionale.

Art. 39.

(Attività dell’Osservatorio)

1. L’Osservatorio regionale dell’artigianato, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 38, promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunità connesse alla realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo dell’artigianato e, in particolare:

a) cura la raccolta e l’aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

b) promuovere indagini, ricerche, studi e collaborazioni tese a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane sul mercato interno ed estero; (32)

c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini periodici e di approfondimento monografico su temi di particolare rilevanza per il settore, destinati alle imprese artigiane piemontesi nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;

d) svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso l’organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni di studio. (32)

Art. 40

(Sistema informativo regionale sull’artigianato)

1. Il Sistema informativo regionale sull’artigianato del Piemonte (SIRAP), che ha sede presso l’assessorato all’artigianato della Regione Piemonte, assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all’attività dell’Osservatorio, garantendo nel contempo le funzioni di collegamento con il Sistema informativo nazionale istituito dal decreto legge 31 luglio 1987, n. 318 (Norme urgenti in materia di agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.

2. A tal fine il SIRAP deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere il coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nella Regione Piemonte al fine del raggiungimento degli obiettivi dell’Osservatorio di cui all’articolo 38;

b) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui alla lettera a) e dalle altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e gestione di un apposito centro di documentazione;

c) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all’articolo 39, comma 1, lettera c).

Art. 41. (33)

(Programma annuale di attività)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall’articolo 38, l’Osservatorio regionale dell’artigianato predispone annualmente un programma di attività, tenendo conto degli indirizzi della programmazione regionale e di settore. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla commissione consiliare competente.

Titolo III.

TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI

Capo I.

TENUTA DELL’ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 42.

(Albi  provinciali delle imprese artigiane)

1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti l’albo provinciale delle imprese artigiane e la Commissione provinciale per l’artigianato che provvede, quale organo amministrativo e di tutela del settore, alla tenuta dell’albo sulla base delle disposizioni di legge vigenti nella materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione.

2. Tra le funzioni relative alla tenuta dell’albo provinciale delle imprese artigiane rientrano anche quelle di iscrizione, revisione, cancellazione, certificazione e rilevazione statistica.

3. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con le CCIAA o con l’Unione regionale delle CCIAA del Piemonte, per quanto attiene ai servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato e per la tenuta dell’albo provinciale delle imprese artigiane. Le convenzioni precisano altresì le procedure da attivare per definire un sistematico scambio di informazioni finalizzato a garantire efficienza e qualità nell’erogazione dei servizi e programmi comuni di promozione del settore artigiano.

4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono inoltre determinare i criteri e le modalità di concertazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie camerali e regionali, al fine della realizzazione di interventi comuni per il sostegno del comparto artigiano, con particolare riferimento a: qualificazione degli insediamenti artigiani, servizi reali e assistenza tecnica, tutela e qualificazione ambientale, promozione commerciale, artigianato artistico e tipico di qualità.

5. La Commissione provinciale per l’artigianato é tenuta a comunicare alla rispettiva CCIAA ogni elemento conoscitivo atto a garantire i necessari collegamenti funzionali tra albo e registro delle imprese.

6. Apposita comunicazione dovrà essere effettuata alle competenti sedi degli istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, abilitati al rilascio di prestazioni in favore degli imprenditori artigiani.

7. Spettano alla Regione, nelle stesse misure stabilite con legge statale, i diritti sull’iscrizione agli albi provinciali delle imprese artigiane e sugli atti e certificati rilasciati dagli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali per l’artigianato.

8. L’albo provinciale delle imprese artigiane é pubblico e chiunque può prenderne visione nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 43. (34)

(Iscrizione all’albo provinciale)

1. La domanda di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l. 443/1985, deve essere presentata alla Commissione provinciale per l’artigianato entro trenta giorni dall’inizio dell’attività o dell’acquisizione dei requisiti di legge o dalla data dell’iscrizione stessa, quando trattasi di attività’ esercitata da società soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2200 del codice civile e dell’articolo 26 quater del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.  

2. La presentazione della domanda alla Commissione provinciale può essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per il tramite del Comune in cui ha sede l’impresa. La segreteria della Commissione o i competenti uffici comunali devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda. Nel caso di inoltro a mezzo di uffici postali costituisce data di presentazione quella della ricevuta dagli stessi rilasciata.

3. Le domande di iscrizione all’albo delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per la presentazione delle domande di iscrizione al registro delle imprese e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative, secondo la disciplina vigente. La Regione può integrare i predetti modelli con appositi intercalari al fine di acquisire notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell’albo e dell’esercizio delle proprie funzioni in materia di artigianato.

4. La Commissione provinciale per l’artigianato procede all’istruttoria delle domande di iscrizione all’albo verificando, anche con accertamenti diretti, la sussistenzaa dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. A tal fine la Commissione può richiedere al Comune, nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell’impresa, di effettuare l’istruttoria di competenza e di rilasciare le relative attestazioni di cui all’articolo 63, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare l’istruttoria di competenza ed a rilasciare la relativa attestazione entro il termine di quindici giorni dalla richiesta della Commissione provinciale per l’artigianato.

6. Sulla base degli elementi acquisiti e delle verifiche effettuate, la Commissione provinciale per l’artigianato dispone l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane e ne dà comunicazione all’interessato entro sessanta giorni.  

7. La mancata comunicazione all’interessato vale come accoglimento della domanda stessa.

8. Gli effetti costitutivi dell’iscrizione decorrono dalla data di inizio dello svolgimento dell’attività in conformità dei requisiti di qualifica previsti dalla l. 443/1985.

9. L’iscrizione all’albo è comprovata da apposito certificato rilasciato dalla Commissione provinciale per l’artigianato.

Art. 44.

(Revisione dell’albo provinciale)

1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto indice ogni trenta mesi la revisione dell’albo provinciale delle imprese artigiane a norma dell’articolo 7, comma 3, della l. 443/1985, specificando in esso le procedure e i tempi di attuazione della medesima.

2. Ai fini della revisione, sugli elenchi delle imprese artigiane che risultano iscritte all’albo, trasmessi dalla Commissione provinciale per l’artigianato ai singoli Comuni, i competenti uffici comunali sono tenuti a effettuare il riscontro dei dati ivi riportati e a comunicare alla Commissione, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento degli elenchi, ogni difformità rilevata rispetto alla situazione di fatto delle imprese di cui sono a conoscenza; se entro tale termine non é giunta nessuna comunicazione alla Commissione, ai fini della revisione si intendono confermati gli elenchi trasmessi dalla stessa ai singoli Comuni.

3. Per attuare il disposto di cui al comma 2, la Commissione provinciale può consultare le organizzazioni artigiane di categoria.

Art. 45.

(Modifiche e cancellazione) (35)

1. I titolari delle imprese artigiane iscritte nell’albo devono comunicare, direttamente o tramite il Comune di residenza, alla Commissione provinciale per l’artigianato, entro trenta giorni, il venire meno dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti o la cessazione della attività e ogni variazione o modificazione dell’attività, della sede e della ragione sociale.

2. La cancellazione dall’albo delle imprese artigiane per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge o per cessazione dell’attività, é disposta dalla Commissione provinciale per l’artigianato sentito in ogni caso l’interessato.

3. La modifica dello stato di iscrizione e il provvedimento di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane producono effetti, rispettivamente, dalla data della modifica e dalla data della cessazione dell’attività stessa, o di perdita dei requisiti di qualifica previsti dalla l. 443/1985. (36)

Art. 46.

(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle disposizioni concernenti la tenuta dell’albo delle imprese artigiane sono inflitte le sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro così determinata:  

a) da lire 500 mila a lire 5 milioni in caso di omessa domanda di iscrizione o denuncia di inizio attività;  

b) da lire 400 mila a lire 2 milioni in caso di omessa denuncia di modifica dell’impresa o di cessazione dell’attività;  

c) da lire 200 mila a lire 1 milione in caso di dichiarazione contenente dati inesatti;  

d) da lire 1 milione a lire 5 milioni in caso di uso illecito, da parte di un’impresa non iscritta all’albo, di riferimenti all’artigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio;

e) da lire 50 mila a lire 300 mila in caso di domanda di iscrizione, denuncia di inizio attività, denuncia di modifica o di cancellazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 43 e 45. (37)

2. comma abrogato (38)

3. L’autorità competente ad irrogare le sanzioni é il Sindaco del Comune in cui ha sede l’impresa. Il versamento dei relativi proventi é effettuato a favore del Comune medesimo.

4. Il Sindaco, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si avvale in particolare dei competenti uffici comunali, nonché degli atti forniti dalle Commissioni provinciali per l’artigianato.

5. I Comuni relazionano annualmente alla Regione sull’attività di vigilanza ad essi demandata, dettagliando le violazioni accertate, le generalità dei soggetti sanzionati e l’importo delle sanzioni applicate.

6. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Capo II.

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
PROVINCIALI E REGIONALE PER L’ARTIGIANATO

Art. 47.

(Funzioni delle Commissioni
provinciali per l’artigianato)

1. Le Commissioni provinciali per l’artigianato possono aver sede presso le CCIAA e, oltre a svolgere tutte le funzioni riguardanti la tenuta dell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 42, assolvono ai seguenti compiti:

a) concorrere con la Commissione regionale per l’artigianato, allo svolgimento di indagini, rilevazioni e studi concernenti l’artigianato;

b) proporre iniziative e prospettare esigenze per lo sviluppo dei servizi reali alle imprese artigiane, nonché ricerche e applicazioni di processi di innovazione tecnologica;

c) esprimere pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre a carattere artigiano;

d) promuovere ogni utile iniziativa diretta a valorizzare le attività artigiane della Provincia;

e) svolgere gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali.

2. Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato sono a carico della Regione.

3. L’espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi necessari all’attività delle Commissioni é assicurato dalle apposite strutture organizzative individuate ai sensi degli articoli 52 e 53.

Art. 48.

(Composizione delle Commissioni
provinciali per l’artigianato)

1. La Commissione provinciale per l’artigianato é costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed é composta:

a) da diciotto titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni, eletti in base alle disposizioni riportate al titolo III, capo IV;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative;

c) dal Direttore provinciale INPS o suo delegato;

d) dal Direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;

e) da tre esperti in materie concernenti l’artigianato, su proposta delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello provinciale;

f) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della CCIAA.

2. La Commissione provinciale elegge il Presidente, scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a), ed il Vice Presidente.

3. Per la validità delle riunioni della Commissione é necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Nel caso si verifichino più di tre assenze consecutive, senza adeguata giustificazione, i componenti della Commissione provinciale per l’artigianato decadono dalla carica. Coloro che vengono dichiarati decaduti ai sensi del comma 4, non sono rieleggibili limitatamente al primo rinnovo della stessa Commissione.

5. I componenti di cui alle lettere a), b), ed e) sono ridotti rispettivamente a dodici, uno e due, nelle province in cui le imprese artigiane sono inferiori alle 10.000 unità.

Art. 49. (39)

(Funzioni della Commissione regionale
per l’artigianato)

1. La Commissione regionale per l’artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore essa:  

a) presenta alla Giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, il programma della propria attività per l’anno successivo ed il consuntivo dell’attività svolta nell’anno precedente. Tale programma tiene conto anche delle eventuali proposte delle Commissioni provinciali per l’artigianato;  

b) decide sui ricorsi, proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato, di iscrizione, modifica e cancellazione dall’albo provinciale delle imprese artigiane e di negato riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e tipico;

c) decide sui ricorsi avverso i provvedimenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato in materia di iscrizione, negata iscrizione, modifica e cancellazione dagli elenchi nominativi per l’assicurazione contro le malattie, l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) ai sensi della legge 17 marzo 1993, n. 63 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale);

d) decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi dell’articolo 7, comma 6 della l. 443/1985;

e) svolge, in stretta collaborazione con le Commissioni provinciali per l’artigianato, attività di documentazione, di studio, di indagine e rilevazione statistica delle attività artigiane della regione, avvalendosi prioritariamente degli enti strumentali regionali e in collaborazione con l’Osservatorio regionale dell’artigianato di cui all’articolo 36;

f) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato, sentite le Commissioni provinciali per l’artigianato;

g) propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell’artigianato;

h) svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle Commissioni provinciali dell’artigianato per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione Piemonte;

i) svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali e nazionali.

2. Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione regionale per l’artigianato sono a carico della Regione.

3. La rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale spetta di norma alla struttura organizzativa speciale dell’Avvocatura della Regione Piemonte.

4. Le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi della Commissione regionale per l’artigianato sono svolti dall’apposita struttura organizzativa di cui agli articoli 52 e 53.

5. Per l’approfondimento di argomenti di particolare complessità la Commissione regionale per l’artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro.

Art. 50.

(Composizione della Commissione
regionale per l’artigianato)

1. La Commissione regionale per l’artigianato, ai sensi dell’articolo 11 della l. 443/1985, é nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed é composta:

a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato;

b) da tre rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione;

d) da un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all’albo istituito con l’articolo 9 bis della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 “Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore” così come aggiunto dall’articolo 7 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23;

e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori.

2. I componenti della Commissione regionale per l’artigianato eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

3. Le riunioni della Commissione regionale per l’artigianato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto.

4. La Commissione regionale per l’artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.

Art. 51.

(Durata in carica delle Commissioni)

1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l’artigianato durano in carica cinque anni.

2. I componenti delle Commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti; possono inoltre essere revocati e sostituiti dall’organismo che li ha designati.

3. I componenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato titolari di impresa artigiana, cessati dalla carica per qualsiasi causa, vengono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con i candidati che li seguono immediatamente nella graduatoria dello scrutinio di lista.

4. I nominativi dei componenti delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale per l’artigianato, individuabili attraverso designazione, devono essere comunicati alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede all’insediamento delle Commissioni che risultano validamente costituite con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti.

5. La sostituzione dei rappresentanti designati è effettuata dal Presidente della Giunta regionale su designazione dello stesso ente che ha espresso la designazione originaria.

Art. 52.

(Uffici di segreteria delle Commissioni)

1. Presso le Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato operano apposite strutture organizzative di segreteria individuate ai sensi dell’articolo 53.

2. Le strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali per l’artigianato debbono compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive Commissioni. Spetta in particolare ad esse predisporre e curare:

a) gli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese artigiane dagli albi provinciali disposte dalle rispettive Commissioni;

b) la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle Commissioni stesse;

c) il rilascio delle certificazioni di iscrizione all’albo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge;

d) gli atti e le procedure relative alle revisioni periodiche dell’albo;

e) gli adempimenti relativi al procedimento di rinnovo delle rispettive Commissioni;

f) le iniziative delle Commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle Commissioni stesse, seguendone l’attuazione;

g) ogni altro adempimento derivante dalle funzioni assegnate alle rispettive Commissioni.

3. La struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per l’artigianato deve compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della Commissione. Spetta in particolare ad essa predisporre e curare:

a) gli atti e le istruttorie relative ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato;

b) la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della Commissione;

c) le attività della Commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell’artigianato, e di coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali, seguendone l’attuazione;

d) ogni altro adempimento derivante dalle funzioni assegnate alla Commissione.

Art. 53.

(Personale e organizzazione degli uffici
di segreteria delle Commissioni)

1. Le dotazioni organiche delle strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato sono determinate ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di personale e organizzazione.

2. Il personale della struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per l’artigianato é individuato tra il personale regionale e dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione medesima, ferma restando la sua appartenenza al settore regionale competente, di cui la struttura costituisce articolazione interna e da cui dipende gerarchicamente.

3. Il personale delle strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali per l’artigianato é individuato fra il personale regionale ovvero fra il personale delle CCIAA, in base alla convenzione di cui all’articolo 42, e dipende funzionalmente dai Presidenti delle Commissioni medesime.

4. Tra il personale di cui al comma 3 viene individuato il segretario di ciascuna Commissione provinciale per l’artigianato.

Art. 54

(Indirizzo, coordinamento e vigilanza)

1. L’attività delle Commissioni provinciali per l’artigianato é sottoposta ai poteri di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento della Giunta regionale che si avvale a tale scopo, del parere consultivo della Commissione regionale per l’artigianato.

2. La Giunta regionale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato.

3. Nel caso in cui una Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, la Commissione medesima viene sciolta, previa diffida, con decreto del Presidente della Giunta regionale e contestualmente viene nominato un Commissario straordinario competente ad esercitare fino alla ricostituzione della Commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite. Il decreto di scioglimento fissa la data di nuove elezioni.

Capo III.

ELEZIONI DEI COMPONENTI ARTIGIANI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L’ARTIGIANATO

Art. 55.

(Indizione delle elezioni e presentazione
delle liste dei candidati)

1. La data delle elezioni dei titolari di aziende artigiane, chiamati a far parte della Commissione provinciale per l’artigianato, é fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale almeno trenta giorni prima del termine ultimo per l’indizione delle elezioni.

2. Le elezioni sono indette dal Presidente uscente della Commissione con apposito manifesto da affiggersi, per la durata di quindici giorni, negli albi della Camera di Commercio e dei Comuni della provincia e negli S.p.A.zi previsti per le pubbliche affissioni, almeno centoventi giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.

3. Qualora il Presidente, nel termine suddetto, non abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.

4. Tutte le operazioni elettorali devono essere ultimate non oltre la scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.

5. Le liste dei candidati devono essere presentate al Presidente della Commissione provinciale entro le ore dodici del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni, insieme alla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato.

6. Le liste possono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore al 50 per cento degli stessi. Esse devono essere presentate da almeno cinquanta artigiani nelle province aventi fino a diecimila imprese iscritte all’albo, da almeno centocinquanta artigiani nelle province con una consistenza di imprese artigiane compresa tra diecimila e ventimila unità e da almeno quattrocento artigiani nelle altre province. Le firme dei presentatori e le dichiarazioni di accettazione di cui al comma 5, devono essere autenticate dal Sindaco, o da un suo delegato, o dal segretario comunale, o dal conciliatore, o da un notaio.

7. I presentatori devono essere titolari di imprese iscritte nell’albo provinciale e possono sottoscrivere soltanto una lista. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari.

8. Dell’avvenuta presentazione delle liste dovrà essere rilasciata ricevuta.

9. Le liste sono contrassegnate da un numero progressivo in corrispondenza dell’ordine di presentazione. Al numero può essere abbinato anche un simbolo.

10. Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste, la Commissione provinciale provvede ad accertarne la regolarità.

11. Le eventuali decisioni concernenti l’esclusione di liste o di singoli candidati devono essere motivate e, a cura della Commissione provinciale, debbono essere notificate, entro cinque giorni dalla loro adozione, ai candidati esclusi e comunque a tutti i candidati delle liste interessate.

12. I candidati esclusi possono inoltrare ricorso, entro dieci giorni dalla notifica della decisione della Commissione, al Presidente della Giunta regionale che decide entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso.  

Art. 56

(Adempimenti preparatori della consultazione)

1. Nei quarantacinque giorni successivi al termine utile per la presentazione delle liste, il Presidente della Commissione provinciale per l’artigianato, pubblica un manifesto da affiggere per almeno quindici giorni negli albi della CCIAA, negli spazi destinati alle pubbliche affissioni, nella sede degli albi e dei Comuni della provincia, con il quale vengono resi noti agli elettori:

a) la data e l’orario delle votazioni, con inizio alle ore otto e termine alle ore venti del medesimo giorno;

b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione;

c) la sede delle sezioni elettorali;

d) l’avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli albi della Camera di Commercio e dei Comuni, fino al giorno delle elezioni.

2. Le votazioni hanno luogo in un giorno festivo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.

3. La ripartizione del territorio della provincia in sezioni elettorali é effettuata, a cura della Commissione provinciale per l’artigianato, in modo che in ciascuna sezione il numero degli elettori non sia superiore a cinquecento nei territori delle Comunità montane e a settecento nei restanti territori. La Commissione può, qualora circostanze particolari lo rendano opportuno, raggruppare gli elettori di più Comuni confinanti.

4. I certificati elettorali sono predisposti a cura delle Commissioni provinciali, inviati ai Comuni di competenza, i quali provvederanno ad inoltrarli, tramite i messi comunali, a ciascun elettore presso la sede dell’impresa, entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. In caso di smarrimento o di mancato recapito del certificato elettorale, copia dello stesso potrà essere ritirata presso la sede che verrà indicata con il manifesto con cui verranno resi noti la data, l’orario della votazione e la sede delle sezioni elettorali.

5. Le sezioni elettorali hanno sede all’interno di edifici pubblici. In ciascuna sezione é affissa la lista degli elettori della sezione stessa, nonché le liste dei candidati.

6. Il Presidente della Commissione provinciale per l’artigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle votazioni, un Presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti dello Stato, della Regione o degli enti locali in possesso almeno del diploma di scuola media di secondo grado, nonché due scrutatori scelti fra imprenditori artigiani iscritti nelle liste della Provincia non candidati e il segretario del seggio scelto fra i dipendenti del Comune in cui ha sede il seggio.

7. Ai componenti di cui sopra spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali, e l’onere relativo é a carico della Regione.

8. Sono elettori i titolari, o i legali rappresentanti in caso di società, di imprese artigiane che risultano iscritte all’albo alla data delle elezioni. I titolari di imprese artigiane cancellate dall’albo d’ufficio sono esclusi dall’elettorato attivo salvo che abbiano presentato ricorso alla Commissione regionale per l’artigianato e questa, alla data delle elezioni, non abbia adottato alcuna decisione oppure abbia deciso l’accoglimento del ricorso annullando conseguentemente la deliberazione di cancellazione della Commissione provinciale per l’artigianato.

9. Sono eleggibili i titolari, o i legali rappresentanti in caso di società, delle imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni alla data ultima per la presentazione delle liste. Sono altresì eleggibili i titolari o i legali rappresentanti in caso di società, delle imprese artigiane che siano iscritti da almeno tre anni all’albo provinciale degli artigiani della Provincia per la quale sono indette le elezioni. I candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

10. É incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una Commissione provinciale per l’artigianato. Tale incompatibilità deve essere rimossa attraverso l’esercizio dell’opzione.

Art. 57.

(Sistema elettorale)

1. L’elezione dei componenti la Commissione provinciale per l’artigianato é effettuata a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale.

2. Il voto é personale, libero e segreto.

3. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.

4. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati, scelti esclusivamente fra quelli della lista da lui votata, non superiore a tre; la preferenza data in una lista costituisce espressione di voto per la lista medesima.

5. La cifra elettorale generale sarà stabilita in base al numero di votanti e i rappresentanti saranno ripartiti, fra le sole liste che avranno ottenuto voti pari ad almeno il 5 per cento dei votanti, in relazione ai voti di lista e al quoziente elettorale. Eventuali rappresentanti in ballottaggio saranno assegnati alla lista che ha ottenuto i maggiori resti.

6. All’interno delle singole liste aventi diritto a rappresentanti, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti é eletto il più anziano di età.

Art. 58.

(Costituzione dei seggi elettorali, spoglio delle schede, scrutinio e proclamazione degli eletti)

1. Il giorno precedente la data delle elezioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato, presso ogni sezione elettorale si provvede alla costituzione del seggio.

2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto e terminano alle ore venti dello stesso giorno.

3. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi i componenti il seggio procedono allo spoglio delle schede annotando, in appositi verbali, i voti riportati da ogni lista, nonché le preferenze espresse per ciascun candidato.

4. Le schede, i verbali riportanti i risultati finali delle votazioni e ogni altro atto riguardante lo svolgimento delle votazioni vengono trasmessi immediatamente al Presidente della Commissione provinciale in plico sigillato e firmato dal Presidente del seggio e dagli scrutatori. Il Presidente della Commissione provinciale, sulla base delle risultanze dei verbali delle singole sezioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti.

5. Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avvengono in seduta pubblica.

Art. 59.

(Ricorsi)

1. Avverso le decisioni della Commissione provinciale relative a: operazioni elettorali, risultati delle votazioni, assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, qualunque elettore può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento che dà luogo al ricorso.

2. Il Presidente della Giunta regionale decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti interessate.

3. Per quanto non espressamente disposto al titolo III, capo III, valgono in materia di procedimento elettorale, in quanto applicabili, le norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.

Art. 59 bis. (40)

(Adeguamento alla normativa statale)

1. La Regione provvede ad apportare le necessarie modifiche alla presente legge in attuazione del regolamento di cui all’articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Capo IV.

TUTELA DELLE IMPRESE ARTIGIANE
DALLE FORME DI LAVORO ABUSIVO

Art. 60.

(Denunce di irregolarità)

1. Le commissioni provinciali per l’artigianato sono tenute a raccogliere e verificare, anche attraverso la collaborazione delle amministrazioni statali competenti per l’osservanza delle disposizioni in materia fiscale e del lavoro, tutte le denunce ad esse presentate relative a soggetti che esercitino, anche in modo non continuativo, dietro compenso, attività artigianali riconducibili comunque alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a favore di terzi, in mancanza dei requisiti di legge previsti per l’esercizio delle medesime attività e senza adempiere a tutti gli obblighi posti a carico delle imprese artigiane.

Art. 61.

(Segnalazioni)

 1. Le commissioni provinciali per l’artigianato, esaminate le denunce presentate ed acquisito ogni idoneo elemento di valutazione, le segnalano formalmente ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza sugli eventuali illeciti e di irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione alle autorità ed agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva. Qualora l’infrazione sia rilevata a carico di soggetti dipendenti da amministrazioni dello Stato, enti locali o da altri enti pubblici, copia degli atti é inviata anche all’amministrazione di appartenenza dei soggetti che esercitano forme di lavoro abusivo.

Titolo IV.

NORME FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 62.

(Dotazione finanziaria iniziale del Fondo)

1. Nella prima applicazione della presente legge, agli effetti della determinazione della dotazione finanziaria iniziale del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato, le disponibilità residue a valere sui fondi assegnati all’Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. ai sensi della legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 (Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano), si consolidano con gli stanziamenti di bilancio appositamente autorizzati dalla presente legge.

2. Al Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato afferiscono inoltre le disponibilità residue della gestione relativa alla legge regionale 21 dicembre 1994, n. 59 (Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi).

3. La Finpiemonte S.p.A. é tenuta a predisporre lo stato della consistenza delle risorse disponibili a valere sui fondi assegnati ai sensi della l.r. 30/1994 e della l.r. 59/1994 riferito alla data di entrata in vigore della presente legge e a trasmetterlo al settore regionale competente in materia di artigianato.

Art. 63.

(Costituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato)

 1. Qualora eventi eccezionali, non dipendenti dai soggetti a vario titolo responsabili della costituzione delle Commissioni provinciali per l’artigianato, impediscano la predisposizione e la conclusione in tempo utile delle elezioni di cui al titolo III, capo III, la Giunta regionale può autorizzare, in presenza di procedure avviate di revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, la ricostituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali per l’artigianato che risultano prossime alla scadenza del loro normale periodo di durata in carica, mediante nomina dei componenti previsti all’articolo 48, comma 1, lettera a).

2. La nomina di cui al comma 1 é disposta sulla base di designazioni delle associazioni artigiane della provincia aderenti alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative proporzionalmente alla effettiva consistenza dei rispettivi associati.

3. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Le Commissioni provinciali per l’artigianato, nonché la Commissione regionale per l’artigianato ricostituita a seguito del rinnovo straordinario delle prime, durano in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto al titolo III, capo III, da espletarsi comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data del provvedimento del Presidente della Giunta regionale con cui vengono costituite le Commissioni provinciali.

5. Dopo l’espletamento delle elezioni e la proclamazione degli eletti, effettuate ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III, capo III, il Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato decretando contestualmente la decadenza delle Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al presente articolo.

6. Le Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato già costituite continuano a funzionare fino all’insediamento delle nuove Commissioni.

7. A tal fine, qualora i Presidenti in carica perdano i requisiti prescritti, le funzioni di Presidenza sono assunte dal Vice Presidente, o in sua assenza dal membro di Commissione più anziano, in possesso dei requisiti prescritti.

8. Qualora non si possa procedere alla costituzione delle Commissioni, la Giunta regionale provvede a nominare un Commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni attribuite alle Commissioni stesse.

Art. 64.

(Spese di funzionamento di Collegi consultivi
e di amministrazione attiva)

1. Ai componenti dei Comitati consultivi, Commissioni e comunque di organi collegiali chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative, assumere deliberazioni, in merito a quanto oggetto della presente legge, é riconosciuto un gettone di presenza nella misura di lire 50 mila per ogni seduta giornaliera.

2. Agli stessi componenti che per partecipare alle sedute devono fare uso di mezzi di trasporto é riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i funzionari della Regione.

3. L’importo del gettone di presenza di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale, in relazione alle variazioni accertate dell’indice ISTAT del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati.

4. Ai Presidenti delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato sono rimborsate, nella misura prevista per i funzionari regionali, le spese di missione eventualmente sostenute per lo svolgimento di attività su incarico della Regione connesse al loro ruolo istituzionale.

Art. 65.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge é autorizzata per l’anno 1997 la spesa di lire 2 miliardi.

2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:

a) “Spese per il funzionamento dell’Osservatorio regionale dell’artigianato” lire 500 milioni;

b) “Contributi integrativi ai Fondi intercategoriali di sostegno istituiti dall’Ente bilaterale dell’artigianato piemontese (EBAP)” lire 100 milioni;

c) “Spese per la tenuta degli albi artigiani ed il funzionamento di comitati, commissioni ed altri organi con funzioni consultive e deliberative in materia di artigianato” lire 300 milioni;

d) “Spese per iniziative dirette nel settore della promozione commerciale” lire 100 milioni;

e) “Fondo regionale per lo sviluppo, la qualificazione dell’artigianato e per la realizzazione di insediamenti artigiani in aree attrezzate” lire 600 milioni;

f)"Contributi ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado"; (41)

g) “Contributi in conto capitale o in conto interessi attualizzati per la riduzione del costo dei finanziamenti garantiti da consorzi fidi e cooperative artigiane di garanzia” lire 100 milioni;

h) “Conferimenti finanziari al Fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa” per memoria;

i) “Interventi per la promozione della qualità, per la realizzazione di servizi reali e l’assistenza tecnica, per la tutela e la salvaguardia ambientale, per la valorizzazione e lo sviluppo delle lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico di qualità” lire 300 milioni;

l) “Fondo per interventi regionali di garanzia fidi a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi” per memoria;

m) “Contributi in conto capitale o in conto interessi attualizzati a favore delle imprese artigiane danneggiate da eventi calamitosi” per memoria.

m bis) “Contributi in conto capitale per la localizzazione e rilocalizzazione di imprese artigiane”;

m ter) “Iniziative dirette della Regione in materia di assistenza tecnica alle imprese artigiane” (42)

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede:

- mediante riduzione di lire 1 miliardo in termini di competenza e di cassa del capitolo 15950 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1997;

- mediante riduzione di lire 1 miliardo in termini di competenza e di cassa del capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1997;

4. All’entrata in vigore della presente legge la dotazione dei capitoli di cui alle lettere a), c), e) e h) del comma 2 é incrementata dalla disponibilità residua sui capitoli del bilancio 1997, secondo lo schema seguente:

lettera a) capitolo 14496

lettera c) capitolo 14470

lettera e) capitolo 25575

lettera h) capitolo 25580

5. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi all’anno 1997 é determinata con la legge di approvazione dei relativi bilanci o delle leggi di variazione.

6. Le somme derivanti dai diritti di cui all’articolo 42, comma 7, sono versate alla Regione secondo le modalità che saranno indicate dalla Giunta regionale ed introitate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale con la denominazione “Entrate derivanti dai diritti di segreteria per l’iscrizione agli albi provinciali delle imprese artigiane e per gli atti e i certificati rilasciati dalle Commissioni provinciali per l’artigianato”.

7. In deroga alla legge regionale di contabilità, tra i capitoli di cui alle lettere l) e m) appartenenti alla medesima autorizzazione di spesa, sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo.

Art. 66.

(Divieto di cumulo)

1. I benefici disposti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse finalità, da altre norme regionali, nazionali o comunitarie, se non fino alla integrazione della misura

dell’intervento regionale qualora questo risulti più favorevole.

Art. 67.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni legislative regionali:

a) legge regionale 11 ottobre 1979, n. 64 (Interventi a favore dei Comuni e dei loro consorzi per insediamenti produttivi artigiani in aree attrezzate);

b) legge regionale 4 marzo 1985, n. 17 (Provvedimenti per l’ammodernamento tecnologico e l’incremento della produttività nel settore dell’artigianato);

c) legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 (Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano);

d) legge regionale 14 marzo 1980, n. 14 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al 1° e 5° comma dell’articolo 9, al 1° e 5° comma degli articoli 12 e 14, nonché al 2° comma dell’articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli articoli 63, comma 2, lettera c) e 64 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e finora esercitate dalle Camere di commercio);

e) legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 (Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato);

f) legge regionale 12 marzo 1990, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 recante: “Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato”);

g) legge regionale 24 febbraio 1992, n. 11 (Sostituzione dell’articolo 2, 3° comma, della legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, di modifica alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, recante: “Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato”);

h) legge regionale 10 dicembre 1992, n. 55 (Norme per la tutela della professionalità degli imprenditori artigiani e la repressione dell’abusivismo nell’artigianato");

i) legge regionale 10 maggio 1993, n. 14 (Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 “Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato”);

l) legge regionale 21 dicembre 1994, n. 59 (Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi);

m) legge regionale 5 gennaio 1995, n. 4 (Istituzione dell’Osservatorio regionale dell’artigianato);

n) legge regionale 19 dicembre 1995, n. 89 (Disposizioni transitorie per la costituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l’Artigianato di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 recante: “Norme per la tenuta degli Albi provinciali delle Imprese artigiane e disciplina degli organi di tutela e di rappresentanza dell’artigianato e successive modifiche e integrazioni”);

o) articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 (Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale);

p) articolo 12 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 25 marzo 1985, n. 21: Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore - L.R. n. 47/75, L.R. n. 30/84, L.R. n. 27/87, L.R. n. 38/87, L.R. n. 55/87, L.R. n. 52/91).

p bis) legge regionale 19 novembre 1996, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 “Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano”) (43)

Art. 68.

(Regime transitorio)

1. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all’articolo 67. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni di intervento.

2. Nella convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, sono riconosciute le spese di gestione sostenute dall’Artigiancassa S.p.A. a far tempo dalla data in cui la Cassa stessa ha assunto la forma giuridica di Società per Azioni.

3. Nella fase di prima applicazione, a valere per il 1997, il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 3 dell’articolo 22 e comma 4 dell’articolo 23 é fissato nel novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 69.

(Applicazione della legge)

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale devono sottostare alle norme previste dall’articolo 92, paragrafo 1 del Trattato di Roma nell’individuazione dei criteri e delle risorse finanziarie necessarie all’erogazione di aiuti alle imprese artigiane, qualora questi dovessero superare i limiti imposti dalle linee direttrici in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.


Note

(1) comma così sostituito dall’art. 1 della legge regionale 31 agosto 1999, n. 24.

(2) la lettera l) del comma 2 dell’articolo 2, di seguito riportata, è stata abrogata dall’art. 31 della l.r. 24/1999.

“l) sostenere la ripresa produttiva delle imprese colpite da eventi calamitosi;”.

(3) comma così sostituito dall’art. 2 della l.r. 24/1999.

(4) nuovo articolo inserito dall’art. 3 della l.r. 24/1999.

(5) rubrica così sostituita dall’art. 4 della l.r. 24/1999.

(6) articolo così sostituito dall’art. 5 della l.r. 24/1999.

(7) articolo così sostituito dall’art. 6 della l.r. 24/1999.

(8) comma così sostituito dall’art. 7 della l.r. 24/1999.

(9) il comma 2 dell’articolo 8, di seguito riportato, è stato abrogato dall’art. 31 della l.r. 24/1999.

“2. La Giunta regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, tenuto anche conto della relazione di cui al comma 1, predispone e presenta al Consiglio regionale, per opportuna informazione, una relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi.”.

(10) comma così sostituito dall’art. 8 della l.r. 24/1999.

(11) comma così sostituito dall’art. 9 della l.r. 24/1999.

(12) lettera così sostituita dall’art. 10, comma 1 della l.r. 24/1999.

(13) nuovo comma inserito dall’art. 10, comma 2 della l.r. 24/1999.

(14) lettere così sostituite dall’art. 11 della l.r. 24/1999.

(15) il comma 5 dell’articolo 12, di seguito riportato, è stato abrogato dall’art. 31 della l.r. 24/1999.

“5. Allo stesso Consorzio possono essere concessi altresi’ contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione attraverso i consorziati, di programmi rivolti a diffondere la conoscenza degli strumenti finanziari disponibili per l’artigianato, promuovere la formazione e l’aggiornamento imprenditoriale nel campo delle tecniche finanziarie e realizzare servizi di assistenza tecnica e gestionale per le imprese artigiane.” .

(16) l’articolo 13, di seguito riportato, è stato abrogato dall’art. 31 della l.r. 24/1999.

Art. 13. (Promozione della cooperazione di garanzia collettiva)

1. La Regione sostiene lo sviluppo della cooperazione creditizia nell’artigianato attraverso la concessione di contributi e l’erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane che contraggono prestiti, sia a breve che a medio termine, con la garanzia dei Confidi, non assistiti da altre forme di agevolazione, per far fronte a specifici e documentati bisogni aziendali rivolti ad adeguamenti sia produttivi sia imposti da normative vigenti, comprese quelle in materia di ambiente di lavoro.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono disposte con i limiti di importo e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale:

a) per i contributi, in misura comunque non superiore al 20 per cento dell’importo del finanziamento garantito;

b) per i finanziamenti agevolati con l’abbattimento fino all’80 per cento del tasso di riferimento.

3. L’istruttoria delle richieste e l’erogazione delle agevolazioni e’ effettuata per il tramite dei Confidi, di cui agli articoli 10 e 11, con i quali la Giunta regionale e’ autorizzata a stipulare, direttamente o per il tramite del loro Consorzio, apposite convenzioni che prevedano, fra l’altro, condizioni, tempi e modalita’ delle agevolazioni regionali. “.

(17) comma così sostituito dall’art. 12 della l.r 24/1999

(18) articolo così sostituito dall’art. 13 della l.r. 24/1999

(19) l’articolo 17, di seguito riportato, è stato abrogato dall’art. 31 della l.r. 24/1999.

“Art. 17. (Soggetti attuatori degli interventi)

1. Gli interventi per la realizzazione degli insediamenti nelle aree di cui all’articolo 16, comma 1, devono essere promossi e attuati da:

a) enti locali singoli o associati;

b) societa’ di intervento costituite dall’Istituto finanziario regionale, Finpiemonte Spa, e da uno o piu’ soggetti compresi tra enti locali, istituti di credito, associazioni di imprese, consorzi di imprese artigiane;

c) consorzi di imprese artigiane, societa’ consortili miste e associazioni temporanee di imprese;

2. Le domande di contributo devono essere indirizzate dai soggetti attuatori alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno, corredate di:

a) elaborati cartografici con l’individuazione dell’area oggetto dell’intervento;

b) estratto degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune interessato dall’intervento, attestante la destinazione delle aree e l’inserimento delle opere previste nelle aree stesse e gli eventuali strumenti attuativi necessari;

c) relazione illustrativa indicante ogni elemento di valutazione circa i tempi di apprestamento dell’area, le previsioni di insediamento, l’utilita’ economica e sociale che la realizzazione dell’area riveste, anche in rapporto alla struttura produttiva locale e alle sue esigenze di sviluppo e le modalita’ previste per la gestione dell’area stessa;

d) documentazione comprovante la disponibilita’ dell’area da parte del richiedente;

e) progetto tecnico preliminare dell’insediamento nell’area;

f) piano di fattibilita’ tecnico-finanziaria delle opere da realizzare con indicazione di tutte le fonti di finanziamento;

g) piano previsionale degli insediamenti di imprese artigiane disposte ad insediarsi nell’area, con indicazione delle attivita’ che ivi verranno svolte;

h) ogni altra documentazione utile ed opportuna richiesta dalla Regione.” .

(20) articolo così sostituito dall’art. 14 della l.r. 24/1999

(21) l’articolo 19, di seguito riportato, è stato abrogato dall’art. 31 della l.r. 24/1999.

Art. 19. (Modalita’ dei finanziamenti)

1. Al finanziamento delle opere indicate all’articolo 16 si provvede con le disponibilita’ del Fondo di cui all’articolo 4, attivando una speciale sezione del Fondo stesso da sottoporre a contabilita’ separata.

2. Il finanziamento regionale, determinato secondo i limiti di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, non puo’ superare complessivamente il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed e’ restituito in cinque anni.

3. Con il provvedimento di concessione del finanziamento regionale e’ approvato anche lo schema dell’atto di accettazione, da sottoscriversi da parte del soggetto attuatore, nel quale sono determinati gli aspetti operativi e finanziari dell’intervento e, in particolare:

a) il termine a decorrere dal quale i fondi anticipati dovranno essere restituiti al Fondo, unitamente all’importo delle rate e alla periodicita’ dei rimborsi fino alla restituzione dell’intera somma anticipata;

b) l’obbligo di mantenimento della destinazione dichiarata su tutte le opere realizzate, per un periodo almeno pari al doppio della durata delle anticipazioni, calcolato a partire dal collaudo finale delle opere finanziate;

c) la garanzia della restituzione delle somme anticipate, comprensive degli interessi, con aggiornamento annuale degli importi per adeguarli al debito residuo, da fornire attraverso fideiussione bancaria o assicurativa di primario istituto a favore del Fondo.

4. Qualora le opere non siano iniziate o realizzate nei termini previsti, la Giunta regionale, salvo motivata richiesta di proroga, dispone la revoca dei finanziamenti concessi che, insieme agli interessi legali decorrenti dalla data della loro erogazione, sono restituiti alla Regione.” .

(22) commi così sostituiti dall’art. 15 della l.r. 24/1999.

(23) articolo così sostituito dall’art. 16 della l.r. 24/1999.

(24) le parole “entro il 31 dicembre” sono state soppresse dall’art. 17, comma 1 della l.r. 24/1999.

(25) comma così sostituito dall’art. 17, comma 2 della l.r. 24/1999.

(26) rubrica così sostituita dall’art. 18 della l.r. 24/1999.

(27) articolo così sostituito dall’art. 19 della l.r. 24/1999.

(28) articolo così sostituito dall’art. 20 della l.r. 24/1999.

(29) articolo così sostituito dall’art. 21 della l.r. 24/1999.

(30) il Capo VII del Titolo II, comprensivo degli articoli 32, 33, 34 e 35, di seguito riportati, è stato abrogato dall’art. 31 della l.r. 24/1999.

“Capo VII. Interventi in dipendenza di eventi calamitosi

Art. 32. (Tipologia degli interventi)

1. Per favorire la ripresa produttiva delle strutture aziendali danneggiate a seguito di eventi calamitosi la Regione istituisce un fondo di partecipazione al quale affluiscono risorse proprie regionali, dello Stato, di altri enti e soggetti pubblici e privati.

2. In relazione all’entita’ e alla gravita’ dei danni subiti dalle imprese artigiane, nonche’ alla consistenza delle risorse reperibili per fronteggiare l’opera di ricostruzione, la Regione puo’ disporre uno o piu’ dei seguenti interventi a valere sulle disponibilita’ del Fondo:

a) creazione di fondi rischi per la prestazione di garanzie bancarie sui mutui richiesti dalle imprese;

b) erogazione di contributi in conto capitale;

c) erogazione di contributi in conto interessi per i mutui bancari o per le operazioni di leasing.

3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese artigiane operanti nei territori che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi e che intendono riattivare l’attivita’ produttiva.

4. A seguito della individuazione dei territori danneggiati, da parte del Consiglio regionale, non appena ultimata la

programmazione anche finanziaria degli interventi, la Giunta regionale predispone un bando ufficiale con cui vengono portati a conoscenza delle imprese artigiane interessate tutti gli elementi che concorrono a determinare il quadro delle provvidenze previste unitamente alle modalita’, termini e procedure per farvi ricorso.

5. La Regione puo’ altresi’ istituire, nelle localita’ capoluogo dei territori interessati dagli eventi calamitosi, per il tempo strettamente necessario alla attuazione degli interventi, appositi sportelli informativi con il compito di fornire assistenza alle imprese nella predisposizione della documentazione da presentare agli enti finanziatori. La creazione degli sportelli informativi puo’ avvenire anche avvalendosi delle strutture delle associazioni rappresentative dell’artigianato che risultino gia’ operanti in loco.

Art. 33. (Fondi rischi speciali)

1. La creazione di fondi rischi speciali e’ effettuata attraverso l’assegnazione di risorse all’Istituto Finanziario regionale Finpiemonte Spa. L’utilizzazione di questi fondi rischi puo’ essere disposta da Finpiemonte Spa, direttamente o per il tramite delle strutture di garanzia collettiva fidi gia’ costituite ed operanti nel settore dell’artigianato. In ogni caso, l’intervento regionale e’ subordinato alla stipula di una convenzione tra la Finpiemonte Spa e gli istituti di credito, con la quale si definiscono:

a) la natura sostitutiva della garanzia dei fondi rischi e la sua cumulabilita’ con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili;

b) l’efficacia della garanzia, da accordare con un massimale del 100 per cento della perdita effettivamente accertata d’intesa con Finpiemonte Spa;

c) l’anticipazione, in caso di insolvenza dell’impresa mutuataria e previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d’intesa con Finpiemonte Spa, di un acconto nei limiti della garanzia attivabile, non superiore al 50 per cento dell’insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

2. L’assegnazione di risorse per la creazione dei fondi rischi speciali e’ disposta dalla Giunta regionale sulla base di una previsione di attivita’ di intervento con cui viene stimato il fabbisogno finanziario di prima contribuzione, fino al 50 per cento del fabbisogno stesso in via anticipata e, per la parte rimanente, che puo’ essere erogata anche in rate successive, sulla scorta di una rendicontazione degli interventi effettivamente svolti.

3. Le risorse assegnate a Finpiemonte Spa sono assoggettate a contabilita’ separata e, a conclusione degli interventi di emergenza disposti ai sensi della presente legge, deve essere redatto un rendiconto analitico di tutti gli interventi attuati nonche’ una situazione della consistenza finale delle risorse erogate e di quelle disponibili.

4. Le risorse rimanenti restano vincolate per l’attuazione di iniziative ulteriori in dipendenza di eventi calamitosi.

5. Ai soggetti gestori viene riconosciuta una quota fino al 1 per cento a titolo di compensazione dei maggiori oneri sopportati nella gestione degli interventi.

6. Per l’accesso ai fondi rischi nessun onere e’ posto a carico delle imprese danneggiate.

7. I rapporti tra Finpiemonte Spa e Regione saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 34. (Contributi in conto capitale)

1. La Regione puo’ concedere, tramite la Cassa per il Credito alle imprese artigiane Artigiancassa Spa, contributi in conto capitale, fino al 30 per cento del valore dei danni dichiarato dalle imprese ed accertato a mezzo di perizia asseverata redatta da tecnico abilitato.

2. Il contributo in conto capitale viene riconosciuto in relazione ai danni subiti da: immobili aziendali, macchinari ed attrezzature utilizzate per l’esercizio di attivita’, compresi gli automezzi se intestati all’impresa, scorte di magazzino.

3. L’ammontare massimo dei danni e’ determinato, in conformita’ ai criteri che verranno stabiliti dal Consiglio regionale, sulla base di autocertificazione resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa danneggiata con la descrizione dei beni perduti o danneggiati e la valutazione degli stessi.

4. La concessione ed erogazione dei contributi e’ deliberata dal Comitato tecnico regionale della Cassa per il Credito alle Imprese artigiane Artigiancassa Spa mediante acconto pari al 50 per cento dell’importo spettante e per la parte rimanente, a saldo, previa presentazione della perizia asseverata. Alle imprese il cui danno accertato non superi l’importo minimo che verra’ stabilito con i criteri di cui al comma 3, il contributo puo’ essere concesso in unica soluzione.

5. Il contributo in conto capitale e’ riconosciuto alle imprese danneggiate, in esercizio alla data della calamita’, secondo i criteri individuati dalla Giunta regionale.

6. Le domande di contributo in conto capitale devono essere presentate entro la data che sara’ definita con apposito provvedimento della Giunta regionale. Entro la stessa data dovranno essere prodotte le perizie giurate contenenti la descrizione analitica dei danni subiti dalle imprese e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare.

Art. 35. (Contributi in conto interessi e in conto canoni)

1. Per il ripristino, anche migliorativo, dei beni danneggiati la Regione puo’ intervenire tramite la Cassa per il Credito alle imprese artigiane Spa, con contributi nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti bancari.

2. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonche’ alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, la quale non puo’ superare il 20 per cento dell’investimento complessivo.

3. I finanziamenti, da erogarsi dagli istituti di credito, non potranno avere durata superiore a dieci anni, di cui al massimo due di preammortamento e otto di rimborso. L’importo massimo dei finanziamenti e’ calcolato per scaglioni di spesa, in modo da non superare il 95 per cento del primo miliardo di lire di spesa, il 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi di lire e il 30 per cento dell’ulteriore eccedenza.

4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e’ pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall’inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l’onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di partecipazione.

5. Qualora le iniziative di investimento siano realizzate attraverso la locazione finanziaria, la Regione puo’ concedere per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa Spa, contributi in conto canoni, in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi in conto interessi, sulle medesime operazioni di locazione finanziaria.

6. Per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiate e’ ammessa l’acquisizione di beni usati purche’ efficienti e non obsoleti.

7. Alle imprese che intendono provvedere con mezzi propri alla riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, puo’ essere concesso un contributo fino al 5 per cento annuo della spesa riconosciuta ammissibile, per non piu’ di cinque anni.

8. La presentazione e l’esame delle domande di contributo e’ effettuata con le modalita’ che verranno rese note all’atto della pubblicazione del bando di cui all’articolo 32, comma 4.”.

(31) nuovo comma così inserito dall’art. 22 della l.r. 24/1999.

(32) lettere così sostituite dall’art. 23 della l.r. 24/1999.

(33) articolo così sostituito dall’art. 24 della l.r. 24/1999.

(34) articolo così sostituito dall’art. 25 della l.r. 24/1999.

(35) rubrica così sostituita dall’art. 26, comma 1 della l.r. 24/1999.

(36) comma così sostituito dall’art. 26, comma 2 della l.r. 24/1999.

(37) comma così sostituito dall’art. 27 della l.r. 24/1999.

(38) il comma 2 dell’articolo 46, di seguito riportato, è stato abrogato dall’art. 31 della l.r. 24/1999.

“2. Le sanzioni di cui al comma 1, sono applicate nella misura minima nel caso in cui le violazioni vengano sanate con denuncia dell’interessato, prima dell’accertamento da parte della autorita’ competente.” .

(39) articolo così sostituito dall’art. 28 della l.r. 24/1999.

(40) nuovo articolo così inserito dall’art. 29 della l.r. 24/1999.

(41) lettera così sostituita dall’art. 30, comma 1 della l.r. 24/1999.

(42) nuove lettere così inserite dall’art. 30, comma 2 della l.r. 24/1999.

(43) lettera inserita, conformemente ai criteri di tecnica legislativa, nel testo della l.r. 21/97 a seguito delle disposizioni espresse nell’art. 31 della l.r. 24/1999.

Testo coordinato pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 settembre 1999 (ndr)