Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03
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Legge regionale 15 dicembre 1999, n. 32
Partecipazione della Regione Piemonte allAgenzia di Pollenzo S.p.A.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. Allo scopo di favorire la conservazione di beni di interesse storico artistico e la loro valorizzazione, anche in termini imprenditoriali, nei settori turistico e culturale la Regione intende concorrere alla ristrutturazione del compendio immobiliare dellex Tenuta reale di Pollenzo e a tal fine partecipa, con le modalità di cui allarticolo 2, alla società per azioni Agenzia di Pollenzo, con sede in Bra.
2. LAgenzia di Pollenzo S.p.A. ha acquisito parte del compendio immobiliare dellex Tenuta reale di Pollenzo e intende realizzare la sua ristrutturazione finalizzata sia allinsediamento di attività alberghiere ed enogastronomiche sia allattivazione di unistituzione culturale ad alta vocazione didattico-educativa.
Art. 2.
(Modalità di partecipazione)
1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione si avvale dellIstituto finanziario piemontese - Finpiemonte S.p.A. - il quale acquisisce, in nome e per conto proprio, una partecipazione azionaria nellAgenzia di Pollenzo ~S.p.A.~ pari al 25 per cento del capitale sociale.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad approvare, mediante apposito regolamento negoziale, una disciplina dei rapporti con Finpiemonte S.p.A. che, pur salvaguardando lesigenza di piena autonomia gestionale della partecipazione, valga a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui allarticolo 1.
3. Nellambito del complessivo assetto negoziale di cui al comma 2, la Regione garantisce a Finpiemonte S.p.A. la disponibilità gratuita dei mezzi finanziari occorrenti per lacquisizione della partecipazione prevedendone, nel contempo, la restituzione allo scioglimento della società; eventuali plusvalenze patrimoniali, accertate in sede di liquidazione societaria, verranno acquisite al patrimonio regionale.
4. Il regolamento negoziale di cui al comma 2 deve tra laltro prevedere quali condizioni per la partecipazione di Finpiemonte allAgenzia di Pollenzo:
a) la modifica statutaria dellAgenzia di Pollenzo S.p.A. da cui emerga che loggetto principale dellAgenzia coincide con le finalità di cui allarticolo 1;
b) la conoscenza del prezzo a base dasta per la ristrutturazione e la riqualificazione del fabbricato oggetto dellinvestimento, accompagnato da un piano economico finanziario per la copertura delle spese;
c) la garanzia circa la tutela e la valorizzazione del patrimonio di interesse architettonico, artistico, archeologico e ambientale del fabbricato e dellarea di pertinenza, da definirsi dintesa con le Soprintendenze competenti.
Art. 3.
(Partecipazione ad altre iniziative)
1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui allarticolo 1, comma 1, anche su altri beni di interesse storico artistico di proprietà pubblica, la Regione può partecipare ad Enti o società di capitali aventi le finalità sopra dette, promosse dagli enti proprietari.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri previsti per lacquisizione delle quote di partecipazione e per la sottoscrizione di nuove azioni necessarie per mantenere inalterata la misura, ammontano a lire 6 miliardi.
2. Per farvi fronte è istituito, nello stato di previsione della spesa, apposito capitolo denominato: Conferimenti alla Finpiemonte S.p.A. per la partecipazione allAgenzia di Pollenzo S.p.A..
3. Lo stanziamento relativo, in termini di competenza e di cassa, è individuato in lire 3 miliardi per lesercizio 1999 ed in lire 3 miliardi per lesercizio 2000. La copertura finanziaria è assicurata, per lanno 1999, da riduzione di lire 3 miliardi dal capitolo 27170. Per lanno 2000 la copertura finanziaria è assicurata da riduzione di lire 3 miliardi dal capitolo 27170.
4. Per dare attuazione a quanto previsto dallarticolo 3 viene istituito nel bilancio regionale apposito capitolo denominato Fondo per la partecipazione a iniziative su beni di interesse storico artistico la cui denominazione e finalizzazione vengono definiti in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione con dotazione in termini di competenza e di cassa per memoria.
Art. 5.
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 dicembre 1999
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 22 dicembre 1999