Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03
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Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
Testo unico delle leggi sulla montagna
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
INDICE
Capo I.
FINALITÀ. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2.
Territori montani
Art. 3.
Delimitazione delle zone montane omogenee
Art. 4.
Fasce altimetriche e di marginalità socio-economica
Art. 5.
Costituzione della Comunità montana
Art. 6.
Variazioni territoriali della Comunità montana
Art. 7.
Variazioni nella costituzione della Comunità montana
Art. 8.
Costituzione di nuove Comunità montane
Art. 9.
Finalità e funzioni della Comunità montana
Art. 10.
Attribuzioni
Art. 11.
Statuto
Art. 12.
Adozione dello statuto
Art. 13.
Regolamenti
Capo II.
ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 14.
Organi della Comunità montana
Art. 15.
Costituzione e funzionamento del Consiglio della Comunità montana
Art. 16.
Competenze del Consiglio
Art. 17.
Durata in carica del Consiglio
Art. 18.
Incompatibilità, convalida, cessazione e sostituzione dei Consiglieri
Art. 19.
Costituzione della Giunta della Comunità montana
Art. 20.
Elezione della Giunta
Art. 21.
Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione
Art. 22.
Attribuzioni della Giunta
Art. 23.
Il Presidente della Comunità montana
Capo III.
UFFICI E PERSONALE
DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 24.
Personale della Comunità montana
Art. 25.
Ufficio di statistica
Capo IV.
PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO
SOCIO-ECONOMICO. PROGRAMMI ANNUALI
OPERATIVI.
PROGETTI INTEGRATI DI
INTERVENTO SPECIALE PER LA MONTAGNA
Art. 26.
Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Art. 27.
Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Art. 28.
Programmi annuali operativi
Art. 29.
Progetti integrati
Capo V.
RAPPORTI ISTITUZIONALI. CONTROLLI
Art. 30.
Convenzioni
Art. 31.
Gestione da parte della Comunità montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata
Art. 32.
Comunità montana. Unione di Comuni
Art. 33.
Servizi. Forme associative di cooperazione
Art. 34.
Revisore dei conti
Art. 35.
Controllo sugli organi e sugli atti della Comunità montana
Art. 36.
Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane
Capo VI.
PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA
DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO
SOCIO-ECONOMICO
DELLE ZONE MONTANE
Art. 37.
Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale
Art. 38.
Gestione del patrimonio forestale
Art. 39.
Piccole opere di manutenzione ambientale
Art. 40.
Difesa dalle valanghe
Art. 41.
Incentivi per linsediamento nelle zone montane
Art. 42.
Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori
Art. 43.
Turismo rurale in ambiente montano
Art. 44.
Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane
Art. 45.
Trasporti
Art. 46.
Valorizzazione della cultura della montagna piemontese
Art. 47.
Informatizzazione
Art. 48.
Servizio scolastico
Art. 49.
Individuazione delle località abitate
Capo VII.
FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 50.
Fondo regionale per la montagna
Art. 51.
Utilizzo del fondo regionale per la montagna
Art. 52.
Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche
Art. 53.
Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità montane
Capo VIII.
OSSERVATORIO REGIONALE SULLA MONTAGNA
Art. 54.
Finalità
Art. 55.
Osservatorio regionale sulla montagna
Art. 56.
Sistema informativo regionale sulla montagna
Art. 57.
Programma di attività annuale
Capo IX.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 58.
Abrogazioni
Art. 59.
Oneri finanziari
Art. 60.
Norma transitoria
Allegato A: Territori montani della Regione Piemonte, individuati per Comune di appartenenza (articolo 2) .
Capo I.
FINALITÀ DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. La Regione Piemonte, nel quadro delle finalità di cui allarticolo 44, ultimo comma, della Costituzione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione allambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità montane ridelimitate ai sensi dellarticolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in Comunità montane a norma dellarticolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le Comunità montane svolgono le funzioni di consorzio di bonifica montana.
Art. 2.
(Territori montani)
1. I territori montani della Regione Piemonte, individuati per Comune di appartenenza, sono elencati nellallegato A alla presente legge.
Art. 3.
(Delimitazione delle zone montane omogenee)
1. I territori di cui allarticolo 2, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui allarticolo 28, comma 2, della l. 142/1990, sono ripartiti in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle sottoelencate zone omogenee. La parte di territorio classificata montana di un Comune escluso dalle Comunità montane, mantiene la propria classificazione:
a) nella provincia di Alessandria:
1) i Comuni delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone;
2) i Comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;
3) i Comuni dellAlta Val Lemme ed Alto Ovadese: Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;
4) i Comuni dellAlta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Cartosio, Cassinelle, Castelletto dErro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro dAcqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato;
b) nella provincia di Asti:
5) i Comuni della Langa Astigiana, Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
c) nella provincia di Biella:
6) i Comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;
7) i Comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;
8) i Comuni della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;
9) i Comuni della Valle dellElvo (1): Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone;
10) i Comuni della Bassa Valle dellElvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena;
11) i Comuni delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, nonchè i territori classificati montani dei Comuni di Cossato, Lessona, Vigliano Biellese;
d) nella provincia di Cuneo:
12) i Comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello;
13) i Comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Verzuolo;
14) i Comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;
15) i Comuni della Valle Grana: Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Caraglio;
16) i Comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo;
17) i Comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di Boves e Peveragno;
18) i Comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovì;
19) i Comuni dellAlta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;
20) i Comuni delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Cigliè, Igliano, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola nonchè i territori classificati montani dei Comuni di Ceva e di Lesegno;
21) i Comuni dellAlta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano;
22) i Comuni di Langa, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Torre Bormida;
e) nella Provincia di Novara:
23) i Comuni dei due Laghi: Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno.
f) nella Provincia di Torino:
24) i Comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice;
25) i Comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;
26) i Comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Cumiana;
27) i Comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;
28) i Comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;
29) i Comuni dellAlta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze dOulx, Sestriere;
30) i Comuni della Val Ceronda e Casternone: Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;
31) i Comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù;
32) i Comuni dellAlto Canavese: Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga;
33) i Comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;
34) i Comuni della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;
35) i Comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;
36) i Comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;
g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
37) i Comuni delle Valli Antigorio e Formazza:
Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;
38) i Comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;
39) i Comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;
40) i Comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;
41) i Comuni della Valle Ossola: Anzola dOssola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;
42) i Comuni del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa;
43) i Comuni della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;
44) i Comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;
45) i Comuni dellAlto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;
46) i Comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;
h) nella Provincia di Vercelli:
47) i Comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.
Art. 4.
(Fasce altimetriche e di marginalità socio-economica)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 28, comma 4, della l. 142/1990, nellambito territoriale delle singole Comunità montane sono individuate fasce altimetriche e di marginalità socio-economica così denominate:
a) classe 1: fascia ad alta marginalità;
b) classe 2: fascia a media marginalità;
c) classe 3: fascia a moderata marginalità.
2. La classificazione dei territori nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica avviene sulla base dei parametri indicati dallarticolo 28, comma 4, della l. 142/1990, tenendo conto, in particolare, degli andamenti demografici, del reddito e dei consumi della popolazione, delle dotazioni di servizi locali, della vocazione turistica.
3. Entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla classificazione e alla ripartizione su base comunale dei territori compresi nelle zone montane omogenee di cui allarticolo 3 nelle classi previste dal comma 1.
4. Tale classificazione è sottoposta a revisione triennale.
Art. 5.
(Costituzione della Comunità montana)
1. Tra i Comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui allarticolo 3, è costituita, in attuazione degli articoli 28 e 29 della l. 142/1990, la Comunità montana, quale Ente locale con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana e lesercizio associato delle funzioni comunali.
Art. 6.
(Variazioni territoriali della Comunità montana)
1. Le variazioni delle zone omogenee di cui allarticolo 3 sono disposte con legge regionale, sentite le Comunità montane ed i Comuni interessati, previa intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali di cui allarticolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
2. Le leggi regionali che, nellambito dei territori montani di cui allarticolo 2, comma 1, istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei Comuni esistenti ai sensi dellarticolo 11 della l. 142/1990, dispongono altresì circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee e delle relative Comunità montane.
3. Laggregazione e la fusione di più Comunità montane, così come la scissione di una di esse, sono disciplinate con legge regionale.
Art. 7.
(Variazioni nella costituzione della Comunità montana)
1. Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni di riordino territoriale, si verifichino variazioni rispetto al precedente assetto della Comunità montana con linserimento o lesclusione di uno o più Comuni, il Consiglio della Comunità montana si ricostituisce con laggiunta dei rappresentanti del nuovo Comune o dei nuovi Comuni inseriti nella Comunità stessa, designati ai sensi dell articolo 15, con lesclusione dei rappresentanti del Comune o dei Comuni usciti dalla Comunità montana.
2. La seduta di ricostituzione del Consiglio della Comunità montana è convocata dal Presidente. In tale seduta il Consiglio provvede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta, secondo le procedure di cui allarticolo 20.
Art. 8.
(Costituzione di nuove Comunità montane)
1. Nel caso di costituzione di nuove Comunità montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di Comunità montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto avente efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di istituzione, nomina un Commissario per ciascuna delle Comunità preesistenti. Il Commissario viene individuato, di norma, tra i Sindaci dei Comuni componenti la Comunità montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino allinsediamento dei Consigli delle nuove Comunità ed allelezione dei nuovi organi.
2. La seduta di insediamento del Consiglio delle nuove Comunità montane è convocata dal Presidente della Giunta regionale ed ha luogo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Costituiscono il Consiglio i rappresentanti dei Comuni facenti parte della nuova Comunità montana, già designati a rappresentarli nei Consigli delle Comunità montane preesistenti.
4. Nella seduta di insediamento, presieduta dal Consigliere più anziano di età, il Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta con le procedure di cui allarticolo 20.
Art. 9.
(Finalità e funzioni della Comunità montana)
1. La Comunità montana, attraverso lattuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue larmonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, dintesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La Comunità montana concorre, nellambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutela e valorizza la cultura locale e favorisce lelevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso unadeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità delle realtà montane.
2. La Comunità montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale e regionale, quelle ad essa delegate da Regione, Provincia e Comuni ed in particolare:
a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dellUnione europea e dalla legge nazionale e regionale;
b) esercita, secondo le procedure previste dallarticolo 31, le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associativa;
c) realizza le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
d) concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano, anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Il piano territoriale provinciale e metropolitano, prima della definitiva approvazione, deve comunque essere sottoposto al parere obbligatorio delle Comunità montane interessate.
3. Le finalità esercitate dalle Comunità montane in quanto tali sono mantenute anche successivamente alleventuale costituzione di unioni di Comuni, da parte di tutti i Comuni ricadenti nella zona omogenea, secondo le procedure di cui allarticolo 32.
Art. 10.
(Attribuzioni)
1. In applicazione dellarticolo 3 della l. 142/1990, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e della l.r. 34/1998 nellorganizzare, attraverso gli Enti locali, lesercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, la legge regionale determina quelle da attribuire alla competenza delle Comunità montane, adeguando la scelta alla peculiarità del territorio montano.
Art. 11.
(Statuto)
1. La Comunità montana adotta il proprio Statuto ai sensi dellarticolo 28, comma 2 della l. 142/1990.
2. Lo Statuto, nellambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per lorganizzazione dellEnte ed in particolare determina le attribuzioni degli Organi, lordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici. Lo Statuto disciplina inoltre, nel quadro delle vigenti leggi statali e regionali, le forme della collaborazione fra la Comunità montana, i Comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dellaccesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Lo Statuto determina altresì la sede e la denominazione dellEnte.
Art. 12.
(Adozione dello Statuto)
1. Lo Statuto è adottato dal Consiglio della Comunità montana. Le Comunità montane ridelimitate o comunque modificate, ai sensi della presente legge, adottano lo Statuto entro centottanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio della Comunità montana.
2. Nella predisposizione dello Statuto la Comunità montana valuta le relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la costituiscono.
3. Lo Statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta largomento è posto allordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello Statuto.
4. Lo Statuto, soggetto al solo controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Art. 13.
(Regolamenti)
1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunità montana adotta in particolare uno o più regolamenti relativi allorganizzazione ed al funzionamento degli organi, degli uffici e per lesercizio delle funzioni nonchè un apposito regolamento a tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi.
Capo II.
ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 14.
(Organi della Comunità montana)
1. Sono organi della Comunità montana:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente.
Art. 15.
(Costituzione e funzionamento del Consiglio
della Comunità montana)
1. Il Consiglio della Comunità montana è costituito da tre rappresentanti per ciascuno dei Comuni ricadenti in tutto od in parte nella zona montana omogenea.
2. Sono rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Comunità montana:
a) il Sindaco o un Consigliere nominato dal Sindaco stesso;
b) due Consiglieri di cui uno della minoranza ove presente.
3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.
4. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunità montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.
5. La seduta di cui al comma 4 è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
6. Le norme regolamentari per il funzionamento del Consiglio disciplinano la dichiarazione di appartenenza dei Consiglieri ai Gruppi consiliari e la nomina dei Capigruppo.
7. Il Consiglio delibera con lintervento della maggioranza dei Consiglieri ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla presente legge.
Art. 16.
(Competenze del Consiglio)
1. Il Consiglio è lorgano di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità montana.
2. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto dellEnte, i regolamenti, lordinamento degli uffici e dei servizi;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione duso del suolo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
c) laccettazione di deleghe connesse allesercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;
d) la presa datto dellacquisizione dellesercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;
e) le relazioni previsionali e programmatiche;
f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
g) i conti consuntivi;
h) la contrazione dei mutui e relativi piani finanziari;
i) i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;
l) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
m) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma di cui alla l. 142/1990;
n) la costituzione, i compiti di aziende speciali ed istituzioni, lassunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;
o) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
p) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute;
q) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
r) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;
s) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva alladozione, da tenersi entro sessanta giorni, pena la decadenza.
Art. 17.
(Durata in carica del Consiglio)
1. Il Consiglio della Comunità montana si intende costituito o rinnovato con lavvenuta designazione, entro i termini di cui allarticolo 36, comma 5, della l. 142/1990, dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati.
2. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunità montana.
3. I componenti il Consiglio della Comunità montana rappresentanti i Comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti.
4. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità montana, il Consiglio della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 18.
(Incompatibilità, convalida, cessazione e
sostituzione dei Consiglieri)
1. Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.
2. Lo Statuto può prevedere norme sulla cessazione dalla carica di Consigliere e sui modi di sostituzione, nonchè sulla convalida, da parte del Consiglio, dei Consiglieri designati dai Comuni.
Art. 19.
(Costituzione della Giunta della Comunità montana)
1. La Giunta è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo Statuto, in misura non superiore a tre per le Comunità montane costituite da non più di otto Comuni, non superiore a cinque per le Comunità montane costituite da nove a quattordici Comuni, non superiore a sette per le Comunità montane costituite da oltre quattordici Comuni.
Art. 20.
(Elezione della Giunta)
1. Il Consiglio della Comunità montana elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.
2. Lelezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di componenti della Giunta. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente.
3. Lelezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede allindizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dallarticolo 39 della l. 142/1990. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade lintera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.
4. Lo Statuto può prevedere lelezione a componente della Giunta di cittadini non facenti parte del Consiglio della Comunità montana, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di Consigliere della Comunità montana.
Art. 21.
(Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione)
1. Il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana. Si applicano le norme contenute nellarticolo 37, comma 2, della l. 142/1990.
2. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.
Art. 22.
(Attribuzioni della Giunta)
1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo Statuto al Presidente, o riservate al segretario o ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.
2. La Giunta delibera con lintervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.
Art. 23.
(Il Presidente della Comunità montana)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dellente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonchè allesecuzione degli atti.
2. Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì allespletamento di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunità montana.
Capo III.
UFFICI E PERSONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 24.
(Personale della Comunità montana)
1. Il trattamento giuridico ed economico-normativo del personale di ruolo della Comunità montana è determinato da contratti collettivi ai sensi della legislazione vigente. Le Comunità montane possono comunque stipulare contratti di lavoro a termine nei casi consentiti dalla vigente legislazione.
2. Le Comunità montane, nellambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono dotarsi di un Direttore che svolga anche funzioni di segretario, secondo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti.
Art. 25.
(Ufficio di Statistica)
1. Lo Statuto della Comunità montana prevede listituzione di un ufficio di statistica, ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dellIstituto nazionale di statistica, ai sensi dellarticolo 24, legge 23 agosto 1988, n. 400), anche per le finalità di cui allarticolo 47, comma 1.
Capo IV.
PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO
SOCIO-ECONOMICO. PROGRAMMI ANNUALI
OPERATIVI.
PROGETTI INTEGRATI
DI INTERVENTO SPECIALE PER LA MONTAGNA
Art. 26.
(Formazione, adozione ed approvazione del piano
pluriennale di sviluppo
socio-economico)
1. Entro un anno dallapprovazione dello Statuto, la Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui allarticolo 29 della l. 142/1990.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. La Giunta della Comunità montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonchè delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.
4. Il Consiglio della Comunità montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità montana alla Presidenza della Giunta regionale.
5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.
Art. 27.
(Contenuti del piano pluriennale di sviluppo
socio-economico)
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunità montana intende realizzare, nellambito della durata temporale dello stesso, nellesercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonchè di quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano costituisce lunitario strumento di programmazione della Comunità montana ed è redatto in forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini dellomogeneità, dalla Giunta regionale.
2. Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1.
3. Al piano si raccordano gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dellUnione europea e dalla normativa statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità montana nellambito della sua validità temporale.
4. Lindividuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui allarticolo 29, comma 4, della l. 142/1990, le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. Alle suddette indicazioni i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi dellarticolo 15, comma 6, della l. 142/1990 e della legge urbanistica regionale vigente.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata carta di destinazione duso del suolo contenente gli indirizzi fondamentali dellorganizzazione territoriale nellarea di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.
6. La carta di cui al comma 5, elaborata in scala 1:25.000, individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.
7. La carta di cui al comma 5 concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano ai sensi dellarticolo 9 ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 28.
(Programmi annuali operativi)
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica lutilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.
3. Per lattuazione dei programmi annuali operativi la Comunità montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui allarticolo 27 della l. 142/1990.
Art. 29.
(Progetti integrati)
1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati presentati entro il 31 marzo di ogni anno dalle Comunità montane singolarmente o dintesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, nonchè la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.
2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora concorrano al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione si intende sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.
4. Lammissibilità e priorità dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura dellintervento sono determinate dalla Giunta regionale, su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, tenendo conto:
a) della ricaduta economica ed occupazionale dellintervento;
b) dei benefici ambientali che ne derivano;
c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica di cui allarticolo 4.
5. Il nucleo di valutazione tecnica può disporre laudizione delle Comunità montane proponenti.
6. La Giunta regionale approva i progetti ammessi al finanziamento o al cofinanziamento una volta conseguita la disponibilità delle risorse di cui allarticolo 50 della presente legge.
Capo V.
RAPPORTI ISTITUZIONALI. CONTROLLI
Art. 30.
(Convenzioni)
1. La Regione partecipa ai rapporti convenzionali tra la Comunità montana ed il Comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dellarticolo 28 della l. 142/1990, per la realizzazione, da parte della Comunità montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dellUnione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del Comune interessato.
2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la Regione, la Comunità montana ed il Comune interessato.
Art. 31.
(Gestione da parte della Comunità montana di funzioni
proprie dei Comuni,
o ad essi delegate,
da esercitarsi in forma associata)
1. I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui allarticolo 2 organizzano lesercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunità montana.
2. I Comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di Comunità montana, lesercizio associato di funzioni ad essi delegate.
3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione dellarticolo 29, comma 2, della l. 142/1990 e ne definisce le procedure dellattuazione.
4. Ai fini dellattuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana dintesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dellimpegno, i rapporti finanziari, nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.
5. I Comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla Comunità montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dellarticolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 4 della l. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.
6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino lambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti locali, costituiti ai sensi dellarticolo 25 della l. 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dellAssemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.
7. La Comunità montana non può partecipare a Consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i Comuni che la costituiscono.
8. Ai sensi degli articoli 28 e 29 della l. 142/1990, le Comunità montane, singolarmente o in consorzio con altri enti montani, esercitano in forma associata le funzioni comunali, nonchè la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:
a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione a fini energetici dei rifiuti tossico-nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle macerie e degli inerti;
b) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;
c) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
d) realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, nonchè gestione delle attività socio-assistenziali ai sensi dellarticolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per lesercizio delle funzioni socio-assistenziali);
e) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;
f) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo;
g) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;
h) realizzazione delle funzioni di cui allarticolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche ed integrazioni, relative alla progettazione, allappalto e alla direzione lavori di opere pubbliche e di opere tecnico-manutentive del territorio.
9. I Comuni possono delegare alle Comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per lattuazione di interventi aventi carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
10. La Regione riconosce priorità nellassegnazione di finanziamenti ai servizi svolti in forma associata dalle Comunità montane.
Art. 32.
(Comunità montana. Unione di Comuni)
1. I Comuni della Comunità montana possono costituirsi in unione di Comuni, di cui allarticolo 26 della l. 142/1990.
2. Tale costituzione può avvenire su proposta del Consiglio della Comunità montana da assumere a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Latto costitutivo ed il regolamento dellunione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Gli organi dellunione sono organi della Comunità montana, anche quando il potere di iniziativa è autonomamente assunto dai singoli Comuni.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui allarticolo 26 della l. 142/1990.
5. Nel caso di costituzione di unione di Comuni fra due o più Comuni facenti parte di una Comunità montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli Comuni costituenti lunione, salvo diversa espressa volontà dei Comuni interessati.
Art. 33.
(Servizi. Forme associative di cooperazione)
1. La Comunità montana costituisce, per lesercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi. Può altresì partecipare a società per azioni in relazione alla natura del servizio da erogare.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 142/1990.
Art. 34.
(Revisore dei conti)
1. Il Consiglio della Comunità montana elegge, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, un revisore dei conti.
2. Il revisore dei conti deve essere scelto:
a) tra gli iscritti nel ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti;
b) tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti operanti in Piemonte;
c) tra gli iscritti negli albi dei ragionieri operanti in Piemonte.
3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile una sola volta. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dellEnte.
4. Il revisore, secondo procedure determinate dallo Statuto e da Regolamenti, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellEnte ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del consuntivo. In tale relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Art. 35.
(Controllo sugli organi e sugli atti
della Comunità montana)
1. Ai sensi dellarticolo 49 della l. 142/1990, alla Comunità montana si applicano le norme sul controllo e la vigilanza dettate per i Comuni e per le Province.
Art. 36.
(Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane)
1. è costituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane quale organo consultivo della Giunta regionale. Della Conferenza fanno parte i Presidenti delle Comunità montane, la Giunta esecutiva della Delegazione regionale dellUnione nazionale Comuni, Comunità, enti montani (UNCEM) e due rappresentanti dellUnione Province piemontesi (UPP).
2. La Conferenza è convocata almeno due volte allanno dal Presidente della Giunta regionale.
Capo VI.
PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA
DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO
SOCIO-ECONOMICO
DELLE ZONE MONTANE
Art. 37.
(Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale)
1. Le Comunità montane, nellesercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana ad esse trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale allinterno del bacino idrografico di competenza. Esse formano a tal fine un programma pluriennale; in tale programma sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità montana che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.
2. Le Comunità montane predispongono il programma di interventi di cui al comma 1 promuovendo conferenze di servizi ai sensi dellarticolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, con la Regione e lAutorità di bacino di cui allarticolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
3. Alle Comunità montane è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale previsti dal programma pluriennale di cui al comma 1.
4. La sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi dacqua e può essere realizzata secondo le modalità previste allarticolo 17 della l. 97/1994.
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 38.
(Gestione del patrimonio forestale)
1. Le Comunità montane, nellesercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato agendo attraverso:
a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con enti pubblici;
c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
d) attuazione di quanto disposto dallarticolo 9, comma 3, della l. 97/1994.
2. Le Comunità montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne lutilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolgono le seguenti attività:
a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;
b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.
3. Le Comunità montane, su delega dei Comuni, gestiscono le proprietà silvo-pastorali dei Comuni stessi.
4. Le Comunità montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 3 ai soggetti di cui allarticolo 17 della l. 97/1994, nei limiti e con le modalità di cui al medesimo articolo.
5. La Regione promuove lo sviluppo delleconomia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con lobiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in unottica di filiera, anche tramite il conferimento della delega alle Comunità montane.
Art. 39.
(Piccole opere di manutenzione ambientale)
1. Le Comunità montane, anche in applicazione dellarticolo 7 della l. 97/1994, possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dellimporto ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali.
2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.
Art. 40.
(Difesa dalle valanghe)
1. Le Comunità montane costituiscono, ai sensi dellarticolo 33, Commissioni locali valanghe per lesercizio dellattività di controllo dei fenomeni nivologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico.
2. Le Commissioni di cui al comma 1 devono svolgere lattività di controllo sulla base della metodologia indicata dal competente Settore regionale.
3. La Regione Piemonte, con apposito regolamento, fornisce le modalità di costituzione e gestione delle Commissioni.
Art. 41.
(Incentivi per linsediamento nelle zone montane)
1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica in Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 deve impegnarsi per un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e a non trasferire lattività economica, pena la revoca del beneficio concesso ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei Comuni montani con meno di mille abitanti appartenenti alla classe 1, e nelle località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle classi 1 e 2 di cui allarticolo 4 della presente legge.
4. Le Comunità montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dellattuazione della presente legge, possono erogare contributi al fine di favorire i collegamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, determina le modalità di concessione e la misura massima del contributo per ogni tipo di intervento; tale determinazione è soggetta a revisione biennale. Le Comunità montane stabiliscono di conseguenza lentità del contributo. Tale entità può essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.
Art. 42.
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e
per i giovani agricoltori)
1. Al fine di favorire laccesso dei giovani allattività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dellarticolo 13, comma 4, della l. 97/1994, la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie Regioni dItalia meridionale e delle isole), accordano la preferenza del finanziamento dellacquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quarantanni, residenti nelle zone montane;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dellarticolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della l. 97/1994;
c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il trenta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarantanni residenti in Comuni montani.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta di terreni.
Art. 43.
(Turismo rurale in ambiente montano)
1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dellambiente rurale e naturale, le Comunità montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dellattività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dellambiente rurale e naturale.
2. Le Comunità montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.
3. A tal fine la Regione, entro un anno dallentrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, individua le caratteristiche del turismo rurale nella montagna piemontese.
4. Le Comunità montane possono concedere incentivi per lattuazione dei progetti di cui al comma 1, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico e architettonico, nonchè per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.
5. La concessione degli incentivi di cui al comma 4 è subordinata al rispetto del principio comunitario del de minimis.
Art. 44.
(Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dallentrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese.
2. Le Comunità montane definiscono, nellambito del proprio programma operativo annuale, gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.
3. Lerogazione di eventuali contributi nellambito degli interventi e delle azioni previste dal comma 2 è subordinata al rispetto del principio comunitario del de minimis.
Art. 45.
(Trasporti)
1. Per i Comuni montani con meno di cinquemila abitanti nonchè per le località abitate con meno di cinquecento abitanti comprese in Comuni montani aventi più di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità montane, su delega dei Comuni, provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando lintegrazione con i servizi di linea già istituiti.
2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1, è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi ed agli anziani.
3. Le Comunità montane delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi, anche se non compresi nelle Comunità montane.
4. Lorganizzazione del servizio è definita da un apposito regolamento approvato dal Consiglio della Comunità montana a norma dellarticolo 23 della l. 97/1994.
5. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunità montane delegate, nellambito degli interventi di settore, i fondi necessari per lespletamento del servizio.
6. Le Comunità montane delegate possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.
7. I compiti di cui allarticolo 23 della l. 97/1994, attribuiti alla Regione, sono delegati alle Comunità montane competenti per territorio. Il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Comunità montane è subordinato al nullaosta preventivo della Provincia competente per territorio.
Art. 46.
(Valorizzazione della cultura
della montagna piemontese)
1. La Regione riconosce nei valori affermati dalla cultura tradizionale piemontese e dalle culture delle minoranze etniche, linguistiche e religiose il mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini e della propria identità e protagonista attiva dello sviluppo socio-economico.
2. La Regione, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dellarea montana piemontese.
Art. 47.
(Informatizzazione)
1. Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dellarticolo 24 della l. 97/1994, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dellamministrazione pubblica.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.
3. La Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione econonomica (CIPE), definisce direttive per il decentramento, nei Comuni montani, di attività e servizi ai sensi dellarticolo 14 della l. 97/1994.
Art. 48.
(Servizio scolastico)
1. I Comuni e le Comunità montane, nellambito delle rispettive competenze, collaborano con lamministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con lautorità scolastica provinciale.
2. Le Comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.
3. Le Comunità montane possono concedere contributi per il mantenimento delle strutture scolastiche materne, elementari e medie sul loro territorio.
Art. 49.
(Individuazione delle località abitate)
1. Lindividuazione dei comuni montani con meno di mille abitanti e delle località abitate aventi meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani, deliberata ai fini dellapplicazione dellarticolo 16 della l. 97/1994 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale da parte della Giunta regionale.
Capo VII.
FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 50.
(Fondo regionale per la montagna)
1. è istituito il fondo regionale per la montagna. Alla copertura finanziaria di tale fondo si provvede, destinando a tal fine:
a) una quota del venti per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nellesercizio precedente ed eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;
b) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna di cui allarticolo 2 della l. 97/1994 ed eventuali altre risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato;
c) il cinquanta per cento dei proventi delladdizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dellarticolo 14, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per lorganizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche);
d) i finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione della spesa vengono istituiti appositi capitoli, per i quali è possibile lo storno compensativo con atto amministrativo, con le seguenti denominazioni:
a) Fondo regionale per la montagna: risorse regionali;
b) Fondo regionale per la montagna: risorse regionali spese;
c) Fondo regionale per la montagna: risorse statali vincolate;
d) Fondo regionale per la montagna: risorse comunitarie.
Art. 51.
(Utilizzo del fondo regionale per la montagna)
1. Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:
a) il settanta per cento è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:
1) il trenta per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
2) il settanta per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;
b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese o contributi ad enti e privati, per le finalità di cui allarticolo 1;
c) la restante parte viene utilizzata per il finanziamento dei progetti integrati di cui allarticolo 29.
2. Per la copertura delle spese correnti di funzionamento, le Comunità montane possono destinare una quota non superiore al dieci per cento delle risorse ripartite ai sensi del comma 1, lettera a).
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma delle iniziative di cui al comma 1, lettera b) che intende attuare nellanno.
Art. 52.
(Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102 e successive
modifiche e integrazioni)
1. I fondi assegnati alla Regione ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), così come successivamente modificata ed integrata, sono ripartiti tra le Comunità montane per la redazione e lattuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico, secondo i seguenti criteri:
a) cinque decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
b) cinque decimi in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.
2. Il riparto di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 53.
(Contributi nelle spese di funzionamento
delle Comunità montane)
1. Alle Comunità montane, per le spese di funzionamento dei loro uffici, è concesso un contributo nella misura annua di lire 6 milioni.
2. è concesso inoltre un contributo aggiuntivo di lire 500 per ogni ettaro di superficie delle zone classificate montane ai sensi di legge e di lire 500 per ogni abitante residente nelle stesse zone montane in base ai dati dellultimo censimento della popolazione.
3. Al fine dellapplicazione dei commi 1 e 2, il corrispondente stanziamento di spesa è determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.
CAPO VIII.
OSSERVATORIO REGIONALE SULLA MONTAGNA
Art. 54.
(Finalità)
1. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge, promuove unattività permanente di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano piemontese.
2. A tal fine la Giunta regionale provvede allacquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali del territorio montano nonchè quelli relativi allattuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo delleconomia e delloccupazione.
Art. 55.
(Osservatorio regionale sulla montagna)
1. Per la realizzazzione delle attività di cui allarticolo 54, presso lAssessorato alleconomia montana e alle foreste della Regione Piemonte è istituito lOsservatorio regionale sulla montagna, la cui struttura organizzativa è definita dalla Giunta regionale entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge.
2. LOsservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al territorio montano, tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali e regionali a favore della montagna e contribuisce alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dallarticolo 24 della l. 97/1994.
3. Per lo svolgimento dellattività dellOsservatorio, la Giunta regionale si avvale della collaborazione dellIstituto ricerche economico-sociali (IRES), dellIstituto per le piante da legno e lambiente (IPLA) e dellAgenzia regionale per lambiente (ARPA) nonchè, per compiti altamente specializzati, di esperti esterni.
4. LOsservatorio concorre, con la propria attività:
a) alla programmazione regionale;
b) alla valutazione dellefficacia degli interventi comunitari, nazionali e regionali interessanti la montagna piemontese;
c) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione e alle problematiche del territorio montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza.
5. A tal fine lOsservatorio:
a) cura la raccolta e laggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla montagna, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili ed attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni;
c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini o monografie di approfondimento su temi di particolare rilevanza;
d) svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso lorganizzazione di seminari e convegni di studio con gli enti e le associazioni interessate.
Art. 56.
(Sistema informativo regionale sulla montagna)
1. Il sistema informativo regionale sulla montagna (SIREM) ha sede presso lAssessorato alleconomia montana e alle foreste della Regione Piemonte; esso assicura le basi dati e le elaborazioni necessarie allattività dellOsservatorio.
2. Il SIREM persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere il coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nella Regione Piemonte, al fine del raggiungimento degli obiettivi dellOsservatorio;
b) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui alla lettera a) e dalle strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione;
c) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui allarticolo 55, comma 5, lettera c).
Art. 57.
(Programma di attività annuale)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel presente capo coerentemente alle finalità della programmazione regionale, lOsservatorio regionale sulla montagna predispone entro il mese di settembre di ogni anno un programma di attività, da svolgersi nellanno successivo, corredato da apposito preventivo finanziario.
2. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del programma di attività sono previste nel programma annuale delle azioni di iniziativa della Giunta regionale di cui allarticolo 51, comma 3.
Capo IX.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 58.
(Norme abrogative)
1. Sono abrogati:
a) larticolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 avente per oggetto: Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane), a partire dalla data in cui esplica la sua efficacia, ai sensi dellarticolo 60, la delimitazione delle zone montane omogenee prevista dallarticolo 3 della presente legge;
b) larticolo 2 della l.r. 50/1979;
c) la legge regionale 22 giugno 1981, n. 22 (Aggiornamento dellarticolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50. Modificazione della zona montana omogenea n. 11 dei Comuni delle Valli Monregalesi (Provincia di Cuneo), a partire dalla data di cui alla lettera a), n. 1);
d) la legge regionale 15 gennaio 1982, n. 1 (Integrazione agli articoli 5 e 6 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, concernente Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane);
e) la legge regionale 30 marzo 1982, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 concernente: Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane);
f) la legge regionale 11 gennaio 1983, n. 2 (Modifica dellarticolo 1 della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17, concernente: Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane);
g) la legge regionale 3 settembre 1986, n. 40 (Comunità montane. Integrazioni delle norme in materia di garanzia fidejussoria di cui alla l.r. n. 50/79, articolo 3);
h) la legge regionale 19 dicembre 1991, n. 60 (Contributo straordinario alle Comunità montane);
i) la legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 (Ordinamento delle Comunità montane);
l) la legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 (Modificazioni alla legge Ordinamento delle Comunità montane approvata dal Consiglio regionale in data 12 maggio 1992);
m) la legge regionale 11 aprile 1995, n. 54 (Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica nellambito delle Comunità montane. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28), a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di cui allarticolo 4, comma 3;
n) la legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 (Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29);
o) la legge regionale 6 agosto 1996, n. 58 (Sostituzione dellarticolo 11 e del comma 4 dellarticolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29);
p) la legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2 (Modifiche della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29", così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1996, n. 58);
q) la legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29", così come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2);
r) la legge regionale 28 luglio 1998, n. 19 (Modifica dellarticolo 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 Ordinamento delle Comunità montane. Sostituzione del comma 1 dellarticolo 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29", così come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4).
2. è inoltre abrogata ogni altra norma o disposizione regionale in contrasto con la presente legge.
Art. 59.
(Oneri finanziari)
1. Agli oneri finanziari derivanti dallattuazione della presente legge si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.
Art. 60.
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 3 che modificano la delimitazione delle zone omogenee vigente alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano la loro efficacia dopo la scadenza dellattuale mandato amministrativo ovvero con il rinnovo dei Consigli delle Comunità montane. Fino a tale data resta operante la delimitazione in atto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 luglio 1999
Enzo Ghigo
Allegato A
Territori montani della Regione Piemonte, individuati per Comune di appartenenza (articolo 2).
I Comuni il cui territorio è interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.
Per i Comuni il cui territorio è parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in questultimo caso il territorio montano è individuato per differenza.
Provincia di Alessandria:
Albera Ligure
Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27)
Avolasca
Borghetto Borbera
Bosio
Brignano Frascata
Cabella Ligure
Cantalupo Ligure
Carrega Ligure
Carrosio
Cartosio
Casaleggio Boiro
Casasco
Cassinelle
Castellania
Castelletto dErro
Cavatore
Costa Vescovato
Denice
Dernice
Fabbrica Curone
Fraconalto
Garbagna
Gremiasco
Grondona
Lerma
Malvicino
Merana
Molare
Momperone
Mongiardino Ligure
Monleale
Montacuto
Montechiaro dAcqui
Montegioco
Montemarzino
Morbello
Mornese
Pareto
Ponzone
Pozzol Groppo
Roccaforte Ligure
Rocchetta Ligure
San Sebastiano Curone
Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p)
Spigno Monferrato
Stazzano
Tagliolo Monferrato
Vignole Borbera
Voltaggio
Provincia di Asti:
Bubbio
Cassinasco
Cessole
Loazzolo
Mombaldone
Monastero Bormida
Olmo Gentile
Roccaverano
San Giorgio Scarampi
Serole
Sessame
Vesime
Provincia di Biella:
Ailoche
Andorno Micca
Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75)
Bioglio
Callabiana
Camandona
Camburzano
Campiglia Cervo
Caprile
Casapinta
Cerreto Castello
Coggiola
Cossato (territori montani: dall1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p)
Crevacuore
Crosa
Curino
Donato
Graglia
Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7)
Magnano
Mezzana Mortigliengo
Miagliano
Mongrando
Mosso
Muzzano
Netro
Occhieppo Inferiore
Occhieppo Superiore
Pettinengo
Piatto
Piedicavallo
Pollone
Portula
Pralungo
Pray Biellese
Quaregna
Quittengo
Ronco Biellese
Rosazza
Sagliano Micca
Sala Biellese
San Paolo Cervo
Selve Marcone
Soprana
Sordevolo
Sostegno
Strona
Tavigliano
Ternengo
Tollegno
Torrazzo
Trivero
Valdengo
Vallanzengo
Valle Mosso
Valle S.Nicolao
Veglio
Vigliano Biellese (territori montani: dall1 all8)
Zimone
Zubiena
Zumaglia
Provincia di Cuneo:
Acceglio
Aisone
Albaretto della Torre
Alto
Argentera
Arguello
Bagnasco
Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35)
Barge (territori non montani: dall1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59)
Battifollo
Bellino
Belvedere Langhe
Benevello
Bergolo
Bernezzo
Bonvicino
Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall1 al 9; 14p; dal 15 al 18)
Borgomale
Bosia
Bossolasco
Boves (territori non montani: dall1 al 12; 16p; 17p; dal 20 al 22)
Briaglia
Briga Alta
Brondello
Brossasco
Busca (territori non montani: dall1 al 62; dal 67 al 71)
Camerana
Canosio
Caprauna
Caraglio (territori non montani: dall1 al 32; 50)
Cartignano
Casteldelfino
Castellar
Castelletto Uzzone
Castellino Tanaro
Castelmagno
Castelnuovo di Ceva
Castino
Celle di Macra
Cerreto Langhe
Cervasca
Ceva (territori non montani: dall1 al 32)
Chiusa Pesio
Cigliè
Cissone
Cortemilia
Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall1 all8; dal 19 al 21)
Cravanzana
Crissolo
Demonte
Dronero
Elva
Entracque
Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21)
Feisoglio
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
Frassino
Gaiola
Gambasca
Garessio
Gorzegno
Gottasecca
Igliano
Isasca
Lequio Berria
Lesegno (territori non montani: dall1 al 7; 12; 13)
Levice
Limone Piemonte
Lisio
Macra
Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32)
Marmora
Marsaglia
Martiniana Po
Melle
Moiola
Mombarcaro
Mombasiglio
Monastero Vasco
Monasterolo Casotto
Monesiglio
Montaldo Mondovì
Montemale di Cuneo
Monterosso Grana
Montezemolo
Murazzano
Niella Belbo
Nucetto
Oncino
Ormea
Ostana
Paesana
Pagno
Pamparato
Paroldo
Perletto
Perlo
Peveragno (territori non montani: dall1 al 4; 6p; dal 7 al 13; 14p; 15; 16; 17p; dal 18 al 21)
Pezzolo Valle Uzzone
Pianfei (territori montani: dal 16 al 20)
Piasco
Pietraporzio
Pontechianale
Pradleves
Prazzo
Priero
Priola
Prunetto
Revello (territori montani: dal 44 al 52)
Rifreddo
Rittana
Roaschia
Roascio
Robilante
Roburent
Rocca Cigliè
Roccabruna
Roccaforte Mondovì
Roccasparvera
Roccavione
Rocchetta Belbo
Rossana
Sale delle Langhe
Sale San Giovanni
Saliceto
Sambuco
Sampeyre
San Benedetto Belbo
San Damiano Macra
San Michele Mondovì
Sanfront
Scagnello
Serravalle Langhe
Somano
Stroppo
Torre Bormida
Torre Mondovì
Torresina
Valdieri
Valgrana
Valloriate
Valmala
Venasca
Vernante
Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4)
Vicoforte Mondovì
Vignolo
Villanova Mondovì (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43)
Villar San Costanzo
Vinadio
Viola
Provincia di Novara:
Armeno
Massino Visconti
Nebbiuno
Provincia di Torino:
Ala di Stura
Alice Superiore
Almese
Alpette
Andrate
Angrogna
Avigliana (territori montani: dal 14 al 16)
Balangero
Balme
Bardonecchia
Bibiana
Bobbio Pellice
Borgiallo
Borgone di Susa
Bricherasio
Brosso
Bruzolo
Bussoleno
Cafasse
Canischio
Cantalupa
Cantoira
Caprie
Carema
Caselette
Castellamonte
Castelnuovo Nigra
Ceres
Ceresole Reale
Cesana Torinese
Chialamberto
Chianocco
Chiesanuova
Chiomonte
Chiusa S. Michele
Cintano
Claviere
Coassolo Torinese
Coazze
Colleretto Castelnuovo
Condove
Corio
Cumiana (territori montani: dall1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7)
Cuorgnè
Exilles
Fenestrelle
Forno Canavese
Frassinetto
Frossasco
Germagnano
Giaglione
Giaveno
Givoletto
Gravere
Groscavallo
Ingria
Inverso Pinasca
Issiglio
La Cassa
Lanzo Torinese
Lemie
Levone
Locana
Lugnacco
Luserna S. Giovanni
Lusernetta
Massello
Mattie
Meana di Susa
Meugliano
Mezzenile
Mompantero
Monastero di Lanzo
Moncenisio
Noasca
Nomaglio
Novalesa
Oulx
Pecco
Perosa Argentina
Perrero
Pertusio
Pessinetto
Pinasca
Pinerolo (territori montani: dall1 al 7; Abbadia A. 1; 2)
Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36)
Pomaretto
Pont Canavese
Porte
Pragelato
Prali
Pramollo
Prarostino
Prascorsano
Pratiglione
Quassolo
Quincinetto
Reano
Ribordone
Rivara
Roletto
Ronco Canavese
Rorà
Roure
Rubiana
Rueglio
S. Didero
S.Ambrogio di Torino
S.Antonino di Susa
S.Colombano Belmonte
S.Germano Chisone
S.Giorio di Susa
S.Pietro Val Lemina
S.Secondo di Pinerolo
Salbertrand
Salza di Pinerolo
Sangano
Sauze dOulx
Sauze di Cesana
Sestriere
Settimo Vittone
Sparone
Susa
Tavagnasco
Torre Pellice
Trana
Trausella
Traversella
Traves
Usseaux
Usseglio
Vaie
Val della Torre
Valgioie
Vallo Torinese
Valperga
Valprato Soana
Varisella
Venaus
Vico Canavese
Vidracco
Villar Dora
Villar Focchiardo
Villar Pellice
Villar Perosa
Vistrorio
Viù
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
Antrona Schieranco
Anzola dOssola
Arizzano
Arola
Aurano
Baceno
Bannio Anzino
Baveno
Bee
Beura Cardezza
Bognanco
Brovello Carpugnino
Calasca Castiglione
Cambiasca
Cannero Riviera
Cannobio
Caprezzo
Casale Corte Cerro
Cavaglio Spoccia
Ceppo Morelli
Cesara
Cossogno
Craveggia
Crevoladossola
Crodo
Cursolo Orasso
Domodossola
Druogno
Falmenta
Formazza
Germagno
Ghiffa
Gignese
Gravellona Toce
Gurro
Intragna
Loreglia
Macugnaga
Madonna del Sasso
Malesco
Masera
Massiola
Mergozzo
Miazzina
Montecrestese
Montescheno
Nonio
Oggebbio
Omegna
Ornavasso
Pallanzeno
Piedimulera
Pieve Vergonte
Premeno
Premia
Premosello Chiovenda
Quarna Sopra
Quarna Sotto
Re
San Bernardino Verbano
Santa Maria Maggiore
Seppiana
Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38)
Toceno
Trarego Viggiona
Trasquera
Trontano
Valstrona
Vanzone con San Carlo
Varzo
Viganella
Vignone
Villadossola
Villette
Vogogna
Provincia di Vercelli:
Alagna Valsesia
Balmuccia
Boccioleto
Borgosesia
Breia
Campertogno
Carcoforo
Cellio
Cervatto
Civiasco
Cravagliana
Fobello
Guardabosone
Mollia
Pila
Piode
Postua
Quarona
Rassa
Rima S. Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rossa
Sabbia
Scopa
Scopello
Valduggia
Varallo
Vocca.
Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 27 del 7 luglio 1999 (ndr)