Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03

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Legge regionale 1º marzo 1999, n. 3

Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro”

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. All’articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 1999” sono sostituite dalle seguenti: ”A decorrere dalla data di trasferimento delle competenze statali”.

Art. 2.

1. All’articolo 15, comma 2, della l.r. 41/1998 le parole: “entro il 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 1999”.

Art. 3.

1. All’articolo 16, comma 1, della l.r. 41/1998 sono abrogate le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 1999”.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1º marzo 1999

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 marzo 1999 (ndr)