Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03
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Legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30
Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per lesercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita ed ambito di applicazione)
1. Al fine di contemperare le esigenze connesse alla realizzazione di opere pubbliche inserite in accordi Stato-Regioni, oggetto di finanziamento, con la disciplina dellattivita di cava, la presente legge detta norme in parziale deroga alla normativa vigente e transitorie, ove non diversamente specificato dalle disposizioni della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), per la coltivazione di cave di prestito funzionali al reperimento di materiali necessari allesecuzione di tali opere pubbliche.
2. Il proponente lopera è tenuto a presentare il Piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione della stessa; il Piano è approvato in Conferenza dei servizi contestualmente al progetto esecutivo.
3. Il Piano deve ottimizzare luso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto prioritariamente con il massimo utilizzo di sfridi derivanti dallattività estrattiva, del materiale di riciclo ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), nonchè dei materiali, purchè compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di rispristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi dacqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi.
4. La Giunta regionale predispone entro tre mesi dallapprovazione della legge, il censimento dei siti dai quali prelevare i materiali di cui al comma 3. Tale censimento è aggiornato ogni anno.
Art. 2.
(Autorizzazione alla coltivazione)
1. Lautorizzazione allapertura di cave di prestito è rilasciata nel rispetto della normativa vigente ai soggetti proponenti attuatori dellopera pubblica di cui allarticolo 1.
2. Listanza per lapertura delle cave di prestito, con lindicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere, deve essere presentata nei modi e nelle forme previste dallarticolo 5 della l.r. 69/1978, con gli allegati tecnico-amministrativi ivi previsti e con la documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1.
3. Lautorizzazione allesercizio delle cave viene rilasciata ai sensi della l.r. 69/1978 ed è prescritta, a pena di decadenza, lutilizzazione del materiale reperito esclusivamente per le esigenze esecutive dellopera pubblica di cui allarticolo 1, comma 2.
4. Lesercizio delle cave di prestito è regolato da accordi convenzionali in cui è previsto un onere economico, a carico del soggetto attuatore e a favore dellAmministrazione comunale ove ha sede la cava, pari a lire 600 ogni metro cubo coltivato per opere di riqualificazione e mitigazione ambientale e progetti di sviluppo locale sostenibile.
5. La Giunta regionale provvede ad aggiornare limporto di cui al comma 4, con frequenza biennale in base allindice Istituto centrale di statistica (ISTAT) relativo ai materiali da costruzione.
6. La società esercente la cava è tenuta ad assicurare direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, utilizzata dalla viabilità di servizio, nonchè delle strutture irrigue interferite dai lavori di coltivazione. A tal fine la società stipula apposite convenzioni con gli enti ed i consorzi proprietari o gestori delle suddette strutture.
7. Qualora lAmministrazione comunale non rilasci lautorizzazione allesercizio delle cave nel termine previsto dallarticolo 7 della l.r. 69/1978, il Presidente della Giunta regionale la invita a provvedere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche tale termine, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione.
8. Il soggetto titolare dellautorizzazione è tenuto a comunicare allAmministrazione comunale il nominativo dellimpresa esecutrice della coltivazione delle cave.
9. Lutilizzo dei materiali individuati nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è consentito nei termini previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 22/1997; per limpiego dei materiali individuati nel presente comma non sono richiesti gli accordi convenzionali di cui al comma 4.
10. E esclusa qualsiasi attivita di cava che non sia specificamente individuata nel progetto dellopera pubblica e per quantita di materiali maggiori di quelle strettamente necessarie allesecuzione di tale opera.
Art. 3.
(Estinzione dellautorizzazione e revoca)
1. Per lestinzione e la revoca dellautorizzazione si applicano le disposizioni di cui allarticolo 17 della l.r. 69/1978.
2. La violazione della prescrizione autorizzativa di utilizzazione del materiale, esclusivamente per le esigenze di esecuzione dellopera pubblica, comporta la decadenza dellautorizzazione e lobbligo di ripristino dei luoghi.
3. La decadenza è disposta dallAmministrazione comunale. Qualora questa non provveda, il Presidente della Giunta regionale la invita ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali, provvede direttamente.
Art. 4.
(Vigilanza e sanzioni)
1. La vigilanza sui lavori di coltivazione e di recupero ambientale è attuata nei modi previsti dallarticolo 19 della l.r. 69/1978.
2. La violazione della prescrizione autorizzativa di utilizzazione del materiale esclusivamente per le esigenze di esecuzione dellopera pubblica comporta, oltre alla decadenza dellautorizzazione e allobbligo della risistemazione dei luoghi, il pagamento della sanzione pecuniaria pari al valore commerciale del materiale estratto, rilevato dai listini prezzi della Camera di Commercio competente e, comunque, non inferiore a lire 5 milioni.
3. Per laccertamento delle violazioni e per lapplicazione delle sanzioni si osservano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 5.
(Urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 dicembre 1999
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 49 del 10 dicembre 1999 (ndr)