Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03

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Legge regionale 2 aprile 1999, n. 5

Costituzione della Società consortile per azioni ICARUS

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Allo scopo di favorire la realizzazione di infrastrutture di elevato livello tecnologico anche mediante il recupero di siti industriali degradati, la Regione costituisce, assieme alla Provincia ed al Comune di Torino ed agli altri soggetti pubblici e privati interessati, la Società consortile per azioni ICARUS qui di seguito denominata ICARUS s.c.p.a..

2. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 72 dello Statuto, l’iniziativa è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo produttivo ed occupazionale indicati nel Documento Unico di Programmazione relativo agli anni 1997-1999, attuativo del Regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993 (Modifica del Regolamento CEE n. 2052/1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti), (Area a declino industriale - obiettivo 2).

Art. 2.

(Caratteristiche della Società)

1. ICARUS s.c.p.a. è società senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica.

2. L’oggetto sociale ricomprende il complesso degli interventi volti a realizzare, mediante l’acquisizione ed il riutilizzo di fabbricati industriali in disuso, un complesso aziendale in grado di erogare, anche tramite società controllate o collegate, servizi di assistenza al volo spaziale.

Art. 3.

(Modalità di partecipazione)

1. Al fine di acquisire la partecipazione di cui all’articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a conferire mandato senza rappresentanza, ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile, all’Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.A..

2. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari occorrenti, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale di cui al comma 1, trovano disciplina, nel rispetto della presente legge, in apposito provvedimento della Giunta regionale che dovrà, in particolare, prevedere periodiche verifiche sull’ottemperanza dell’operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.

Art. 4.

(Controlli)

1. In concomitanza con la predisposizione da parte degli amministratori di ICARUS s.c.p.a. del progetto di bilancio, il Presidente della Giunta riferisce alla Commissione consiliare competente sull’andamento della gestione sociale e sulla sua rispondenza agli indirizzi regionali.

2. Il Presidente della Giunta esaudisce altresì le richieste di informazione avanzate dai consiglieri regionali acquisendo i necessari elementi conoscitivi da Finpiemonte S.p.A. che, a sua volta, è tenuta a fornirli secondo le modalità e nei limiti stabiliti nella disciplina di cui all’articolo 3, comma 2.

Art. 5.

(Coordinamento degli azionisti pubblici)

1. Al fine di concordare politiche comuni nei confronti della Società nonchè allo scopo di promuovere iniziative istituzionali atte a favorirne le possibilità di sviluppo e di crescita, è istituito un Comitato permanente di consultazione costituito dai legali rappresentanti degli Enti pubblici azionisti.

2. Il Comitato si riunisce, su iniziativa del Presidente della Regione, almeno una volta all’anno e, comunque, ogni qualvolta egli ne ravvisi l’opportunità.

Art. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per l’anno finanziario 1999, la spesa di lire 4060 milioni.

2. All’onere complessivo si provvede mediante la riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 27170 in riferimento al DDL “Interventi nel settore industriale” e mediante l’istituzione, nello stato di previsione della spesa, per l’anno finanziario 1999, di apposito capitolo denominato “Oneri relativi alla costituzione della Società consortile per azioni ICARUS”.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45, comma 6, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 aprile 1999

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 14 aprile 1999 (ndr)