Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03
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Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19
Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge persegue la semplificazione e la chiarezza delle procedure edilizie nei comuni, anche attraverso la loro unificazione; luniformità dei regolamenti edilizi comunali; un adeguato livello di qualità del prodotto edilizio in rapporto allambiente e la fruibilità degli edifici da parte di tutti; la trasparenza nei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione competente per la materia.
Art. 2.
(Regolamento edilizio)
1. Ogni comune deve essere dotato di regolamento edilizio.
2. Il regolamento edilizio comunale, in armonia con le disposizioni di legge, disciplina:
a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione edilizia;
b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio ed alle relative procedure;
c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici, come definiti dalla Regione nel regolamento edilizio tipo;
d) linserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
f) lesercizio dellattività costruttiva e dei cantieri;
g) la vigilanza e le sanzioni.
3. Le prescrizioni dei regolamenti riguardanti il prodotto edilizio elencano le esigenze alle quali debbono corrispondere i requisiti prestazionali che il prodotto stesso deve possedere, senza necessità di vincolarlo a specifiche soluzioni tecniche, quantitative o formali, precostituite.
Art. 3.
(Approvazione del regolamento edilizio)
1. Il Consiglio regionale approva un regolamento edilizio tipo, che é integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il regolamento edilizio tipo può essere modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio regionale.
2. Il regolamento edilizio tipo individua, in modo esplicito e tassativo, gli argomenti sui quali il testo approvato dal consiglio comunale può scostarsi da quelli del regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale tipo.
3. Lapprovazione di un regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo é effettuata dal consiglio comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimità; tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del regolamento comunale approvato al regolamento tipo formato dalla Regione.
4. I regolamenti edilizi approvati dai comuni ai sensi del comma 3 sono trasmessi con la deliberazione consiliare di approvazione alla Giunta regionale, che ha la facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo, nei tempi e con la procedura dellarticolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni, e dellarticolo 68 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dallarticolo 40 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50.
5. I comuni che non intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 e formano un regolamento edilizio non conforme, anche in parte, al regolamento edilizio tipo, adottano il regolamento con deliberazione del consiglio comunale e lo trasmettono alla Azienda sanitaria locale, che esprime, entro sessanta giorni, il parere sugli aspetti igienico-sanitari.
6. Il regolamento é approvato, entro centottanta giorni dal ricevimento, dalla Giunta regionale, che può introdurre modifiche dufficio per correggere errori, chiarire prescrizioni ed operare adeguamenti a norme di legge.
7. Il regolamento che richieda modifiche o rielaborazioni é restituito al comune, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale, o dallAssessore delegato.
8. Il comune provvede alle modifiche o alla rielaborazione richiesta ed invia il regolamento alla Regione che assume le proprie determinazioni nei successivi novanta giorni.
9. Il regolamento assume efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione.
10. Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure del presente articolo.
Art. 4.
(Commissione edilizia)
1. In ogni comune é costituita la commissione edilizia.
2. Il regolamento edilizio disciplina la composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione edilizia, ed assicura che i componenti siano scelti fra soggetti professionalmente competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti ledilizia, lurbanistica e lambiente.
3. La commissione edilizia é formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti eletti dal consiglio comunale.
4. Non possono far parte della commissione edilizia soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla commissione stessa.
5. La commissione edilizia esprime pareri preventivi, obbligatori non vincolanti, su tutte le istanze per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni edilizie, di loro varianti e sui provvedimenti di annullamento e di revoca di concessioni ed autorizzazioni edilizie.
6. Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale hanno facoltà di richiedere pareri, non vincolanti, alla commissione edilizia su qualsiasi questione, attinente allattività edilizia od urbanistica, che incida sul territorio comunale.
7. La commissione edilizia ha facoltà di formulare proposte al sindaco, alla giunta ed al consiglio comunale in materia edilizia o urbanistica ed in tema di organizzazione e di procedimenti amministrativi riguardanti le materie predette.
8. Le sedute della commissione edilizia non sono pubbliche. É consentito laccesso ai verbali della commissione edilizia e lestrazione di copia degli stessi con le modalità e alle condizioni stabilite ai sensi di legge.
9. I componenti della commissione edilizia devono astenersi, allontanandosi dallaula, dallassistere allesame, alla discussione ed al giudizio, delle pratiche nelle quali abbiano interessi di carattere privato.
10. I comuni che non dispongono di regolamento edilizio provvedono, fino allapprovazione dello stesso, alla nomina della commissione edilizia formata dal presidente, dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, o da un suo delegato, e da un numero di componenti eletti non inferiore a quattro e non superiore a dieci, scelti fra soggetti professionalmente competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti ledilizia, lurbanistica e lambiente. Valgono comunque le disposizioni del comma 4.
Art. 5.
(Certificato urbanistico)
1. In tutti i comuni, lautorità comunale, su richiesta del proprietario, o del titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di compiere attività edilizie, rilascia il certificato urbanistico relativo allimmobile o allarea interessata.
2. Il certificato indica, in sintesi, le norme che incidono in modo specifico sullimmobile, sulla sua trasformazione e sul suo uso; le prescrizioni urbanistiche ed edilizie interessanti limmobile stesso; le destinazioni duso ammesse; i vincoli che gravano sul bene o sullarea.
3. Il certificato urbanistico é rilasciato dallautorità comunale entro sessanta giorni dalla domanda; esso descrive la condizione urbanistica ed edilizia dellimmobile al momento del rilascio, senza pregiudizio delle facoltà di variare tale condizione e senza obblighi di notifica dellintervenuta variazione a carico del comune.
4. La richiesta del certificato urbanistico può essere formulata anche indipendentemente dallesercizio di attività edilizie.
Art. 6.
(Determinazione delle variazioni essenziali
al progetto approvato)
1. Agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dellattività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modifiche ed integrazioni si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione duso degli immobili o di parti di unità immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dellunità stessa o superiori a 20 metri quadrati per unità immobiliare, qualora ciò comporti il passaggio da una ad altra categoria di cui allarticolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f);
b) aumento di entità superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri: superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria;
c) riduzione di entità superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà, dalle strade;
d) modifica della localizzazione delledificio sullarea di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra delledificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della l. 47/1985.
Art. 7.
(Accertamento della destinazione duso in atto)
1. La destinazione duso in atto dellimmobile o dellunità immobiliare é quella stabilita dalla licenza edilizia o dalla concessione o dallautorizzazione e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.
Art. 8.
(Mutamenti delle destinazioni duso)
1. Costituisce mutamento di destinazione duso, subordinato a concessione, il passaggio, anche senza opere edilizie, dalluna allaltra delle seguenti categorie:
a) destinazioni residenziali;
b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;
c) destinazioni commerciali;
d) destinazioni turistico-ricettive;
e) destinazioni direzionali;
f) destinazioni agricole.
2. I comuni, se lo ritengono necessario, allatto della predisposizione degli strumenti urbanistici, o con modifica a quelli vigenti approvata con le procedure dellarticolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977, come modificato dallarticolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, possono individuare, allinterno delle categorie del comma 1, ulteriori articolazioni delle destinazioni duso, il passaggio dalluna allaltra delle quali costituisce anchesso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione duso, da subordinare ad autorizzazione.
3. Listanza di autorizzazione, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, si intende accolta qualora lautorità comunale non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione. Il silenzio assenso non si forma per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico) e 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e successive modifiche ed integrazioni.
4. É fatta salva la prescrizione del primo comma, lettera a) dellarticolo 48 della l.r. 56/1977, come modificato dallarticolo 44 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.
5. I mutamenti delle destinazioni duso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dalluna allaltra delle categorie elencate al comma 1.
6. Lonerosità é commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione duso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario é tenuto al versamento dellimporto corrispondente al saldo, se positivo.
Art. 9.
(Modifica dellarticolo 50 della legge regionale
5 dicembre 1977, n. 56)
1. Larticolo 50 della l.r. 56/1977, é sostituito dal seguente:
Art. 50. (Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione)
1. Scaduti i termini previsti dallarticolo 4, commi 4 e 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per laccelerazione degli investimenti a sostegno delloccupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), come modificato dallarticolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il rilascio della concessione senza che lautorità comunale si sia pronunciata, linteressato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale per la nomina di un commissario ad acta.
2. Listanza va inoltrata entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui allarticolo 4, comma 5, della l. 493/1993.
3. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento dellistanza, il Presidente della Giunta regionale, o lAssessore delegato, invita lautorità comunale a trasmettere entro il termine perentorio di quindici giorni gli atti istruttori compiuti dallamministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sulla domanda di concessione.
4. Il Presidente della Giunta regionale, o lAssessore delegato, persistendo il silenzio, provvede con decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina di un commissario che deve pronunciare la propria motivata decisione sulla domanda di concessione nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione..
Art. 10.
(Colore ed arredo urbano)
1. Le determinazioni in tema di colore, di arredo urbano e simili, nei comuni che si dotano di tale disciplina, sono approvate dal consiglio comunale e inserite nel regolamento edilizio.
Art. 11.
(Poteri dellautorità comunale per lapplicazione
del regolamento edilizio
e sanzioni)
1. Il rispetto e lapplicazione delle norme e delle prescrizioni del regolamento edilizio comunale é assicurato dallautorità comunale anche mediante lesercizio dei poteri di coercizione ed, occorrendo, attraverso lesecuzione dufficio delle necessarie opere, a spese dei contravventori.
2. La violazione delle disposizioni del regolamento edilizio é inoltre perseguita con sanzione amministrativa pecuniaria. Resta impregiudicata lapplicazione delle sanzioni penali, ove ne ricorrano le condizioni, e di eventuali ulteriori sanzioni di legge.
3. Chiunque violi le disposizioni del regolamento edilizio comunale é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni.
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, allincidenza della stessa sullambiente, alla misura del pericolo creato, allopera svolta dallagente per leliminazione o lattenuazione delle conseguenze dannose.
5. Il proprietario dellimmobile o dellarea interessata dalla violazione é obbligato in solido con lautore della violazione stessa al pagamento della sanzione amministrativa e delle spese di cui al comma 1.
6. Il rapporto che ha accertato la violazione é presentato allautorità comunale competente ad irrogare la sanzione.
7. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 12.
(Disposizioni transitorie)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni non possono adottare varianti ai regolamenti edilizi vigenti, che conservano efficacia fino allentrata in vigore dei nuovi regolamenti.
2. La Regione restituisce ai comuni i regolamenti edilizi trasmessi per lapprovazione anteriormente allentrata in vigore della legge stessa.
3. Il regolamento edilizio tipo uniforma le definizioni dei parametri e degli indici edilizi e urbanistici da rispettare nelledificazione. Tali definizioni devono essere recepite dalle normative comunali.
4. I comuni dotati di piano regolatore generale, le cui norme definiscono i parametri e gli indici di cui al comma 3 in modo non conforme alle definizioni del regolamento edilizio tipo approvato dal Consiglio regionale, recepiscono in via transitoria nel regolamento edilizio comunale, anche mediante semplice norma di rinvio, le definizioni anzidette del piano regolatore generale.
5. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni, le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale che approva il regolamento edilizio tipo, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.
Art. 13.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 48 bis, 57, 65, 87 e 91 sexies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;
b) larticolo 50 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50;
c) gli articoli 45, 70 e 74 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61;
d) il secondo capoverso del secondo comma dellarticolo 1 della legge regionale 31 gennaio 1985, n. 8.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 luglio 1999
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 28 del 14 luglio 1999 (ndr)