Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03
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Legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26
Modifiche alle leggi regionali 11 novembre 1998, n. 33 Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi e 1° dicembre 1998, n. 39 Norme sullorganizzazione degli Uffici di Comunicazione e sullordinamento del personale assegnato
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 4 dellarticolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari) così come modificato dallarticolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) è sostituito dai seguenti:
4. Le risorse finanziarie necessarie allutilizzo del personale di cui ai commi precedenti sono definite dallUfficio di Presidenza con riferimento alle qualifiche funzionali massime indicate, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli dintesa, e delle relative decorrenze, eventualmente stipulati in merito allapplicazione degli stessi. Per quanto attiene lapplicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D (ex qualifiche direttive Tab. A, l.r. 2/1992). Limporto è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale corrispondente a ciascuna qualifica, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dellEnte, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. Limporto risultante è incrementato di una percentuale corrispondente allaumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dellanno precedente e il gennaio dellanno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie pari a quello medio assegnato al personale dellUfficio di Comunicazione del Presidente del Consiglio, con esclusione delle posizioni organizzative.
4bis. Limporto del contributo di funzionamento di cui al comma 4 è integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dellarticolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) come sostituito dallarticolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed è soggetto alla disciplina prevista dallarticolo 4, comma 4, della l.r. 12/1972 come sostituito dallarticolo 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari)).
Art. 2.
1. Larticolo 3 della l.r. 20/1981 così come modificato dallarticolo 2 della l.r. 33/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 3.
1. Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei Gruppi consiliari, con contratto di diritto privato a tempo determinato, full time o part time (a tempo pieno o a tempo parziale) o con collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti della Regione, degli Enti strumentali e degli Enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dellincarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dellanzianità di servizio per tutto il periodo dellincarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
2. Fermo restando il limite di spesa di cui allarticolo 1, comma 4, i Gruppi possono avvalersi anche di personale esterno allamministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula, su proposta del Presidente del Gruppo consiliare, con il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, contratti di diritto privato sulla base di schemi approvati dallUfficio di Presidenza che tengano conto delle professionalità richieste, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. E in ogni caso previsto che il rapporto possa essere risolto in qualsiasi momento, su proposta del Presidente del Gruppo consiliare di cui linteressato fa parte, ed in ogni caso con la ricostituzione dei Gruppi consiliari a seguito del rinnovo del Consiglio regionale o in caso di scioglimento del Gruppo consiliare.
4. Il personale di cui al comma 3 dipende funzionalmente dal Presidente del Gruppo consiliare.
5. Le risorse finanziarie definite ai sensi dellarticolo 1, comma 4, debbono essere utilizzate, almeno nella misura del cinquanta per cento per il finanziamento dei contratti di cui al comma 3; la restante parte può essere utilizzata per le esigenze di funzionamento dei Gruppi consiliari in aggiunta al finanziamento assegnato per il funzionamento dei Gruppi stessi..
Art. 3.
1. Il comma 5 dellarticolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sullorganizzazione degli Uffici di Comunicazione e sullordinamento del personale assegnato) è sostituito dal seguente:
5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno allAmministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste..
Art. 4.
1. Allonere derivante dallapplicazione della presente legge, per lanno 1999, presunto in complessive lire 262.908.193 si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 10030 del bilancio regionale che deve essere integrato mediante riduzione di pari importo del capitolo 10000.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 ottobre 1999
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 ottobre 1999 (ndr)