Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03

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Legge regionale 26 aprile 1999, n. 9

Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 “Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali”

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario di Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) così come modificata dalla legge regionale n. 4/1986, legge regionale n. 14/19994, legge regionale n. 69/1995 è sostituito dal seguente:

“L’indennità in caso di morte, l’indennità in caso di invalidità permanente e l’indennità giornaliera in caso di invalidità temporanea sono stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 aprile 1999

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 28 aprile 1999 (ndr)