Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03
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Legge regionale 26 aprile 1999, n. 9
Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario di Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il comma 3 dellarticolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) così come modificata dalla legge regionale n. 4/1986, legge regionale n. 14/19994, legge regionale n. 69/1995 è sostituito dal seguente:
Lindennità in caso di morte, lindennità in caso di invalidità permanente e lindennità giornaliera in caso di invalidità temporanea sono stabilite dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 aprile 1999
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 28 aprile 1999 (ndr)