Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03

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Legge regionale 25 giugno 1999, n. 12

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 1998 dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Bilancio di previsione 1998
dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari)

1. Ad integrazione della legge regionale 2 giugno 1998, n.14 “Bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998 - 2000”, è approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 1998 dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari.

Art. 2.

(Attività finanziarie)

1. Le attività finanziarie necessarie all’attuazione della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10, istitutiva dell’Agenzia per i servizi sanitari, intervenute tra la data di istituzione dell’Agenzia stessa e la data di entrata in vigore della presente legge, sono valide a tutti gli effetti.

Art. 3.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 giugno 1999

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Antonino Masaracchio

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 30 giugno 1999 (ndr)

(segue allegato)