Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03

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Legge regionale 21 aprile 1999, n. 7

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1998 di Enti dipendenti dalla Regione e di Enti di gestione di Aree protette

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Assestamento 1998 di Enti dipendenti
dalla Regione e di Enti di gestione di Aree protette)

1. Sono approvati gli assestamenti ai bilanci di previsione per l’anno finanziario 1998 dei seguenti Enti:

a) Ente per il diritto allo studio universitario;

b) Ente parco Lame del Sesia;

c) Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte;

d) Parco naturale Alpi Marittime;

e) Parco fluviale del Po e dell’Orba;

f) Parco naturale Alta Valsesia;

g) Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali astigiani;

h) Ente di gestione del sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po tratto torinese;

i) Ente di gestione del sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po tratto cuneese;

l) Parco naturale del Monte Fenera;

m) Ente di gestione del Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero;

n) Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa;

o) Ente di gestione delle Aree protette della Collina torinese;

p) Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione;

q) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;

r) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

s) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

t) Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell’Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè;

u) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Cuneese.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 aprile 1999

Allegato A

(Art. 1)

ELENCO ASSESTAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1998 DI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DI ENTI DI GESTIONE DEI AREE PROTETTE.

a) Ente per il diritto allo studio universitario;

b) Ente parco Lame del Sesia;

c) Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte;

d) Parco naturale Alpi Marittime;

e) Parco fluviale del Po e dell’Orba;

f) Parco naturale Alta Valsesia;

g) Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali astigiani;

h) Ente di gestione del sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po tratto torinese;

i) Ente di gestione del sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po tratto cuneese;

l) Parco naturale del Monte Fenera;

m) Ente di gestione del Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero;

n) Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa;

o) Ente di gestione delle Aree protette della Collina torinese;

p) Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione;

q) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;

r) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

s) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

t) Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell’Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè;

u) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Cuneese.

Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 16 del 23 aprile 1999 (ndr)

Gli allegati alla presente legge sono pubblicati sul supplemento speciale al Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 settembre 1999 (ndr)

























Legge regionale 23 aprile 1999, n. 8

Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Titolo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

Titolo II.

NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO
PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI
PER AUTOTRAZIONE

Capo I.

OBIETTIVI

Art. 2.

Disposizioni generali

Art. 3.

Criteri di carattere generale

Art. 4.

Definizioni

Art. 5.

Funzioni di pubblica utilità

Capo II.

RAZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE

Art. 6.

Zone omogenee regionali

Art. 7.

Zone omogenee a livello comunale

Art. 8.

Superficie minima dell’area di localizzazione dell’impianto

Art. 9.

Distanze minime per le nuove posizioni

Art. 10.

Rinvio

Capo III.

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI
GLI IMPIANTI STRADALI

Art. 11.

Modifica degli impianti

Art. 12.

Potenziamento

Art. 13

Nuove autorizzazioni

Capo IV.

IMPIANTI GAS PETROLIO LIQUIDO (GPL),
METANO E AD USO PRIVATO

Art. 14.

Rete degli impianti - GPL

Art. 15.

Rete degli impianti di metano e loro localizzazione

Art. 16.

Impianto di distribuzione ad uso privato

Capo V.

COLLAUDO

Art. 17.

Collaudo

Capo VI.

SISTEMA INFORMATIVO

Art. 18.

Sistema informativo e Osservatorio

Titolo III.

ORARI DI APERTURA
E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI

Art. 19.

Principi generali

Art. 20.

Orari di apertura

Art. 21.

Esenzioni

Art. 22.

Turni di riposo

Art. 23.

Servizio notturno

Art. 24.

Deroghe

Art. 25.

Ferie

Titolo IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Trasferimento ai Comuni del materiale di archivio

Art. 27.

Disposizioni finanziarie

Art. 28.

Abrogazione di norme

Art. 29.

Clausola d’urgenza

Titolo I.

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59), con la presente legge detta le norme di indirizzo programmatico per la rete distributiva dei carburanti al fine della promozione dell’efficienza e del contenimento dei prezzi per i consumatori, nel rispetto delle disposizioni poste a tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità.

Titolo II.

NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Capo I.

OBIETTIVI

Art. 2.

(Disposizioni generali)

1. La presente legge detta le norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante per autotrazione, allo scopo di assicurare il miglioramento dell’efficienza della rete e la garanzia del pubblico servizio in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione Piemonte in materia di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente.

Art. 3.

(Criteri di carattere generale)

1. Per il perseguimento degli obiettivi dichiarati in ordine al riequilibrio territoriale tra domanda ed offerta, la presente legge:

a) individua, in relazione ai volumi di domanda registrata sul territorio, i Comuni anche non contigui classificati nelle seguenti cinque zone:

1) ad alto livello di urbanizzazione;

2) medio livello di urbanizzazione;

3) di transizione;

4) prevalentemente rurali;

5) rurali.

b) individua le zone omogenee comunali e le caratteristiche degli impianti in funzione delle zone omogenee medesime, ai fini dell’attuazione degli interventi operativi sulla rete;

c) stabilisce i valori di superficie minima degli impianti e le distanze per il loro posizionamento reciproco, per i fini di cui all’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 32/1998;

2. La Giunta regionale individua il numero massimo di impianti ammissibile per ciascun Comune sulla base dell’erogato complessivo, valutate le esigenze territoriali e socio-economiche delle popolazioni interessate.

Art. 4.

(Definizioni)

1. Si intende per rete l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, miscele di benzine e olio lubrificante, gasolio, GPL e metano per autotrazione.

2. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica del carburante per autotrazione con le relative attrezzature e accessori.

3. Gli impianti che costituiscono la rete sono convenzionalmente classificati nel seguente modo:

a) stazione di servizio: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, comprendente locali per il lavaggio sia ingrassaggio sia altri servizi per l’autoveicolo, nonché dotato di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori;

b) stazione di rifornimento: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari esclusi i locali per lavaggio sia ingrassaggio sia altri servizi per l’autoveicolo;

c) chiosco: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all’esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli, nonché da un eventuale locale adibito a servizi igienici;

d) punto sia isolato sia appoggiato: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria;

4. Si intende per erogatore l’insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio dell’automezzo, misurando contemporaneamente sia i volumi sia le quantità trasferite. Esso è composto da:

a) una pompa o un sistema di adduzione;

b) un contatore o un misuratore;

c) una pistola o una valvola di intercettazione;

d) tubazioni che lo connettono.

5. Si intende per colonnina l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

6. Si intende per self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature sia a moneta sia a lettura ottica per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale.

7. Si intende per self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l’utente ha effettuato il rifornimento.

8. Per determinare l’erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione, sulla base dei dati risultanti dai prospetti di chiusura annuale dei registri di carico e scarico depositati presso il competente Ufficio tecnico di Finanza (UTF) o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

Art. 5.

(Funzioni di pubblica utilità)

1. L’impianto assolve funzioni di pubblica utilità quando si colloca ad una distanza superiore a km 8 dal più vicino punto di rifornimento funzionante, riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi ai due impianti.

2. La Regione incentiva, per il tramite degli enti locali, il mantenimento degli impianti di cui al comma 1, nei Comuni ad alta e media marginalità.

3. Nei comuni compresi nelle comunità montane delle province piemontesi privi di impianti di distribuzione carburanti è possibile autorizzare l’installazione di un punto vendita funzionante esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore, a condizione che il più vicino punto di rifornimento si collochi alla distanza di cui al comma 1.

Capo II.

RAZIONALIZZAZIONE
E RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE

Art. 6.

(Zone omogenee regionali)

1. A garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale sono individuate, ai fini della localizzazione degli impianti stradali, le seguenti zone omogenee regionali composte da un insieme di comuni, in funzione di un indicatore definito livello di urbanizzazione, che è determinato dalla densità abitativa, dalla qualità e quantità delle infrastrutture di trasporto e dal livello ove riscontrabile:

a) zone ad alto livello di urbanizzazione;

b) zone di media urbanizzazione;

c) zone di transizione;

d) zone prevalentemente rurali;

d) zone rurali.

L’elenco dei Comuni appartenenti alle cinque zone omogenee regionali è riportato nell’allegato A alla presente legge.

Art. 7.

(Zone omogenee a livello comunale)

1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale viene ripartito in quattro zone omogenee, così definite:

a) Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui agli articolo 19 e 81 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza;

c) Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

d) Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole.

Art. 8.

(Superficie minima dell’area
di localizzazione dell’impianto)

1. Per i fini di cui all’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 32/1998, l’area di nuovo insediamento dell’impianto, comprensiva dei percorsi di ingresso e uscita, deve avere le superfici minime, espresse in metri quadri, così indicate:

Tipo di impianto    Zona 2     Zona 3    Zona 4

Staz. di servizio    1000     1200    1500
Staz. di rifornimento    800     1000    1200
Chiosco    400    500     700

2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona.

3. Per gli impianti definiti sia punti isolati sia appoggiati, per i quali non si richiede una superficie minima, è richiesta comunque la presenza dell’area fuoristrada.

4. Nel rispetto delle superfici sopra specificate è consentito un margine di tolleranza per difetto nella misura del 20 per cento nelle zone collinari e montane.

Art. 9.

(Distanze minime per le nuove posizioni)

1. Il posizionamento dei nuovi impianti deve avvenire tenendo conto sia dell’appartenenza del Comune ad una delle cinque zone omogenee a livello regionale, nonché delle quattro zone omogenee a livello comunale, in funzione dei valori precisati nella seguente tabella con un margine di oscillazione del 15 per cento nelle zone definite di transizione, prevalentemente rurali e rurali.

Zone regionali omogenee     Zone omogenee comunali
per livello di urbanizzazione    (distanze in metri)

    Zona 2    Zona 3     Zona 4

medio-alto    200    300     600
transizione    300    400     800
preval. rurali e rurali    400     500    1000

2. Non sono definite le distanze per la zona omogenea 1 - centro storico - in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti.

3. Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi di due impianti che abbiano in comune anche un solo prodotto.

4. La distanza tra impianti di Comuni confinanti che appartengono sia a zone con eguale o diverso livello di urbanizzazione sia a diverse zone omogenee comunali è determinata dalla media aritmetica delle distanze indicate nella suddetta tabella.

Art. 10.

(Rinvio)

1. La Giunta regionale individua il numero massimo di impianti ammissibili per ogni Comune. Inoltre, valutate le variazioni di domanda registrate sul territorio e le esigenze socio-economiche delle zone interessate, può stabilire nuovi criteri per modificare le zone omogenee regionali e comunali, le superfici minime, le distanze di posizionamento degli impianti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonché le variazioni alle soglie massime di cui sopra.

Capo III.

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI
GLI IMPIANTI STRADALI

Art. 11.

(Modifica degli impianti)

1. Costituisce modifica all’impianto:

a) aggiunta di colonnine per carburanti già autorizzati;

b) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o multipla per prodotti già autorizzati;

c) erogazione di benzina priva di piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina super;

d) erogazione di benzine mediante strutture già installate per la erogazione di gasolio;

e) cambio di destinazione sia dei serbatoi sia delle colonnine erogatrici di prodotti già autorizzati;

f) aumento sia del numero sia della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

g) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

h) sia detenzione sia aumenti di stoccaggio degli oli lubrificanti.

2. Non costituiscono modifica né potenziamento:

a) sia detenzione sia aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

Art. 12.

(Potenziamento)

1. Il potenziamento consiste nell’aggiunta, in un impianto esistente ed in esercizio, sia di apparecchiature self-service pre-pagamento sia di nuovi carburanti, ad eccezione della benzina priva di piombo. Costituisce altresì potenziamento l’installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento su colonnine eroganti benzine prive di piombo, qualora per l’impianto non sia già stata rilasciata autorizzazione per tali apparecchiature. Il potenziamento non costituisce aumento del numero degli impianti esistenti in ciascun Comune ai fini del rilascio del relativo provvedimento.

2. L’autorizzazione al potenziamento può essere accordata al richiedente che rinunci all’ autorizzazione relativa ad altro impianto, installato e funzionante, nell’ambito regionale, di cui possiede la titolarità e previo impegno al suo smantellamento da avviare contestualmente all’ottenimento dell’autorizzazione al potenziamento.

3. L’autorizzazione al potenziamento può altresì essere accordata al richiedente che rinunci all’ autorizzazione relativa ad altro impianto nell’ambito regionale, per il quale sia stato emanato provvedimento di autorizzazione allo smantellamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 (Nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione).

4. Nel caso di domande non contestuali, ogni richiesta deve essere accompagnata dalla rinuncia all’ autorizzazione relativa ad un impianto.

5. Le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, non sono richieste per il potenziamento di impianti costituenti l’unico punto di rifornimento del Comune, sempre che si collochi ad una distanza non inferiore a km. 8 dal più vicino punto di vendita, munito del prodotto o delle apparecchiature oggetto del potenziamento richiesto.

6. Per gli interventi di potenziamento non e’ ammessa la rinuncia ad autorizzazioni relative ad impianti destinati ad assolvere funzioni di pubblica utilità, così come definite dall’articolo 5.

7. Il richiedente, unitamente alla domanda di potenziamento, deve allegare una autocertificazione da cui risulti la titolarità dell’impianto oggetto di rinuncia ed una effettiva erogazione di carburanti nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza.

8. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal Comune richiesto, previo parere del Comune ove è sito l’impianto oggetto di rinuncia e nulla-osta regionale.

Art. 13.

(Nuove autorizzazioni)

1. I Comuni rilasciano le nuove autorizzazioni nel rispetto degli indirizzi programmatici della Regione, vigenti al momento del rilascio stesso.

2. Nel periodo transitorio è sempre ammessa l’installazione di un nuovo impianto nei Comuni che ne sono sprovvisti, nel rispetto delle condizioni di cui al d.lgs. 32/1998 e del presente provvedimento.

Capo IV.

IMPIANTI GPL, METANO E AD USO PRIVATO

Art. 14.

(Rete degli impianti GPL)

1. Il numero complessivo degli impianti di distribuzione GPL per autotrazione, sia di solo GPL sia misti, non puo’ superare il 15 per cento del totale dei punti di vendita esistenti in ciascuna provincia della Regione. La percentuale, calcolata con arrotondamento per eccesso, è verificata avuto riguardo del numero degli impianti esistenti all’atto della presentazione dell’istanza. A tal fine i Comuni chiedono alla Regione la verifica della suddetta percentuale.

2. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208 (Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione) e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di evitare concentrazioni geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio, gli impianti per la erogazione di GPL di nuova installazione e quelli che si intendono potenziare con il medesimo prodotto devono collocarsi ad una distanza non inferiore a km 8, riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi dei due impianti, rispetto al più vicino punto di vendita erogante GPL. La distanza è ridotta a km 4, qualora le suddette operazioni riguardano localizzazioni in Comuni capoluogo di Provincia, in Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, in Comuni confinanti con la Città di Torino.

Art. 15.

(Rete degli impianti di metano e loro localizzazione)

1. Al fine di favorire il formarsi della domanda verso questo comparto della distribuzione dei carburanti per il conseguimento del risparmio energetico e per la salvaguardia dell’ambiente, la erogazione di gas metano per autotrazione, ancorchè effettuata per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente collocate dal punto di vista della sicurezza, viene autorizzata alle condizioni di cui al comma 2.

2. Onde evitare le concentrazioni geografiche e favorire una equa distribuzione del prodotto sul territorio regionale, ferme restando tutte le condizioni di sicurezza definite dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, possono essere rilasciate autorizzazioni per l’esercizio di impianti di gas metano per autotrazione, a condizione che detti impianti vengano installati ad una distanza non inferiore a km. 8 dal più vicino punto di vendita erogante metano o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione. Nei Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti la distanza è ridotta a km. 4, fatta eccezione per i Comuni capoluogo di provincia e Comuni confinanti per i quali la distanza è ridotta a km.2.

Art. 16.

(Impianto di distribuzione ad uso privato)

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi fissi di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegati a serbatoi interrati utilizzati esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di aziende o di imprese private, di Amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicati all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.

Capo V.

COLLAUDO

Art. 17.

(Collaudo)

1. Il collaudo periodico è predisposto dal Comune competente mediante istituzione di apposita Commissione composta almeno da un funzionario comunale, da un rappresentante del Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell’Azienda sanitaria locale.

2. Le nuove autorizzazioni, i potenziamenti e le modifiche, non necessitano di collaudo, salvo diversa disposizione del Comune.

3. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento delle somme, determinate dalla Amministrazione comunale predisponente, presso le competenti tesorerie comunali.

4. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione Piemonte-Direzione Commercio ed Artigianato.

Capo VI.

SISTEMA INFORMATIVO

Art. 18.

(Sistema informativo e Osservatorio)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 del d.lgs. 32/1998, la Regione effettua un monitoraggio per verificare l’evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.

2. A tal fine i Comuni trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritiene utile acquisire.

3. La Regione Piemonte inoltre promuove una attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del Settore Rete Carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l’istituzione di un Osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorra:

a) alla programmazione regionale nel Settore;

b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del Settore;

c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

4. A tal fine l’Osservatorio cura la raccolta e l’aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

Titolo III.

ORARI DI APERTURA
E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI

Art. 19.

(Principi generali)

1. I Comuni della Regione Piemonte determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.

2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l’apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

3. Le Amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, dovranno curare la predisposizione di cartelli indicatori dell’orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l’obbligo di esporli in modo visibile all’utenza.

Art. 20.

(Orari di apertura)

1. Per l’espletamento dell’attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l’orario settimanale di apertura degli impianti stradali è fissato in cinquantadue ore, fatta eccezione per gli impianti di cui al precedente articolo 5, comma 3.

2. I Comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 7, comma 1 del d.lgs. 32/1998, fissano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:

a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;

c) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;

d) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;

e) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;

f) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

g) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;

h) dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30

3. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all’Amministrazione comunale competente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo di cui all’opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell’entrata in vigore dell’ora legale e dell’ora solare. L’Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.

4. E’ consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore.

Art. 21.

(Esenzioni)

1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto. Il servizio, durante l’orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali, salvo per gli impianti di cui all’ articolo 5, comma 3.

3. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono invece osservare gli orari ed i turni fissati dall’articolo 22.

4. Le attività collaterali alla vendita di carburante, fermi restando gli orari ed i turni di riposo festivi, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione.

Art. 22.

(Turni di riposo)

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un’apertura di impianti nella misura del 25 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei Comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 30 per cento.

2. I Comuni, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 7, comma 1 del d. lgs. 32/1998, determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all’utenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore, comunque nelle ore pomeridiane.

3. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall’utenza.

4. Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale sospendono l’attività nell’intera giornata del lunedì; se questo è festivo l’attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo.

Art. 23.

(Servizio notturno)

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.30 alle ore 6.30 del giorno successivo, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.

3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al servizio notturno i Comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell’organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando le stazioni di servizio o di rifornimento che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l’orario di apertura.

Art. 24.

(Deroghe)

1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi sono esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico.

Art. 25.

(Ferie)

1. La sospensione dell’attività per ferie per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo, è autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d’intesa con i titolari degli impianti.

2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all’utenza.

Titolo IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

(Trasferimento ai Comuni del materiale di archivio)

1. In attuazione delle competenze previste dal d.lgs. 32/1998, la Regione provvede a trasmettere ai Comuni, entro il 31 dicembre 1999 (1), il materiale di archivio relativo agli impianti attualmente in esercizio sul territorio.

2. Ai fini di cui al medesimo d.lgs. 32/1998, la Regione trasmette altresì ai Comuni, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale, le istanze e relativa documentazione già in corso di istruttoria presso i propri uffici.

Art. 27.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate sul capitolo 14485 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 1999.

Art. 28.

(Abrogazione di norme)

1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la stessa ed in particolare:

a) legge regionale 12 giugno 1991, n. 25 (Norme sulle Commissioni Provinciali di collaudo degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione);

b) legge regionale 23 ottobre 1991, n. 52 (Norme per l’esercizio e la razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione automatica dei carburanti per uso autotrazione).

Art. 29.

(Clausola d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 aprile 1999

Enzo Ghigo


Allegato A.
(art. 6, comma 1)

ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI ALLE CINQUE ZONE OMOGENEE REGIONALI

Zona 1 - Alto Livello di Urbanizzazione.

PROVINCIA DI TORINO

Alpignano, Banchette, Beinasco, Borgaro T.se, Brandizzo, Buttigliera Alta, Cafasse, Cambiano, Candiolo, Chieri, Chivasso, Collegno, Druento, Gassino T.se, Grugliasco, La Loggia, Mathi, Moncalieri, Montaldo Dora, Nichelino, Nole, None, Orbassano, Pianezza, Piossasco, Rivarolo C.se, Rivoli, S. Mauro T.se, S. Antonino di Susa, Settimo T.se, Torino, Vinovo, Volpiano.

PROVINCIA DI VERCELLI

Gattinara, Quarona, Vercelli.

PROVINCIA DI BIELLA

Biella, Candelo, Gaglianico, Ponderano, Vigliano B.se.

PROVINCIA DI NOVARA

Arona, Borgomanero, Cameri, Novara, Trecate.

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Domodossola, Galliate, Gravellona Toce, Omegna, Stresa ,Villadossola.

PROVINCIA DI CUNEO

Alba, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Bra, Canale, Carrù, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Fossano, Mondovì, Montà, Moretta, Sommariva del Bosco.

PROVINCIA DI ASTI

Asti, Canelli, Nizza M.to, Villafranca d’Asti.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme, Alessandria, Casale M.to, Tortona, Valenza.

Zona 2 - Medio livello di urbanizzazione

PROVINCIA DI TORINO

Almese, Andezeno, Avigliana, Borgofranco d’Ivrea, Bosconero, Bricherasio, Bruino, Burolo, Busano, Caluso, Candia C.se, Carmagnola, Cascinette d’Ivrea, Caselle T.se, Castellamonte, Castiglione T.se, Cavagnolo, Chiaverano, Chiusa S. Michele, Ciconio, Ciriè, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiano, Forno C.se, Giaveno, Leinì, Loranzè, Luserna S. Giovanni, Montalenghe, Montanaro, Oglianico, Osasco, Osasio, Ozegna, Pavone C.se, Pecco, Pecetto T.se, Pessinetto, Pino T.se, Piscina, Pomaretto, Porte, Reano, Rivalta di Torino, Robassomero, Romano C.se, Rondissone, Rosta, Salassa, S. Carlo C.se, S. Francesco al Campo, Sangano, S. Gillio C.se, San Giusto C.se, S. Raffaele Cimena, S. Secondo di Pinerolo, Santena, Strambino, Torrazza Piemonte, Valperga, Villarbasse, Villardora, Villar Perosa, Villastellone, Volvera.

PROVINCIA DI BIELLA

Busnengo, Camburzano, Cerreto Castello, Cossato, Occhieppo Superiore, Piatto, Quaregna, Ronco B.se, Sandigliano, Valdengo, Zumaglia.

PROVINCIA DI VERCELLI

Cigliano, Lozzolo, Santhià.

PROVINCIA DI NOVARA

Bellinzago N.se, Bolzano N.se, Borgo Ticino, Briga, Carpignano Sesia, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Gattico, Ghemme, Invorio, Marano Ticino, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzano, Pisano, Pogno, Prato Sesia, Romentino, S. Maurizio d’Opaglio, Varallo Pombia.

PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Arizzano, Baveno, Beè, Cambiasca, Casale Corte Cerro, Gargallo, Ghiffa, Pallanzeno, Piedimulera, Vignone.

PROVINCIA DI CUNEO

Castagnito, Cervasca, Dogliani, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Manta, Piasco, Piobesi d’Alba, Rifreddo, S. Vittoria d’Alba, Vezza d’Alba, Vignolo.

PROVINCIA DI ASTI

Baldichieri d’Asti, Cerro Tanaro, Costigliole d’Asti, Isola d’Asti, Mombercelli, S. Damiano d’Asti.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA:

Cassano Spinola, Castelnuovo Scrivia, Ovada, S. Giorgio M.to, Serravalle Scrivia, Vignole Borbera, Viguzzolo.

Zona 3 - Transizione

PROVINCIA DI TORINO

Agliè, Albiano d’Ivrea, Azeglio, Balangero, Baldissero C.se, Barone C.se, Bollengo, Borgomasino, Borgone di Susa, Brosso, Bussoleno, Caravino, Carignano, Cesana T.se, Chiomonte, Coazze, Colleretto Giacosa, Cossano C.se, Cuceglio, Exilles, Fiorano C.se, Foglizzo, Front, Giaglione, Grosso, Isolabella, Ivrea, Lanzo T.se, Lessolo, Levone, Lusigliè, Maglione, Mattie, Mercenasco, Mompantero, Nomaglio, Orio C.se, Palazzo C.se, Parella, Perosa Argentina, Perrusio, Pinasca, Pinerolo, Pont C.se, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Rivara, Roreto Chisone, Rueglio, Salerano C.se, Salza di Pineroli, Samone, S. Didero, S. Giorio di Susa, S. Martino C.se, S. Maurizio C.se, S. Ponso, S. Ambrogio di Torino, Settimo Rottaro, Strambinello, Susa, Tavagnasco, Torre Pellice, Traves, Trofarello, Usseaux, Usseglio, Vaie, Vauda C.se, Venaria, Verolengo, Vestignè, Vidracco, Villanova C.se, Villareggia, Vistrorio.

PROVINCIA DI VERCELLI

Albano V.se, Arborio, Asigliano V.se, Balmuccia, Borgo d’Ale, Borgosesia, Carcofaro, Caresana, Costanzana, Crova, Desana, Fontaneto Po, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Motta dei Conti, Oldenico, Palazzolo V.se, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Rive, Ronsecco, Salasco, Saluggia, S. Germano V.se, Scopa, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Valduggia, Villata.

PROVINCIA DI BIELLA

Andorno Micca, Bioglio, Borriana, Callabiana, Camandona, Campiglia Cervo, Caprile, Casapinta, Coggiola, Crevacuore, Crosa, Lessona, Masserano, Mezzana, Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso S. Maria, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Portula, Pralungo, Pray, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala B.se, S.Paolo Cervo, Selve Marconi, Soprana, Sostegno, Strona, Tavigliano, Tollegno, Torrazza, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio, Villa del Bosco, Zimone, Zubiena.

PROVINCIA DI NOVARA

Bogogno, Borgolavezzaro, Casaleggio Novara, Casalvolone, Cavaglio d’Agogna, Fara Novarese, Gozzano, Grignasco, Lesa, Maggiora, Meina, Miasino, Nibbiola, Orta S. Giulio, Pettenasco, Recetto, Romagnano Sesia, Sizzano, Soriso, Suno, Tornaco, Vaprio d’Agogna, Vespolate.

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Aurano, Belgirate, Brovello, Carpugnino, Cannero Riviera, Cesara, Cossogno, Cursolo Orasso, Germagno, Cignese, Gurro, Intragna, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Mergozzo, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Pella, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Seppiana, Verbania, Vigarella, Villette, Vogogna.

PROVINCIA DI CUNEO

Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Barolo, Battifollo, Briga Alta, Castellinaldo, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Cervere, Corniliano d’Alba, Cortemilia, Crissolo, Faule, Garessio, Govone, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Monasterolo Casotto, Monchiero, Monesiglio, Montezemolo, Monticello d’Alba, Murello, Nucetto, Ormea, Pietraporzio, Polonghera, Pontechianale, Pradleves, Priero, Priocca, Priola, Racconigi, Roccaforte Mondovì, Ruffia, Saliceto, Saluzzo, S. Stefano Belbo, Savigliano, Torre Mondovì, Trinità, Valdieri, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuolo, Villanova Solaro, Vinadio.

PROVINCIA DI ASTI

Azzano d’Asti, Bruno, Calliano, Camerano Casasco, Casorzo, Castagnole delle Lanze, Castagnole M.to, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortanzè, Cunico, Dusino S. Michele, Grana, Grazzano Badoglio, Maranzana, Mombaruzzo, Moncalvo, Mongardino, Montegrosso d’Asti, Montemagno, Passerano Marmorito, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Quaranti, Rocchetta Tanaro, S. Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tonco, Viarigi, Vigliano d’Asti, Villa S. Secondo.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Balzola, Bassignana, Bergamasco, Borgoratto A.no, Borgo S. Martino, Bosio, Bozzole, Carrosio, Casal Cermelli, Cassinelle, Castellar Guidobono, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Costa Vescovato, Cuccaro M.to, Francavilla Bisio, Frassineto Po, Fresonara, Giarole, Guazzora, Malvicino, Mirabello M.to, Molino dei Toriti, Montaldo Bormida, Morano sul Po, Mormese, Novi Ligure, Orsara Bormida, Ozzano M.to, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Piovera, Pontecurone, Pontestura, Predosa, Rivalta Bormida, Rivarone, S. Cristoforo, S. Sebastiano Curone, S. Agata Fossili, Sezzadio, Silvano d’Orba, Solero, Spineto Scrivia, Ticineto, Valmacca, Villalvernia, Villanova M.to, Volpedo.

Zona 4 - Prevalentemente rurale

PROVINCIA DI TORINO

Airasca, Alpette, Arignano, Bairo, Baldissero T.se, Balme, Barbania, Bardonecchia, Bibiana, Bruzolo, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Caprie, Caselette, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chianocco, Claviere, Cumiana, Frossasco, Germagnano, Givoletto, Gravere, Inverso Pinasca, La Cassa, Lombardore, Lombriasco, Lusernetta, Macello, Marentino, Mazzè, Mombello di Torino, Montaldo T.se, Moriondo T.se, Oulx, Pancalieri, Pavarolo, Perosa C.se, Poirino, Pragelato, Pralormo, Prarostino, Quincinetto, Rivalba, Riva presso Chieri, Rivarossa, Rocca C.se, Roletto, Rubiana, S. Benigno C.se, S. Germano Chisone, S. Giorgio C.se, S. Pietro Val Lemina, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Scalenghe, Scarmagno, Sciolze, Sestriere, Sparone, Torre C.se, Trana, Val della Torre, Valgioie, Vallo T.se, Varisella, Venaus, Vialfrè, Vigone, Villar Focchiardo, Virle Piemonte.

PROVINCIA DI VERCELLI

Alice Castello, Borgovercelli, Caresanablot, Crescentino, Formigliana, Guardabosone, Mollia, Pila, Postua, Quinto V.se, Rima S. Giuseppe, Roasio, Rovasenda, Scopello, Tarmengo, Varallo, Villarboit.

PROVINCIA DI BIELLA

Ailoche, Benna, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Massazza, Muzzano, Salussola, Verrone, Villanova B.se.

PROVINCIA DI NOVARA

Agrate Conturbia, Armeno, Viandrate, Boca, Caltignaga, Casalbeltrame, Colazza, Fontaneto d’Agogna, Garbagna N.se, Landiona, Momo, Pombia, Nazaro Sesia, S. Pietro Mosezzo, Terdobbiate, Veruno.

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Anzola d’Ossola, Beura Cardezza, Cannobio, Caprezzo, Crevoladossola, Crodo, Druogno, Malesco, Masera, Miazina, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premeno, Premosello Chiovenda, Re, S. Bernardino Verbano, S. Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trontano.

PROVINCIA DI CUNEO

Albaretto della Torre, Arguello, Bagnolo, Bagnolo Piemonte, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Barge, Beinette, Benevello, Bernezzo, Busca, Camo, Caraglio, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Castellar, Castelmagno, Cavallermaggiore, Centallo, Ceresole d’Alba, Ceva, Cherasco, Diano d’Alba, Dronero, Entraque, Frabosa Sottana, Gaiola, Genola, Marene, Margarita, Morozzo, Narzole, Peveragno, Pianfei, Pocapaglia, Revello, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Roddi, Rodello, Salmour, S. Benedetto Belbo, Sanfrè, Sanfront, S. Michele Mondovì, S. Albano Stura, Sommariva Perno, Tarantasca, Torre S. Giorgio, Vicoforte, Villanova Mondovì.

PROVINCIA DI ASTI

Bubbio, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Cantarana, Castell’Alfero, Castello d’Annone, Celle Enomondo, Ferrere, Incisa Scapaccino, Monale, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Tigliole, Villanova d’Asti.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Basaluzzo, Belforte M.to, Carbonara Scrivia, Carentino, Casaleggio Boiro, Castelletto M.to, Cavatore, Cerrina M.to, Felizzano, Frugarolo, Gavi, Lerna, Masio, Molare, Murisengo, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pozzolo Formigaro, Quattordio, Stazzano, Tagliolo M.to, Tassarolo, Visone.

Zona 5 - Rurale

PROVINCIA DI TORINO

Ala di Stura, Alice Superiore, Andrate, Angrogna, Bobbio Pellice, Borgiallo, Brozolo, Brusasco, Canischio, Cantoira, Carema, Casalborgone, Castelnuovo Nigra, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiesa Nuova, Cintano, Cinzano, Coassolo T.se, Colleretto Castelnuovo, Condove, Corio, Fenestrelle, Frassinetto, Garzignana, Groscavallo, Ingria, Issiglio, Lauriano, Lemie, Locana, Lugnacco, Masello, Meana di Susa, Meugliano, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Moncenisio, Monteu da Po, Noasca, Novalesa, Perrero, Piverone, Prali, Pramollo, Ribordone, Ronco C.se, Rorà, Salbertrand, San Colombano Belmonte, S. Sebastiano da Po, Settimo Vittone, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Verrua Savoia, Vico C.se, Villafranca P.te, Villar Pellice, Vische, Viù.

PROVINCIA DI VERCELLI

Alagna Valsesia, Balocco, Bianzè, Breia, Buronzo, Campertogno, Carisio, Casanova Elvo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Collobiano, Cravagnana, Fobello, Moncrivello, Olcenengo, Piode, Rassa, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Sali V.se, S. Giacomo V.se, Tronzano, Vocca.

PROVINCIA DI BIELLA

Boccioleto, Castelletto Cervo, Curino, Donato, Gifflenga, Graglia, Magnano, Mottalciata, Netro, Roppolo, Sordevolo, Viverone.

PROVINCIA DI NOVARA

Ameno, Arola, Barengo, Briona, Casalino, Castellazzo N.se, Cavaglietto, Cavallirio, Granozzo con Monticello, Mandello Vitta, Mezzomerico, Sillavengo, Sozzago, Vicolungo, Vinzaglio.

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Antrona Schieranco, Baceno, Bannio Anzino, Bognanco, Calasca Castiglione, Cavaglio Spoccia, Ceppo Morelli, Craveggia, Falmenta, Formazza, Macugnaga, Montecrestese, Premia, Trasquera, Valstrona, Vanzone con S. Carlo, Varzo.

PROVINCIA DI CUNEO

Bastia M.vi’, Bellino, Belvedere Langhe, Benevagienna, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia, Brondello, Brossasco, Camerana, Canosio, Caprauna, Cardè, Cartignano, Casteldelfino, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castiglione Tinella, Castino, Cavallerleone, Celle di Macra, Cerreto Langhe, Chiusa di Pesio, Cigliè, Cissone, Clavesana, Cossano Belbo, Cravanzana, Demonte, Elva, Envie, Farigliano, Freisoglio, Frabosa Soprana, Frassino, Gambasca, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Isasca, Lagnasco, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Levice, Macra, Magliano Alpi, Mango, Marmora, Marsaglia, Martiniano Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monastero di Savigliano, Monforte d’Alba, Montaldo di Mondovì’, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Murazzano, Neive, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Pezzolo Valle Uzzone, Piozzo, Prazzo, Prunetto, Rittana, Roascio, Reaschia, Roburent, Roccabruna, Rocca Cigliè, Rocca de’ Baldi, Rocchetta Belbo, Roddino, Rossana, Sale delle Langhe, Sale S. Giovanni, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, S. Stefano Roero, Scagnello, Scarnafigi, Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Stroppo, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Valgrana, Valloriate, Valmata, Villafalletto, Villar S. Costanzo, Viola, Vottignasco.

PROVINCIA DI ASTI

Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Belveglio, Berzano di S. Pietro, Calosso, Capriglio, Cassignasco, Castelboglione, Castellero, Castelletto Molina, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cellarengo, Cessole, Chiusano d’Asti, Coazzolo, Cortandone, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Fontanile, Frinco, Loazzolo, Maretto, Moasca, Mombaldone, Monastero Bormida, Moncucco T.se, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montiglio, Murisengo, Olmo Gentile, Penango, Piea, Roatto, Robella, Rocca D’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, S. Giorgio Scarampi, S. Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale, Vinchio.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Albera Ligure, Alfiano Natta, Alice Belcolle, Alluvioni Cambiò, Altavilla M.to, Avolasca, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Boscomarengo, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna M.to, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Cartosio, Casal Noceto, Casasco, Cassine, Castellania, Castellazzo Bormida, Castelletto d’Erro, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Coniolo, Cenzano, Cremolino, Denice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Frascaro, Frassinello M.to, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Isola S. Antonio, Lu, Melazzo, Merana, Morbello M.to, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montecastello, Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Montemarzino, Mordello, Morsasco, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Oviglio, Pareto, Pomaro M.to, Ponti, Ponzano M.to, Ponzone, Pozzol Groppo, Prasco, Quargnento, Roccaforte Ligure, Roccagrimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano M.to, Sala M.to, Sale, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Solonghello, Spigno M.to, Strevi, Terruggia, Terzo, Treville, Trisobbio, Vignale, Villadeati, Villamiroglio, Villaromagnano, Volpeglino, Voltaggio.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 28 aprile 1999 (ndr)