Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03
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Legge regionale 26 marzo 1999, n. 4
Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999-2001
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario di Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dellentrata)
1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per lanno finanziario 1999 è approvato in lire 23.342.459.477.747 in termini di competenza e in lire 27.751.974.925.955 in termini di cassa (Allegato A).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, laccertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nellanno finanziario 1999.
Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)
1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per lanno finanziario 1999 è approvato in lire 23.342.459.477.747 in termini di competenza ed in lire 27.751.974.925.955 in termini di cassa (Allegato A).
2. E autorizzata lassunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per lanno finanziario 1999.
3. E autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per lanno 1999, in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).
Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)
1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per lanno finanziario 1999 con gli allegati prospetti di cui allarticolo 33 della l.r. 55/1981 (Allegato A).
Art. 4.
(Bilancio Pluriennale)
1. E approvato il bilancio pluriennale 1999-2001 (Allegato B).
Art. 5.
(Riclassificazione della spesa)
1. Sono approvati, ai sensi dellarticolo 32, ultimo comma, della l.r. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione ed il riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa (Allegato A).
Art. 6.
(Spese obbligatorie e dordine)
1. Sono considerate spese obbligatorie e dordine, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 38 della l.r. 55/1981, quelle descritte nellelenco 1, allegato A allo stato di previsione della spesa.
Art. 7.
(Variazioni di bilancio)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dellarticolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni), e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio dellesercizio in corso per listituzione di nuovi capitoli di entrata, per liscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.
Art. 8.
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. E approvato, ai sensi dellarticolo 50 della l.r. 55/1981, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui allelenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 9.
(Pagamenti mediante aperture di credito)
1. E approvato, ai sensi dellarticolo 63 della l.r. 55/1981, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui allelenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 10.
(Fondi globali)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 41 della l.r. 55/1981, è autorizzata liscrizione nello stato di previsione della spesa per lanno finanziario 1999:
a) del capitolo n. 15910 denominato: Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo lapprovazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali di cui allelenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa;
b) del capitolo n. 27170 denominato: Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo lapprovazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo di cui allelenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 11.
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa di cui allarticolo 40 della l.r. 55/1981, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dellesercizio finanziario 1999, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in lire 200.000.000.000, ed è iscritto al capitolo n. 15970.
Art. 12.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)
1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1 lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per lorganizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per ladesione ad Enti ed associazioni e per lacquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), è determinata per lanno finanziario 1999, in lire 1.863.373.240, ed è iscritta al capitolo n. 10330.
2. La spesa per lerogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della l.r. 6/1977, è determinata per lanno finanziario 1999, in lire 700.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10930.
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della l.r. 6/1977, è determinata per lanno finanziario 1999, in lire 3.219.738.400, ed è iscritta al capitolo n. 10940.
Art. 13.
(Contributo allIstituto di Ricerche
Economico-Sociali del Piemonte)
1. La spesa per la concessione allIstituto di Ricerche Economico-Sociali (IRES) del contributo di cui allarticolo 24 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dellIstituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte - IRES - Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12), è determinata, per lanno finanziario 1999, in lire 5.600.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10960.
Art. 14.
(Contributo al Consorzio per il trattamento
automatico dellinformazione)
1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dellinformazione del contributo di cui allarticolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dellInformazione), è determinata, per lanno finanziario 1999 in lire 200.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 10900.
Art. 15.
(Spese per il funzionamento dellUfficio
del Difensore Civico e della sua
segreteria)
1. La spesa per il funzionamento dellUfficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dellUfficio del Difensore Civico), è determinata per lanno finanziario 1999 in lire 141.000.000 ed è iscritta al cap. 10100.
Art. 16.
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)
1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29 (Seconda pianta organica del personale dei Parchi e delle Riserve naturali), la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali è determinata per lanno finanziario 1999 in lire 24.000.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15180.
Art. 17.
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)
1. La spesa per lattuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394"), è stabilita, per lanno finanziario 1999, in lire 10.000.000.000 ed è iscritta al capitolo 15315.
Art. 18.
(Equilibrio faunistico)
1. La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare lequilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate), è stabilita, per lanno finanziario 1999, in lire 700.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15730.
Art. 19.
(Protezione Civile)
1. Per lattuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile), è autorizzata, per lanno finanziario 1999, la spesa di lire 900.000.000 iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.
Art. 20.
(Fondo di riserva per la reimpostazione
dei fondi statali vincolati)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati e con lo stanziamento di lire 1.193.865.941.896 in termini di competenza e in lire 994.865.941.896 in termini di cassa.
2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dellarticolo 42 della l.r. 55/1981, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.
Art. 21.
(Utilizzo dellavanzo finanziario
presunto alla chiusura dellesercizio
1998)
1. Lavanzo finanziario presunto alla chiusura dellesercizio 1998 ed applicato al bilancio di previsione per lanno 1999, nellammontare di lire 2.127.221.145.302 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli:
11930 - 15965 - 20000 - 20017 - 20020 - 20023 - 20026 - 20030 - 20066 - 20067 - 20068 - 20070 - 20075 - 20090 - 20100 - 20110 - 20130 - 20140 - 20150 - 20155 - 20156 - 20160 - 20170 - 20185 - 20200 - 20210 - 20220 - 20270 - 20280 - 20290 - 20360 - 20370 - 20390 - 20395 - 20400 - 20402 - 20403 - 20405 - 20425 - 20430 - 20440 - 20450 - 20455 - 20460 - 20462 - 20465 - 20470 - 20480 - 20495 - 20544 - 20546 - 20550 - 20565 - 20570 - 20574 - 20576 - 20630 - 20640 - 20665 - 20667 - 20670 - 20672 - 20673 - 20677 - 20690 - 20906 - 20908 - 20910 - 20923 - 20930 - 20935 - 20947 - 20948 - 20950 - 20975 - 20982 - 20990 - 20995 - 20996 - 21015 - 21040 - 21041 - 21072 - 21078 - 21104 - 21107 - 21124 - 21132 - 21350 - 21390 - 21420 - 21425 - 21655 - 21706 - 21717 - 22030 - 22185 - 23025 - 23100 - 23210 - 23242 - 23250 - 23258 - 23324 - 23326 - 23348 - 23530 - 23597 - 23600 - 23605 - 23640 - 23710 - 23770 - 23775 - 23780 - 23950 - 23960 - 23980 - 24080 - 24287 - 24310 - 24360 - 24450 (per limporto di lire 14.484.173.173) - 24700 - 24958 - 25010 - 25020 - 25115 - 25117 - 25120 - 25204 - 25206 - 25305 - 25310 - 25335 - 25360 - 25398 - 25442 - 25443 - 25450 - 25460 - 25470 - 25475 - 25545 - 25567 - 25570 - 25573 - 25575 - 25580 - 25582 - 25606 - 25607 - 25615 - 25636 - 25656 - 25885 - 25990 - 26080 - 26090 - 26100 - 26110 - 26120 - 26130 - 26160 - 26161 - 26162 - 26249 - 26300 - 26640 - 26645 - 26660 - 26726 - 26736 - 26740 - 26741 - 26746 - 26756 - 26766 - 26770 - 26776 - 26781 - 26809 - 26816 - 26828 - 26836 - 26860 - 26865 - 26905 - 26925 - 26933 - 26935 - 26936 - 26940 - 26952 - 26983 - 26984 - 26985 - 27015 - 27020 - 27025 - 27035 - 27070 - 27160 - 27165 - 27167 - 27170 - 27190.
Art. 22.
(Variazioni compensative)
1. Fra i capitoli indicati nellallegato C aventi uno stesso riferimento legislativo è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dellarticolo 42 della l.r. 55/1981. Tali variazioni possono essere effettuate nel rispetto delle norme di cui allarticolo 48 della l.r. 55/1981.
2. Sono inoltre consentiti, per lanno 1999, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
3. Per lanno 1999 sono, inoltre, consentite variazioni tra loro compensative tra i seguenti capitoli: 10920-10970-10330-10930.
4. Per lanno 1999 sono consentiti storni tra loro compensativi sui capitoli iscritti in bilancio ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive variazioni.
Art. 23.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri: 40000 - 40005 - 40010 - 40020 - 40030 - 40040 - 40045 - 40050 - 40060 - 40070 - 40075 - 40080 - 40090 - 40100 - 40110 - 40120 - 40130 - 40140 - 40150 - 40160 - 40162 - 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 24.
(Applicazione della legge regionale 8 agosto 1997, n.51
Norme sullorganizzazione
degli uffici
e sullordinamento del personale regionale)
1. Per lapplicazione dellarticolo 17 della l.r. 51/1997 lo stanziamento di cui ai capitoli dellallegato D della presente legge, viene assegnato, per i provvedimenti di competenza, alla direzione competente per materia.
Art. 25.
(Variazioni di codici)
1. Per lanno finanziario 1999 le modifiche al bilancio della Regione relativamente al sistema di codici dei capitoli in esso contenuto, possono essere apportate con atto amministrativo, purché non comportino variazioni delle somme iscritte che non siano tra loro compensative.
Art. 26.
(Sostegno alla conservazione e protezione
del Lupo italiano)
1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del Lupo italiano), è stabilita per lanno finanziario 1999 in lire 50.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15720.
Art. 27.
(Applicazione del FIP e accordi di programma)
1. Liscrizione di cui al capitolo n. 27160, Fondo Investimenti Piemonte, è di lire 120.000.000.000 che vengono destinati come dallelenco 7 contenuto nell allegato A.
2. Liscrizione di cui al capitolo n. 27167, è di lire 53.488.400.000 che vengono destinati come dallelenco 6 contenuto nellallegato A.
Art. 28.
(Estinzioni debiti e crediti)
1. I crediti ed i debiti di importo non superiore a lire 20.000, esclusi quelli già previsti dallarticolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione o pagamento, né a quella di interessi e pene pecuniarie.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29.
(Urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 marzo 1999
Enzo Ghigo
Allegato A.
Atto in allegato: Bilancio di previsione per lanno finanziario 1999 - Stato di previsione dellentrata - Stato di previsione della spesa - Riepiloghi ed elenchi.
Allegato B.
Atto in Allegato: Bilancio pluriennale 1999-2001 - Stato di previsione dellentrata - Stato di previsione della spesa per area settore - programma.
Allegato C.
Atto in Allegato: Variazioni compensative (Art. 22).
Allegato D.
Atto in Allegato: Applicazione della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale) (Art. 24).
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 3 del 31 marzo 1999 (ndr)
I documenti contabili allegati alla presente legge regionale sono pubblicati sul supplemento speciale al Bollettino Ufficiale n. 15 del 14 aprile 1999 (ndr)