Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03

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Legge regionale 26 marzo 1999, n. 4

Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999-2001

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario di Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Stato di previsione dell’entrata)

1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l’anno finanziario 1999 è approvato in lire 23.342.459.477.747 in termini di competenza e in lire 27.751.974.925.955 in termini di cassa (Allegato A).

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell’anno finanziario 1999.

Art. 2.

(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l’anno finanziario 1999 è approvato in lire 23.342.459.477.747 in termini di competenza ed in lire 27.751.974.925.955 in termini di cassa (Allegato A).

2. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1999.

3. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 1999, in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).

Art. 3.

(Quadro generale riassuntivo)

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 1999 con gli allegati prospetti di cui all’articolo 33 della l.r. 55/1981 (Allegato A).

Art. 4.

(Bilancio Pluriennale)

1. E’ approvato il bilancio pluriennale 1999-2001 (Allegato B).

Art. 5.

(Riclassificazione della spesa)

1. Sono approvati, ai sensi dell’articolo 32, ultimo comma, della l.r. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione ed il riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa (Allegato A).

Art. 6.

(Spese obbligatorie e d’ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 della l.r. 55/1981, quelle descritte nell’elenco 1, allegato A allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni), e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio dell’esercizio in corso per l’istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l’iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 8.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. E’ approvato, ai sensi dell’articolo 50 della l.r. 55/1981, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all’elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.

(Pagamenti mediante aperture di credito)

1. E’ approvato, ai sensi dell’articolo 63 della l.r. 55/1981, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all’elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 10.

(Fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 41 della l.r. 55/1981, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1999:

a) del capitolo n. 15910 denominato: “Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali” di cui all’elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa;

b) del capitolo n. 27170 denominato: “Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo” di cui all’elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 11.

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all’articolo 40 della l.r. 55/1981, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell’esercizio finanziario 1999, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in lire 200.000.000.000, ed è iscritto al capitolo n. 15970.

Art. 12.

(Organizzazione e partecipazione a convegni)

1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1 lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l’adesione ad Enti ed associazioni e per l’acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), è determinata per l’anno finanziario 1999, in lire 1.863.373.240, ed è iscritta al capitolo n. 10330.

2. La spesa per l’erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della l.r. 6/1977, è determinata per l’anno finanziario 1999, in lire 700.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10930.

3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della l.r. 6/1977, è determinata per l’anno finanziario 1999, in lire 3.219.738.400, ed è iscritta al capitolo n. 10940.

Art. 13.

(Contributo all’Istituto di Ricerche
Economico-Sociali del Piemonte)

1. La spesa per la concessione all’Istituto di Ricerche Economico-Sociali (IRES) del contributo di cui all’articolo 24 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell’Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte - IRES - Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12), è determinata, per l’anno finanziario 1999, in lire 5.600.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10960.

Art. 14.

(Contributo al Consorzio per il trattamento
automatico dell’informazione)

1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell’informazione del contributo di cui all’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell’Informazione), è determinata, per l’anno finanziario 1999 in lire 200.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 10900.

Art. 15.

(Spese per il funzionamento dell’Ufficio
del Difensore Civico e della sua segreteria)

1. La spesa per il funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico), è determinata per l’anno finanziario 1999 in lire 141.000.000 ed è iscritta al cap. 10100.

Art. 16.

(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)

1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29 (Seconda pianta organica del personale dei Parchi e delle Riserve naturali), la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali è determinata per l’anno finanziario 1999 in lire 24.000.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15180.

Art. 17.

(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)

1. La spesa per l’attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 “Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394"), è stabilita, per l’anno finanziario 1999, in lire 10.000.000.000 ed è iscritta al capitolo 15315.

Art. 18.

(Equilibrio faunistico)

1. La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate), è stabilita, per l’anno finanziario 1999, in lire 700.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15730.

Art. 19.

(Protezione Civile)

1. Per l’attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile), è autorizzata, per l’anno finanziario 1999, la spesa di lire 900.000.000 iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.

Art. 20.

(Fondo di riserva per la reimpostazione
dei fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: “Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati” e con lo stanziamento di lire 1.193.865.941.896 in termini di competenza e in lire 994.865.941.896 in termini di cassa.

2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell’articolo 42 della l.r. 55/1981, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

Art. 21.

(Utilizzo dell’avanzo finanziario
presunto alla chiusura dell’esercizio 1998)

1. L’avanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 1998 ed applicato al bilancio di previsione per l’anno 1999, nell’ammontare di lire 2.127.221.145.302 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli:

11930 - 15965 - 20000 - 20017 - 20020 - 20023 - 20026 - 20030 - 20066 - 20067 - 20068 - 20070 - 20075 - 20090 - 20100 - 20110 - 20130 - 20140 - 20150 - 20155 - 20156 - 20160 - 20170 - 20185 - 20200 - 20210 - 20220 - 20270 - 20280 - 20290 - 20360 - 20370 - 20390 - 20395 - 20400 - 20402 - 20403 - 20405 - 20425 - 20430 - 20440 - 20450 - 20455 - 20460 - 20462 - 20465 - 20470 - 20480 - 20495 - 20544 - 20546 - 20550 - 20565 - 20570 - 20574 - 20576 - 20630 - 20640 - 20665 - 20667 - 20670 - 20672 - 20673 - 20677 - 20690 - 20906 - 20908 - 20910 - 20923 - 20930 - 20935 - 20947 - 20948 - 20950 - 20975 - 20982 - 20990 - 20995 - 20996 - 21015 - 21040 - 21041 - 21072 - 21078 - 21104 - 21107 - 21124 - 21132 - 21350 - 21390 - 21420 - 21425 - 21655 - 21706 - 21717 - 22030 - 22185 - 23025 - 23100 - 23210 - 23242 - 23250 - 23258 - 23324 - 23326 - 23348 - 23530 - 23597 - 23600 - 23605 - 23640 - 23710 - 23770 - 23775 - 23780 - 23950 - 23960 - 23980 - 24080 - 24287 - 24310 - 24360 - 24450 (per l’importo di lire 14.484.173.173) - 24700 - 24958 - 25010 - 25020 - 25115 - 25117 - 25120 - 25204 - 25206 - 25305 - 25310 - 25335 - 25360 - 25398 - 25442 - 25443 - 25450 - 25460 - 25470 - 25475 - 25545 - 25567 - 25570 - 25573 - 25575 - 25580 - 25582 - 25606 - 25607 - 25615 - 25636 - 25656 - 25885 - 25990 - 26080 - 26090 - 26100 - 26110 - 26120 - 26130 - 26160 - 26161 - 26162 - 26249 - 26300 - 26640 - 26645 - 26660 - 26726 - 26736 - 26740 - 26741 - 26746 - 26756 - 26766 - 26770 - 26776 - 26781 - 26809 - 26816 - 26828 - 26836 - 26860 - 26865 - 26905 - 26925 - 26933 - 26935 - 26936 - 26940 - 26952 - 26983 - 26984 - 26985 - 27015 - 27020 - 27025 - 27035 - 27070 - 27160 - 27165 - 27167 - 27170 - 27190.

Art. 22.

(Variazioni compensative)

1. Fra i capitoli indicati nell’allegato C aventi uno stesso riferimento legislativo è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell’articolo 42 della l.r. 55/1981. Tali variazioni possono essere effettuate nel rispetto delle norme di cui all’articolo 48 della l.r. 55/1981.

2. Sono inoltre consentiti, per l’anno 1999, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

3. Per l’anno 1999 sono, inoltre, consentite variazioni tra loro compensative tra i seguenti capitoli: 10920-10970-10330-10930.

4. Per l’anno 1999 sono consentiti storni tra loro compensativi sui capitoli iscritti in bilancio ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive variazioni.

Art. 23.

(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri: 40000 - 40005 - 40010 - 40020 - 40030 - 40040 - 40045 - 40050 - 40060 - 40070 - 40075 - 40080 - 40090 - 40100 - 40110 - 40120 - 40130 - 40140 - 40150 - 40160 - 40162 - 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 24.

(Applicazione della legge regionale 8 agosto 1997, n.51
“Norme sull’organizzazione degli uffici
e sull’ordinamento del personale regionale”)

1. Per l’applicazione dell’articolo 17 della l.r. 51/1997 lo stanziamento di cui ai capitoli dell’allegato D della presente legge, viene assegnato, per i provvedimenti di competenza, alla direzione competente per materia.

Art. 25.

(Variazioni di codici)

1. Per l’anno finanziario 1999 le modifiche al bilancio della Regione relativamente al sistema di codici dei capitoli in esso contenuto, possono essere apportate con atto amministrativo, purché non comportino variazioni delle somme iscritte che non siano tra loro compensative.

Art. 26.

(Sostegno alla conservazione e protezione
del “Lupo italiano”)

1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del “Lupo italiano”), è stabilita per l’anno finanziario 1999 in lire 50.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15720.

Art. 27.

(Applicazione del FIP e accordi di programma)

1. L’iscrizione di cui al capitolo n. 27160, Fondo Investimenti Piemonte, è di lire 120.000.000.000 che vengono destinati come dall’elenco 7 contenuto nell’ allegato A.

2. L’iscrizione di cui al capitolo n. 27167, è di lire 53.488.400.000 che vengono destinati come dall’elenco 6 contenuto nell’allegato A.

Art. 28.

(Estinzioni debiti e crediti)

1. I crediti ed i debiti di importo non superiore a lire 20.000, esclusi quelli già previsti dall’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione o pagamento, né a quella di interessi e pene pecuniarie.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

(Urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 1999

Enzo Ghigo

Allegato A.

Atto in allegato: Bilancio di previsione per l’anno finanziario 1999 - Stato di previsione dell’entrata - Stato di previsione della spesa - Riepiloghi ed elenchi.

Allegato B.

Atto in Allegato: Bilancio pluriennale 1999-2001 - Stato di previsione dell’entrata - Stato di previsione della spesa per area settore - programma.

Allegato C.

Atto in Allegato: Variazioni compensative (Art. 22).

Allegato D.

Atto in Allegato: Applicazione della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale) (Art. 24).

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 3 del 31 marzo 1999 (ndr)

I documenti contabili allegati alla presente legge regionale sono pubblicati sul supplemento speciale al Bollettino Ufficiale n. 15 del 14 aprile 1999 (ndr)