Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03
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Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 2
Integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 1 (Autorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio per lanno finanziario 1999 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario di Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo larticolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 1 (Autorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio per lanno finanziario 1999 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione), è aggiunto larticolo 1 bis:
Art. 1 bis.
1. In deroga a quanto previsto allarticolo 1 limporto iscritto al capitolo 14.600 del disegno di legge n. 479 (Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999-2001) può essere autorizzato nei limiti di lire un miliardo.
Art. 2.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 febbraio 1999
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 6 del 12 febbraio 1999 (ndr)