Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03

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Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 2

Integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 1999 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario di Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 1 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 1999 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione), è aggiunto l’articolo 1 bis:

“Art. 1 bis.

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 1 l’importo iscritto al capitolo 14.600 del disegno di legge n. 479 (Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999-2001) può essere autorizzato nei limiti di lire un miliardo.”

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 febbraio 1999

Enzo Ghigo

Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 6 del 12 febbraio 1999 (ndr)