Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03
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Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
Capo I.
FINALITÀ E STRUMENTI
Art. 1.
Finalità e strumenti
Capo II.
DISTRETTI DEI VINI
Art. 2.
Definizione, istituzione e delimitazione
Art. 3.
Piano di distretto: finalità
Art. 4.
Piano di distretto: contenuti e procedure di formazione
Art. 5.
Piano di distretto: programmi annuali di attuazione
Art. 6.
Consiglio di distretto
Art. 7.
Indennità e rimborsi
Art. 8.
Uffici e strutture tecnico-operative
Art. 9.
Soggetti attuatori degli interventi
Art. 10.
Monitoraggio e controlli
Capo III.
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE
12 MAGGIO 1980, N. 37, E DISCIPLINARE DELLE
STRADE DEL VINO. ENOTECA DEL PIEMONTE
Art. 11.
Modifica dellarticolo 2 della l.r. 37/1980
Art. 12.
Sostituzione dellarticolo 5 della l.r. 37/1980
Art. 13.
Disciplinare delle strade del vino
Art. 14.
Costituzione dellEnoteca del Piemonte
Capo IV.
NORMATIVA ECONOMICA. DISPOSIZIONI
FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 15.
Misure degli interventi
Art. 16.
Disposizioni finanziarie
Art. 17.
Disposizioni transitorie e finali
Capo I.
FINALITA E STRUMENTI
Art. 1.
(Finalità e strumenti)
1. Con la presente legge la Regione Piemonte si propone:
a) di favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni enoiche, dellenogastronomia, dei centri storici e dei borghi rurali delle città del vino, del paesaggio dei territori viticoli del Piemonte, al fine di incrementare lattrattività dei territori stessi e sviluppare il turismo culturale ed enogastronomico, lagriturismo e la funzione ambientale delle aree vitivinicole;
b) di valorizzare la produzione dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di altri prodotti derivati dalla utilizzazione delle uve e dei vini e di altri prodotti tipici della tradizione agroalimentare ed enogastronomica locale, al fine di migliorare limmagine dei prodotti stessi presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati interni ed internazionali;
c) di promuovere la formazione professionale e lassistenza tecnica, nonche le iniziative di informazione tecnico-scientifica e commerciale;
d) di promuovere iniziative volte al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni ed alla ricostruzione dellidentità economico-culturale dei territori del vino;
e) di promuovere il turismo del vino e tutte le forme di attività ad esso collegate ivi comprese quelle esercitate dalle biblioteche comunali e dalle associazioni per la promozione delle attività culturali, economiche, ricreative, ambientali;
f) di favorire lapplicazione di tecniche e indirizzi di programmazione e gestione urbanistica e di architettura del paesaggio volti a valorizzare le caratteristiche dei territori del vino del Piemonte, anche determinando proposte e indirizzi per la predisposizione dei piani regolatori comunali od intercomunali dei Comuni dei territori del vino;
g) di sviluppare la divulgazione nel campo viticolo ed enologico anche con lindividuazione e la qualificazione di centri sperimentali e la promozione di incontri scientifici a carattere periodico;
h) di migliorare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio architettonico pubblico e privato dei territori del vino ai fini di accoglienza turistica e di valorizzazione ambientale;
i) promuovere iniziative di informazione ed educazione alimentare e la realizzazione di iniziative di educazione alla salute per la prevenzione dellalcolismo e per favorire un corretto rapporto con la bevanda alcolica.
2. La Regione Piemonte realizza le finalità di cui al comma 1:
a) mediante il cofinanziamento e lattuazione dei piani di distretto;
b) ponendo in essere direttamente iniziative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1;
c) sostenendo le iniziative di promozione dellimmagine e dei territori vitivinicoli del Piemonte attivate da soggetti pubblici e privati per la valorizzazione della produzione vitivinicola e delle attività correlate e indotte;
d) con il coordinamento, mediante gli organi di distretto, delle iniziative e manifestazioni a carattere locale collegate al settore enogastronomico.
Capo II.
DISTRETTI DEI VINI
Art. 2.
(Definizione, istituzione e delimitazione)
1. I distretti dei vini, di seguito denominati distretti, sono costituiti dallinsieme dei territori collinari e montani omogenei delle aree indicate nel comma 2, caratterizzati dalla coltivazione della vite e da una consistente presenza di attività indotte e connesse alla viticoltura, al turismo ed allenogastronomia, nonchè da un sistema di relazioni tra le suddette attività e i fenomeni culturali, le tradizioni, il paesaggio e le risorse umane.
2. Sono istituiti i seguenti distretti dei vini:
a) Distretto Langhe, Roero e Monferrato;
b) Distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline novaresi.
3. Sono ammessi a far parte del Distretto Langhe, Roero e Monferrato i territori delle Province di Asti, di Alessandria e di Cuneo inclusi nelle zone a DOC e a DOCG nonchè i territori delle stesse Province in cui siano presenti produzioni viticole storiche ed i territori vitivinicoli della Provincia di Torino contigui allarea sopra definita.
4. Sono ammessi a far parte del Distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline novaresi i territori inclusi nelle zone a DOC delle Province di Torino, esclusi quelli aggregati al Distretto Langhe, Roero e Monferrato, di Biella, di Vercelli e di Novara nonchè altri territori di dette Province e del Verbano Cusio Ossola in cui siano presenti produzioni viticole storiche.
5. I Comuni ammessi a far parte dei distretti sono individuati dalle rispettive Province con provvedimento della Giunta provinciale entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge.
6. Lindividuazione territoriale dei distretti è disposta con deliberazione della Giunta Regionale che ne riporta in allegato la delimitazione cartografica.
Art. 3.
(Piano di distretto: finalità)
1. Per la realizzazione delle proprie finalità il distretto si dota del piano di distretto.
2. Il piano di distretto ha carattere intersettoriale e definisce le iniziative, gli strumenti, gli interventi tecnici e finanziari finalizzati a promuovere:
a) la valorizzazione delle risorse umane, la divulgazione, mediante la formazione professionale e linformazione, delle conoscenze tecniche, scientifiche e di mercato, e la qualificazione degli operatori comunque impegnati nelle produzioni vitivinicole e nelle attività connesse ed indotte del settore turistico-enogastronomico, della gestione del territorio e della tutela ambientale;
b) il recupero e la valorizzazione delle tradizioni culturali, folcloristiche e storiche ai fini dellanimazione e dello sviluppo della identità economica e socio-culturale del distretto;
c) la definizione di indirizzi per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio, la formazione di progetti di arredo urbano e di ogni altra iniziativa volta a caratterizzare le città ed i paesaggi del vino;
d) lintegrazione socio-economica tra viticoltura, turismo, enogastronomia e connesse attività nel campo della cultura, dellinformazione e della produzione di iniziative di animazione e caratterizzazione del territorio;
e) il miglioramento delle capacità di sviluppo delleconomia del distretto tenendo conto dellevoluzione dei territori del vino in ambito europeo;
f) la realizzazione di iniziative a carattere scientifico, tecnico, commerciale e di centri di documentazione per dotare il distretto di una adeguata capacità informativa;
g) la realizzazione di sedi di collegamento tra produttori, commercianti e operatori di filiera a carattere permanente identificabili come borse del vino;
h) la costituzione di uno o più musei etnografico-enologici del vino di cui allarticolo 4 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino);
i) il ruolo delle enoteche regionali, delle botteghe del vino e dei musei etnografico-enologici di cui alla l.r. 37/1980, come soggetti fondamentali per la realizzazione della politica del distretto;
l) la costituzione e la realizzazione delle strade del vino come definite nellarticolo 12.
3. In particolare per le strade del vino gli interventi sono finalizzati:
a) alla progettazione, alla messa in loco e alla manutenzione di specifica segnaletica riferita alla strada del vino riconosciuta;
b) alla formazione e alla qualificazione professionale dei soggetti aderenti alla strada del vino;
c) alladeguamento delle aziende e dei punti di informazione locale agli standard minimi previsti dal disciplinare delle strade del vino di cui allarticolo 13;
d) alla realizzazione di campagne di informazione e promozione della strada del vino, comprese le guide e il materiale illustrativo e divulgativo;
e) alla promozione di iniziative legate allenogastronomia identificabili come percorsi o luoghi del gusto, anche come progetti finalizzati alla formazione di nuove economie integrate.
4. Il piano di distretto può prevedere la costituzione di strutture e sedi di iniziative enoiche anche fuori dal proprio territorio, in particolare nelle città e nei luoghi di maggiore frequentazione.
5. Nel piano di ciascun distretto possono essere previste iniziative comuni ad entrambi gli ambiti distrettuali o di interesse generale per la Regione.
Art. 4.
(Piano di distretto: contenuti e procedure di formazione)
1. Il piano di distretto deve contenere i seguenti elementi:
a) la relazione concernente lo stato fisico, socio-economico e produttivo del distretto;
b) le iniziative da realizzare per i fini di cui allarticolo 3, i tempi delle realizzazioni, i soggetti attuatori scelti tra quelli previsti allarticolo 9, nonchè, per ogni intervento, lammontare della spesa e del contributo a carico della Regione sulla base delle misure indicate nellarticolo 15.
2. Il primo piano di distretto deve essere approvato entro sei mesi dallinsediamento del Consiglio di cui allarticolo 6 ed ha durata per i tre anni solari successivi. In seguito i piani avranno validità triennale e dovranno essere approvati entro il 30 giugno del terzo anno con le modalità di cui al comma 3.
3. Il piano di distretto è approvato dal Consiglio di distretto di cui allarticolo 6 ed approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale.
4. Il piano di distretto si attua mediante i programmi annuali di attuazione di cui allarticolo 5.
Art. 5.
(Piano di distretto: programmi annuali di attuazione)
1. I programmi annuali di attuazione del piano di distretto sono approvati dal Consiglio di distretto entro il 31 dicembre di ogni anno per lanno successivo.
2. I programmi annuali di attuazione comprendono gli interventi di cui allarticolo 3, con lindicazione dei progetti da finanziare sulla base delle domande presentate entro il 31 ottobre di ogni anno al Consiglio di distretto dai soggetti attuatori di cui allarticolo 9.
3. I programmi annuali, unitamente alle domande presentate per il finanziamento, sono trasmessi alla Regione che ne dispone il cofinanziamento con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Gli uffici regionali provvedono allespletamento dellistruttoria tecnico-amministrativa e allerogazione dei contributi sulla base delle istruzioni operative che devono essere adottate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, entro tre mesi dallentrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Consiglio di distretto)
1. Il distretto è dotato di un Consiglio. Il Consiglio definisce, con apposito regolamento, la propria sede e le modalità di funzionamento dei suoi organismi.
2. Il Consiglio di distretto è composto da:
a) i Presidenti delle Province interessate o loro delegati;
b) tre Sindaci per ciascuna delle Province designati a maggioranza semplice in apposite assemblee dei Sindaci del distretto;
c) i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle medesime Province o loro delegati;
d) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
e) due rappresentanti scelti tra le organizzazioni cooperativistiche agricole maggiormente rappresentative;
f) due rappresentanti delle associazioni degli industriali;
g) tre rappresentanti designati dalle associazioni del commercio, del turismo e dellartigianato;
h) i Presidenti delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale operanti nel distretto;
i) i Presidenti delle enoteche regionali del distretto;
l) tre rappresentanti delle botteghe del vino e delle cantine comunali del distretto eletti a maggioranza semplice dai Presidenti riuniti in apposita assemblea;
m) i Presidenti dei consorzi di tutela dei vini a DOC e a DOCG del distretto o loro delegati;
n) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei produttori agricoli del settore vitivinicolo riconosciute ai sensi della legislazione vigente;
o) un rappresentante per ognuna delle tre associazioni agrituristiche regionali;
p) cinque rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti nelle attività connesse alla tutela, valorizzazione e promozione del settore enogastromico;
q) tre esperti designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;
r) tre rappresentanti degli organismi associativi formalmente costituiti per lattuazione e la gestione delle strade del vino.
3. Il Consiglio di distretto è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
4. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Comitato esecutivo composto da 12 membri nel quale devono essere rappresentati i territori di tutte le Province del distretto.
5. Il Comitato esecutivo di ogni distretto predispone, su indicazione del Consiglio e tenendo conto degli orientamenti espressi dalla Conferenza annuale di distretto di cui al comma 7, il piano di distretto ed i piani annuali di attuazione da sottoporre alla discussione ed alla approvazione del Consiglio medesimo.
6. Il Consiglio di distretto assicura la divulgazione delle informazioni relative alla propria attività mediante i mezzi di comunicazione ed anche promuovendo conferenze, convegni, incontri e iniziative di natura tecnica, economica, culturale.
7. Il Consiglio di distretto assicura la partecipazione alla propria attività di tutti i soggetti singoli e collettivi operanti nel settore. A tal fine indice annualmente la Conferenza di distretto come occasione di confronto per lindirizzo generale della propria politica.
Art. 7.
(Indennità e rimborsi)
1. Ai Presidenti dei distretti dei vini e al Presidente dellEnoteca del Piemonte spettano un compenso mensile e il rimborso spese.
2. Ai componenti degli organi esecutivi dei distretti e dellEnoteca del Piemonte spetta un rimborso spese.
3. Lammontare e le modalità di attribuzione dei compensi e dei rimborsi di cui ai commi 1 e 2 e dellemolumento di cui allarticolo 14, comma 8 sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dallapprovazione della presente legge. I rimborsi spese possono essere stabiliti in misura forfettaria.
Art. 8.
(Uffici e strutture tecnico-operative)
1. Le Province forniscono ai Consigli di distretto le sedi e lorganico tecnico-amministrativo occorrente al loro funzionamento e provvedono alle spese, ivi comprese le prestazioni di esperti per la formazione dei piani; il cinquanta per cento di tali spese è a carico della Regione.
2. Limpegno di cui al comma 1 è definito relativamente a ciascun distretto mediante accordo di programma tra le Province interessate.
3. La previsione dellammontare degli oneri di funzionamento deve essere contenuta nel piano di distretto.
Art. 9.
(Soggetti attuatori degli interventi)
1. I piani di distretto devono prevedere, per ogni intervento, il soggetto o i soggetti attuatori che possono essere, sulla base delle rispettive competenze:
a) le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali e i musei etnografico-enologici di cui alla l.r. 37/1980;
b) i consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine;
c) le associazioni dei produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della legislazione vigente;
d) le associazioni ricreativo-culturali;
e) gli enti locali: Province, Comuni, Comunità montane;
f) le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale;
g) lEnte nazionale per le strade (ANAS), le società ferroviarie, le società autostradali e le società aeroportuali ;
h) le aziende aderenti agli interventi delle strade del vino;
i) gli organismi associativi formalmente costituiti per lattuazione e la gestione delle strade del vino.
Art. 10.
(Monitoraggio e controlli)
1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di distretto presenta alla Giunta regionale una relazione sullattività svolta nellanno precedente.
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno uno stato di attuazione della presente legge predisposto dallOsservatorio regionale sul sistema agroindustriale piemontese di cui allarticolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese).
Capo III.
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE
12 MAGGIO 1980, N. 37 E DISCIPLINARE DELLE
STRADE
DEL VINO. ENOTECA DEL PIEMONTE
Art. 11.
(Modifica dellarticolo 2 della l.r. 37/1980)
1. Dopo il primo comma dellarticolo 2, della l.r. 37/1980, sono aggiunti i seguenti:
Le enoteche regionali possono istituire centri di informazione finalizzati alla produzione e diffusione di notizie sulle aree vitivinicole dei distretti dei vini, istituiti con legge regionale, e delle strade del vino.
I centri di cui al secondo comma possono svolgere attività di prenotazione di visite e soggiorni a carattere locale, per conto delle strutture private e pubbliche previ accordi e convenzioni con le medesime.
Le enoteche costituiscono a tutti gli effetti uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).
Ove stabilito dal piano di distretto previsto dalla legge regionale istitutiva dei distretti dei vini, le enoteche regionali possono realizzare e gestire anche strutture esterne alla propria sede.
Le caratteristiche tecniche, gli standard qualitativi e le modalità di funzionamento dei musei e dei centri di documentazione sono definite in uno specifico disciplinare.
Art. 12.
(Sostituzione dellarticolo 5 della l.r. 37/1980)
1. Larticolo 5 della l.r. 37/1980 è sostituito dal seguente:
Art. 5. (Strade del vino)
1. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. Le strade del vino costituiscono uno strumento attraverso il quale le risorse dei territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgate e promosse in forma di offerta enologica, enogastronomica, turistica, ricreativa e culturale.
2. Le strade del vino hanno tra i loro scopi la visita e laccesso alle cantine e ai luoghi di mescita, ai fini della promozione e dellofferta al pubblico dei vini e dei prodotti tipici locali.
3. Le attività di accoglienza, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e lorganizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nellambito del programma delle strade del vino sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui allarticolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dellagriturismo), secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni regionali vigenti.
Art. 13.
(Disciplinare delle strade del vino)
1. Il Consiglio di distretto, entro tre mesi dallinsediamento, trasmette una proposta di disciplinare delle norme tecniche per le strade del vino, di cui allarticolo 5 della l.r. 37/1980 come sostituito dalla presente legge, alla Giunta regionale che lapprova, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni.
2. La proposta di disciplinare:
a) definisce unimmagine e il relativo logo distintivo delle strade del vino in Piemonte, nel rispetto dei criteri di armonizzazione individuati dallUnione europea o concordati con altre Regioni interessate e con loro associazioni;
b) stabilisce standard minimi di qualità dellambiente e delle aziende delle strade del vino;
c) indica le caratteristiche generali della segnaletica informativa;
d) elenca le tipologie di siti, beni, percorsi, beni culturali ed ambientali, strutture pubbliche e private, attività e manifestazioni che possono essere oggetto di segnalazione;
e) indica linee guida per lo schema organizzativo e gestionale delle strade del vino;
f) individua gli strumenti di controllo ed il sistema sanzionatorio.
3. Il Consiglio di distretto si attiene al disciplinare di cui al comma 2 per lindividuazione degli interventi delle strade del vino, nellambito del piano di distretto.
4. Il disciplinare può essere modificato con la medesima procedura di cui al comma 1.
Art. 14.
(Costituzione dellEnoteca del Piemonte)
1. Le enoteche regionali si consorziano con atto pubblico per costituire lEnoteca del Piemonte avente lo scopo della promozione e della valorizzazione dei vini piemontesi a livello regionale, nazionale ed internazionale.
2. Possono aderire allEnoteca del Piemonte le associazioni dei produttori vitivinicoli piemontesi riconosciute e i consorzi di tutela dei vini a DOC e a DOCG nonchè istituzioni pubbliche o private interessate al settore vitivinicolo piemontese.
3. LEnoteca del Piemonte si dota di un apposito statuto a norma del codice civile.
4. Le spese di costituzione e quelle relative alla sede sono finanziate dalla Regione.
5. Le spese di funzionamento sono finanziate dalla Regione e da altri enti locali per un periodo di cinque anni a partire dalla data di insediamento degli organi dellEnoteca del Piemonte. La misura massima del contributo può essere del cento per cento per il primo anno. Per i successivi quattro anni tale misura è decrescente del venti per cento per ogni anno, secondo le seguenti percentuali: ottanta per cento nel secondo anno; sessantaquattro per cento nel terzo anno; cinquantadue per cento nel quarto anno; quarantadue per cento nel quinto anno.
6. LEnoteca del Piemonte ha sede a Torino dove, tra laltro, espone i vini a DOC e a DOCG del Piemonte e i prodotti enogastronomici piemontesi, con possibilità di istituire altre sedi distaccate in Italia e allestero.
7. La Giunta regionale, sentiti i Presidenti delle enoteche, entro un mese dallentrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario con lincarico di promuovere la costituzione dellEnoteca del Piemonte e di svolgere le funzioni connesse fino allinsediamento degli organi dellEnoteca.
8. Al Commissario viene riconosciuto un emolumento ed il rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per lattività di segreteria.
Capo V.
NORMATIVA ECONOMICA, DISPOSIZIONI
FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 15.
(Misure degli interventi)
1. Per lattuazione degli interventi di cui allarticolo 3, commi 2 e 3 sono concedibili ai soggetti attuatori di cui allarticolo 9 i seguenti contributi in conto capitale:
a) per interventi di indagine e studio, promozione e informazione, nonchè finalizzati al recupero del folclore e delle tradizioni storiche e rurali ed in generale allanimazione dei territori viticoli, fino allottanta per cento della spesa ammessa per le iniziative di enti e istituzioni pubbliche e fino al cinquanta per cento per iniziative di soggetti privati;
b) per interventi di formazione professionale e qualificazione degli operatori impegnati professionalmente nelle produzioni vitivinicole e nelle attività connesse e indotte del turismo enogastronomico e nella gestione dei territori e della tutela ambientale, fino allottanta per cento della spesa ammessa per le iniziative di enti e istituzioni pubbliche e fino al cinquanta per cento per iniziative di soggetti privati;
c) per iniziative di adeguamento strutturale che non riguardano attività di produzione e trasformazione possono essere concessi a favore di enti ed istituzioni pubbliche contributi fino allottanta per cento della spesa ammessa;
d) per gli interventi di progettazione, messa in loco e manutenzione della segnaletica delle strade del vino fino allottanta per cento della spesa ammessa a favore di enti e istituzioni pubbliche;
e) per gli interventi connessi alla realizzazione e allo sviluppo di sedi di collegamento tra produttori, commercianti e operatori della filiera e di qualificati centri di informazione, documentazione, fino allottanta per cento della spesa ammessa per le iniziative di enti e istituzioni pubbliche e fino al cinquanta per cento per iniziative di soggetti privati.
2. Il cofinanziamento regionale non può superare il cinquanta per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative che prevedono un contributo massimo dellottanta per cento la partecipazione finanziaria delle Province e degli enti locali non può essere inferiore al trenta per cento.
3. Le istruzioni operative di cui allarticolo 5, comma 4 stabiliscono i contenuti dei progetti di intervento presentati dai soggetti attuatori nonchè i criteri di ammissibilità, lesatta misura e le modalità di concessione dei contributi.
4. Per gli interventi di adeguamento strutturale nellambito delle iniziative delle strade del vino i soggetti privati hanno, a parità di tutte le altre condizioni, priorità di finanziamento nella concessione degli aiuti amministrati dalla Regione.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono elaborati ed attuati nel rispetto delle normative e degli orientamenti comunitari e nazionali.
Art. 16.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge può basarsi su risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale, regionale e degli enti locali nonchè su contributi dei privati.
2. Per lattuazione dei piani di distretto sono autorizzate a carico del bilancio regionale spese per lire 3.600 milioni per lesercizio 1999, per lire 3.700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 2000 al 2001.
3. Per gli oneri di carattere generale per lattuazione della legge, comprese le spese eventuali per la partecipazione a progetti comunitari, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascun esercizio dal 1999 al 2001. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito un capitolo con denominazione: Oneri di carattere generale per lattuazione della legge regionale che disciplina i distretti dei vini e le strade del vino del Piemonte.
4. Per i contributi per le spese di funzionamento dei Consigli di distretto di cui allarticolo 6 e dellEnoteca del Piemonte di cui allarticolo 14, per i compensi di cui allarticolo 7 e per le spese di predisposizione dei piani di distretto di cui agli articoli 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per lesercizio 1999 e di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 2000 al 2001. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito un capitolo con denominazione: Contributi ai Consigli di distretto, alle Province, allEnoteca del Piemonte, alle enoteche regionali e ad altri soggetti per le spese di funzionamento per lattuazione della legge regionale che disciplina i distretti dei vini e le strade del vino del Piemonte.
5. Per i contributi per gli interventi previsti nei piani di distretto è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per lesercizio 1999 e di lire 3.000 milioni per ciascun esercizio dal 2000 al 2001. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito il seguente capitolo: Contributi alle Province, ad altri enti locali, allEnoteca del Piemonte, alle enoteche regionali e ad altri soggetti pubblici e privati per interventi connessi allattuazione della legge regionale che disciplina i distretti dei vini e le strade del vino del Piemonte.
6. Alla spesa per lanno 1999 si fa fronte mediante riduzione di lire 600 milioni dal capitolo n. 15910 e di lire 3.000 milioni dal capitolo n. 27170; alla spesa per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte mediante riduzione di lire 700 milioni dal capitolo n. 15910 e di lire 3.000 milioni dal capitolo n. 27170 dei rispettivi esercizi. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno definiti con le relative leggi di bilancio.
Art. 17.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le politiche e gli interventi di cui agli articoli precedenti sono elaborati ed attuati nel rispetto delle normative e degli indirizzi comunitari e nazionali, nonchè dei principi di sussidiarietà e addizionalità delle risorse finanziarie.
2. La Regione può inoltre cofinanziare, sia sotto forma di partecipazione diretta che di contributi ad altri enti e forme associate, la partecipazione a progetti da presentarsi su programmi e iniziative dellUnione europea in materia di valorizzazione dei territori viticoli, di sperimentazione del commercio elettronico del vino, di promozione, armonizzazione e collegamenti delle strade europee del vino e di altri temi similari.
3. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere dellUnione europea sulla legge.
4. In fase di prima applicazione della presente legge i programmi di attuazione dei piani di distretto per lanno 1999 sono adottati entro tre mesi dallapprovazione dei piani di distretto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 agosto 1999
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin
Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 32 dell11 agosto 1999 (ndr)