Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03
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Legge regionale 25 giugno 1999, n. 13
Norme per lo sviluppo dellagricoltura biologica
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, al fine di contribuire allequilibrio dellambiente naturale e alla tutela della salute dei consumatori:
a) disciplina lapplicazione in Piemonte della normativa riguardante lagricoltura biologica in attuazione delle disposizioni comunitarie previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari), delle disposizioni nazionali previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico), nonché delle disposizioni in materia emanate a livello comunitario e nazionale;
b) promuove la diffusione del metodo di produzione biologica di prodotti agricoli, nonché della trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti biologici attraverso lassistenza interaziendale, la ricerca e la sperimentazione, la dimostrazione, linformazione e laggiornamento tecnico;
c) sostiene azioni di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici;
d) prevede priorità per le aziende biologiche nella concessione di finanziamenti.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Le definizioni di agricoltura biologica, azienda agricola in conversione biologica, azienda agricola biologica, preparatore, organismo di controllo, operatore sono quelle previste dal reg. (CEE) 2092/91, dal d.lgs. 220/1995 nonché dalle disposizioni in materia di agricoltura biologica emanate a livello comunitario e nazionale.
Art. 3.
(Notifiche)
1. Le notifiche di inizio o proseguimento dellattività, le variazioni di notifica nonché le conferme delle notifiche già effettuate al Ministero per le politiche agricole, devono essere presentate alla Provincia in cui è ubicata lazienda e allorganismo di controllo autorizzato scelto dalloperatore.
2. A tale scopo devono essere adottate le disposizioni contenute nellarticolo 6, comma 1, del d.lgs. 220/1995.
Art. 4.
(Elenco regionale degli operatori dellagricoltura biologica)
1. E istituito presso lAssessorato regionale allAgricoltura lelenco regionale degli operatori dellagricoltura biologica, suddiviso per provincia e distinto in sezioni secondo quanto previsto dallarticolo 8 del d.lgs. 220/1995.
2. Gli organismi di controllo comunicano alle Province il riconoscimento di idoneità degli operatori previsto dallarticolo 8, comma 5 e dallallegato III, primo capoverso, numero 2 del d.lgs. 220/1995.
3. Le Province, acquisite le predette comunicazioni, eseguiti i necessari riscontri documentali con le notifiche pervenute, comunicano allAssessorato regionale allAgricoltura i dati degli operatori previsti dalle disposizioni vigenti per inserirli nellelenco regionale.
4. Lelenco regionale degli operatori dellagricoltura biologica è gestito in modo informatico.
5. LAssessorato regionale allAgricoltura, in adempimento dellarticolo 8, comma 4 del d.lgs. 220/1995, provvede a comunicare al Ministero per le politiche agricole lelenco regionale, aggiornato al 31 dicembre dellanno precedente, degli operatori iscritti.
6. Lelenco regionale degli operatori dellagricoltura biologica è pubblico.
Art. 5.
(Modalità dei controlli sugli operatori)
1. Gli organismi di controllo effettuano i controlli sugli operatori in base al piano tipo previsto dallarticolo 9, paragrafo 5, lettera a) del reg. (CEE) 2092/91.
2. Il piano tipo è trasmesso dagli organismi di controllo allAssessorato regionale allAgricoltura che lo approva qualora sia conforme alla normativa vigente. Lapprovazione può essere subordinata allaccoglimento di osservazioni o proposte di modifica.
Art. 6.
(Vigilanza e sanzioni)
1. Le funzioni di vigilanza sugli organismi di controllo sono esercitate allAssessorato regionale allAgricoltura che può avvalersi delle Province.
2. Per quanto riguarda le sanzioni a carico degli operatori e degli organismi di controllo, vale quanto previsto dal reg. (CEE) 2092/91, dal d.lgs. 220/95 nonchè dalle disposizioni in materia emanate a livello comunitario e nazionale.
Art. 7.
(Associazioni dei produttori biologici)
1. La Regione Piemonte riconosce le associazioni dei produttori agricoli biologici ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 (relativo al miglioramento dellefficienza delle strutture agricole), e successive modifiche ed integrazioni, aventi come scopo:
a) lassistenza interaziendale per lapplicazione di metodi di agricoltura biologica;
b) la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dellagricoltura biologica, le informazioni e laggiornamento tecnico dei soci;
c) unattività aziendale in comune riguardante lagricoltura biologica;
d) altre attività riguardanti lagricoltura biologica.
2. Lassociazione deve:
a) associare almeno cento aziende agricole, il cui titolare sia imprenditore agricolo a titolo principale iscritto nellelenco regionale degli operatori dellagricoltura biologica. In aggiunta può associare aziende agricole il cui titolare è imprenditore agricolo;
b) costituirsi con atto notarile e dotarsi di un apposito statuto redatto secondo le indicazioni dellAssessorato regionale allAgricoltura;
c) prevedere il voto pro capite;
d) operare con programmi annuali di attività.
3. La Regione può concedere alle associazioni un contributo di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi di attività annuali, per i primi cinque anni successivi al loro riconoscimento, nei limiti di importo fissati dal reg. (CE) 950/97.
4. Sulla spesa ammessa per il programma annuale viene concesso un contributo fino all80 per cento.
Art. 8.
(Azioni di informazione e promozione)
1. La Regione finanzia programmi di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici attuandoli direttamente o tramite istituzioni qualificate o concedendo contributi alle stesse.
2. La Regione finanzia programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, informazione ed aggiornamento nel campo dellagricoltura biologica attuandoli direttamente o tramite istituzioni tecnico-scientifiche qualificate o concedendo contributi alle stesse.
Art. 9.
(Consulta regionale per lagricoltura biologica)
1. E istituita presso lAssessorato regionale allAgricoltura la Consulta regionale per lagricoltura biologica così composta:
a) Assessore regionale allAgricoltura o suo delegato che la presiede;
b) un rappresentante designato dallUnione delle Province piemontesi;
c) un esperto designato dallUniversità di Torino, Facoltà di Agraria;
d) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale operanti in tutte le province del Piemonte;
e) tre operatori dellagricoltura biologica iscritti nellelenco regionale, designati di comune accordo tra le associazioni dei produttori di cui allarticolo 7.
2. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta esperti nelle materie trattate, senza diritto di voto.
3. La Consulta è nominata, entro due mesi dallentrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, decade unitamente al Consiglio regionale e comunque svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Consulta.
4. La Consulta ha la finalità di fornire un apporto consultivo, tecnico, scientifico nel campo dellagricoltura biologica.
5. In particolare la Consulta viene sentita dallAssessorato regionale allAgricoltura:
a) nella predisposizione delle istruzioni per lapplicazione della presente legge;
b) per tutti gli aspetti generali che interessano lagricoltura biologica per i quali lAssessorato regionale allAgricoltura ritiene utile avvalersi della Consulta.
6. Per i componenti della Consulta è previsto il rimborso delle spese di trasporto.
Art. 10.
(Priorità per le aziende biologiche)
1. Le aziende agricole singole o associate, riconosciute biologiche, hanno priorità nella concessione di finanziamenti a parità di tutte le altre condizioni.
Art. 11.
(Istruzioni per lapplicazione della legge)
1. La Giunta regionale emana entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta regionale per lagricoltura biologica, le istruzioni per lapplicazione, riguardanti in particolare le procedure nonché tutti gli aspetti organizzativi ed operativi.
2. Entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva un programma di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici di cui allarticolo 8, anche integrato con gli aspetti educativi e salutistici.
Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la concessione dei contributi alle associazioni regionali di cui allarticolo 7 è stanziata la somma di lire 250 milioni per lanno 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito un capitolo con denominazione: Contributi alle associazioni dei produttori agricoli biologici per lassistenza interaziendale, la ricerca, la sperimentazione, le attività dimostrative ed informative.
2. Per le spese di cui allarticolo 8 è stanziata la somma di lire 250 milioni per lanno 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito un capitolo con denominazione: Oneri per programmi di ricerca, sperimentazione, informazione e promozione in materia di agricoltura biologica.
3. Allonere di lire 500 milioni per lesercizio 1999 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910. Per gli esercizi 2000 e 2001 si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.
Art. 13.
(Norme transitorie)
1. Le funzioni assegnate alle Province dalla presente legge continuano ad essere esercitate in via transitoria dalla Regione, tramite i Settori territoriali dellagricoltura, fino alla data di decorrenza dellesercizio delle funzioni in materia di agricoltura previste dalla legge regionale di attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dellAmministrazione centrale).
2. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dellUnione europea sulla legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 25 giugno 1999
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Antonino Masaracchio
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 30 giugno 1999 (ndr)