Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 1999, n. 76 - 29005

Istituzione dell’elenco degli organismi a scopo non lucrativo ai sensi dell’art. 2 comma 2 septies del decreto legislativo 19.6.1999 n. 229

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

di istituire l’elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria ai sensi dell’art. 2 comma 2 septies del decreto legislativo 19.6.99 n. 229, così come individuati in premessa;

di dare atto che l’elenco in questione, ai sensi dell’art. 1 comma 18 del decreto legislativo 19.6.99 n. 229, non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dal decreto legislativo 4.12.97 n. 460;

di definire le procedure di iscrizione per le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo così come di seguito specificato:

a) le istituzioni e gli organimi iscritti nel registro regionale regionale del volontariato di cui all’art. 3 comma 2 lettera b) L.R. 29.8.94 n. 38 e le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, iscritte nella sezione A) dell’albo regionale di all’art. 2 comma 2 lettera a) della L.R. 9.6.94 n. 18, che svolgono servizi socio-sanitari e di assistenza sanitaria, sono iscritti all’elenco previa verifica, da parte del competente ufficio regionale, dei requisiti stabiliti dall’art. 10 del decreto legislativo 460/97 e della espressa volontà dei medesimi a tale iscrizione;

b) le istituzioni e gli organismi già provvisoriamente accreditati con il SSN e iscritti all’anagrafe ONLUS,sono iscritti all’elenco previa espressa domanda, allegando un’autocertificazione di conformità ai dettami dell’art. 1 comma 18 del decreto legislativo 229/99;

c) le istituzioni e gli organismi di nuova costituzione o di nuova finalizzazione degli scopi statutari nel settore dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria, sono iscritti all’elenco previa espressa domanda, allegando copia dello statuto e autocertificazione di conformità ai dettami dell’art. 1 comma 18 del decreto legislativo 229/99;

d) entro il 31 Dicembre di ciascun anno l’elenco di cui trattasi sarà aggiornato sulla base delle nuove iscrizioni e della verifica delle istituzioni e degli organismi già iscritti e pubblicati sul BUR;

e) la verifica sarà operata mediante l’acquisizione entro il 30 Novembre di ciascun anno delle autocertificazioni di cui ai succitati punti b) e c) e dell’attestato di sussistenza o di continuità del rapporto di collaborazione con il SSN.

(omissis)