Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 1999, n. 76 - 29005
Istituzione dellelenco degli organismi a scopo non lucrativo ai sensi
dellart. 2 comma 2 septies del decreto legislativo 19.6.1999 n. 229
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
delibera
di istituire lelenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo
che svolgono attività nel settore dellassistenza sanitaria e socio sanitaria
ai sensi dellart. 2 comma 2 septies del decreto legislativo 19.6.99 n.
229, così come individuati in premessa;
di dare atto che lelenco in questione, ai sensi dellart. 1 comma 18 del
decreto legislativo 19.6.99 n. 229, non comporta il godimento dei benefici
fiscali previsti, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, dal decreto legislativo 4.12.97 n. 460;
di definire le procedure di iscrizione per le istituzioni e gli organismi
a scopo non lucrativo così come di seguito specificato:
a) le istituzioni e gli organimi iscritti nel registro regionale regionale
del volontariato di cui allart. 3 comma 2 lettera b) L.R. 29.8.94 n. 38
e le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, iscritte
nella sezione A) dellalbo regionale di allart. 2 comma 2 lettera a) della
L.R. 9.6.94 n. 18, che svolgono servizi socio-sanitari e di assistenza
sanitaria, sono iscritti allelenco previa verifica, da parte del competente
ufficio regionale, dei requisiti stabiliti dallart. 10 del decreto legislativo
460/97 e della espressa volontà dei medesimi a tale iscrizione;
b) le istituzioni e gli organismi già provvisoriamente accreditati con
il SSN e iscritti allanagrafe ONLUS,sono iscritti allelenco previa espressa
domanda, allegando unautocertificazione di conformità ai dettami dellart.
1 comma 18 del decreto legislativo 229/99;
c) le istituzioni e gli organismi di nuova costituzione o di nuova finalizzazione
degli scopi statutari nel settore dellassistenza sanitaria e socio sanitaria,
sono iscritti allelenco previa espressa domanda, allegando copia dello
statuto e autocertificazione di conformità ai dettami dellart. 1 comma
18 del decreto legislativo 229/99;
d) entro il 31 Dicembre di ciascun anno lelenco di cui trattasi sarà aggiornato
sulla base delle nuove iscrizioni e della verifica delle istituzioni e
degli organismi già iscritti e pubblicati sul BUR;
e) la verifica sarà operata mediante lacquisizione entro il 30 Novembre
di ciascun anno delle autocertificazioni di cui ai succitati punti b) e
c) e dellattestato di sussistenza o di continuità del rapporto di collaborazione
con il SSN.
(omissis)