Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2000
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Deliberazione del Consiglio Regionale 30 dicembre 1999, n. 606-17022
Statuto dellAgenzia Piemonte Lavoro - Legge regionale 14 dicembre 1998,
n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato
del lavoro)
(omissis)
Tale deliberazione, nel testo che segue, posta ai voti per appello nominale
effettuato mediante procedimento elettronico (allegato conservato agli
atti), è approvata con il seguente esito:
Presenti e votanti n. 38 Consiglieri, hanno risposto sì n. 34 Consiglieri,
hanno risposto no n. 4 Consiglieri
IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
- di approvare la proposta di Statuto dellAgenzia Piemonte Lavoro, così
come risulta dal documento allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
- di impegnare la Giunta regionale a trasmettere, per eventuali osservazioni
da portare allesame del Consiglio regionale, lo Statuto allegato, alla
Commissione regionale di concertazione ed al Comitato al lavoro e formazione
professionale di cui agli artt. 7 e 8 della l.r. 41/1998.
(omissis)
Allegato
Statuto
Capo I
Art. 1
1. E istituita, ai sensi dellarticolo 9 della legge regionale 14 dicembre
1998, n. 41, lAgenzia Piemonte Lavoro con sede legale in Torino, quale
ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica pubblica,
avente autonomia patrimoniale e contabile, nellambito delle risorse assegnate
dal bilancio regionale.
Art. 2
1. LAgenzia svolge le funzioni di cui allarticolo 9 della l.r. 41/98
e le altre funzioni individuate negli atti programmatori di cui agli articoli
3 e 4 della legge regionale medesima finalizzate alla realizzazione dellintegrazione
tra i servizi per limpiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative.
Capo II
Art. 3
1. Il Direttore, nominato ai sensi dellarticolo 10 comma 2 della l.r.
41/98, ha la rappresentanza legale dellAgenzia e svolge le seguenti funzioni:
a) sovrintende allattività dellAgenzia; ne dirige la struttura organizzativa;
provvede allorganizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie
e di controllo assegnate;
b) verifica i risultati e il rendimento dellattività svolta in relazione
agli obiettivi assegnati;
c) adotta gli atti previsti dallarticolo 11 comma 6 della l.r. 41/98 da
sottoporre allapprovazione della Giunta regionale;
d) sottoscrive gli atti negoziali; adotta gli atti amministrativi e contabili
di competenza dellAgenzia aventi rilevanza esterna; presiede le commissioni
di gara e di concorso. Può delegare la firma di specifiche tipologie di
atti ovvero la presidenza delle commissioni ad altro funzionario dipendente
dellAgenzia;
e) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio
e quelli di acquisizione delle entrate, nel rispetto delle leggi regionali
in materia;
f) sottoscrive i contratti di lavoro dei dipendenti dellAgenzia; adotta
gli atti di gestione del personale ed esercita il potere disciplinare attenendosi,
per quanto applicabili, alle disposizioni delle leggi regionali in materia
e ai contratti collettivi di lavoro;
g) promuove e resiste alle liti attive e passive ed ha il potere di conciliare
e transigere;
h) cura i rapporti con la Regione e con gli uffici statali nelle materie
di competenza;
i) conferisce gli incarichi e stipula i contratti e le convenzioni di cui
allarticolo 11 comma 3, della l.r. n. 41/98;
l) provvede a tutti gli altri compiti e funzioni conferiti dalla l.r. 41/98
e dal d.lgs. n. 469/97.
2. Il Direttore è responsabile dellattuazione del piano di lavoro annuale
e dei risultati conseguiti in relazione alle risorse assegnate.
3. Al Direttore si applicano le disposizioni in materia di responsabilità
e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali.
4. Il Direttore è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un funzionario
dipendente dellAgenzia da lui individuato. La sostituzione non dà diritto
a compensi aggiuntivi.
Art. 4
1. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dellarticolo
10 comma 5 della l.r. 41/98 svolge le seguenti funzioni:
a) elegge al suo interno il Presidente del Collegio;
b) esercita il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dellAgenzia
e in particolare formula, redigendo apposita relazione, osservazioni sul
bilancio preventivo, sul piano annuale di attività con riguardo agli aspetti
di carattere economico-finanziario, sul conto consuntivo e su tutti gli
altri atti sottoposti ad approvazione della Giunta regionale ai sensi dellarticolo
11 della l.r. n. 41/98;
c) verifica la regolare tenuta della contabilità;
d) redige, almeno semestralmente, una relazione sullandamento generale
della gestione economico-finanziaria dellAgenzia e la trasmette al Presidente
della Giunta regionale;
e) verifica, ogni quadrimestre, la consistenza di cassa e lesistenza dei
lavori e dei titoli di proprietà dellente o da esso ricevuti in pegno,
cauzione o custodia.
2. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi, nonchè tutte
le volte che se ne ravvisi la necessità. Nella prima seduta il Collegio
adotta il regolamento sulle modalità di convocazione, di funzionamento
e di subingresso dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei membri
effettivi. Alle riunioni parteciperanno anche i membri supplenti senza
prendere parte alle decisioni salvo che sostituiscano i componenti effettivi.
Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni deve
redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto
in apposito libro delle adunanze. Ciascun componente del Collegio, compresi
i supplenti, ha diritto di accedere agli atti, documenti ed informazioni
utili allesercizio del mandato e procedure a ispezioni e controlli.
3. Non possono far parte del Collegio dei revisori:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dallarticolo 2382 del
c.c., il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore entro il quarto
grado e coloro che sono legati allAgenzia da un rapporto continuativo
di prestazione dopera retribuita;
b) i fornitori dellAgenzia, coloro che sono incaricati delle funzioni
di cui allarticolo 11, comma 3, della l.r. n. 41/1998, i titolari, i soci,
gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti
nelle materie di competenza dellAgenzia;
c) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti allattività
dellAgenzia, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa,
siano stati costituiti in mora ai sensi dellarticolo 1219 del c.c. oppure
di trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219.
4. Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi
nel corso dellesercizio finanziario, a tre sedute consecutive, decade
dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorchè motivata,
si protragga per oltre nove mesi.
5. Ai membri del Collegio spetta una indennità annua lorda pari al dieci
per cento degli emolumenti del Direttore; al Presidente del Collegio spetta
una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri
componenti. Ai membri del Collegio spetta altresì il rimborso delle spese
di viaggio sostenute per lo svolgimento dellincarico, nella misura prevista
per i dirigenti regionali.
Capo III
Art. 5
1. LAgenzia dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:
a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
b) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata
dalla legge di approvazione del bilancio di previsione;
c) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati;
d) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui alla lettera
a);
e) proventi derivanti dai servizi resi a privati ai sensi dellarticolo
9, comma 6, della l.r. n. 41/98.
2. Fanno parte del patrimonio dellAgenzia i beni patrimoniali trasferiti
alla Regione e conferiti allAgenzia ai sensi dellarticolo 19 della l.r.
n. 41/98.
Art. 6
1. Il Direttore entro il 31 gennaio adotta il piano annuale di attività
dellAgenzia e lo sottopone alla Giunta regionale per lapprovazione e
linserimento nel piano annuale di cui allarticolo 4 della l.r. n. 41/98.
2. Il piano annuale:
a) definisce le azioni da realizzare in relazione agli obiettivi fissati
dalla Regione negli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento
di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della l.r. n. 41/98;
b) prevede le attività da realizzare nei confronti delle Province, dei
Comuni e delle Comunità montane ai sensi dellarticolo 9, comma 5, della
l.r. n. 41/98;
c) individua le prestazioni che, nel rispetto delle direttive stabilite
dalla Giunta regionale, possono essere svolte a titolo oneroso a favore
di privati ai sensi dellarticolo 9, comma 6, della l.r. n. 41/98.
Art. 7
1. LAgenzia conforma la propria contabilità a quella della Regione, applicando,
ove compatibili, le norme contenute nella l.r. 25 dicembre 1981, n. 55.
2. Il sistema contabile dellAgenzia è basato sul bilancio pluriennale
e sul bilancio annuale di previsione strutturati in analogia ai corrispondenti
strumenti contabili della Regione.
3. Il bilancio è deliberato dal Direttore e trasmesso alla Giunta regionale
in tempo utile per la relativa approvazione.
Art. 8
1. Entro il 31 marzo il Direttore delibera il conto consuntivo della gestione
conclusasi il 31 dicembre precedente e, unitamente alla relazione del Collegio
dei Revisori, lo trasmette per lapprovazione alla Giunta regionale.
Art. 9
1. Il servizio di Tesoreria dellAgenzia è svolto dal Tesoriere della Regione
individuato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59.
Capo V
Art. 10
1. La struttura organizzativa e la dotazione organica dellAgenzia sono
definite dalla Giunta regionale ai sensi dellart. 11, comma 1, della l.r.
n. 41/98.
2. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del
personale è regolato dalle disposizioni relative ai dipendenti regionali.
Art. 11
1. La vigilanza sullAgenzia è esercitata dalla Giunta regionale ai sensi
dellart. 11, comma 6, della l.r. n. 41/98.
2. La Giunta regionale in particolare:
a) emana direttive per lattività dellAgenzia al fine di garantirne la
conformità agli atti di indirizzo, programmazione e coordinamento della
Regione;
b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive
impartite;
c) esercita il controllo sugli atti adottati dal direttore ai sensi dellart.
11, comma 6, lettere a), b), c) e d) della l.r. n. 41/98, nelle forme e
secondo le modalità stabilite dalla Giunta stessa;
d) esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia nelladozione di atti
obbligatori da parte del Direttore, previo invito a provvedere entro u
n congruo termine;
e) esercita il controllo sugli organi disponendo la decadenza di uno o
più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze
o la risoluzione anticipata del contratto del Direttore in caso di reiterate
violazioni di disposizioni normative o di accertate gravi disfunzioni nella
direzione dellAgenzia. In caso di risoluzione anticipata del contratto
del Direttore, il Presidente della Giunta regionale, nelle more della nomina
del nuovo Direttore, incarica della gestione dellAgenzia il funzionario
di qualifica più elevata e, in caso di parità, più anziano di età determinando
anche il relativo trattamento economico aggiuntivo.
Capo V
Art. 12
1. La revisione o la modifica dello Statuto sono deliberate dal Consiglio
regionale con la procedura prevista dallarticolo 9, comma 2, della l.r.
n. 41/98.
Art. 13
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
sul bollettino ufficiale della Regione.
(omissis)
dellAgenzia Piemonte Lavoro
Sede, Natura Giuridica e Funzioni
Sede e natura giuridica
Funzioni
Organi
Il Direttore
Il Collegio dei revisori dei conti
Finanza e contabilità
Mezzi patrimoniali e finanziari
Piano annuale di attività
Bilancio di previsione
Conto consuntivo
Servizio di Tesoreria
Organizzazione e vigilanza
Organizzazione e personale
Vigilanza e controllo
Norme finali
Revisione e modifica dello Statuto
Entrata in vigore