Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2000

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Deliberazione del Consiglio Regionale 30 dicembre 1999, n. 606-17022

Statuto dell’Agenzia Piemonte Lavoro - Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro)

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, posta ai voti per appello nominale effettuato mediante procedimento elettronico (allegato conservato agli atti), è approvata con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 38 Consiglieri, hanno risposto sì n. 34 Consiglieri, hanno risposto no n. 4 Consiglieri

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

- di approvare la proposta di Statuto dell’Agenzia Piemonte Lavoro, così come risulta dal documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di impegnare la Giunta regionale a trasmettere, per eventuali osservazioni da portare all’esame del Consiglio regionale, lo Statuto allegato, alla Commissione regionale di concertazione ed al Comitato al lavoro e formazione professionale di cui agli artt. 7 e 8 della l.r. 41/1998.

(omissis)

Allegato

Statuto
dell’Agenzia Piemonte Lavoro

Capo I
Sede, Natura Giuridica e Funzioni

Art. 1
Sede e natura giuridica

1. E’ istituita, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, l’Agenzia Piemonte Lavoro con sede legale in Torino, quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile, nell’ambito delle risorse assegnate dal bilancio regionale.

Art. 2
Funzioni

1. L’Agenzia svolge le funzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 41/98 e le altre funzioni individuate negli atti programmatori di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale medesima finalizzate alla realizzazione dell’integrazione tra i servizi per l’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.

Capo II
Organi

Art. 3
Il Direttore

1. Il Direttore, nominato ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della l.r. 41/98, ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e svolge le seguenti funzioni:

a) sovrintende all’attività dell’Agenzia; ne dirige la struttura organizzativa; provvede all’organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate;

b) verifica i risultati e il rendimento dell’attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati;

c) adotta gli atti previsti dall’articolo 11 comma 6 della l.r. 41/98 da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;

d) sottoscrive gli atti negoziali; adotta gli atti amministrativi e contabili di competenza dell’Agenzia aventi rilevanza esterna; presiede le commissioni di gara e di concorso. Può delegare la firma di specifiche tipologie di atti ovvero la presidenza delle commissioni ad altro funzionario dipendente dell’Agenzia;

e) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate, nel rispetto delle leggi regionali in materia;

f) sottoscrive i contratti di lavoro dei dipendenti dell’Agenzia; adotta gli atti di gestione del personale ed esercita il potere disciplinare attenendosi, per quanto applicabili, alle disposizioni delle leggi regionali in materia e ai contratti collettivi di lavoro;

g) promuove e resiste alle liti attive e passive ed ha il potere di conciliare e transigere;

h) cura i rapporti con la Regione e con gli uffici statali nelle materie di competenza;

i) conferisce gli incarichi e stipula i contratti e le convenzioni di cui all’articolo 11 comma 3, della l.r. n. 41/98;

l) provvede a tutti gli altri compiti e funzioni conferiti dalla l.r. 41/98 e dal d.lgs. n. 469/97.

2. Il Direttore è responsabile dell’attuazione del piano di lavoro annuale e dei risultati conseguiti in relazione alle risorse assegnate.

3. Al Direttore si applicano le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali.

4. Il Direttore è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un funzionario dipendente dell’Agenzia da lui individuato. La sostituzione non dà diritto a compensi aggiuntivi.

Art. 4
Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell’articolo 10 comma 5 della l.r. 41/98 svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno il Presidente del Collegio;

b) esercita il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Agenzia e in particolare formula, redigendo apposita relazione, osservazioni sul bilancio preventivo, sul piano annuale di attività con riguardo agli aspetti di carattere economico-finanziario, sul conto consuntivo e su tutti gli altri atti sottoposti ad approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11 della l.r. n. 41/98;

c) verifica la regolare tenuta della contabilità;

d) redige, almeno semestralmente, una relazione sull’andamento generale della gestione economico-finanziaria dell’Agenzia e la trasmette al Presidente della Giunta regionale;

e) verifica, ogni quadrimestre, la consistenza di cassa e l’esistenza dei lavori e dei titoli di proprietà dell’ente o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

2. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi, nonchè tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Nella prima seduta il Collegio adotta il regolamento sulle modalità di convocazione, di funzionamento e di subingresso dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Alle riunioni parteciperanno anche i membri supplenti senza prendere parte alle decisioni salvo che sostituiscano i componenti effettivi. Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze. Ciascun componente del Collegio, compresi i supplenti, ha diritto di accedere agli atti, documenti ed informazioni utili all’esercizio del mandato e procedure a ispezioni e controlli.

3. Non possono far parte del Collegio dei revisori:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del c.c., il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore entro il quarto grado e coloro che sono legati all’Agenzia da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita;

b) i fornitori dell’Agenzia, coloro che sono incaricati delle funzioni di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. n. 41/1998, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza dell’Agenzia;

c) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all’attività dell’Agenzia, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati costituiti in mora ai sensi dell’articolo 1219 del c.c. oppure di trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219.

4. Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell’esercizio finanziario, a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorchè motivata, si protragga per oltre nove mesi.

5. Ai membri del Collegio spetta una indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore; al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Capo III
Finanza e contabilità

Art. 5
Mezzi patrimoniali e finanziari

1. L’Agenzia dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;

b) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio di previsione;

c) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati;

d) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui alla lettera a);

e) proventi derivanti dai servizi resi a privati ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della l.r. n. 41/98.

2. Fanno parte del patrimonio dell’Agenzia i beni patrimoniali trasferiti alla Regione e conferiti all’Agenzia ai sensi dell’articolo 19 della l.r. n. 41/98.

Art. 6
Piano annuale di attività

1. Il Direttore entro il 31 gennaio adotta il piano annuale di attività dell’Agenzia e lo sottopone alla Giunta regionale per l’approvazione e l’inserimento nel piano annuale di cui all’articolo 4 della l.r. n. 41/98.

2. Il piano annuale:

a) definisce le azioni da realizzare in relazione agli obiettivi fissati dalla Regione negli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della l.r. n. 41/98;

b) prevede le attività da realizzare nei confronti delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della l.r. n. 41/98;

c) individua le prestazioni che, nel rispetto delle direttive stabilite dalla Giunta regionale, possono essere svolte a titolo oneroso a favore di privati ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della l.r. n. 41/98.

Art. 7
Bilancio di previsione

1. L’Agenzia conforma la propria contabilità a quella della Regione, applicando, ove compatibili, le norme contenute nella l.r. 25 dicembre 1981, n. 55.

2. Il sistema contabile dell’Agenzia è basato sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione strutturati in analogia ai corrispondenti strumenti contabili della Regione.

3. Il bilancio è deliberato dal Direttore e trasmesso alla Giunta regionale in tempo utile per la relativa approvazione.

Art. 8
Conto consuntivo

1. Entro il 31 marzo il Direttore delibera il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, lo trasmette per l’approvazione alla Giunta regionale.

Art. 9
Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria dell’Agenzia è svolto dal Tesoriere della Regione individuato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59.

Capo V
Organizzazione e vigilanza

Art. 10
Organizzazione e personale

1. La struttura organizzativa e la dotazione organica dell’Agenzia sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. n. 41/98.

2. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale è regolato dalle disposizioni relative ai dipendenti regionali.

Art. 11
Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull’Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 11, comma 6, della l.r. n. 41/98.

2. La Giunta regionale in particolare:

a) emana direttive per l’attività dell’Agenzia al fine di garantirne la conformità agli atti di indirizzo, programmazione e coordinamento della Regione;

b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite;

c) esercita il controllo sugli atti adottati dal direttore ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettere a), b), c) e d) della l.r. n. 41/98, nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla Giunta stessa;

d) esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione di atti obbligatori da parte del Direttore, previo invito a provvedere entro u n congruo termine;

e) esercita il controllo sugli organi disponendo la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze o la risoluzione anticipata del contratto del Direttore in caso di reiterate violazioni di disposizioni normative o di accertate gravi disfunzioni nella direzione dell’Agenzia. In caso di risoluzione anticipata del contratto del Direttore, il Presidente della Giunta regionale, nelle more della nomina del nuovo Direttore, incarica della gestione dell’Agenzia il funzionario di qualifica più elevata e, in caso di parità, più anziano di età determinando anche il relativo trattamento economico aggiuntivo.

Capo V
Norme finali

Art. 12
Revisione e modifica dello Statuto

1. La revisione o la modifica dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale con la procedura prevista dall’articolo 9, comma 2, della l.r. n. 41/98.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

(omissis)