Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2000

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Deliberazione del Consiglio Regionale 30 dicembre 1999, n. 607-17023

Programmazione pluriennale di interventi per l’impiantistica sportiva 1999-2001 in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie)

(omissis)

Tale deliberazione, così emendata, posta ai voti per alzata di mano è approvata con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 32 Consiglieri, hanno risposto sì n. 30 Consiglieri, si sono astenuti n. 2 Consiglieri

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

di approvare il “Programma pluriennale d’interventi per l’impiantistica sportiva 1999-2001", allegato alla presente deliberazione della quale fa parte integrante;

di dare atto che per l’attuazione del Programma pluriennale d’interventi per l’impiantistica sportiva 1999-2001 si fa fronte per il 1999 con le dotazioni previste dal capitolo n. 20930.

Programma Pluriennale d’Interventi per l’impiantistica sportiva 1999-2001 - Tit. III, Art. 3 Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93

Art. 1
Obiettivi e caratteristiche del programma

1 - La Regione, in collaborazione con le Province, favorisce il miglioramento, il recupero funzionale e il potenziamento dell’impiantistica sportiva in Piemonte, in attuazione del Titolo II della legge regionale 22.12.1995, n. 93 e per le finalità previste dall’art. 1 della stessa legge.

2 - Gli interventi previsti dal presente programma sono finanziati mediante contributi o mutui concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altri Istituti di credito, sulla base anche di apposite convenzioni stipulate con la Regione.

3 - La Regione, secondo gli indirizzi del presente programma, individua gli interventi da ammettere ai contributi regionali di cui al comma precedente.

4. - La Regione attiverà l’apposita garanzia fideiussoria di cui all’art. 4 della legge regionale 22.12.1995, n. 93 al fine di favorire gli investimenti da parte dei soggetti privati indicati dall’art. 4. 4, comma 2, lettera b della citata legge.

5 - Il programma ha la validità per gli anni 1999-2001.

Art. 2
Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente programma:

a) - le Province, le Comunità Montane, i Comuni e loro consorzi o aziende o società a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme previste dal Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” e successive modifiche ed integrazioni, ed altri Enti pubblici;

b) - le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, le Società e le Associazioni sportive aventi personalità giuridica e riconosciute dal CONI, gli Enti di promozione Sportiva aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI, le Società e le Associazioni sportive affiliate ai predetti Enti di Promozione Sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica, gli Enti morali che perseguono, in conformità delle normative che li concernono e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fine di lucro. (art. 3 della legge 24.12.1957, così come sostituito dall’art. 2 della legge 18.2.1983, n. 50).

2. Possono altresì accedere ai finanziamenti previsti dal presente programma, relativamente ai contributi in conto capitale di cui all’art. 4 commi 4 e 6, le Associazioni e Società sportive affiliate, da almeno un anno, alle Federazioni Sportive Nazionali ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, costituite senza scopo di lucro, limitatamente alle Azioni 1 e 3 lettera b) per interventi su impianti sportivi e/o su aree nella loro piena disponibilità (proprietà, affitto, concessione ecc.) per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente programma. Per ottenere il finanziamento i soggetti di cui al presente comma dovranno dimostrare preventivamente la copertura dei costi di realizzazione del progetto per la parte eccedente il contributo regionale e indicare la data prevista di fine lavori. Il mancato rispetto della data prevista di fine lavori comporta la revoca del contributo. Rispetto alla data di fine lavori é ammessa una proroga dei termini solo per documentate cause di forza maggiore e per un periodo massimo di 6 mesi.

Art. 3
Azioni del programma

1. Il programma pluriennale per l’impiantistica sportiva 1999-2001 si articola nelle seguenti azioni:

Azione 1 recupero funzionale e straordinaria manutenzione di impianti sportivi

L’azione è diretta a migliorare la possibilità di utilizzo degli impianti esistenti e a favorire la loro gestibilità sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico. Sono compresi tra gli altri, in detta azione, gli interventi relativi:

a) - all’abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti esistenti ai sensi della legge 9.1.1989, n. 13 e del D.M 14.6.1989, n. 236;

b) - all’adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;

c).- al miglioramento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi dati da Enti pubblici “in concessione ”a Società sportive;

d) - all’acquisto di attrezzature sportive.

e) - realizzazione di aree di servizio, centri di ristoro ed aggregazione a completamento del centro sportivo.

Azione 2 interventi in aree con gravi carenze impiantistiche

L’azione, tesa al riequilibrio dei servizi nei confronti della domanda, è diretta a favorire la realizzazione di impianti per la pratica sportiva di base e specialistica in aree in cui sono riscontrabili gravi carenze impiantistiche che pregiudicano la possibilità di praticare l’attività sportiva, soprattutto da parte dei ragazzi in età scolare, dei giovani e dei portatori di handicap. In tale ambito assumono particolare importanza:

a) gli interventi in bacini di utenza con una dotazione di impianti inferiori alla media regionale, nelle quali è necessario rafforzare i servizi di base a favore della collettività;

b) gli interventi nelle aree caratterizzate da forte sviluppo urbanistico e demografico;

c) gli interventi di nuova realizzazione e/o potenziamento di impianti medio-piccoli con requisiti di polifunzionalità e polivalenza nelle zone marginali e periferiche delle grandi aree urbane, per favorire la pratica sportiva di un utenza non specialistica.

d) interventi di eccellenza volti a favorire la pratica sportiva da parte dei soggetti disabili in bacini di utenza carenti, definiti in accordo con l’Assessorato Regionale all’Assistenza e la Federazione sport disabili, secondo normative tecniche stabilite ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 22.12.1995, n. 93.

Azione 3 realizzazione di spazi attrezzati per le attività fisico-motorie e aree verdi

L’azione è diretta a favorire:

a) la pratica fisico-motoria e la relativa aggregazione sociale, in aree e spazi non destinati in modo specifico all’impiantistica sportiva e nei quali si integrano diverse funzioni quali attività culturali, associative e di ritrovo.

b) la realizzazione di interventi di sistemazione e di attrezzatura di aree verdi e di spazi urbani, per consentire un loro utilizzo per le attività fisico-motorie anche individualizzate e non organizzate.

Azione 4 interventi su impianti con grande bacino d’utenza

L’azione prevede la realizzazione di impianti che per caratteristiche tipologiche si rivolgono ad un grande bacino di utenza (quali le piscine, le palestre-palazzetti, i campi di atletica leggera), da localizzarsi in aree che esprimono una domanda sportiva adeguata alla potenzialità dell’impianto e tale che garantisca una corretta gestibilità sotto il profilo funzionale che economico.

Azione 5 realizzazione di impianti sportivi in località turistica

L’azione è diretta a favorire il miglioramento e la realizzazione degli impianti sportivi che integrano l’offerta delle località turistiche ed in particolare l’offerta delle strutture ricettive, migliorando la capacità di attrattiva delle località stesse ed ampliandone il periodo di fruizione.

Rientrano nell’azione anche gli interventi di miglioramento, manutenzione straordinaria e di sostituzione degli impianti per la pratica dello sci.

Azione 6 interventi di impiantistica di interesse nazionale e internazionale.

L’azione prevede la ristrutturazione, l’adeguamento, il miglioramento funzionale, nonchè il potenziamento e la nuova realizzazione di impianti sportivi atti a consentire lo svolgimento di manifestazioni agonistiche di rango nazionale ed internazionale.

Art. 4 - Intervento finanziario di sostegno

1 - Gli interventi previsti dalle azioni di cui all’art. 3 del presente programma sono finanziati mediante contributi, mutui e garanzie fideiussorie concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altri Istituti di credito, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Regione.

2 - La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con l’Istituto per il Credito Sportivo o con altri Istituti di credito, apposita convenzione che definisca le modalità di ammissione a finanziamento e di concessione dei mutui.

3 - Per gli interventi compresi nelle azioni 1-2-3-4-5, ricadenti nei Comuni di cui all’allegato A della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), sono previsti contributi ad abbattimento dell’1,8 per cento degli interessi sui mutui per gli enti pubblici; per gli interventi di enti pubblici o soggetti privati convenzionati con enti pubblici sono previsti contributi ad abbattimento dell’1,5 per cento degli interessi sui mutui; per gli interventi a favore di soggetti privati sono previsti contributi ad abbattimento dell’1 per cento degli interessi sui mutui.

4 - Per gli interventi di cui all’azione 1 con costi di investimento fino a lire 300.000.000 sono previsti, per i soggetti privati di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) e comma 2, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile.

5 - Per gli interventi di cui all’azione 2 lettera d) é previsto un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ammissibile il cui tetto massimo sarà stabilito con provvedimento della Giunta regionale.

6 - Per gli interventi di cui all’azione 3 lettere a) e b) sono previsti contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile per costi di investimento fino a lire 300.000.000.

7 - Per gli interventi di cui all’azione 6, nel caso di cofinanziamento con fondi nazionali e/o comunitari, la Regione può intervenire al 50% della quota a carico del soggetto attuatore fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie sulla concorrenza e delle percentuali di contribuzione previste in regime di aiuto per interventi cofinanziati dall’Unione Europea.

8 - Per le azioni 1-2-3-4-5 la Regione concede garanzia fideiussoria ai soggetti privati di cui all’art. 4 comma 2 lettera b) della legge regionale 22.12.1995, n. 93, fino ad un massimo di 1/3 della spesa ammissibile.

Nel caso in cui l’intervento sia fatto su aree o immobili di proprietà di un Ente Locale, i restanti 2/3 della garanzia fideiussoria dovranno essere rilasciati dal soggetto pubblico e dal soggetto attuatore in misura ripartita tra loro, come da accordi evidenziati nelle specifiche Convenzioni regolanti la concessione dei diritti reali.

Art. 5
Norme finali e transitorie

1 - Per il primo anno di attuazione del programma la Giunta regionale è incaricata ad individuare modalità di collaborazione e di programmazione degli investimenti di cui al presente programma con le province;

2 - La Giunta Regionale è autorizzata a stabilire le procedure amministrative di attuazione del presente programma comprensive della tempistica, dei criteri di ammissibilità e valutazione per la presentazione delle proposte progettuali.

3 - La Giunta Regionale è tenuta a presentare al Consiglio Regionale, entro il primo semestre di ogni anno di programmazione, un rapporto informativo relativo ai risultati dell’attuazione del programma dell’anno precedente.

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)