Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2000
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Deliberazione del Consiglio Regionale 30 dicembre 1999, n. 607-17023
Programmazione pluriennale di interventi per limpiantistica sportiva 1999-2001
in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per
lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie)
(omissis)
Tale deliberazione, così emendata, posta ai voti per alzata di mano è approvata
con il seguente esito:
Presenti e votanti n. 32 Consiglieri, hanno risposto sì n. 30 Consiglieri,
si sono astenuti n. 2 Consiglieri
IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
di approvare il Programma pluriennale dinterventi per limpiantistica
sportiva 1999-2001", allegato alla presente deliberazione della quale fa
parte integrante;
di dare atto che per lattuazione del Programma pluriennale dinterventi
per limpiantistica sportiva 1999-2001 si fa fronte per il 1999 con le
dotazioni previste dal capitolo n. 20930.
Programma Pluriennale dInterventi per limpiantistica sportiva 1999-2001
- Tit. III, Art. 3 Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93
Art. 1
1 - La Regione, in collaborazione con le Province, favorisce il miglioramento,
il recupero funzionale e il potenziamento dellimpiantistica sportiva in
Piemonte, in attuazione del Titolo II della legge regionale 22.12.1995,
n. 93 e per le finalità previste dallart. 1 della stessa legge.
2 - Gli interventi previsti dal presente programma sono finanziati mediante
contributi o mutui concessi dallIstituto per il Credito Sportivo o da
altri Istituti di credito, sulla base anche di apposite convenzioni stipulate
con la Regione.
3 - La Regione, secondo gli indirizzi del presente programma, individua
gli interventi da ammettere ai contributi regionali di cui al comma precedente.
4. - La Regione attiverà lapposita garanzia fideiussoria di cui allart.
4 della legge regionale 22.12.1995, n. 93 al fine di favorire gli investimenti
da parte dei soggetti privati indicati dallart. 4. 4, comma 2, lettera
b della citata legge.
5 - Il programma ha la validità per gli anni 1999-2001.
Art. 2
1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente programma:
a) - le Province, le Comunità Montane, i Comuni e loro consorzi o aziende
o società a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme previste
dal Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 Ordinamento delle autonomie
locali e successive modifiche ed integrazioni, ed altri Enti pubblici;
b) - le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, le Società
e le Associazioni sportive aventi personalità giuridica e riconosciute
dal CONI, gli Enti di promozione Sportiva aventi personalità giuridica
e riconosciuti dal CONI, le Società e le Associazioni sportive affiliate
ai predetti Enti di Promozione Sportiva, costituite senza fine di lucro,
aventi personalità giuridica, gli Enti morali che perseguono, in conformità
delle normative che li concernono e sia pure indirettamente, finalità ricreative
e sportive senza fine di lucro. (art. 3 della legge 24.12.1957, così come
sostituito dallart. 2 della legge 18.2.1983, n. 50).
2. Possono altresì accedere ai finanziamenti previsti dal presente programma,
relativamente ai contributi in conto capitale di cui allart. 4 commi 4
e 6, le Associazioni e Società sportive affiliate, da almeno un anno, alle
Federazioni Sportive Nazionali ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI, costituite senza scopo di lucro, limitatamente alle Azioni 1
e 3 lettera b) per interventi su impianti sportivi e/o su aree nella loro
piena disponibilità (proprietà, affitto, concessione ecc.) per un periodo
non inferiore a 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dellanno successivo
a quello di presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente
programma. Per ottenere il finanziamento i soggetti di cui al presente
comma dovranno dimostrare preventivamente la copertura dei costi di realizzazione
del progetto per la parte eccedente il contributo regionale e indicare
la data prevista di fine lavori. Il mancato rispetto della data prevista
di fine lavori comporta la revoca del contributo. Rispetto alla data di
fine lavori é ammessa una proroga dei termini solo per documentate cause
di forza maggiore e per un periodo massimo di 6 mesi.
Art. 3
1. Il programma pluriennale per limpiantistica sportiva 1999-2001 si articola
nelle seguenti azioni:
Azione 1 recupero funzionale e straordinaria manutenzione di impianti sportivi
Lazione è diretta a migliorare la possibilità di utilizzo degli impianti
esistenti e a favorire la loro gestibilità sotto il profilo tecnico-funzionale
ed economico. Sono compresi tra gli altri, in detta azione, gli interventi
relativi:
a) - allabbattimento delle barriere architettoniche degli impianti esistenti
ai sensi della legge 9.1.1989, n. 13 e del D.M 14.6.1989, n. 236;
b) - alladeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza e
igienico-sanitarie;
c).- al miglioramento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi
dati da Enti pubblici in concessione a Società sportive;
d) - allacquisto di attrezzature sportive.
e) - realizzazione di aree di servizio, centri di ristoro ed aggregazione
a completamento del centro sportivo.
Azione 2 interventi in aree con gravi carenze impiantistiche
Lazione, tesa al riequilibrio dei servizi nei confronti della domanda,
è diretta a favorire la realizzazione di impianti per la pratica sportiva
di base e specialistica in aree in cui sono riscontrabili gravi carenze
impiantistiche che pregiudicano la possibilità di praticare lattività
sportiva, soprattutto da parte dei ragazzi in età scolare, dei giovani
e dei portatori di handicap. In tale ambito assumono particolare importanza:
a) gli interventi in bacini di utenza con una dotazione di impianti inferiori
alla media regionale, nelle quali è necessario rafforzare i servizi di
base a favore della collettività;
b) gli interventi nelle aree caratterizzate da forte sviluppo urbanistico
e demografico;
c) gli interventi di nuova realizzazione e/o potenziamento di impianti
medio-piccoli con requisiti di polifunzionalità e polivalenza nelle zone
marginali e periferiche delle grandi aree urbane, per favorire la pratica
sportiva di un utenza non specialistica.
d) interventi di eccellenza volti a favorire la pratica sportiva da parte
dei soggetti disabili in bacini di utenza carenti, definiti in accordo
con lAssessorato Regionale allAssistenza e la Federazione sport disabili,
secondo normative tecniche stabilite ai sensi dellart. 6 della legge regionale
22.12.1995, n. 93.
Azione 3 realizzazione di spazi attrezzati per le attività fisico-motorie
e aree verdi
Lazione è diretta a favorire:
a) la pratica fisico-motoria e la relativa aggregazione sociale, in aree
e spazi non destinati in modo specifico allimpiantistica sportiva e nei
quali si integrano diverse funzioni quali attività culturali, associative
e di ritrovo.
b) la realizzazione di interventi di sistemazione e di attrezzatura di
aree verdi e di spazi urbani, per consentire un loro utilizzo per le attività
fisico-motorie anche individualizzate e non organizzate.
Azione 4 interventi su impianti con grande bacino dutenza
Lazione prevede la realizzazione di impianti che per caratteristiche tipologiche
si rivolgono ad un grande bacino di utenza (quali le piscine, le palestre-palazzetti,
i campi di atletica leggera), da localizzarsi in aree che esprimono una
domanda sportiva adeguata alla potenzialità dellimpianto e tale che garantisca
una corretta gestibilità sotto il profilo funzionale che economico.
Azione 5 realizzazione di impianti sportivi in località turistica
Lazione è diretta a favorire il miglioramento e la realizzazione degli
impianti sportivi che integrano lofferta delle località turistiche ed
in particolare lofferta delle strutture ricettive, migliorando la capacità
di attrattiva delle località stesse ed ampliandone il periodo di fruizione.
Rientrano nellazione anche gli interventi di miglioramento, manutenzione
straordinaria e di sostituzione degli impianti per la pratica dello sci.
Azione 6 interventi di impiantistica di interesse nazionale e internazionale.
Lazione prevede la ristrutturazione, ladeguamento, il miglioramento funzionale,
nonchè il potenziamento e la nuova realizzazione di impianti sportivi atti
a consentire lo svolgimento di manifestazioni agonistiche di rango nazionale
ed internazionale.
Art. 4 - Intervento finanziario di sostegno
1 - Gli interventi previsti dalle azioni di cui allart. 3 del presente
programma sono finanziati mediante contributi, mutui e garanzie fideiussorie
concessi dallIstituto per il Credito Sportivo o da altri Istituti di credito,
sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Regione.
2 - La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con lIstituto per il
Credito Sportivo o con altri Istituti di credito, apposita convenzione
che definisca le modalità di ammissione a finanziamento e di concessione
dei mutui.
3 - Per gli interventi compresi nelle azioni 1-2-3-4-5, ricadenti nei Comuni
di cui allallegato A della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo
unico delle leggi sulla montagna), sono previsti contributi ad abbattimento
dell1,8 per cento degli interessi sui mutui per gli enti pubblici; per
gli interventi di enti pubblici o soggetti privati convenzionati con enti
pubblici sono previsti contributi ad abbattimento dell1,5 per cento degli
interessi sui mutui; per gli interventi a favore di soggetti privati sono
previsti contributi ad abbattimento dell1 per cento degli interessi sui
mutui.
4 - Per gli interventi di cui allazione 1 con costi di investimento fino
a lire 300.000.000 sono previsti, per i soggetti privati di cui allart.
2 comma 1 lettera b) e comma 2, contributi in conto capitale fino ad un
massimo del 40 per cento della spesa ammissibile.
5 - Per gli interventi di cui allazione 2 lettera d) é previsto un contributo
in conto capitale fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ammissibile
il cui tetto massimo sarà stabilito con provvedimento della Giunta regionale.
6 - Per gli interventi di cui allazione 3 lettere a) e b) sono previsti
contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della
spesa ammissibile per costi di investimento fino a lire 300.000.000.
7 - Per gli interventi di cui allazione 6, nel caso di cofinanziamento
con fondi nazionali e/o comunitari, la Regione può intervenire al 50% della
quota a carico del soggetto attuatore fatto salvo il rispetto delle norme
comunitarie sulla concorrenza e delle percentuali di contribuzione previste
in regime di aiuto per interventi cofinanziati dallUnione Europea.
8 - Per le azioni 1-2-3-4-5 la Regione concede garanzia fideiussoria ai
soggetti privati di cui allart. 4 comma 2 lettera b) della legge regionale
22.12.1995, n. 93, fino ad un massimo di 1/3 della spesa ammissibile.
Nel caso in cui lintervento sia fatto su aree o immobili di proprietà
di un Ente Locale, i restanti 2/3 della garanzia fideiussoria dovranno
essere rilasciati dal soggetto pubblico e dal soggetto attuatore in misura
ripartita tra loro, come da accordi evidenziati nelle specifiche Convenzioni
regolanti la concessione dei diritti reali.
Art. 5
1 - Per il primo anno di attuazione del programma la Giunta regionale è
incaricata ad individuare modalità di collaborazione e di programmazione
degli investimenti di cui al presente programma con le province;
2 - La Giunta Regionale è autorizzata a stabilire le procedure amministrative
di attuazione del presente programma comprensive della tempistica, dei
criteri di ammissibilità e valutazione per la presentazione delle proposte
progettuali.
3 - La Giunta Regionale è tenuta a presentare al Consiglio Regionale, entro
il primo semestre di ogni anno di programmazione, un rapporto informativo
relativo ai risultati dellattuazione del programma dellanno precedente.
(omissis)
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori
è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)
Obiettivi e caratteristiche del programma
Soggetti beneficiari
Azioni del programma
Norme finali e transitorie