Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 1999, n. 21-29057

L.R. 63/78 - articoli 42 e 50 - Programma regionale per la concessione di agevolazioni sui crediti di gestione in agricoltura per le forme associative

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di adottare, ai sensi della L.R. 63/78, un programma regionale per la concessione di agevolazioni sui crediti di gestione in agricoltura, riguardanti le seguenti forme associative, previsti dagli articoli sotto elencati:

a) Art. 42 - Concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti dalle cooperative agricole, dalle associazioni di produttori e da imprenditori agricoli associati per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti;

b) Art. 50 - Concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti dalle cooperative agricole, dalle associazioni di produttori e da imprenditori agricoli associati per le esigenze della condizione aziendale

2. il contributo negli interessi è quantificato nel rispetto degli orientamenti della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricole (“crediti di gestione”) pubblicata sulla GUCE n. N.C. 44/2 del 16/2/96 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto il contributo negli interessi è quantificato, al massimo, nella differenza tra il tasso corrente medio applicato per operazioni a breve termine al settore agricolo e la media dei tassi applicati negli altri settori non agricoli, determinato dalla Banca d’Italia e relativi alla data di emissione del nulla osta regionale;

3. il tasso globale massimo da applicare è quello stabilito dallo Stato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1994. Gli Istituti di credito possono altresì applicare, un tasso globale inferiore a quello di riferimento;

4. l’indicazione dello stanziamento e le procedure per l’applicazione del presente programma sono adottati con determinazione della Direzione competente;

5. le Direzioni regionali competenti sono autorizzate ad emettere nulla osta condizionati all’approvazione del presente programma da parte della Commissione dell’UE.

(omissis)