Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Rivoli (Torino)

Statuto - Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 125 del 13 dicembre 1999

Indice

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1 Principi fondamentali

Articolo 2 Finalità principali

Articolo 3 Rapporti con altri enti

Articolo 4 Stemma

Articolo 5 Capoluogo e sede

Capo II
Gli Organi del Comune

Articolo 6 Organi istituzionali

Articolo 7 Consiglio comunale

Articolo 8 Presidenza del Consiglio comunale

Articolo 9 Giunta comunale

Articolo 10 Sindaco

Articolo 11 Vicesindaco

Articolo 12 Assessori

Articolo 13 Consiglieri comunali

Articolo 14 Commissioni

Articolo 15 Commissione dei Capigruppo

Articolo 16 Commissioni consiliari permanenti

Articolo 17 Commissioni tecnico-consultive

Articolo 18 Commissioni di controllo o di garanzia

Articolo 19 Nomine

Capo III
Organizzazione di uffici e servizi

Articolo 20 Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali

Articolo 21 Segretario generale

Articolo 22 Vicesegretario generale

Articolo 23 Direttore generale

Articolo 24 Rapporti tra Segretario e Direttore generale

Articolo 25 Competenze e responsabilità dei Dirigenti

Capo IV
Gestione dei Servizi

Articolo 26 Principi generali

Articolo 27 Istituzione

Articolo 28 Azienda speciale

Articolo 29 Consorzio

Articolo 30 Convenzione

Articolo 31 Accordo di programma

Articolo 32 Conferenza dei servizi

Capo V
Partecipazione popolare

Articolo 33 Principi generali

Articolo 34 Diritti di accesso

Articolo 35 Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 36 Consultazioni

Articolo 37 Referendum

Articolo 38 Consulte comunali di settore

Articolo 39 Comitati spontanei di quartiere

Articolo 40 Istanza

Articolo 41 Petizione

Articolo 42 Proposta

Articolo 43 Azione popolare

Articolo 44 Ufficio relazioni con il pubblico

Articolo 45 Difensore civico

Capo VI
Controlli Economico Finanziari

Articolo 46 Revisione economico finanziaria

Articolo 47 Controllo economico di gestione

Capo VII
Disposizioni finali

Articolo 48 Revisione dello Statuto

Articolo 49 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Articolo 50 Entrata in vigore dello Statuto

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Rivoli è l’ente autonomo di governo della comunità locale. Opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità e per garantire la sicurezza dei cittadini, fondando la sua azione sul rispetto della persona, sui principi della sussidiarietà, del partenariato, della pluralità e sulla solidarietà. Garantisce la reale partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita amministrativa comunale. Tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari. Informa la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia e di pubblicità.

Articolo 2
Finalità principali

1. Il Comune, nel curare gli interessi della comunità e nel favorirne lo sviluppo sostenibile ed integrato, conforma la sua azione alle finalità politiche e sociali della Costituzione della Repubblica italiana.

2. In particolare il Comune, nell’esercizio delle sue funzioni nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:

a) concorre a garantire la tutela della salute del cittadino e l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione e promuove, attraverso programmi di prevenzione e informazione, la lotta alla droga e ad ogni forma di dipendenza;

b) riconosce la famiglia quale fondamento della società civile; si impegna a sostenerla, attivando i propri servizi, perché essa possa accogliere, assistere, promuovere e valorizzare la persona in ogni fase della vita;

c) tutela e valorizza il paesaggio, il patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale della comunità rivolese e ne promuove l’approfondimento e la conoscenza;

d) riconosce nell’attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e nell’impiego del tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana e li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;

e) attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto urbano, per tutelare e valorizzare le zone agricole, boschive e per salvaguardare la collina morenica;

f) favorisce lo sviluppo armonico del territorio compatibilmente con la tutela ambientale, delle attività economiche in ogni settore e dell’associazionismo cooperativo con specifici programmi, anche al fine di attivare risorse private per finalità pubbliche;

g) favorisce, attraverso il sistema della concertazione ed utilizzando gli strumenti di programmazione negoziata, lo sviluppo locale integrato in una logica di sussidiarietà, di partenariato pubblico-privato, realizzando la partecipazione attiva di tutti gli attori economici e sociali nel territorio, secondo il modello di crescita dal basso verso l’alto partendo dai bisogni, dalle caratteristiche e dalle vocazioni di sviluppo del territorio;

h) promuove il partenariato tra l’Amministrazione pubblica, le rappresentanze di categoria e professionali, le rappresentanze economiche, le imprese e il volontariato;

i) garantisce pari opportunità a tutti i cittadini per la formazione culturale e professionale e per l’accesso al lavoro;

j) opera per lo sviluppo e la valorizzazione di una cultura di pace, di giustizia e di solidarietà;

k) riconosce il valore del volontariato e dell’associazionismo come risposta a bisogni sociali, civili, culturali e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione;

l) promuove e garantisce i diritti dell’infanzia attraverso programmi operativi integrati tra tutti settori dell’Amministrazione; favorisce la relazione intergenerazionale ed iniziative di apertura culturale al mondo dell’infanzia;

m) sostiene l’azione educativa delle Istituzioni scolastiche e, d’intesa con queste, promuove e garantisce l’educazione permanente, l’orientamento scolastico e professionale, le pari opportunità nell’ambito dei diversi gradi di istruzione, l’educazione alla salute;

n) promuove e garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, la prevenzione delle condizioni invalidanti e la piena integrazione sociale delle persone disabili.

Articolo 3
Rapporti con altri Enti

1. Il Comune, nell’esercizio delle sue funzioni e per l’espletamento ottimale dei servizi, informa la sua attività ai principi associativi e di cooperazione nei rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione. Tali principi si attuano mediante gli strumenti previsti dall’ordinamento.

Articolo 4
Stemma

1. Lo stemma del Comune di Rivoli, quale risulta all’Archivio di Stato di Torino, consegna di armi gentilizie 1687-1688, è così descritto: “Rivoli comunità porta la croce di Savoja d’argento in campo rosso con la lettera R di azzurro sopra il tutto”.

2. L’uso dello stemma è riservato al Comune.

Articolo 5
Capoluogo e sede

1. Il capoluogo del Comune è in Rivoli.

2. La sede comunale è il luogo in cui ha ufficio il Sindaco, legale rappresentante del Comune. Presso la sede comunale vi è l’albo pretorio per la pubblicazione degli atti ufficiali.

Capo II
Gli organi del Comune

Articolo 6
Organi istituzionali

1. Gli organi istituzionali del Comune sono il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Articolo 7
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune. Le sue competenze sono stabilite dalla legge. La legge regola, altresì, elezione, composizione, durata in carica e scioglimento del Consiglio comunale.

2. Il regolamento disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio comunale con lo strumento della mozione, disciplinata dal regolamento, partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

4. Il Consiglio comunale, salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze speciali, delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Le nomine e le designazioni sono fatte a maggioranza relativa.

5. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con apposito regolamento il Consiglio fissa le modalità attraverso le quali dota se stesso di servizi, attrezzature, strutture e risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento.

6. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare; ogni Gruppo elegge un Capogruppo e un Vicecapogruppo. Con il regolamento di cui al comma precedente il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Articolo 8
Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio, nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surrogazione degli eletti, procede alla nomina, nel proprio seno, del Presidente, con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Qualora nessun candidato ottenga la prevista maggioranza, la seduta prosegue per gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge. Alla nomina del Presidente si provvede, con la stessa maggioranza, in una seduta successiva. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad un’ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio, risulta eletto Presidente il Consigliere che ottenne la maggior cifra individuale.

3. Nominato il Presidente, si procede, con gli stessi criteri, all’elezione di un Vicepresidente.

4. Per gravi e comprovati motivi e con le modalità previste dal regolamento, il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati dal Consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati.

5. Il Presidente esercita tutte le funzioni e le attribuzioni previste per legge, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento .

6. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio comunale. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, delle cui sedute egli fissa, di volta in volta, la data e l’ordine del giorno, sentito anche il parere del Sindaco e dei Capigruppo.

7. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno tutte le questioni richieste; tale termine è ridotto a 48 ore, su motivata richiesta del Sindaco, per la trattazione di affari urgenti e indifferibili.

8. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente; in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere anziano.

9. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

10. Il Presidente assicura, secondo le modalità previste dal regolamento, che i Consiglieri possano fruire del supporto degli uffici del Comune e delle aziende ed istituzioni comunali, ai fini dell’esercizio delle loro funzioni.

11. Spetta al Presidente far osservare le disposizioni relative ai Gruppi consiliari e alle Commissioni comunali, nonché di coordinare le attività di queste ultime.

12. Distintivo del Presidente del Consiglio è la fascia con i colori del Comune, recante alle estremità lo stemma del Comune.

Articolo 9
Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l’organo che collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario generale, del Direttore generale e dei Dirigenti; collabora con il Sindaco nella attuazione delle linee programmatiche presentate ed approvate dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero minimo di sei ad un massimo di otto assessori. La determinazione del numero compete al Sindaco.

4. Nella composizione della Giunta si deve tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

5. La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli Assessori sono disciplinate dalla legge.

6. I componenti la Giunta comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

7. La Giunta provvede, nella sua prima seduta, alla verifica dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di ciascun Assessore, formalizzando l’avvenuto controllo con apposita deliberazione.

8. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Il regolamento ne disciplina l’attività ed il funzionamento.

9. La Giunta delibera con l’intervento di almeno metà dei suoi componenti oltre il Presidente, a maggioranza assoluta dei votanti; per le nomine e le designazioni si applica il principio della maggioranza relativa.

Articolo 10
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti, svolge le funzioni che gli sono demandate dalla legge. Ha la direzione ed il coordinamento dell’attività politico amministrativa del Comune. Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Svolge funzione di verifica e controllo dell’attività delle aziende speciali, istituzioni, consorzi e società per azioni, conformemente agli obbiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta. Adotta tutti i provvedimenti di natura discrezionale attribuitigli dalla legge.

4. Il Sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione comunale, può delegare ad ognuno degli Assessori le funzioni di sovrintendenza al funzionamento di determinati servizi ed uffici e all’esecuzione degli atti.

5. Il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio successiva all’elezione, presta giuramento davanti al Consiglio con la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Costituzione italiana”.

6. Il Sindaco, entro 30 giorni dal suo giuramento, è tenuto a presentare, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le norme stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

9. Il Sindaco è altresì ufficiale del Governo; la legge ne determina le attribuzioni ed i poteri.

Articolo 11
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta, contestualmente alla nomina degli Assessori.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione.

3. Il Sindaco può revocare la nomina di un Assessore a Vicesindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Articolo 12
Assessori

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco nell’amministrazione del Comune:

a) in forma collegiale nell’ambito della Giunta;

b) in forma individuale per le funzioni e nelle materie rispettivamente delegate dal Sindaco.

2. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco determina, col provvedimento di nomina, l’ordine di successione degli Assessori.

5. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni vengono svolte dall’Assessore primo nell’ordine di successione.

6. Gli Assessori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio; hanno il dovere di parteciparvi per rispondere alle interrogazioni di Consiglieri e per illustrare le deliberazioni proposte nelle materie loro rispettivamente delegate dal Sindaco. Le modalità di partecipazione degli Assessori alle sedute consiliari sono disciplinate dal regolamento.

7. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate dall’interessato al Sindaco. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

8. Il Sindaco è tenuto a sostituire gli Assessori dimissionari o revocati entro trenta giorni dalla data di dimissioni o revoca. Le nuove nomine vengono comunicate al Consiglio nella prima seduta.

Articolo 13
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune.

2. Ai Consiglieri comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se dato, esso non è vincolante.

3. Nell’adempimento delle civiche funzioni ogni Consigliere ha piena libertà di azione, di opinione, di espressione e di voto.

4. Ciascun Consigliere è personalmente responsabile dei voti che esprime.

5. I Consiglieri comunali, nel numero previsto dalla legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio comunale e, singolarmente, di proposta nelle materie di competenza del Consiglio stesso.

6. I Consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed istituzioni comunali, tutte le notizie, le informazioni e gli atti utili all’espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo; il Sindaco o l’Assessore delegato rispondono entro quindici giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.

8. Il Consigliere anziano è il Consigliere che ha riportato la più alta cifra individuale fra tutti gli eletti, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge.

9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dall’interessato al Presidente del Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga del Consigliere dimissionario.

10. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute successive, sono dichiarati decaduti. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall’interessato entro dieci giorni dalla contestazione, e decide conseguentemente. La surrogazione avverrà con le modalità stabilite dalla legge.

11. Il deposito delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento viene reso pubblico tramite affissione all’albo pretorio del Comune.

12. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, le liste ed i candidati debbono presentare il rendiconto delle spese sostenute; il rendiconto viene reso pubblico tramite affissione all’albo pretorio del Comune.

13. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di presentazione e pubblicizzazione del bilancio preventivo e del rendiconto.

Articolo 14
Commissioni

1. Le Commissioni comunali si suddividono in:

a) Commissioni consiliari permanenti, tra le quali la Commissione dei Capigruppo;

b) Commissioni tecnico-consultive previste per legge;

c) Commissioni di controllo o garanzia.

Articolo 15
Commissione dei Capigruppo

1. I Capigruppo sono costituiti in Commissione consiliare permanente secondo le modalità fissate dal regolamento.

2. La Commissione dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio ed ha competenza per lo Statuto, per gli affari generali e per il regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari. Definisce gli accordi sull’organizzazione dei lavori del Consiglio e dello svolgimento delle adunanze, tratta particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio o dal Presidente.

3. Il Sindaco può partecipare alle riunioni della Commissione dei Capigruppo; ove richiesti, per la trattazione di questioni specifiche, partecipano anche gli Assessori.

Articolo 16
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale, al fine di migliorare l’esercizio delle sue funzioni, istituisce Commissioni consiliari permanenti assicurando la rappresentanza proporzionale mediante l’adozione del voto plurimo.

2. Il regolamento disciplina la costituzione, le modalità di elezione ed il funzionamento delle Commissioni.

3. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ad esse sottoposte ed esprimono su di esse, mediante voto, il proprio motivato parere.

4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

Articolo 17
Commissioni tecnico-consultive

1. La nomina delle Commissioni tecnico-consultive previste per legge compete alla Giunta comunale.

Articolo 18
Commissioni di controllo o di garanzia

1. Le Commissioni di controllo o di garanzia sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio comunale; sono nominate dal Consiglio e sono presiedute da un Consigliere della minoranza.

2. La Commissione di controllo può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa; la Commissione di garanzia svolge, invece, attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.

3. I poteri, la composizione ed il funzionamento di dette Commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Articolo 19
Nomine

1. Il Consiglio comunale, entro venti giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, stabilisce gli indirizzi cui deve attenersi il Sindaco per la nomina e la revoca dei rappresentanti di cui al secondo comma, attenendosi ai criteri stabiliti nei commi 3 e 8 del presente articolo.

2. Gli amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società per azioni, nonché i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, associazioni, commissioni ed in genere organismi in cui il Comune stesso debba essere rappresentato, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

3. I rappresentanti del Comune debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

5. Delle nomine da effettuare deve essere data pubblicità per consentire la presentazione di candidature anche ai cittadini singoli o associati.

6. Alla presentazione della candidatura deve essere allegato il curriculum vitae del candidato che espliciti il possesso dei requisiti di competenza idonei per l’incarico da ricoprire.

7. Contestualmente ad ogni nomina, il Sindaco fissa in apposito documento gli obbiettivi che il rappresentante del Comune dovrà perseguire all’interno dell’ente o istituzione in cui viene nominato.

8. Il Sindaco può revocare i rappresentanti di cui al secondo comma del presente articolo quando nello svolgimento del rispettivo incarico non ottemperino a norme di legge o di regolamento ovvero pregiudichino gli interessi del Comune o dell’azienda, istituzione, ente o associazione amministrata, oppure non si attengano agli obbiettivi stabiliti al momento della nomina.

9. I rappresentanti del Comune nelle aziende speciali, nelle istituzioni, nelle società per azioni, negli enti, associazioni, organismi di cui al primo comma, in occasione dell’approvazione del conto consuntivo, presentano al Sindaco relazione sull’attività svolta.

10. Gli organi istituzionali del Comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, promuovono la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Capo III
Organizzazione di Uffici e Servizi

Articolo 20
Ordinamento degli uffici
e dei servizi comunali

1. Gli uffici e servizi pubblici del Comune sono ordinati in strutture per aree e materie omogenee, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione al fine di operare con la massima efficienza e di conseguire la maggiore efficacia dell’azione amministrativa assicurando il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

2. Le strutture sono individuate e definite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi

3. Al vertice di ogni struttura di massima dimensione, definita Area, è preposto un Dirigente.

4. I Dirigenti possono essere assunti tramite concorso pubblico, oppure con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le modalità espresse nei successivi commi 5 e 6.

5. Ove si ritenga opportuno, per motivi di funzionalità e snellimento delle procedure, l’Amministrazione comunale può disporre l’assunzione dei Dirigenti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, di durata non superiore al mandato del Sindaco in carica e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. In prossimità della fine del mandato ed in concomitanza dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio, i Dirigenti a termine possono essere prorogati per un periodo non superiore ai 60 giorni, per permettere la continuità della gestione amministrativa

6. Il concorso pubblico si basa su procedure selettive volte a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, in conformità al contratto collettivo di lavoro dell’area della dirigenza e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

7. Il Sindaco pone a capo di ogni Area un Dirigente, con incarico di direzione e di coordinamento. L’incarico è affidato ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

8. Il Comune promuove e favorisce il decentramento degli uffici e dei servizi comunali, la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo e l’accesso ai documenti amministrativi nelle forme previste dalla legge e con modalità stabilite nei regolamenti.

Articolo 21
Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario generale svolge i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonché esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio.

3. Se il Sindaco non provvede alla nomina del Direttore generale, le relative funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, possono essere conferite al Segretario.

Articolo 22
Vicesegretario generale

1. Il Sindaco incarica, sentito il Segretario generale, un Vicesegretario provvisto dei requisiti per svolgere le funzioni di Segretario comunale, scelto tra i Dirigenti del livello apicale del Comune.

2. Il Vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario generale sostituendolo nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Articolo 23
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, non eccedente la durata del mandato del Sindaco e da questi revocabile in qualsiasi momento, previa deliberazione della Giunta.

2. Il Direttore generale è scelto dal Sindaco tra esperti sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative.

3. Il Direttore generale provvede a dare attuazione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Predispone il piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione.

Articolo 24
Rapporti tra il Segretario generale
ed il Direttore generale

1. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario generale e il Direttore generale.

Articolo 25
Competenze e responsabilità dei Dirigenti

1. I Dirigenti, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto, provvedono alla gestione del Comune assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di essi, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Le competenze dei Dirigenti sono previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Gli atti di amministrazione e gestione del personale competono ai Dirigenti , al Segretario generale e al Direttore generale secondo le rispettive competenze specificate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obbiettivi della gestione e affidando gli stessi ai singoli Dirigenti, unitamente alle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale necessarie per il raggiungimento degli obbiettivi stessi.

5. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

6. Le modalità di verifica dei risultati ottenuti dai Dirigenti, in rapporto ai programmi ed obbiettivi loro affidati, sono fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. La valutazione dell’operato dei Dirigenti compete alla Giunta, sulla base delle verifiche anzidette.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in conformità con i principi contenuti nella legge e nello Statuto, i rapporti tra Segretario, Direttore generale e Dirigenti; le modalità di sostituzione del Dirigente assente o impedito; i casi di obbligo di astensione di un Dirigente.

Capo IV
Gestione dei servizi

Articolo 26
Principi generali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La gestione dei sopraddetti servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando le caratteristiche sociali ed economiche del servizio non rendano opportuno costituire istituzioni o aziende;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

3. Il Consiglio comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga mediante concessione a terzi, oppure a mezzo di aziende speciali o di istituzioni o, ancora, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, appositamente costituite, quando le caratteristiche e la natura del servizio facciano ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. Al di fuori dei casi precedenti, il Consiglio può disporre la partecipazione dell’ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune.

5. Il Consiglio comunale può altresì disporre la partecipazione dell’ente ad associazioni, fondazioni e comitati che perseguano finalità di interesse comunale.

6. Qualora, infine, il Comune ne ravvisi la convenienza economica e sociale può gestire servizi determinati con altri enti locali:

a) in modo coordinato, attraverso le convenzioni;

b) in modo associato, con i Consorzi.

Articolo 27
Istituzione

1. L’Istituzione è un organismo strumentale del Comune per l’esercizio di determinati servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, costituito dal Consiglio comunale.

2. L’Istituzione è dotata di autonomia gestionale. Ha capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento delle sue finalità. Ha l’obbligo del pareggio del bilancio che persegue attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. Per ciascuna Istituzione il Sindaco nomina un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da sei membri, di cui almeno due devono essere fruitori del servizio sociale gestito dall’Istituzione o rappresentanti di associazioni o di organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell’Istituzione stessa.

5. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell’Istituzione provvedendo tra l’altro ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; a formulare programmi ed attività; a determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell’Istituzione, a nominare nella sua prima riunione il Vicepresidente. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato con motivata richiesta del Sindaco ed ha la stessa durata del Consiglio comunale.

6. Il Presidente e il Direttore amministrativo sono nominati dal Sindaco. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dispone per l’attuazione delle deliberazioni. Al Direttore compete la gestione dell’Istituzione; in particolare sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza e l’indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni.

7. L’Istituzione ha un bilancio proprio. Alle spese ed al funzionamento dell’attività provvede con il fondo di dotazione iniziale, con i contributi stanziati annualmente dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione, con i proventi riscossi per servizi ed attività, con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e privati.

8. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’Istituzione.

Articolo 28
Azienda speciale

1. L’Azienda speciale è un ente strumentale del Comune, costituito dal Consiglio comunale per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. L’Azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale. Ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. Organi dell’Azienda speciale sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

5. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri, non superiore a sette, compreso il Presidente; il Sindaco nomina il Presidente e gli altri componenti.

6. Il Direttore, che ha la responsabilità gestionale, è nominato dal Consiglio di amministrazione.

7. L’ordinamento ed il funzionamento dell’Azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti.

Articolo 29
Consorzio

1. Il Consorzio è un ente strumentale degli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e per l’esercizio di funzioni intercomunali.

2. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto che è approvato dai Consigli comunali unitamente ad una convenzione che deve anche determinare le singole quote di partecipazione dei consorziati e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.

3. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell’assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Articolo 30
Convenzione

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con Comuni e Province apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono essere deliberate dal Consiglio comunale.

Articolo 31
Accordo di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma può essere attuato con soggetti di rappresentanza vasta di interessi (organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali) anche attraverso l’istituzione di tavoli permanenti di concertazione e comitati di gestione degli interventi.

3. L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

5. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni .

Articolo 32
Conferenza dei servizi

1. Una conferenza dei servizi può essere indetta quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. Le conferenze dei servizi sono indette dal Sindaco o dall’Assessore incaricato, ovvero dal Dirigente, in relazione alle rispettive competenze.

3. Il Comune è, altresì, autorizzato a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche Amministrazioni.

Capo V
Partecipazione Popolare

Articolo 33
Principi generali

1. Il Comune promuove l’effettiva partecipazione dei cittadini singoli ed associati ai processi politico decisionali ed ai procedimenti amministrativi. A tal fine:

a) fornisce un’informazione tempestiva, completa e chiara ai cittadini;

b) facilita la consultazione degli atti dell’Amministrazione comunale;

c) favorisce la più ampia consultazione dei cittadini attraverso gli organismi partecipativi e i referendum;

d) valorizza e promuove il contributo che i cittadini danno, per la migliore tutela degli interessi collettivi, con le istanze, le petizioni, le proposte e le segnalazioni nelle materie che sono oggetto delle funzioni amministrative del Comune nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico e che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

Articolo 34
Diritti di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa i cittadini possono prendere visione di tutti gli atti dell’Amministrazione comunale ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti o ne procrastini l’esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza della persona, dei gruppi e delle imprese o l’esito delle pratiche in corso.

2. Apposito regolamento disciplina le modalità per esercitare il diritto di accesso che deve salvaguardare l’efficienza dell’Amministrazione.

Articolo 35
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo conseguente ad un’istanza o iniziato d’ufficio:

a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi;

b) ai soggetti individuati e individuabili nel contesto dell’atto ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

2. La comunicazione deve contenere l’oggetto del procedimento promosso, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti.

4. Queste disposizioni non si applicano:

a) quando vengano esaminati atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

b) ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano;

c) alle ordinanze sindacali e dirigenziali.

5. Ai fini della partecipazione, presso la Commissione dei Capigruppo è istituito, con le modalità indicate nel regolamento, l’albo comunale delle associazioni e dei comitati spontanei.

Articolo 36
Consultazioni

1. Per una migliore tutela degli interessi collettivi il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli atti di indirizzo politico e sui relativi programmi di attuazione attraverso:

a) i referendum;

b) le Consulte comunali di settore;

c) i Comitati spontanei di quartiere;

d) strumenti idonei e mirati a conoscere l’orientamento di settori della popolazione su questioni particolari.

Articolo 37
Referendum

1. I referendum sono ammessi su temi di esclusiva competenza comunale e che hanno rilevanza sull’intera comunità.

2. I referendum possono essere promossi:

a) dal dieci per cento degli elettori del Comune;

b) dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. Sono esclusi dal referendum la revisione dello Statuto, le decisioni in materia di tributi locali e tariffe, l’esecuzione di norme statali e regionali, le espropriazioni per pubblica utilità.

4. La proposta di referendum di iniziativa popolare, sottoscritta da venti elettori del Comune, deve essere inoltrata al Segretario generale. L’ammissibilità dell’oggetto è verificata da una commissione composta dal Segretario generale che la presiede, dal Difensore civico e dal Dirigente dell’ufficio legale del Comune. La stessa commissione verificherà la regolarità delle firme debitamente autenticate, raccolte dopo l’ammissione del referendum, ai fini della indizione.

5. I referendum sono indetti dal Presidente del Consiglio, previo deliberazione del Consiglio comunale; devono avvenire entro novanta giorni dall’esecutività della delibera di indizione e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro trenta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, la Giunta comunale o il Consiglio, a seconda della competenza, dovrà discutere e deliberare sull’argomento proposto a referendum.

8. Per l’organizzazione e le modalità di esecuzione dei referendum si rinvia, per quanto compatibile, alla disciplina dello Stato.

Articolo 38
Consulte comunali di settore

1. Le Consulte comunali di settore sono chiamate ad esprimere pareri e formulare proposte sugli indirizzi politici di settore.

2. Le Consulte comunali di settore sono istituite dal Consiglio comunale. Ogni Consulta è costituita dai rappresentanti delle associazioni, dei comitati, delle organizzazioni sindacali e professionali riconosciute, degli organismi portatori di interessi settoriali e da cittadini con particolare qualificazione ed esperienza. Ne fanno parte di diritto gli Assessori competenti per materia. Il Sindaco prende atto, con proprio provvedimento, delle designazioni effettuate dalle associazioni e dalle organizzazioni.

3. Ogni Consulta elegge il proprio Presidente.

4. L’Amministrazione comunale ha l’obbligo di prendere in considerazione i pareri, motivando l’eventuale dissenso.

Articolo 39
Comitati spontanei di quartiere

1. Il Comune favorisce con mezzi idonei i Comitati spontanei di quartiere quali organismi democratici di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio e ad integrarle con gli indirizzi politici comunali.

2. I Comitati spontanei di quartiere vengono regolarmente consultati dagli organi comunali per gli aspetti concernenti il proprio territorio nonché per formulare pareri e proposte in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, del piano regolatore comunale nonché degli strumenti esecutivi per gli aspetti meramente urbanistici, del piano commerciale e del piano del traffico.

3. L’Amministrazione comunale ha l’obbligo di prendere in considerazione i pareri, motivando l’eventuale dissenso.

4. I Comitati spontanei di quartiere hanno l’obbligo di depositare presso il Comune i propri atti costitutivi e i rispettivi Statuti sociali.

Articolo 40
Istanza

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’Amministrazione istanze su questioni di interesse generale.

2. Il Sindaco le assegna all’organo competente per l’esame e la risposta, entro trenta giorni.

Articolo 41
Petizione

1. La petizione è una richiesta che i cittadini rivolgono al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità. Non può avere come contenuto un interesse esclusivamente personale.

2. Dopo la verifica di ammissibilità fatta dal Segretario generale, il Sindaco o il Presidente assegnano la petizione rispettivamente alla Giunta comunale o al Consiglio, a seconda delle competenze.

3. Le petizioni devono essere esaminate entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione. Le decisioni assunte dagli organi comunali sono comunicate agli interessati entro dieci giorni.

4. La petizione deve essere sottoscritta da non meno dell’uno per cento degli elettori e accanto alla firma devono essere riportati i dati anagrafici.

Articolo 42
Proposta

1. La proposta è un’iniziativa dei cittadini finalizzata a far assumere dall’organo comunale competente un provvedimento di interesse generale.

2. Ai promotori della proposta il Comune fornisce la consulenza per la redazione della proposta di provvedimento.

3. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il due per cento degli elettori; le firme devono essere autenticate. Va esaminata entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione.

4. La verifica di ammissibilità della proposta per quanto concerne il numero e l’autenticazione delle firme è fatta dal Segretario generale; la proposta è quindi sottoposta al Dirigente competente per materia per il parere di regolarità tecnica, e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata al responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

5. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare: la revisione dello Statuto, le decisioni in materia di tributi locali e tariffe, l’esecuzione di norme statali e regionali, le espropriazioni per pubblica utilità.

Articolo 43
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione ed il ricorso, salvo che il Comune abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

Articolo 44
Ufficio relazioni con il pubblico

1. Il Comune istituisce l’ufficio relazioni con il pubblico allo scopo di curare i rapporti tra Amministrazione comunale e cittadini. Ove possibile, sarà lo stesso ufficio a fornire ai cittadini gli atti ed i provvedimenti richiesti. Negli altri casi, l’ufficio curerà l’accoglienza dei cittadini, fornendo loro gli strumenti e le indicazioni necessarie per farli accedere agevolmente e tempestivamente ai servizi richiesti, presso i competenti uffici.

2. L’Ufficio relazioni con il pubblico raccoglie le segnalazioni di mancanze e disfunzioni dei servizi ed eventuali suggerimenti da parte dei cittadini. Tali segnalazioni sono tempestivamente comunicate agli uffici competenti per gli interventi necessari.

3. L’Ufficio relazioni con il pubblico è, di norma, ubicato presso la sede comunale che ospita il maggior numero di uffici.

4. Il Sindaco invia semestralmente al Consiglio comunale una relazione sull’attività svolta dall’ufficio.

5. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina quanto non previsto dallo Statuto.

Articolo 45
Difensore civico

1. Il Difensore civico è istituito a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale. Segnala di propria iniziativa o su istanza dei cittadini singoli o associati, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione comunale, degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti, tra i cittadini di provata moralità e imparzialità iscritti nelle liste elettorali del Comune, che abbiano la necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo. La carica di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva. Dura in carica cinque anni, non è rieleggibile, può essere revocato col voto dei due terzi dei componenti il Consiglio. Per l’adempimento delle sue funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti l’esibizione di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Ha sede presso il Comune e per l’espletamento delle sue funzioni si avvale di personale comunale che gli viene assegnato. La Giunta gli attribuisce una indennità in misura non superiore a quella prevista per gli Assessori.

3. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale una relazione semestrale sull’attività svolta, corredata dalle proposte e dai provvedimenti adottati.

4. Il regolamento sul Difensore civico disciplina quanto non previsto dallo Statuto.

5. Nell’ambito della normativa vigente, il Difensore civico controlla le deliberazioni di Giunta e di Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate.

Capo VI
Controlli Economico Finanziari

Articolo 46
Revisione economico finanziaria

1. La revisione economico finanziaria è effettuata dal Collegio dei revisori la cui composizione, elezione e durata in carica sono disciplinate dalla legge.

2. Il Collegio dei revisori, in conformità alla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Articolo 47
Controllo economico di gestione

1. L’Amministrazione adotta per il governo razionale della propria attività il metodo della programmazione. Tale metodo si fonda su:

a) analisi dell’ambiente destinatario dei servizi;

b) conoscenza dei costi, capacità e limiti dei medesimi;

c) individuazione di obbiettivi di efficacia e di efficienza espressi in termini quantitativi e qualitativi;

d) raccordo delle attività al bilancio in relazione alle risorse ivi espresse.

2. Le forme di controllo interno della gestione devono tenere sotto osservazione quantitativa le attività ed i risultati: le prime come costi e risorse impiegati; i secondi come grado di soddisfazione dei bisogni. A tal fine l’Amministrazione comunale si avvale di procedure informatizzate, di indicatori sociali ed economici e individua, nell’ambito delle strutture dei vari servizi, i centri di responsabilità.

Capo VII
Disposizioni finali

Articolo 48
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la stessa procedura stabilita dalla legge per l’approvazione.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’effetto abrogativo dello Statuto decorre dall’entrata in vigore del nuovo.

Articolo 49
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute

1. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi nell’ambito dell’autonomia normativa degli Enti locali abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

2. Gli adeguamenti dello Statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi di riforma e di principio e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 50
Entrata in vigore dello Statuto

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte dell’organo regionale, il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

2. Il presente Statuto, conservato nell’archivio storico del Comune, è inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.