Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 02

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Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1

Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Capo I.

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

Art. 2.

Assetto funzionale

Art. 3.

Assetto quantitativo e qualitativo

Capo II.

FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 4.

Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione

Art. 5.

Funzioni e compiti amministrativi delle province

Art. 6.

Funzioni e compiti amministrativi delle comunità montane. Aree a domanda debole

Art. 7.

Funzioni e compiti amministrativi dei comuni

Art. 8.

Consorzio per la mobilità nell’ambito metropolitano torinese

Capo III.

STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 9.

Accordi di programma

Art. 10.

Contratti di servizio

Art. 11.

Procedure concorsuali

Art. 12.

Politica tariffaria e di promozione

Art. 13.

Osservatorio regionale della mobilità

Capo IV.

RISORSE

Art. 14.

Ammissibilità al finanziamento

Art. 15.

Determinazione e ripartizione delle risorse

Art. 16.

Fondo regionale trasporti

Art. 17.

Fondo trasporti degli enti locali

Capo V.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 18.

Vigilanza

Art. 19.

Sanzioni a carico dell’affidatario dei servizi di trasporto pubblico

Art. 20.

Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione.

Capo VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Procedure transitorie

Art. 22.

Riassetto organizzativo delle aziende pubbliche

Art. 23.

Modalità di conferimento di funzioni

Art. 24.

Rinvio

Art. 25.

Interventi sostitutivi

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

Art. 27.

Disposizioni finanziarie integrative per la definizione degli esercizi pregressi

Art. 28.

Funzioni soppresse

Art. 29.

Regionalizzazione della gestione governativa laghi

Art. 30.

Abrogazione di norme.

Capo I.

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 ed in conformità della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), disciplina il sistema di trasporto pubblico locale al fine di:

a) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio regionale, elevandone l’accessibilità, in particolare nelle aree montane e collinari, e garantendo un’equa ripartizione dei benefici e dei costi diretti ed indiretti;

b) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l’espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia ed efficienza, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;

c) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione;

d) promuovere l’uso della bicicletta ai sensi della legislazione vigente.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative idonee a garantire, attraverso il metodo della concertazione:

a) l’adeguamento dei servizi alle esigenze qualitative e quantitative della domanda, anche attraverso la massima integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

b) il potenziamento delle infrastrutture a supporto del servizio, con particolare riferimento ai nodi di interscambio;

c) la promozione del trasporto pubblico locale attraverso azioni di politica tariffaria, di informazione agli utenti, di sviluppo del sistema di telematica per i trasporti.

Art. 2.

(Assetto funzionale)

1. Il sistema di trasporto pubblico locale regionale risulta dall’integrazione funzionale delle reti e dei servizi così articolati:

a) reti e servizi regionali di linea, di collegamento tra i principali centri della regione e tra questi e gli omologhi centri delle regioni confinanti, estesi all’intero territorio regionale e comprensivi della rete ferroviaria regionale e dei servizi su gomma ad essa complementari o sostitutivi, dei servizi aerei ed elicotteristici, nonché dei servizi lacuali del lago Maggiore;

b) reti e servizi provinciali di linea, estesi ai bacini di traffico o alle aree omogenee e comprensivi della rete e dei servizi su gomma, funiviari e lacuali;

c) reti e servizi urbani di linea, nell’ambito del comune o della conurbazione, estesi a comuni contermini purché sussista una stretta relazione funzionale o una sostanziale continuità di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali, ed impianti fissi, nonché di tranvie e di metropolitane;

d) servizi integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, effettuati con modalità diverse ed estesi a territori caratterizzati da bassa densità abitativa, a domanda debole, ovvero atti a soddisfare particolari esigenze di mobilità complementare o speciale.

2. Tutte le reti ed i servizi sono progressivamente adeguati alle esigenze degli utenti con ridotta capacità motoria ed effettuati con materiale rotabile idoneo.

Art. 3.

(Assetto quantitativo e qualitativo)

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della regione, sono definiti tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 16 del d.lgs. 422/1997.

2. L’entità dei servizi minimi é definita sulla base di un indice parametrico di offerta individuato anche in relazione alla quantità ed alle caratteristiche della domanda di mobilità espressa dal territorio, agli obiettivi di quota di mercato del trasporto pubblico, alle aree a domanda debole, nonché al valore obiettivo di efficienza assunto per il rapporto tra ricavi e costi.

3. Gli enti locali possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

4. I parametri qualitativi e gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, per ogni tipologia di servizio di cui all’articolo 2, sono definiti nelle rispettive carte dei servizi, parte integrante dei programmi triennali dei servizi e dei contratti di servizio di cui all’articolo 10.

5. L’assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi è oggetto di monitoraggio e vigilanza da parte degli enti a cui è demandata l’amministrazione del servizio.

6. Gli enti locali possono autorizzare servizi di trasporto esercitati da terzi in regime di concorrenza, purchè in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali). Tali servizi sono esenti da obblighi tariffari ed esercitati senza sovvenzioni da parte degli enti locali competenti per l’autorizzazione. Le autorizzazioni sono revocabili in qualsiasi momento senza obbligo di indennizzo.

Capo II.

FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 4.

(Funzioni e compiti amministrativi
della Regione. Strumenti di programmazione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale con particolare attenzione al servizio regionale al fine di garantire la necessaria integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

b) programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

c) amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore.

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 attraverso l’elaborazione del piano regionale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

3. Il piano regionale dei trasporti è lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore, ed in conformità con le indicazioni del piano regionale di sviluppo:

a) fornisce contributo all’elaborazione del piano generale dei trasporti e costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione degli enti locali;

b) delinea l’assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e li coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali;

c) individua i costi degli interventi e le priorità d’attuazione.

4. Il piano regionale dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 34/1998. Il piano adottato é trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.

5. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico definisce, d’intesa con gli enti locali:

a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;

b) l’assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;

c) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti, specificando l’entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli enti soggetti di delega;

d) la politica tariffaria per l’integrazione e la promozione dei servizi;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

g) la rete e l’organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli enti locali.

6. Per l’acquisizione dell’intesa di cui al comma 5 il programma triennale è sottoposto all’esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

7. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori.

8. Per l’attuazione degli interventi di competenza regionale, la Giunta regionale predispone il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale, precisando l’ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati. Il programma é allegato al bilancio regionale di previsione.

9. Per l’espletamento delle funzioni inerenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, lettera c), la Regione stipula, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 422/1997 e secondo le indicazioni dell’articolo 8 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 400/1999, accordi di programma con il Ministero dei trasporti con i quali sono stabiliti:

a) l’attribuzione delle risorse trasferite per l’esercizio dei servizi attualmente gestiti dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;

b) i tempi e le modalità del subentro di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997, nonché i finanziamenti diretti al risanamento tecnico ed economico e le risorse per la gestione degli impianti e del servizio.

10. La Regione disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall’articolo 8 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 400/1999.

11. La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi oggetto di gestione governativa mediante apposite società, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, secondo quanto previsto all’articolo 29.

12. Tutte le altre funzioni e competenze sono conferite agli enti locali individuati nei successivi articoli.

Art. 5.

(Funzioni e compiti amministrativi delle province)

1. Sono trasferiti alle province le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati nell’articolo 4, relativi alla programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nonché gli accertamenti previsti dall’articolo 5, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ( Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) per i servizi di propria competenza.

2. Sono delegate alle province le seguenti funzioni e compiti:

a) la programmazione operativa e l’amministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma, in attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 4, comma 5, lettera g), compresi i servizi, di competenza regionale, interregionali, di granturismo e transfrontalieri;

b) l’individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;

c) l’indirizzo e la promozione dell’integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali;

d) l’individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole;

e) la concessione di autostazioni per servizi di linea;

f) la definizione, sulla base di parametri socioeconomici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedersi nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio;

g) il rilascio dell’autorizzazione all’uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle linee di propria competenza.

3. Le competenze attribuite alle regioni all’articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997 sono delegate ai Presidenti delle province interessate, i quali provvedono sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all’articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 27.

4. Le province svolgono le funzioni di cui ai commi 1 e 2 attraverso l’elaborazione del piano provinciale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

5. Il piano provinciale dei trasporti é lo strumento fondamentale di indirizzo e di sintesi della politica provinciale di settore e delinea:

a) l’assetto delle reti infrastrutturali di trasporto d’interesse provinciale, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei trasporti;

b) l’assetto dei servizi di trasporto di interesse provinciale, definito in stretta integrazione tra le diverse modalità ed organizzato per bacini di trasporto;

c) gli indirizzi per l’elaborazione dei piani urbani del traffico;

d) l’analisi e la definizione dei costi e la previsione economica e finanziaria con l’indicazione della ripartizione dei finanziamenti tra gli enti locali per l’attuazione del piano.

6. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico determina, d’intesa con i comuni e le comunità montane interessate ed in conformità dell’assetto dei servizi e dei criteri definiti dalla Regione:

a) gli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza ed efficacia nella organizzazione e produzione dei servizi;

b) i bacini e l’eventuale loro ripartizione in aree omogenee;

c) la rete e l’organizzazione dei servizi provinciali;

d) le aree a domanda debole ed i comuni nei quali é finanziato il servizio urbano;

e) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti, specificando l’entità di quelle proprie e la ripartizione tra i servizi urbani nei comuni inferiori a trentamila abitanti, extraurbani ed in aree a domanda debole;

f) gli indirizzi per l’integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali.

7. Le province, previa consultazione delle organizzazioni sindacali articolate a livello provinciale, delle associazioni delle aziende di trasporto e dei consumatori, adottano il programma triennale dei servizi e lo trasmettono alla Regione per l’approvazione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.

8. Le province, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilità complementare o speciale, ovvero in periodi di flessione della domanda, possono avvalersi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, ivi compreso l’utilizzo dei veicoli immatricolati ad uso proprio.

9. Al fine di attuare gli interventi di competenza provinciale, precisando l’ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli degli altri soggetti erogatori di finanziamento, pubblici e privati, le province approvano il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale e lo trasmettono per conoscenza alla Regione.

Art. 6.

(Funzioni e compiti amministrativi
delle comunità montane. Aree a domanda debole)

1. Le comunità montane, ovvero i comuni interessati in associazione tra loro, organizzano ed amministrano, nelle aree a domanda debole individuate dalle province, i servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), anche ai sensi dell’articolo 5, comma settimo, del d.p.r. 753/1980.

2. Nell’ambito delle aree a domanda debole, gli enti locali di cui al comma 1 possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, gestiti in economia ovvero da affidare, attraverso procedure concorsuali, a soggetti che abbiano i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Qualora non vi sia offerta di tali servizi possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del trasporto pubblico di persone. Gli enti locali sono autorizzati a disciplinare, con proprio regolamento, la possibilità di utilizzare gli scuolabus anche per finalità sociali ed assistenziali di trasporto degli adulti, compatibilmente con le esigenze del trasporto scolastico.

3. Per i territori montani sono inoltre applicabili, al fine della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), in quanto compatibili.

Art. 7.

(Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati negli articoli 4 e 5 relativi alle reti ed ai servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), nonché gli accertamenti previsti dall’articolo 5, settimo comma, del d.p.r. 753/1980 per i servizi di propria competenza.

2. I comuni svolgono tali funzioni e compiti attraverso l’elaborazione del piano urbano del traffico di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano.

3. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano determina, sulla base degli obiettivi, dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione, nonché degli indirizzi indicati dalla provincia per l’integrazione con i servizi provinciali:

a) gli obiettivi da raggiungere in termini di qualità, efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi;

b) la rete e l’organizzazione dei servizi urbani;

c) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti, specificando l’entità di quelle proprie.

4. Il programma triennale dei servizi di trasporto dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e delle conurbazioni é approvato dalla Regione con le modalità previste dall’articolo 9, comma 3, previa acquisizione del parere della provincia; il programma triennale degli altri comuni é approvato dalla provincia con le modalità previste dall’articolo 9, comma 5.

5. Il piano urbano del traffico dei comuni nei quali é fornito un servizio di trasporto pubblico urbano, finanziato ai sensi della presente legge, é inviato alla Regione ed alla provincia, al fine di acquisire il rispettivo parere di conformità ai criteri di ottimizzazione del servizio stesso e d’integrazione con gli altri servizi di trasporto pubblico.

6. I comuni, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilità complementare o speciale ovvero, in periodi di flessione della domanda, possono organizzare servizi sostitutivi dei servizi di linea, avvalendosi di quanto previsto all’articolo 6, comma 2.

7. La programmazione e l’amministrazione dei servizi urbani delle conurbazioni è attribuita al comune capofila, che elabora il programma triennale d’intesa con i comuni della conurbazione.

8. Le aree di conurbazione sono definite, d’intesa con i comuni interessati, dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere del Comitato competente per materia istituito, a norma dell’articolo 7, comma 7, della l.r. 34/1998, nell’ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 8.

(Consorzio per la mobilità nell’ambito
metropolitano torinese)

1. Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito metropolitano torinese, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana.

2. Il consorzio gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all’ambito metropolitano.

3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma dell’ambito metropolitano sono appaltati per aree omogenee. I servizi totalmente compresi nei confini dell’area della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire l’economicità, l’efficienza e la qualità del servizio.

4. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilità.

5. La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario.

Capo III.

STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 9.

(Accordi di programma)

1. La Regione, d’intesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validità triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.

2. La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validità triennale per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l’arredo di linea.

3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali.

4. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui al comma 2, la Regione provvede all’assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.

5. Le province stipulano accordi di programma di validità triennale con i comuni e le comunità montane interessate, per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole.

6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di competenza degli enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione degli accordi di programma di cui al presente articolo, agli enti locali che le erogano secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 10.

(Contratti di servizio)

1. I contratti di servizio regolano l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.

2. Il periodo di validità del contratto di servizio è pari ad anni sei. Decorsa la metà del periodo contrattuale l’amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:

a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo;

b) l’idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;

c) l’integrazione della rete dei servizi rispetto all’intero sistema dell’offerta.

3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l’azienda di trasporto è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.

4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:

a) il periodo di validità del contratto;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;

c) l’importo eventualmente dovuto dall’ente affidante all’azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché le relative modalità di pagamento;

d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;

e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;

f) le garanzie che l’impresa affidataria deve prestare;

g) le tariffe del servizio;

h) le modalità del servizio con l’eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all’articolo 47 del d.lgs. 285/1992;

i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell’ente;

j) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione ai clienti, rispetto dell’ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale;

k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;

l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

m) l’obbligo dell’applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;

n) l’obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;

o) l’obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall’articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;

p) l’obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio;

q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti.

5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, almeno sette mesi prima dell’inizio del periodo di validità.

6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell’inizio del periodo di validità.

Art. 11.

(Procedure concorsuali)

1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all’articolo 9 stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatarie, a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali di gara pubblica. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all’autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all’estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi.

2. L’aggiudicazione avviene sulla base dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo la procedura prevista dallo stesso decreto legislativo all’articolo 12, comma 2, lettera b), nonché all’articolo 13 limitatamente ai casi contemplati ed inoltre secondo quanto stabilito dall’articolo 18, comma 2, lettera a), ultimo periodo del d.lgs. 422/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera a), del d.lgs. 400/1999.

3. In caso di subentro di un’impresa al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo, di risoluzione contrattuale. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d’uso per i periodi di cui all’articolo 16. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d’uso. Per l’acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l’aggiudicatario gode del diritto di prelazione.

4. Il trasferimento del personale dall’impresa cessante all’impresa subentrante è disciplinato dall’articolo 26, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), con applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Tale disposizione non si applica ai servizi gestiti con mezzi alternativi a quelli di linea di cui all’articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.

5. L’ente affidante ha facoltà di revocare l’affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l’interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. L’affidatario incorre nella decadenza dell’affidamento in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio.

Art. 12.

(Politica tariffaria e di promozione)

1. La Giunta regionale definisce, d’intesa con gli enti locali delegati secondo le procedure di cui all’articolo 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dell’inflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti.

2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui al comma 1, nell’ambito dei contratti di servizio di cui all’articolo 10.

3. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.

4. La Regione provvede per le proprie finalità a quanto previsto nel comma 3 con deliberazione della Giunta regionale, definendo criteri, modalità e risorse.

5. E’ vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

6. La Regione, in concorso con gli enti locali, al fine di incrementare l’utenza, definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e sulla diffusione dell’informazione.

Art. 13.

(Osservatorio regionale della mobilità)

1. Al fine di verificare l’efficacia delle politiche di trasporto pubblico messe in atto, è istituito presso la Regione l’osservatorio regionale della mobilità.

2. L’osservatorio regionale monitorizza ed aggiorna periodicamente, attraverso la costituzione di un sistema informativo esteso agli enti locali, le caratteristiche della domanda e dell’offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento ed elabora parametri di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi offerti. Predispone una relazione annuale sull’andamento dei servizi di trasporto e la trasmette alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente.

3. Gli enti locali trasmettono alla Regione, per le opportune verifiche, i dati necessari forniti dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio di cui all’articolo 10.

4. I dati raccolti dall’osservatorio sono trasmessi alle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

Capo IV.

RISORSE

Art. 14.

(Ammissibilità al finanziamento)

1. Tutti i contratti di servizio pubblico, definiti per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, devono prevedere, a partire dal 1° gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35. Tale rapporto é incrementato in misura coerente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti negli accordi di programma di cui all’articolo 9, comma 2.

2. Non sono consentiti contributi degli enti locali a copertura di eventuale minor rapporto tra ricavi e costi a partire dal 1° gennaio 2000.

3. A partire dal 1° gennaio 2000 sono posti a gara pubblica solo i servizi che prevedano, nei rispettivi capitolati di appalto, per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi almeno pari allo 0,35. Il finanziamento non può, in ogni caso, eccedere il 65 per cento del costo di aggiudicazione.

4. Nella determinazione del rapporto tra ricavi e costi la stima degli introiti deve essere effettuata, tenendo conto della politica tariffaria della regione, sulla base della domanda espressa dal territorio.

5. La stima dei costi deve essere effettuata, all’interno delle tipologie di servizio urbano ed extraurbano, in relazione alle dimensioni del servizio messo in appalto, a cui corrispondono costi parametrici dell’azienda-tipo di gestione, ed alle caratteristiche insediative ed orografiche del territorio servito, a cui corrispondono diverse velocità commerciali.

6. L’eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all’offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia od al comune, rimane a disposizione della provincia o del comune con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.

7. I servizi di cui all’articolo 6 sono finanziati assumendo come valore di riferimento il prodotto della quota pro capite media regionale di finanziamento del trasporto pubblico locale per il numero di residenti nell’area, al netto dei costi per l’esercizio degli eventuali servizi di linea, esclusi quelli ferroviari. Tale finanziamento non è soggetto alle determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 15.

(Determinazione e ripartizione delle risorse)

1. La Regione sulla base della programmazione regionale e degli enti locali determina le risorse necessarie per l’esercizio e gli investimenti del trasporto pubblico locale compresi i servizi ferroviari. Tali risorse disponibili sul bilancio regionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale sono ripartite, al netto del costo del servizio ferroviario e della quota destinata agli investimenti, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

2. Una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse attribuite agli enti locali per l’esercizio del trasporto pubblico locale deve essere destinata agli investimenti per le attrezzature di arredo delle linee e di controllo e monitoraggio dell’utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. La ripartizione delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti e dei servizi minimi avviene, tenuto conto dei programmi di servizio degli enti locali, assumendo omogenei parametri rappresentativi delle caratteristiche territoriali, insediative e di mobilità del territorio servito, nonché delle caratteristiche dei servizi stessi.

4. La verifica della ripartizione avviene ogni tre anni, a seguito del monitoraggio del grado di attuazione e del conseguimento degli obiettivi dell’accordo di programma e del programma dei servizi stipulati.

Art. 16.

(Fondo regionale trasporti)

1. Le risorse finanziarie relative all’espletamento delle funzioni amministrative di cui al d.lgs. 422/1997, trasferite dallo Stato al momento del conferimento delle funzioni, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato Fondo regionale trasporti.

2. Il fondo regionale trasporti, oltre che dalle risorse di cui al comma 1, è alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare è determinato con legge di bilancio.

3. Il fondo regionale trasporti fa fronte agli oneri derivanti dagli accordi di programma di cui all’articolo 9 ed ai contratti di servizio di cui all’articolo 10.

4. Il fondo regionale trasporti è articolato in sei parti destinate rispettivamente a far fronte:

a) agli oneri relativi all’effettuazione dei servizi su ferro;

b) agli oneri relativi agli investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale;

c) agli oneri relativi agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali;

d) agli investimenti di cui all’articolo 15, comma 2;

e) agli oneri relativi ai servizi minimi;

f) agli oneri relativi al funzionamento delle attività dell’osservatorio regionale della mobilità.

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, lettera c), alimenta i fondi di cui all’articolo 17, commi 3, 4 e 5.

6. La Giunta regionale con apposito provvedimento stabilisce i vincoli e le forme di garanzia a carico degli enti e delle aziende beneficiari dei contributi in conto capitale.

Art. 17.

(Fondo trasporti degli enti locali)

1. Le province, i comuni e le comunità montane istituiscono appositi fondi trasporti in cui confluiscono le risorse relative all’espletamento delle funzioni amministrative delegate, oltre a risorse proprie.

2. Il fondo trasporti degli enti locali fa fronte agli accordi di programma di cui all’articolo 9, commi 2 e 5 ed ai contratti di servizio di cui all’articolo 10.

3. Il fondo provinciale è articolato in cinque parti, destinate rispettivamente a far fronte:

a) agli oneri relativi ai servizi di trasporto extraurbano;

b) agli oneri relativi ai servizi di trasporto urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;

c) agli oneri relativi ai servizi in aree a domanda debole;

d) agli investimenti di cui all’articolo 15, comma 2;

e) agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.

4. Il fondo comunale è articolato in tre parti, destinate rispettivamente a far fronte:

a) agli oneri relativi al trasporto urbano;

b) agli investimenti di cui all’articolo 15, comma 2.

c) agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.

5. Il fondo trasporti delle comunità montane è articolato in due parti, destinate rispettivamente a far fronte:

a) agli oneri relativi ai servizi di trasporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);

b) agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.

6. Le province ed i comuni sono autorizzati a trasferire, con proprio atto, le eventuali risorse eccedenti, a seguito della stipula dei contratti di servizio, dai servizi agli investimenti.

7. Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa sono definite nei provvedimenti amministrativi di approvazione del riparto delle risorse.

Capo V.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 18.

(Vigilanza)

1. La Regione esercita compiti di controllo per la generalità dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi sono esercitate dagli enti competenti.

3. Le aziende esercenti i servizi hanno l’obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi del comma 2, il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti di servizio.

4. Il personale di cui al comma 2 accerta e contesta le violazioni a carico delle aziende secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

Art. 19.

(Sanzioni a carico dell’affidatario
dei servizi di trasporto pubblico)

1. L’ente affidante applica le sanzioni previste dall’articolo 10, comma 4, lettera l) in presenza delle infrazioni specificamente previste dal contratto di servizio.

2. Il contratto di servizio prevede altresì le sanzioni applicabili per l’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 18.

Art. 20.

(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione)

1. I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata dell’intero percorso ed a esibirlo al personale dell’azienda esercente o dell’ente competente.

2. Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio, è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L’entità della sanzione non può essere inferiore a venti volte e superiore a centoventi volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata.

3. Nel caso di servizio di riscossione o di controllo meccanizzato la sanzione è aumentata del 50 per cento.

4. E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, se l’utente estingue l’illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione.

5. L’ente competente provvede ad emanare le opportune disposizioni per l’applicazione delle sanzioni nei limiti delle norme stabilite nel presente articolo.

6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. A tal fine ogni azienda segnala all’ente competente all’esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti, i nominativi dei propri dipendenti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della l. 689/1981, è emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell’esercizio dell’azienda concessionaria del servizio di trasporto.

7. Il ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell’azienda che ha irrogato la sanzione.

Capo VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

(Procedure transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge fino al 31 dicembre 2002, vige la seguente procedura semplificata.

2. La Giunta regionale individua ed attribuisce alle province le linee del servizio regionale del trasporto pubblico, comprensivo delle linee interregionali, di granturismo e transfrontaliere.

3. La Giunta regionale, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale, attua il riparto tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano e attribuisce le risorse agli enti locali sulla base della spesa consolidata e di indicatori territoriali e di mobilità. Le competenze di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), attribuite alle province restano in capo ai comuni secondo le rispettive competenze sino al 31 dicembre 2000. Le competenze relative ai servizi suburbani, attualmente eserciti dall’Azienda Torinese Mobilità (ATM) sono attribuite alla Provincia di Torino sino al 31 dicembre 2000.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, gli enti locali dal 1° gennaio 2001 procedono all’affidamento dei servizi di trasporto mediante le procedure concorsuali di cui all’articolo 11. I contratti di servizio stipulati a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 1998, n. 345 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono prorogati sino al 31 dicembre 2000, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria.

5. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all’articolo 9, limitatamente alla stipulazione del primo contratto di servizio, relativo al periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2002, possono utilizzare la procedura negoziata di cui all’articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995. I contratti di servizio sono estesi agli ambiti territoriali di cui all’articolo 10, comma 1. Al fine di favorire l’aggregazione tra le imprese operanti e di superare la piccola dimensione e l’eccessiva frammentazione che ostacolano il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed efficienza economica, ove tutti i soggetti che esercitano, alla data del 31 dicembre 1999, i servizi compresi in ciascun ambito territoriale costituiscano una riunione di imprese nelle forme elencate dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 158/1995, alla riunione di imprese sono in via prioritaria rivolti l’invito a presentare un’offerta e l’attività negoziale di cui all’articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995.

6. Nelle more dell’istituzione del consorzio di cui all’articolo 8 le funzioni di programmazione ed amministrazione dell’area conurbana di Torino sono attribuite:

a) al Comune di Torino, in accordo con la Provincia di Torino relativamente ai servizi urbani e suburbani attualmente eserciti dall’ATM;

b) agli altri enti per i rimanenti servizi urbani secondo le rispettive competenze.

Art. 22

(Riassetto organizzativo delle Aziende pubbliche)

1. Gli enti locali procedono alla trasformazione delle aziende speciali e delle aziende consortili in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o all’eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società l’Ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. La trasformazione è completata entro il 31 dicembre 2000. Entro la stessa data gli enti locali procedono al frazionamento, in distinte società di cui sopra, delle aziende speciali o consortili, laddove ciò sia opportuno al fine del superamento degli assetti monopolistici del settore.

2. Nel periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, è escluso l’ampliamento dei bacini di servizio delle aziende speciali e delle aziende consortili rispetto a quelli già gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data, gli enti locali non possono costituire nuove aziende speciali o consortili.

3. Durante il periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, gli enti locali individuano le quote di servizio o i servizi speciali, esercitati dalle rispettive aziende speciali o consortili, che possono essere gestiti in modo più economico a seguito del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale. Gli enti locali attribuiscono tali servizi osservando le disposizioni dell’articolo 11.

4. Ove gli enti locali costituiscano, per concorrere alle gare per l’esercizio dei servizi pubblici di loro pertinenza, società di cui al comma 1, in cui si preveda il coinvolgimento di soggetti privati, la scelta di soci privati avviene tramite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 (Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali); si osservano tali disposizioni, in quanto applicabili, anche nel caso di partecipazione minoritaria di soci privati.

5. Gli enti locali che effettuano la trasformazione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2000, possono procedere, per una sola volta, all’affidamento diretto dei servizi alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipulazione dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il termine indicato, provvede il Sindaco o il Presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all’affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui all’articolo 11.

Art. 23.

(Modalità di conferimento di funzioni)

1. Il conferimento delle funzioni è regolato con le modalità previste dal Titolo III della l.r. 34/1998.

Art. 24.

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla l.r. 34/1998.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale in materia di trasporto pubblico locale lacuale, fluviale ed aereo e le funzioni ed i compiti amministrativi riguardanti gli impianti a fune di ogni tipo, quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio, sono delegati a province, comuni e comunità montane con provvedimenti regionali, da emanare in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 e comunque entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

(Interventi sostitutivi)

1. In caso di accertata inerzia da parte delle amministrazioni locali nell’esercizio delle funzioni e delle competenze delegate, la Giunta regionale fissa un termine per procedere, trascorso il quale dispone interventi sostitutivi.

Art. 26

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di entrata nel bilancio di previsione con le seguenti denominazioni:

a) “Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.” (articolo 20, comma 3, del d.lgs. 422/1997);

b) “Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative ai servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.A.” (articolo 20, comma 4, del d.lgs. 422/1997);

c) “Recupero di contributi in conto capitale da enti e da aziende di trasporto per investimenti di cui all’articolo 11, comma 3".

2. Per l’esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di spesa:

a) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale” (articolo 20 del d.lgs. 422/1997);

b) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale”;

c) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera c), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali per il trasporto ferroviario ed assegnazione di risorse agli enti locali per spese di investimento per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per i beni strumentali aziendali del trasporto pubblico locale”;

d) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera d), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per spese di investimento nel settore del trasporto pubblico locale”;

e) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera e), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale”;

f) capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, lettera f), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per oneri relativi al funzionamento delle attività di cui all’articolo 13";

g) capitolo di spesa di cui all’articolo 12, comma 3, con la seguente denominazione: “Trasferimenti agli enti locali per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie individuate dalla Regione Piemonte”;

h) capitolo di spesa di cui all’articolo 12, comma 6, con la seguente denominazione: “Interventi promozionali del trasporto pubblico locale”.

3. Le risorse di cui ai capitoli d) ed e) del comma 2 sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. I comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare una somma non superiore all’1 per cento del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate. Per le stesse finalità le province sono autorizzate, in aggiunta alla spesa annuale minima pari a lire 150 milioni, salvo aggiornamento annuale in base all’andamento dell’inflazione, a destinare una somma non superiore all’1 per cento dello stanziamento annuale disponibile.

4. La dotazione dei capitoli istituiti in applicazione dei commi 1, 2 e 3 é definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali.

Art. 27.

(Disposizioni finanziarie integrative per la
definizione degli esercizi pregressi)

1. Le somme erogate, in base ai provvedimenti della Giunta regionale, a titolo di acconto dei contributi di esercizio per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 sono considerate a titolo definitivo.

2. Le eventuali disponibilità residue ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), comprese le somme di cui all’articolo 5, comma 4, secondo periodo ed all’articolo 10, comma 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 22 (Interventi finanziari della Regione per il risanamento del settore del trasporto pubblico locale), sono utilizzate per concorrere alla copertura dei disavanzi di esercizio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della stessa legge relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, ad incremento delle risorse stanziate dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti).

3. La Giunta regionale con apposita deliberazione, in attuazione della l. 194/1998, definisce i soggetti aventi diritto alla copertura dei disavanzi relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, i disavanzi ammessi a contributo e l’ammontare del contributo per ciascun beneficiario.

4. La Regione provvede all’erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari secondo le disposizioni previste dalla l. 194/1998 contraendo apposito mutuo da ammortizzare mediante le risorse assegnate per il periodo 1994/1996 dalla suddetta legge e mediante le risorse di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Le eventuali disponibilità residue, risultanti dall’applicazione del comma 4, sono utilizzate ad incremento del fondo investimenti di cui alla l. 194/1998.

Art. 28.

(Funzioni soppresse)

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

a) all’approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;

b) all’assenso alla nomina dei direttori di esercizio degli impianti fissi;

c) alla presa d’atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 (Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse), convertito dalla legge 13 aprile 1925, n. 473;

d) all’approvazione dei regolamenti comunali relativi all’esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).

Art. 29.

(Regionalizzazione della gestione governativa laghi)

1. La Giunta regionale provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi oggetto della gestione governativa con le modalità di cui al presente articolo.

2. La Regione opera nel rispetto ed in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione garantendo, ove necessario, la presenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

3. La Giunta regionale di intesa con le Regioni Lombardia, Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai Presidenti o loro delegati.

4. Il comitato di cui al comma 3 esplica le seguenti funzioni:

a) cura la procedura di trasferimento alle Regioni della gestione governativa laghi di cui all’articolo 11 del d.lgs. 422/1997, esplica tutti gli atti per l’attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dall’articolo 7, comma 1, legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’articolo 12 del d.lgs. 422/1997;

b) fissa gli indirizzi per l’attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all’articolo 11 del d.lgs. 422/1997;

c) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, all’amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l’amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;

d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque almeno sino all’effettivo trasferimento della gestione governativa laghi alle Regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l’esercizio delle proprie funzioni;

e) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;

f) elabora gli indirizzi per l’eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.

5. Le decisioni del comitato sono assunte all’unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.

6. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati ed insieme agli altri enti pubblici interessati, sulla base degli indirizzi del Comitato di cui al comma 3, la costituzione di società per azioni, aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale già resi dalla gestione governativa di cui all’articolo 11 del d.lgs. 422/1997.

7. Le quote di partecipazione, l’atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

8. I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti direttamente dalle società di cui al comma 6 oppure da società terze, a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali.

Art. 30.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 23 luglio 1982, n. 16;

b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 37;

c) legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1;

d) legge regionale 23 dicembre 1996, n. 93;

e) legge regionale 9 maggio 1997, n. 23;

f) comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 gennaio 2000

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Antonino Masaracchio