Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 1999, n. 15 - 29081

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Mandello Vitta (NO). Piano Regolatore Generale Comunale. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Art. 1

Di approvare, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il Piano Regolatore Generale del Comune di Mandello Vitta, in provincia di Novara, adottato con deliberazioni consiliari n. 14 in data 23.9.1996 e n. 12 in data 20.5.1997, con le modifiche e le integrazioni apportate in sede di deliberazione consiliare n. 9 in data 22.2.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali di Piano, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento in data 10.11.1999, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

Art. 2

La documentazione relativa al Piano Regolatore Generale del Comune di Mandello Vitta, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 14 in data 23.9.1996 e n. 12 in data 20.5.1997, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. 1 Relazione

- Elab. 2 Norme tecniche di attuazione

- Elab. 3 Tabelle

- Tav. 1 Destinazione d’uso e vincoli, in scala 1:2000

- Tav. 2 Destinazione d’uso e vincoli, in scala 1:5000

- Tav. 3 Planimetria sintetica territoriousi, in scala 1:25000

- Tav. 3a Corografia, in scala 1:10000

- Tav. 4 - Uso destinazione ed utilizzo edifici esistenti, in scala 1:2000

- Tav. 5 - Altezza e stato di conservazione edifici esistenti, in scala 1:2000

- Tav. 6 Edifici di interesse comune destinazioni, in scala 1:2000

- Tav. 7 Stato di fatto: urbanizzazione perimetrazione del centro abitato, in scala 1:2000

- Tav. 8 - Uso del suolo agricolo, in scala 1:5000

- Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani

- Elab. Caratterizzazione geologica Relazione

- Tav. 2.2 Caratterizzazione geologica Carta piezometrica della prima falda, in scala 1:25000

- Tav. 5.2 Caratterizzazione geologica Aree oggetto di caratterizzazione geologicotecnica - Fasce di rispetto, in scala 1:2000

- Elab. Caratterizzazione geologica Integrazioni

- Tav. Caratterizzazione geologica Integrazioni Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Tav. Caratterizzazione geologica Integrazioni Carta geologicomorfologica ed idrologica semplificata, in scala 1:10000

- deliberazione consiliare n. 9 in data 22.2.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. 1 Relazione

- Elab. 2 Norme tecniche di attuazione

- Tav. 1 Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:2000

- Tav. 2 Destinazioni d’uso e vincoli, in scala 1:5000

- Tav. 3A Corografia, in scala 1:10000.

(omissis)

Allegato

Modifiche da introdurre “ex Officio” sull’elaborato “Norme di Attuazione”

Art. 2:

- inserire quale ultimo comma la prescrizione “In caso di difformità di rappresentazioni cartografiche sono da considerarsi vigenti quelle contenute nelle tavole alla scala di maggior dettaglio.”

Art. 3,1º comma:

- sostituire la parola “Regionale con ”Nazionale"

Art. 9, lettera a):

- aggiungere quale ultimo comma il dispositivo “Anche in difformità alle rappresentazioni cartografiche le fasce di rispetto per le aree azzonate poste all’esterno del perimetro del centro abitato così come individuato sulla Tav. 1, sono da considerarsi cogenti per la profondità prescritta all’intera asta viaria.”

Art. 9, lettera c):

- sostituire nel 1º capoverso il valore “mt. 12.50 con ”mt. 25.00" e le parole “o della” con “; all’interno dei centri abitati, se protetti da adeguate arginature, tale arretramento può essere ridotto a mt 10.00, a norma del RD 523/1904. Si richiamano altresì le disposizioni di cui alla”.

- eliminare nel 2º capoverso la dicitura “in caso di arginatura ...omissis... zone omogenee di piano” sostituendola con Ia fascia di rispetto è pari a 25.00 metri dal piede esterno dell’argine così come risulta graficamente indicata nella Tav. 5.2 - Aree oggetto di caratterizzazione geologico-tecnica - Fasce di rispetto allegata alla Deliberazione Comunale n. 14 del 23.9.1996, rettificata con Delibera n. 12 del 20.5.1997."

- stralciare il 4º capoverso che recita “Entro i perimetri dei centri edificati ... omissis... indicati in cartografia”.

- sostituire al 6º capoverso il riferimento “25.7.94" con ”25.7.1904".

Art. 9, lettera d):

- sostituire il testo proposto con: “Le fasce di rispetto dei pozzi, delle sorgenti e dei punti di presa delle acque destinate ai consumi umani, sono fissate in mt. 200 dal punto di captazione e disciplinate dal D.P.R. 24.5.1988 n. 236. Le fasce di rispetto dei pozzi dell’acquedotto comunale ubicati in P.za Regina Margherita e all’interno del cortile del Municipio, anche in difformità di rappresentazione cartografica, sono quelle ridefinite con la Determina n. 416 del 9.6.1999 della Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche.”.

Art. 9, lettera e):

- inserire dopo le parole “legge 735/80" la dizione”, dall’art. 49 del DPR 753/1980 e dall’art. 27, 4º comma della L.R. 56/77 e s.m.i.".

Art. 9, lettera h):

introdurre al termine della norma la seguente frase “; detta fascia vige anche in carenza di individuazione cartografica.”

Art. 11, ultimo comma, lettera b):

- stralciare la dicitura “H max 4,50 mt. misurata all’intradosso, con Dc=5,00 mt”.

Art. 14, lettera a):

- sostituire il termine “200 mq.” con “100 mq.”

Art. 18, 2º comma:

- sostituire la dicitura “Con esclusione della” con “Per la”.

Art. 18, 8º comma:

- sostituire il riferimento alla “Tav. 2" con ”Tav. 1".

Art. 20, 1º comma:

- aggiungere la prescrizione “Fa eccezione l’attuazione dell’area indicata sulla Tav. 1 con il n. 7 che è subordinata a concessione convenzionata con obbligo di realizzazione delle opere infrastrutturali ed il reperimento di quote di aree a parcheggio e verde fronte strada.”.

Art. 20 ultimo comma:

- sostituire la parola “contenimento” con “completamento”.

Art. 21, 1º comma:

- inserire dopo le parole “L. 1089/39,” il seguente testo “e concorrono alla definizione del nucleo di antica formazione individuato ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.”.

Art. 21, ultimo comma:

- sostituire la dicitura “16/URB” con “5/SG/UR13/84".

Art. 27, voce “Parametri”:

- sostituire la frase: “, oltre a quanto previsto all’art. 20 delle presenti norme” con “semprechè non sussistano strutture, già destinate ad altri usi, riutilizzabili”.

- eliminare la norma “Per gli edifici esistenti a destinazione diversa ...omissis... parametri sovraindicati, di distanza e di indici”

- sostituire l’espressione “o ad altre destinazioni anche da parte di non addetti all’agricoltura” con “secondo i disposti della L.R. n. 50 del 17.8.1989".

Art. 27, voce “Tipi di intervento, ammissibili”

- o correggere il riferimento all’"art. 36" con “art. 34".

Art. 28 bis:

- stralciare il testo riprodotto.