Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 1999, n. 63 - 28623
Medicina dello sport. Visite di idoneità a favore dei minori. Determinazioni
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
delibera
1. di riconoscere che la partecipazione a gare, tornei, campionati comunque
organizzati che prevedano la formazione di una classifica, con la previsione
di sanzioni disciplinari imposte sia allinterno sia da parte di organi
esterni (arbitro, giudice sportivo), costituisce attività sportiva di notevole
rilevanza sociale;
2. di riconoscere pertanto alle visite ed agli accertamenti di idoneità
alla pratica sportiva erogati ai soggetti di età inferiore agli anni diciotto
che intendono svolgere attività sportiva agonistica, la funzione di programma
organizzato, permanente, di diagnosi precoce e di prevenzione collettiva
di interesse pubblico;
3. di stabilire che per i soggetti di età inferiore agli anni diciotto,
compresi nelle tabelle definite dalle Federazioni sportive, leffettuazione
degli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato di idoneità
allattività agonistica (visita medica, E.C.G. a riposo e sotto sforzo,
spirometria, esame delle urine con strisce reattive) è esclusa dalla partecipazione
al costo, così come previsto dallart.1, comma 4, lett. a) del D.Lgs 29.4.1998
n. 124;
Di dare atto che dalla raccolta dei dati emergenti dalle visite effettuate
nelle varie A.S.L. è possibile disporre di una banca dati a livello regionale
di notevole importanza per monitorare il livello della salute della popolazione
giovanile.
4. di dare atto altresì che nei confronti dei soggetti di età inferiore
agli anni diciotto compresi nelle tabelle definite dalle Federazioni sportive,
leffettuazione di ulteriori indagini strumentali, richieste dal medico
visitatore su motivato sospetto clinico, e necessarie per il rilascio della
certificazione di idoneità allattività agonistica in relazione al singolo
sport praticato, avviene secondo il vigente sistema di partecipazione alla
spesa sanitaria.
5. di stabilire che le visite di idoneità per lo svolgimento dellattività
sportiva agonistica a favore dei minorenni, compresi nelle tabelle definite
dalle Federazioni sportive, possono essere effettuate presso i servizi
delle Aziende Sanitarie Locali a prescindere dalla residenza.
6. di stabilire che, per i casi di mobilità da parte dell A.S.L. di residenza
all A.S.L. che ha effettuato la visita, il valore della visita da rimborsare
è fatto pari alla tariffa in vigore per i maggiorenni.
(omissis)