Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 1999, n. 63 - 28623

Medicina dello sport. Visite di idoneità a favore dei minori. Determinazioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

1. di riconoscere che la partecipazione a gare, tornei, campionati comunque organizzati che prevedano la formazione di una classifica, con la previsione di sanzioni disciplinari imposte sia all’interno sia da parte di organi esterni (arbitro, giudice sportivo), costituisce attività sportiva di notevole rilevanza sociale;

2. di riconoscere pertanto alle visite ed agli accertamenti di idoneità alla pratica sportiva erogati ai soggetti di età inferiore agli anni diciotto che intendono svolgere attività sportiva agonistica, la funzione di programma organizzato, permanente, di diagnosi precoce e di prevenzione collettiva di interesse pubblico;

3. di stabilire che per i soggetti di età inferiore agli anni diciotto, compresi nelle tabelle definite dalle Federazioni sportive, l’effettuazione degli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato di idoneità all’attività agonistica (visita medica, E.C.G. a riposo e sotto sforzo, spirometria, esame delle urine con strisce reattive) è esclusa dalla partecipazione al costo, così come previsto dall’art.1, comma 4, lett. a) del D.Lgs 29.4.1998 n. 124;

Di dare atto che dalla raccolta dei dati emergenti dalle visite effettuate nelle varie A.S.L. è possibile disporre di una banca dati a livello regionale di notevole importanza per monitorare il livello della salute della popolazione giovanile.

4. di dare atto altresì che nei confronti dei soggetti di età inferiore agli anni diciotto compresi nelle tabelle definite dalle Federazioni sportive, l’effettuazione di ulteriori indagini strumentali, richieste dal medico visitatore su motivato sospetto clinico, e necessarie per il rilascio della certificazione di idoneità all’attività agonistica in relazione al singolo sport praticato, avviene secondo il vigente sistema di partecipazione alla spesa sanitaria.

5. di stabilire che le visite di idoneità per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica a favore dei minorenni, compresi nelle tabelle definite dalle Federazioni sportive, possono essere effettuate presso i servizi delle Aziende Sanitarie Locali a prescindere dalla residenza.

6. di stabilire che, per i casi di mobilità da parte dell’ A.S.L. di residenza all’ A.S.L. che ha effettuato la visita, il valore della visita da rimborsare è fatto pari alla tariffa in vigore per i maggiorenni.

(omissis)