Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 gennaio 2000, n. 1
Profilassi dellinfluenza aviare. Decreto di zona di protezione e di zona
di sorveglianza per il focolaio insorto nel Comune di Casei Gerola, in
territorio lombardo
- constatato che in data odierna è stato accertato un focolaio di influenza
aviare nel Comune di Casei Gerola, Provincia di Pavia e territorio di competenza
della ASL di Pavia;
- considerata lesigenza di adottare misure profilattiche, in conformità
delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia al
territorio piemontese limitrofo;
- visto il T.U.LL.SS., 27 luglio 1934,n.1265;
visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio
1954, n. 320, con le successive modificazioni ed integrazioni;
vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;
vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
vista la L.R. 26 ottobre 1982, n. 30;
vista la Legge 2 giugno 1989, n. 218;
visto il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 e successive modifiche;
visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656;
vista l. O.M. 29 dicembre 1999;
sentito il Servizio Veterinario della Azienda USL n. 20;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
decreta
Art. 1 - Si dichiara zona di protezione per influenza aviare
- lintero territorio dei Comuni di Alzano Scrivia e Mulino dei Torti;
- il territorio del Comune di Isola S. Antonio denominato Montemerlo, dal
greto del Po al confine con il Comune di Alzano;
- il territorio del Comune di Castelnuovo Scrivia, limitatamente alle Cascine
Borghina e Capraia;
Ai limiti della zona di protezione sulle vie di accesso devono essere apposte
a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta:
Zona di protezione per Influenza Aviare.
Art. 2 - Si dichiara zona di sorveglianza per influenza aviare
- lintero territorio dei Comuni di Isola S. Antonio, Guazzora, Alluvioni
Cambiò, Sale, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, con lesclusione delle
aree già inserite in zona di protezione;
- il territorio del Comune di Tortona, limitatamente alle seguenti cascine:
Torrione, Castel Armellino, Bersana.
Ai limiti della zona di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere
apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con
la scritta Zona di sorveglianza per Influenza Aviare.
Art. 3 - Nellambito delle zone di protezione e di sorveglianza il Servizio
veterinario della ASL territorialmente competente provvede ad organizzare
ed effettuare:
1. il censimento degli allevamenti che detengono volatili e la numerazione
per categoria degli animali presenti;
2. le ispezioni sanitarie e i controlli volti ad accertare il rispetto
delle misure di profilassi e polizia veterinaria disposte dal presente
Decreto; i controlli sanitari negli allevamenti che detengono volatili
della zona di protezione devono essere eseguiti con urgenza e annotati
su verbale;
3. la vigilanza straordinaria negli stabilimenti di macellazione dei volatili.
Art. 4 - Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:
a) sequestro dei volatili presenti nei locali di stabulazione o altri luoghi
che ne consentano lisolamento, con divieto di spostamento anche delle
uova da cova; gli animali di specie diversa presenti nelle aziende che
detengono volatili possono essere trasferiti, previa autorizzazione veterinaria;
b) leffettuazione di controlli clinici, integrati da eventuali esami di
laboratorio, con particolare riferimento al controllo dei riproduttori
di cui allO.M. 29 dicembre 1999;
c) divieto di introdurre nella zona volatili ad eccezione di quelli destinati
alla immediata macellazione;
d) divieto di trasporto dei volatili sulle strade pubbliche e private,
ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, autostrada
o grandi assi stradali, purché senza effettuare soste, e dei trasporti
per limmediata macellazione di cui alla lettera c), appositamente autorizzati;
e) divieto di accesso, nelle aziende che detengono volatili, di veicoli
e personale estraneo non autorizzato;
f) divieto di trasferire fuori dagli allevamenti di volatili qualsiasi
possibile vettore animato o inanimato dellagente patogeno, compresi lettiera
e deiezioni non opportunamente trattati, carne e prodotti carnei, carcasse,
parti o resti di volatili; gli automezzi utilizzati per il trasporto di
volatili, nonché veicoli o attrezzature venute in contatto con animali
o materiali possibili vettori di infezione, non possono lasciare la zona
di protezione se non sottoposti alla disinfezione sotto controllo veterinario,
secondo le modalità di cui allarticolo 64 del vigente regolamento di polizia
veterinaria; il trasferimento delle uova da consumo può essere autorizzato
previa adozione di idonee misure cautelative;
g) controllo dei movimenti delle persone addette alla manipolazione dei
volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto delle carcasse
ed alla raccolta delle uova allinterno della zona;
h) divieto di schiusa negli incubatoi, distruzione delle uova già incubate
e soppressione dei pulcini di un giorno, per il periodo di tempo indicato
dal Ministero della Sanità;
i) sospensione di fiere, mercati e di ogni concentramento di volatili o
altri uccelli, compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti;
j) obbligo di porre in atto adeguati sistemi di disinfezione negli allevamenti
di volatili e presso i relativi accessi;
k) divieto di introduzione e immissione nel territorio di selvaggina avicola
cacciabile e sospensione delle attività venatorie della selvaggina da piuma;
Dopo che siano trascorsi ventuno giorni dallestinzione dellultimo focolaio
nella zona di protezione si adottano i provvedimenti in vigore nella zona
di sorveglianza, di cui al successivo art. 5 del presente decreto.
Art. 5 - Nellambito della zona di sorveglianza, si applicano le seguenti
misure:
a) divieto di spostamento dei volatili e delle uova da cova, ad eccezione
dei casi di cui al seguente articolo 7;
b) divieto di schiusa negli incubatoi, distruzione delle uova già incubate
e soppressione dei pulcini di un giorno, per il periodo di tempo indicato
dal Ministero della Sanità;
c) controllo clinico e sierologico degli allevamenti di riproduttori come
previsto dallO.M. 29/12/99;
d) divieto di introduzione di volatili vivi appartenenti alle specie sensibili,
con leccezione di quelli destinati direttamente allimmediata macellazione;
e) sospensione di fiere, mercati e di ogni concentramento di volatili,
compresa la raccolta e la distribuzione ad opera di commercianti;
f) divieto di trasporto dei volatili sulle strade pubbliche e private,
ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, autostrada
o grandi assi stradali, purché senza effettuare soste, e dei trasporti
per limmediata macellazione di cui alla lettera d), appositamente autorizzati;
g) obbligo di adeguati trattamenti di disinfezione per i veicoli e le attrezzature
utilizzate per il trasporto di volatili, di altri animali o materiali che
potrebbero costituire veicolo di infezioni, comprese deiezioni e lettiere;
h) obbligo di segnalazione di qualunque sintomo riferibile a influenza
aviare e dei casi di morte di volatili, qualora si discostino dalla percentuale
consueta dellazienda;
i) divieto di introduzione e immissione nel territorio di selvaggina avicola
cacciabile e sospensione delle attività venatorie della selvaggina da piuma.
Art. 6 - In deroga al divieto di spostamento di volatili dalla zona di
protezione, di cui allarticolo 4, il Servizio veterinario della ASR può
autorizzare:
- la raccolta dei volatili morti dalle aziende per essere trasportati in
un impianto di trattamento dei rifiuti ad alto rischio con ladozione delle
misure precauzionali necessarie;
- lo spostamento di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata
in un macello situato allinterno della zona di protezione o, qualora non
sia possibile, in un altro, preferibilmente nella zona di sorveglianza,
designato dalla Regione;
Art. 7 - In deroga al divieto di spostamento dei volatili dalla zona di
sorveglianza di cui allart. 5 il Servizio Veterinario ASR può autorizzare:
- lo spostamento dei volatili per linvio diretto in un macello, anche
situato al di fuori della zona di sorveglianza, designato dalla Regione,.
Trascorsi 15 giorni dal presente decreto, in assenza di diverse disposizioni
di divieto emanate dal Ministero della Sanità, possono essere autorizzate
spedizioni di volatili vivi al difuori della zona di sorveglianza con le
procedure indicate per le Province sede di focolai dallO.M. 29/12/99.
Art. 8 - Lo spostamento dei volatili dagli allevamenti della zona di protezione
e della zona di sorveglianza, secondo i precedenti articoli 6 e 7, deve
essere effettuato previo rigoroso accertamento sanitario volto ad escludere
il sospetto di influenza aviare in tutti i soggetti presenti nellazienda
interessata e adottando le modalità previste dagli articoli 14 e 15 del
vigente regolamento di polizia veterinaria.
Per il trasferimento è necessaria lautorizzazione della ASR di destinazione,
con la quale devono essere preventivamente concordati tempi e modalità
di inoltro.
Nei macelli di destinazione gli animali devono essere isolati e macellati
separatamente, subendo visita sanitaria ante e post-mortem particolarmente
accurata. Le carni così ottenute devono essere marchiate conformemente
allart. 5, comma 1 del D.P.R. 30/12/92 n. 558 e successive modifiche.
Gli automezzi di trasporto devono essere immediatamente disinfettati sotto
controllo veterinario.
Art. 9 - Le misure della zona di sorveglianza restano in vigore per 30
giorni dopo lesecuzione della operazioni di disinfezione dellultimo focolaio
denunciato.
Art. 10 - I sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle ASR della Regione,
gli agenti tutti della Forza Pubblica, sono incaricati dellesecuzione
del presente Decreto.
Art. 11 - I contravventori al presente Decreto sono puniti a norma di Legge.
Art. 12 - Il presente Decreto stante lurgenza di adottare provvedimenti
per contenere la diffusione dellinfluenza aviare entra immediatamente
in vigore.
p. Enzo Ghigo
Il Vicepresidente
Antonio Masaracchio