Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2000
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Codice 13.4
Autorizzazione al Comune di Viverone ad effettuare la pesca di coregoni
in epoca di divieto a scopo di ripopolamento
Vista listanza del 9.10.1999, con la quale il Signor Monti Giulio in qualità
di Sindaco del Comune di Viverone, in nome e per conto del Comune da lui
rappresentato, chiede lautorizzazione ad effettuare la pesca di coregoni
in epoca di divieto dal 15 dicembre 1999 al 15 gennaio 2000 nelle acque
del lago di Viverone, al fine di provvedere mediante le opportune operazioni
ittiogeniche al ripopolamento di dette acque;
dato atto che, per le attività di cattura dei riproduttori a scopo di piscicoltura,
il Comune di Viverone intende avvalersi dei signori:
Brovelli Giorgio
Brovelli Luigi
Cillo Giorgio
visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R.D.
22 novembre 1914 n. 1486;
visto il DPR del 24 luglio 1977 n. 616;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n.
470/93;
visto lart. 22 della L.R. 51/97;
determina
Di autorizzare il Comune di Viverone (BI), titolare del diritto esclusivo
di pesca sul lago omonimo, ad effettuare la pesca di coregoni in epoca
di divieto dal 15 dicembre 1999 al 15 gennaio 2000, nelle acque del lago
di Viverone, al fine di provvedere mediante le opportune operazioni ittiogeniche
al ripopolamento di dette acque avvalendosi dei signori:
Brovelli Giorgio
Brovelli Luigi
Cillo Giorgio
alle condizioni sottoelencate:
1) - lobbligo di attenersi alluso degli attrezzi consentiti dalle vigenti
disposizioni di legge per la cattura dei riproduttori;
2) - la pesca dovrà essere effettuata previa comunicazione alla Provincia
competente per territorio della località, del giorno e dellora in cui
la pesca viene esercitata;
3) - lobbligo di osservare le disposizioni in materia e di cessare la
pesca non appena le campane dellincubatoio risultano complete e di trasmettere,
a pesca ultimata alla Regione Piemonte - Assessorato Pesca - via Magenta
12, 10128 Torino, una dettagliata relazione sui riproduttori catturati
divisi per sesso, sul loro peso medio e sulle uova ottenute;
4) - i pesci catturati nel suddetto periodo debbono essere spremuti e regolarmente
bollati prima di essere messi in commercio.
Al titolare della presente autorizzazione è fatto inoltre obbligo di osservare
le norme previste dal D.M. 14.01.1949 in materia di piscicoltura.
Il Dirigente responsabile
D.D. 17 novembre 1999, n. 348
Vito Sorbilli