Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 1999, n. 82 - 29011
Formazione Professionale - Norme per la sperimentazione dellaccreditamento
degli operatori delle sedi operative ai fini dello svolgimento delle attivita
di formazione professionale finanziate con fondi pubblici
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
delibera
- di attivare la sperimentazione del sistema regionale di accreditamento
delle strutture formative, riservando ad un momento successivo allemanazione
della normativa nazionale prevista dallart.17 della L. 196/97, approvato
con D.P.R. del 13/12/98, le integrazioni eventualmente necessarie;
- di approvare il relativo quadro procedurale di riferimento, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante;
- di dare mandato alla Direzione formazione professionale - Lavoro di provvedere
ad ogni successivo adempimento per laccreditamento degli accreditatori
, per la definizione della tempistica dellaccreditamento e per lattivazione
di momenti formativi rivolti agli operatori;
- di dare mandato al responsabile della Direzione Formazione professionale
- Lavoro di avviare consultazioni con le altre Direzioni ai fini di verificare
la possibilità di utilizzo del sistema di accreditamento della formazione
anche per i corsi predisposti da altre Direzioni;
- di dare mandato al dirigente del Settore Standard formativi, qualità
ed orientamento, in quanto presidente istituzionale del Comitato Guida
per la Qualità, di approvare con proprie determinazioni le guide operative
per le diverse tipologie di corsi, una volta licenziate dal comitato medesimo.
(omissis)
Allegato
Quadro procedurale di riferimento per laccreditamento
Che cosè laccreditamento
In estrema sintesi, laccreditamento è una azione attraverso la quale lEnte
Regolatore (lamministrazione statale, regionale, provinciale a seconda
degli interventi) definisce i criteri atti a selezionare un insieme di
fornitori (agenzie formative) in base a certe caratteristiche specifiche;
i soggetti così definiti costituiscono lalbo fornitori di servizi formativi
dellEnte regolatore. Questo insieme finito di soggetti è aperto a nuove
entrate in funzione delle richieste avanzate dagli operatori della formazione
inizialmente esclusi dal sistema ed interessati a concorrere ai finanziamenti
pubblici; è aperto alle uscite in funzione delle pratiche di verifica e
controllo dei già accreditati che possono essere esclusi dallalbo fornitori
a fronte di irregolarità e/o non rispetto degli standard qualitativi.
La Filosofia sottostante il sistema di accreditamento del Piemonte
Si può pensare allaccreditamento dei fornitori in diversi modi.
Un punto di partenza, ad esempio, è quello di costituire processi di accreditamento
per assicurare che tutti i potenziali fornitori assicurino delle soglie
minime di qualità. Quella delle soglie minime è una filosofia che se per
molti aspetti risulta condivisibile (ad esempio può risultare relativamente
di facile attuazione), comporta alcuni elementi problematici, soprattutto
di carattere evolutivo. Sistemi di accreditamento di questo tipo infatti,
in numerose realtà, hanno comportato, col trascorrere del tempo fenomeni
regressivi verso le soglie (appunti, minime) stabilite. Infatti, se i potenziali
fornitori di minor livello tendevano ad adeguarsi adattandosi ai requisiti
dellaccreditamento, quelli che partivano da un miglior livello qualitativo
(non avendo particolari stimoli) adeguavano i loro standard ai requisiti,
di fatto abbassando la qualità complessiva dei loro servizi.
Per evitare questi fenomeni si è pensato di impostare il processo di accreditamento
seguendo un modello che, oltre a stabilire soglie minime, impegnasse tutti
i potenziali fornitori ad assumere una mentalità di sviluppo qualitativo,
rilanciando, conseguentemente, tutto il sistema FP verso standard qualitativi
via sempre più alti. Questa logica non è del tutto nuova, anzi. Lintera
filosofia sulla quale si fondano, ad esempio, i processi certificativi
che vanno sotto il nome di ISO 9001, si ispira proprio a queste considerazioni,
volendo garantire le condizioni di uno sviluppo della qualità, più che
determinati livelli della stessa.
Assumere questa filosofia ha comportato e comporta una serie di scelte,
anche di non facile applicazione. Ne è prova anche la complessità del cammino
intrapreso, di cui le guide operative per le varie tipologie di azioni
formative rappresentano un punto intermedio: di arrivo, per la concretizzazione
di una proposta, ma di partenza per lattuazione della stessa.
Tra queste scelte vi è, ad esempio, la ricerca di assicurare, attraverso
il complesso sistema di criteri proposto nelle guide, non tanto la presenza
tra gli operatori di risorse fisiche di qualità, quanto il funzionamento
di un sistema di procedure atte a garantire un costante controllo e promozione
di aspetti qualitativi nel leggere i bisogni, progettare, assicurarsi le
risorse, erogare e valutare interventi formativi. Proprio per questo potranno
accreditarsi tanto operatori che possiedono strutture e personale di una
certa consistenza, quanto operatori che si basano su organizzazioni leggere,
con strutture e personale altamente flessibili, perchè sarà considerata
la loro buona capacità organizzativa nel reperimento delle risorse necessarie.
Altro punto importante è la previsione di espansione: alcuni criteri che
al momento sono indicati come facoltativi e sperimentali (indicatori di
qualità, che servono per poter accedere ad alcune voci nella valutazione
ex ante dei progetti) tenderanno col tempo a diventare indicatori necessari.
Lottica di qualità in cui si vuole inserire il sistema della formazione
professionale piemontese porterà nel tempo a trasformare alcuni degli attuali
indicatori di qualità in criteri necessari per laccreditamento e a sviluppare
eventualmente ulteriori indicatori di qualità.
Definire lalbo dei fornitori, consentirà inoltre di definire un insieme
di soggetti a cui fare delle proposte mirate di aggiornamento e di sviluppo
della qualità, alimentando in tal modo la crescita e lefficacia del sistema
formativo.
Un aspetto che è bene esplicitare sin da subito è quello del rapporto tra
certificazione e accreditamento. Iniziano ad essere infatti numerosi gli
operatori piemontesi che sono certificati o hanno iniziato il percorso
per la certificazione ISO 9001. Poichè il Piemonte ha scelto di effettuare
unaccreditamento basato sulle procedure è importante garantire che gli
operatori certificati non si trovino a gestire sistemi procedurali incompatibili,
ma possano incorporare le procedure per laccreditamento nel loro sistema
qualità, come procedure riservate ad un cliente specifico, e siano esentati
da superare dei doppi controlli su quelle procedure che sono richieste
con le stesse modalità sia per laccreditamento che per la certificazione.
Per quanto attiene alla tempistica, laccreditamento viene configurato
come un processo continuo, soggetto a monitoraggio, sia da parte della
regione che da parte delle società certificatrici (analogamente alla certificazione
UNI/ISO 9001), ed aperto agli aggiornamenti richiesti dagli operatori.
Quadro Procedurale di riferimento
A.) Ambito
1. Il presente quadro procedurale di riferimento disciplina laccreditamento
dei fornitori di formazione della Regione Piemonte. Si riferisce agli operatori
che possono svolgere attività di orientamento e formazione professionale
finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione
regionale. Laccreditamento è obbligatorio sono quando richiesto come tale
da specifiche norme o provvedimenti.
2. Laccreditamento degli operatori opera nellambito di quanto disciplinato
allart. 11 della L.R. 63/95.
3. Il presente quadro sarà integrato in seguito allemanazione della normativa
statale prevista allart. 17 della L. 196/97 e a seguito dei risultati
della sperimentazione.
4. Sono esclusi dallobbligo di accreditamento i datori di lavoro, pubblici
e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali
soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative
stabilite dalla programmazione regionale. In sede di emanazione delle diverse
direttive saranno definite le modalità di valutazione di tali soggetti
in quanto proponenti.
5. Possono essere accreditati operatori pubblici e privati. Laccreditamento
viene effettuato con riferimento a ciascuna sede operativa.
B.) Tipologie 1. Laccreditamento è operativo per tipologie corsuali. Le
tipologie sono le seguenti:
a) formazione iniziale
b) formazione superiore
c) formazione in alternanza
d) formazione permanente
e) formazione continua
f) formazione per soggetti svantaggiati
g) formazione a distanza
h) orientamento professionale (azioni formative di orientamento professionale).
2. In sede di approvazione delle guide operative di cui al successivo punto
D), è possibile effettuare accorpamenti fra le tipologie, qualora si evidenziasse
omogeneità dei requisiti necessari.
3. Operatori e sede operative possono essere accreditati per più tipologie
corsuali.
C.) Struttura dellaccreditamento. Accreditamento basato sulle procedure
1. Il sistema di accreditamento è basato sulle procedure, inteso come capacità
di organizzazione e capacità gestionale; le procedure infatti possono rappresentare
quella base comune funzionale a garantire uno standard minimo di qualità
dellerogazione.
2. Per sviluppare la qualità complessiva del sistema formativo piemontese,
si stabilisce un sistema di accreditamento basato su una soglia minima
irrinunciabile e su ulteriori procedure che, pur non essendo definite indispensabili,
vengono evidenziate come caratteristiche di qualità. Tali indicatori di
qualità potranno permettere di accedere ad alcune voci non obbligatorie
nella valutazione ex ante dei progetti o di individuare insieme di operatori
per particolari sperimentazioni. Indicatori necessari ed indicatori di
qualità sono definiti nelle guide operative di cui al punto D).
3. Nello sviluppo del sistema, alcune caratteristiche attualmente indicate
come di qualità potranno trasformarsi in caratteristiche necessarie e
potranno essere aggiunte nuove caratteristiche di qualità.
4. Per ogni direttiva la Giunta regionale stabilirà se laccreditamento
è obbligatorio o meno, lentità del punteggio da assegnare agli accreditati
quando laccreditamento non viene previsto come non obbligatorio e i criteri
di valutazione a cui potranno accedere gli operatori che presentano procedure
di qualità non obbligatorie.
5. Tali procedure non obbligatorie potranno inoltre dar luogo a classi,
che potranno permettere di porre ulteriori soglie per laccesso a sperimentazioni
e/o ad interventi di carattere limitato.
D.) Strumenti dellaccreditamento. Le guide operative.
1. Strumenti dellaccreditamento sono le guide operative, riferite alle
varie tipologie corsuali.
2. Nelle guide operative sono stabiliti tutti gli indicatori da certificare
da parte delle società accreditatrice;
3. gli indicatori dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nelle
attività precedentemente realizzate, poichè consistono in dati informatizzati
già in possesso dellamministrazione regionale, vengono automaticamente
aggiunti allatto dellaccreditamento e costantemente aggiornati. Per i
nuovi operatori tali indicatori non vengono utilizzati e sono soggetti
a verifica dopo un esercizio corsuale. Per gli operatori che abbiano un
rapporto consolidato viene effettuata una media fra le precedenti annualità,
il cui numero viene specificato nella guida per ogni tipologia. 4. Le guide
operative - e loro modificazioni - vengono elaborate dal Comitato Guida
per la Qualità istituito ai sensi dellart. 25 della L.R. 63/95 e approvate
con determinazione del dirigente del Settore Standard Formativi - Qualità
ed Orientamento Professionale, previo controllo della loro rispondenza
ai criteri enunciati nel presente quadro procedurale di riferimento ed
esperire tutte le opportune consultazioni;
5. Ogni guida operativa è strutturata come segue:
a) contiene lindicazione dei criteri ritenuti fondamentali per laccreditamento
dei fornitori. Per ciascun criterio viene elaborata una scheda, che lo
descrive per esteso.
b) tali criteri vengono aggregati in fattori che descrivono gli ambiti
a cui i criteri stessi fanno riferimento; questi sono riportati in intestazione
di ciascuna scheda.
c) dalla descrizione del criterio, vengono quindi esplicitati una serie
di sottocriteri in forma di check list, per meglio chiarire che cosa esattamente
viene richiesto al fornitore relativamente al criterio in questione.
d) A fianco di ciascun criterio e/o sottocriterio vengono riportati:
d1.1) il Riferimento: allOrganizzazione (operatore) o alla Sede operativa
(insieme di strutture/organizzazione presente in località specifiche presso
le quali normalmente vengono svolte gran parte delle iniziative corsuali)
o a un mix o ancora operatore o sede a scelta delloperatore medesimo;
d.2.) la Tipologia: si specifica se il sottocriterio è valido per tutte
le tipologie o se è riferibile solo a qualche tipologia particolare;
d.3.) le Note fisse, che indicano che il sottocriterio è relativo ad
una procedura non obbligatoria e può servire come base procedurale per
assegnare alcuni punteggi nella valutazione ex ante (criteri e sottocriteri
così indicati non risultano obbligatori per laccreditamento);
d.4.) il riferimento ISO, ovvero se si tratta di un sottocriterio che viene
automaticamente riconosciuto agli Enti certificati Iso 9001.
E.) Rapporto tra accreditamento e certificazione ISO 9001
1. La scelta di basare laccreditamento sulle procedure porta ad un indubbio
parallelo con la certificazione di qualità ISO. Laccreditamento differisce
dalla certificazione in quanto:
a) la certificazione è un processo libero, mentre laccreditamento è un
processo cogente messo in atto da unamministrazione
b) per la certificazione non sono state ancora emanate norme specifiche
per la formazione. Nel sistema di accreditamento alcune procedure vengono
non solo richieste, ma specificate per quanto riguarda la formazione.
c) Il sistema di accreditamento prevede lutilizzo di indicatori numerici
riferiti allefficienza e allefficacia.
d) La certificazione di qualità richiede una tempistica molto lunga (circa
2 anni). La necessità di implementare nel più breve tempo possibile il
sistema dei fornitori accreditati fa scegliere per un tipo di accreditamento
provvisorio (corrispondente allesisto positivo della prima visita ispettiva
per la certificazione di qualità), convalidato da monitoraggi successivi.
2. Considerate le analogie tra accreditamento e certificazione, gli operatori
in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 potranno essere accreditati
con un iter abbreviato che non preveda il controllo delle procedure già
controllate in sede di certificazione ISO 9001.
F.) Procedure per laccreditamento
1. La Regione accredita gli accreditatori, mediante approvazione della
lista dei medesimi. Di tale lista possono far parte valutatori indicati
da società certificatrici iscritte ai relativi albi nazionali per la tab.
37 (education), che abbiano frequentato con esito positivo corsi appositamente
istituiti dalla regione per laccreditamento e resi pubblici tramite bando.
Tale lista è approvata con determinazione dirigenziale, è pubblica ed aggiornabile,
contiene lelenco dei valutatori con relativa società certificatrice.
2. Loperatore che intende accreditarsi presenta domanda direttamente alla
società certificatrice prescelta fra quelle presenti nella lista degli
accreditatori accreditati, specificando se richiede accreditamento o certificazione
ISO 9001 con integrazioni per laccreditamento.
3. Se operatore già certificato ISO 9001, in sede di accreditamento provvisorio,
può semplicemente dichiarare di attenersi alle procedure indicate dalla
guida. In sede di accreditamento definitivo, richiede alla società certificatrice
esclusivamente lintegrazione ai fini dellaccreditamento.
4. La società certificatrice accoglie le domande e, utilizzando il valutatori
accreditato, inizia il processo di accreditamento/certificazione, alla
fine del quale rilascia la guida operativa di controllo delle procedure
vidimata (per chi già certificato rilascia guida integrativa). Tale rilascio
può avvenire dopo il controllo documentale e il controllo delloperatività
di alcune procedure indicate nella determinazione di approvazione della
guida.
5. Loperatore si presenta alla Regione con la guida vidimata, la Regione
integra la guida con i dati di efficienza ed efficacia e accredita provvisoriamente
loperatore, inserendolo nel sistema informativo.
5. Lelenco degli operatori accreditati è approvato con determinazione
dirigenziale ed integrato con la stessa tipologia di provvedimento.
6. La regione predispone un sistema informatizzato con cui siano presenti
tutti i dati delle guide operative.
7. Dellavvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene data
contestualmente comunicazione al ministero del Lavoro e della previdenza
sociale.
G.) Durata temporale dellaccreditamento e suo aggiornamento.
1. Laccreditamento provvisorio si trasforma in accreditamento a regime
quando i certificatori rilasciano attestazione al livello corrispondente
allesito positivo di certificazione ISO 9001 (controllo delloperatività
dellintero sistema). Tale accreditamento viene approvato con determinazione.
2. Laccreditamento provvisorio decade qualora loperatore, entro 18 mesi
dalla data di accreditamento provvisorio, non presenti la documentazione
per laccreditamento a regime.
3. Laccreditamento, sia provvisorio che a regime, può essere revocato
con determinazione dirigenziale qualora si riscontri linadempienza a criteri
indicate nelle guide operative come indispensabili per laccreditamento.
4. Gli indicatori di accreditamento relativi allefficienza e allefficacia
vengono aggiornati automaticamente in base ai dati di monitoraggio regionale
e ai dati di output ed outcome.
5. I fattori di qualità dellaccreditamento possono essere aggiornati su
richiesta delloperatore che richiede laggiornamento sui criteri di qualità
presentando la relativa certificazione.
H.) Nuovi operatori.
1. I nuovi operatori possono presentare domanda di accreditamento provvisorio,
non si potranno aggiungere ovviamente i dati di output ed outcome. La Giunta
regionale potrà stabilire, per ogni direttiva se conferire un punteggio
simbolico a tali dati mancanti.
I.) Norme transitorie - sperimentazione.
1. Le guide approvate per la sperimentazione non hanno alcun valore prescrittivo,
ma servono esclusivamente come riferimento per la sperimentazione medesima.
2. Al termine della sperimentazione, le guide, riviste sula base dei risultati
della medesima, vengono approvate con le procedure di cui al punto D.4.,
previo vaglio del Segretariato per la formazione professionale.
3. Al termine della sperimentazione, sempre con determinazione dirigenziale,
verrà approvata lesatta dicitura della dichiarazione di cui al F. 3.
4. Qualora dalla sperimentazione emergesse la necessità di modifica del
presente quadro procedurale di riferimento, tale modifica verrà effettuata
con deliberazione della Giunta regionale.
dei fornitori della
Regione Piemonte -
Formazione professionale