Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 1999, n. 82 - 29011

Formazione Professionale - Norme per la sperimentazione dell’accreditamento degli operatori delle sedi operative ai fini dello svolgimento delle attivita’ di formazione professionale finanziate con fondi pubblici

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

- di attivare la sperimentazione del sistema regionale di accreditamento delle strutture formative, riservando ad un momento successivo all’emanazione della normativa nazionale prevista dall’art.17 della L. 196/97, approvato con D.P.R. del 13/12/98, le integrazioni eventualmente necessarie;

- di approvare il relativo quadro procedurale di riferimento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

- di dare mandato alla Direzione formazione professionale - Lavoro di provvedere ad ogni successivo adempimento per l’accreditamento degli accreditatori , per la definizione della tempistica dell’accreditamento e per l’attivazione di momenti formativi rivolti agli operatori;

- di dare mandato al responsabile della Direzione Formazione professionale - Lavoro di avviare consultazioni con le altre Direzioni ai fini di verificare la possibilità di utilizzo del sistema di accreditamento della formazione anche per i corsi predisposti da altre Direzioni;

- di dare mandato al dirigente del Settore Standard formativi, qualità ed orientamento, in quanto presidente istituzionale del Comitato Guida per la Qualità, di approvare con proprie determinazioni le guide operative per le diverse tipologie di corsi, una volta licenziate dal comitato medesimo.

(omissis)

Allegato

Quadro procedurale di riferimento per l’accreditamento
dei fornitori della Regione Piemonte -
Formazione professionale

Che cos’è l’accreditamento

In estrema sintesi, l’accreditamento è una azione attraverso la quale l’Ente Regolatore (l’amministrazione statale, regionale, provinciale a seconda degli interventi) definisce i criteri atti a selezionare un insieme di fornitori (agenzie formative) in base a certe caratteristiche specifiche; i soggetti così definiti costituiscono “l’albo fornitori di servizi formativi” dell’Ente regolatore. Questo insieme finito di soggetti è aperto a nuove entrate in funzione delle richieste avanzate dagli operatori della formazione inizialmente esclusi dal sistema ed interessati a concorrere ai finanziamenti pubblici; è aperto alle uscite in funzione delle pratiche di verifica e controllo dei già accreditati che possono essere esclusi dall’albo  fornitori a fronte di irregolarità e/o non rispetto degli standard qualitativi.

La Filosofia sottostante il sistema di accreditamento del Piemonte

Si può pensare all’accreditamento dei fornitori in diversi modi.

Un punto di partenza, ad esempio, è quello di costituire processi di accreditamento per assicurare che tutti i potenziali fornitori assicurino delle soglie minime di qualità. Quella delle soglie minime è una filosofia  che se per molti aspetti risulta condivisibile (ad esempio può risultare relativamente di facile attuazione), comporta alcuni elementi problematici, soprattutto di carattere “evolutivo”. Sistemi di accreditamento di questo tipo infatti, in numerose realtà, hanno comportato, col trascorrere del tempo fenomeni regressivi verso le soglie (appunti, minime) stabilite. Infatti, se i potenziali fornitori di minor livello tendevano ad adeguarsi adattandosi ai requisiti dell’accreditamento, quelli che partivano da un miglior livello qualitativo (non avendo particolari stimoli) adeguavano i loro standard ai requisiti, di fatto abbassando la qualità complessiva dei loro servizi.

Per evitare questi fenomeni si è pensato di impostare il processo di accreditamento seguendo un modello che, oltre a stabilire soglie minime, impegnasse tutti i potenziali fornitori ad assumere una mentalità di sviluppo qualitativo, rilanciando, conseguentemente, tutto il sistema FP verso standard qualitativi via sempre più alti. Questa logica non è del tutto nuova, anzi. L’intera filosofia sulla quale si fondano, ad esempio, i processi certificativi che vanno sotto il nome di ISO 9001, si ispira proprio a queste considerazioni, volendo garantire le condizioni di uno sviluppo della qualità, più che determinati livelli della stessa.

Assumere questa filosofia ha comportato e comporta una serie di scelte, anche di non facile applicazione. Ne è prova anche la complessità del cammino intrapreso, di cui le guide operative per le varie tipologie di azioni formative rappresentano un punto intermedio: di arrivo, per la concretizzazione di una proposta, ma di partenza per l’attuazione della stessa.

Tra queste scelte vi è, ad esempio, la ricerca di assicurare, attraverso il complesso sistema di criteri proposto nelle guide, non tanto la presenza tra gli operatori di risorse fisiche di qualità, quanto il funzionamento di un sistema di procedure atte a garantire un costante controllo e promozione di aspetti qualitativi nel leggere i bisogni, progettare, assicurarsi le risorse, erogare e valutare interventi formativi. Proprio per questo potranno accreditarsi tanto operatori che possiedono strutture  e personale di una certa consistenza, quanto operatori che si basano su organizzazioni leggere, con strutture e personale altamente flessibili, perchè sarà considerata la loro buona capacità organizzativa nel reperimento delle risorse necessarie.

Altro punto importante è la previsione di espansione: alcuni criteri che al momento sono indicati come facoltativi e sperimentali (indicatori di qualità, che servono per poter accedere ad alcune voci nella valutazione ex ante dei progetti) tenderanno col tempo a diventare indicatori necessari. L’ottica di qualità in cui si vuole inserire il sistema della formazione professionale piemontese porterà nel tempo a trasformare alcuni degli attuali indicatori di qualità in criteri necessari per l’accreditamento e a sviluppare eventualmente ulteriori indicatori di qualità.

Definire l’albo dei fornitori, consentirà inoltre di definire un insieme di soggetti a cui fare delle proposte mirate di aggiornamento e di sviluppo della qualità, alimentando in tal modo la crescita e l’efficacia del sistema formativo.

Un aspetto che è bene esplicitare sin da subito è quello del rapporto tra certificazione e accreditamento. Iniziano ad essere infatti numerosi gli operatori piemontesi che sono certificati o hanno iniziato il percorso per la certificazione ISO 9001. Poichè il Piemonte ha scelto di effettuare un’accreditamento basato sulle procedure  è importante garantire che gli operatori certificati non si trovino a gestire sistemi procedurali incompatibili, ma possano incorporare le procedure per l’accreditamento nel loro sistema qualità, come procedure riservate ad un “cliente” specifico, e siano esentati da superare dei doppi controlli su quelle procedure che sono richieste con le stesse modalità sia per l’accreditamento che per la certificazione.

Per quanto attiene alla tempistica, l’accreditamento viene configurato come un processo continuo, soggetto a monitoraggio, sia da parte della regione che da parte delle società certificatrici (analogamente alla certificazione UNI/ISO 9001), ed aperto agli aggiornamenti richiesti dagli operatori.

Quadro Procedurale di riferimento

A.) Ambito

1. Il presente quadro procedurale di riferimento disciplina l’accreditamento dei fornitori di formazione della Regione Piemonte. Si riferisce agli operatori che possono svolgere attività di orientamento e formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale. L’accreditamento è obbligatorio sono quando richiesto come tale da specifiche norme o provvedimenti.

2. L’accreditamento degli operatori opera nell’ambito di quanto disciplinato all’art. 11 della L.R. 63/95.

3. Il presente quadro sarà integrato in seguito all’emanazione della normativa statale prevista all’art. 17 della L. 196/97 e a seguito dei risultati della sperimentazione.

4. Sono esclusi dall’obbligo di accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative stabilite dalla programmazione regionale. In sede di emanazione delle diverse direttive saranno definite le modalità di valutazione di tali soggetti in quanto proponenti.

5. Possono essere accreditati operatori pubblici e privati. L’accreditamento viene effettuato con riferimento a ciascuna sede operativa.

B.) Tipologie 1. L’accreditamento è operativo per tipologie corsuali. Le tipologie sono le seguenti:

a) formazione iniziale

b) formazione superiore

c) formazione in alternanza

d) formazione permanente

e) formazione continua

f) formazione per soggetti svantaggiati

g) formazione a distanza

h) orientamento professionale (azioni formative di orientamento professionale).

2. In sede di approvazione delle guide operative di cui al successivo punto D), è possibile effettuare accorpamenti fra  le tipologie, qualora si evidenziasse omogeneità dei requisiti necessari.

3. Operatori e sede operative possono essere accreditati per più tipologie corsuali.

C.) Struttura dell’accreditamento. Accreditamento basato sulle procedure

1. Il sistema di accreditamento è basato sulle procedure, inteso come capacità di organizzazione e capacità gestionale; le procedure infatti possono rappresentare quella base comune funzionale a garantire uno standard minimo di qualità dell’erogazione.

2. Per sviluppare la qualità complessiva del sistema formativo piemontese, si stabilisce un sistema di accreditamento basato su una soglia minima irrinunciabile e su ulteriori procedure che, pur non essendo definite indispensabili, vengono evidenziate come caratteristiche di qualità. Tali indicatori di qualità potranno permettere di accedere ad alcune voci non obbligatorie nella valutazione ex ante dei progetti o di individuare insieme di operatori per particolari sperimentazioni. Indicatori necessari ed indicatori di qualità sono definiti nelle guide operative di cui al punto D).

3. Nello sviluppo del sistema, alcune caratteristiche attualmente indicate come “di qualità” potranno trasformarsi in caratteristiche necessarie e potranno essere aggiunte nuove  caratteristiche di qualità.

4. Per ogni direttiva la Giunta regionale stabilirà se l’accreditamento è obbligatorio o meno, l’entità del punteggio da assegnare agli accreditati quando l’accreditamento non viene previsto come non obbligatorio e i criteri di valutazione a cui potranno accedere gli operatori che presentano procedure di qualità non obbligatorie.

5. Tali procedure non obbligatorie potranno inoltre dar luogo a “classi”, che potranno permettere di porre ulteriori soglie per l’accesso a sperimentazioni e/o ad interventi di carattere limitato.

D.) Strumenti dell’accreditamento. Le guide operative.

1. Strumenti dell’accreditamento sono le guide operative, riferite alle varie tipologie corsuali.

2. Nelle guide operative sono stabiliti tutti gli indicatori da certificare da parte delle società accreditatrice;

3. gli indicatori dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nelle attività precedentemente realizzate, poichè consistono in dati informatizzati già in possesso dell’amministrazione regionale, vengono automaticamente aggiunti all’atto dell’accreditamento e costantemente aggiornati. Per i nuovi operatori tali indicatori non vengono utilizzati e sono soggetti a verifica dopo un esercizio corsuale. Per gli operatori che abbiano un rapporto consolidato viene effettuata una media fra le precedenti annualità, il cui numero viene specificato nella guida per ogni tipologia. 4. Le guide operative - e loro modificazioni - vengono elaborate dal Comitato Guida per la Qualità istituito ai sensi dell’art. 25 della L.R. 63/95 e approvate con determinazione del dirigente del Settore Standard Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale, previo controllo della loro rispondenza ai criteri enunciati nel presente quadro procedurale di riferimento ed esperire tutte le opportune consultazioni;

5. Ogni guida operativa è strutturata come segue:

a) contiene l’indicazione dei criteri ritenuti fondamentali per l’accreditamento dei fornitori. Per ciascun criterio viene elaborata una scheda, che lo descrive per esteso.

b) tali criteri vengono aggregati in “fattori” che descrivono gli ambiti a cui i criteri stessi fanno riferimento; questi sono riportati in intestazione di ciascuna scheda.

c) dalla descrizione del criterio, vengono quindi esplicitati una serie di sottocriteri in forma di check list, per meglio chiarire che cosa  esattamente viene richiesto al fornitore relativamente al criterio in questione.

d) A fianco  di ciascun criterio e/o sottocriterio vengono riportati:

d1.1) il Riferimento: all’Organizzazione (operatore) o alla Sede operativa (insieme di strutture/organizzazione presente in località specifiche presso le quali normalmente vengono svolte gran parte delle iniziative corsuali) o a un mix o ancora operatore o sede a scelta dell’operatore medesimo;

d.2.) la Tipologia: si specifica se il sottocriterio  è valido per tutte le tipologie o se è riferibile solo a qualche tipologia particolare;

d.3.) le “Note fisse”, che indicano che il sottocriterio è relativo ad una procedura non obbligatoria e può servire come base procedurale per assegnare alcuni punteggi nella valutazione ex ante (criteri e sottocriteri così indicati non risultano obbligatori per  l’accreditamento);

d.4.) il riferimento ISO, ovvero se si tratta di un sottocriterio che viene automaticamente riconosciuto agli Enti certificati Iso 9001.

E.) Rapporto tra accreditamento e certificazione ISO 9001

1. La scelta di basare l’accreditamento sulle procedure porta ad un indubbio parallelo con la certificazione di qualità ISO. L’accreditamento differisce dalla certificazione in quanto:

a) la certificazione è un processo libero, mentre l’accreditamento è un processo cogente messo in atto da un’amministrazione

b) per la certificazione non sono state ancora emanate norme specifiche per la formazione. Nel sistema di accreditamento alcune procedure vengono non solo richieste, ma specificate per quanto riguarda la formazione.

c) Il sistema di accreditamento prevede l’utilizzo di indicatori numerici riferiti all’efficienza e all’efficacia.

d) La certificazione di qualità richiede una tempistica molto lunga (circa 2 anni). La necessità di implementare nel più breve tempo possibile il sistema dei fornitori accreditati fa scegliere per un tipo di accreditamento provvisorio (corrispondente all’esisto positivo della prima visita ispettiva per la certificazione di qualità), convalidato da monitoraggi successivi.

2. Considerate le analogie tra accreditamento e certificazione, gli operatori in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 potranno essere accreditati con un iter abbreviato che non preveda il controllo delle procedure già controllate in sede di certificazione ISO 9001.

F.) Procedure per l’accreditamento

1. La Regione accredita gli accreditatori, mediante approvazione della lista dei medesimi. Di tale lista possono far parte valutatori indicati da società certificatrici iscritte ai relativi albi nazionali per la tab. 37 (education), che abbiano frequentato con esito positivo corsi appositamente istituiti dalla regione per l’accreditamento e resi pubblici tramite bando. Tale lista è approvata con determinazione dirigenziale, è pubblica ed aggiornabile, contiene l’elenco dei valutatori con relativa società certificatrice.

2. L’operatore che intende accreditarsi presenta domanda direttamente alla società certificatrice prescelta fra quelle presenti nella lista degli accreditatori accreditati, specificando se richiede accreditamento o certificazione ISO 9001 con integrazioni per l’accreditamento.

3. Se operatore già certificato ISO 9001, in sede di accreditamento provvisorio, può semplicemente dichiarare di attenersi alle procedure indicate dalla guida. In sede di accreditamento definitivo, richiede alla società certificatrice esclusivamente l’integrazione ai fini dell’accreditamento.

4. La società certificatrice accoglie le domande e, utilizzando il valutatori accreditato, inizia il processo di accreditamento/certificazione, alla fine del quale rilascia la guida operativa di controllo delle procedure vidimata (per chi già certificato rilascia guida integrativa). Tale rilascio può avvenire dopo il controllo documentale e il controllo dell’operatività di alcune procedure indicate nella determinazione di approvazione della guida.

5. L’operatore si presenta alla Regione con la guida vidimata, la Regione integra la guida con i dati di efficienza ed efficacia e accredita provvisoriamente l’operatore, inserendolo nel sistema informativo.

5. L’elenco degli operatori accreditati è approvato con determinazione dirigenziale ed integrato con la stessa tipologia di provvedimento.

6. La regione predispone un sistema informatizzato con cui siano presenti tutti i dati delle guide operative.

7. Dell’avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene data contestualmente comunicazione al ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

G.) Durata temporale dell’accreditamento e suo aggiornamento.

1. L’accreditamento provvisorio si trasforma in accreditamento a regime quando i certificatori rilasciano attestazione al livello corrispondente all’esito positivo di certificazione ISO 9001 (controllo dell’operatività dell’intero sistema). Tale accreditamento viene approvato con determinazione.

2. L’accreditamento provvisorio decade qualora l’operatore, entro 18 mesi dalla data di accreditamento provvisorio, non presenti  la documentazione per l’accreditamento a regime.

3. L’accreditamento, sia provvisorio che a regime, può essere revocato con determinazione dirigenziale qualora si riscontri l’inadempienza a criteri indicate nelle guide operative come indispensabili per l’accreditamento.

4. Gli indicatori di accreditamento relativi all’efficienza e all’efficacia vengono aggiornati automaticamente in base ai dati di monitoraggio regionale e ai dati di output ed outcome.

5. I fattori di qualità dell’accreditamento possono essere aggiornati su richiesta dell’operatore che richiede l’aggiornamento sui criteri di qualità presentando la relativa certificazione.

H.) Nuovi operatori.

1. I nuovi operatori possono presentare domanda di accreditamento provvisorio, non si potranno aggiungere ovviamente i dati di output ed outcome. La Giunta regionale potrà stabilire, per ogni direttiva se conferire un punteggio simbolico a tali dati mancanti.

I.) Norme transitorie - sperimentazione.

1. Le guide approvate per la sperimentazione non hanno alcun valore prescrittivo, ma servono  esclusivamente come riferimento per la sperimentazione medesima.

2. Al termine della sperimentazione, le guide, riviste sula base dei risultati della medesima, vengono approvate con le procedure di cui al punto D.4., previo vaglio del Segretariato per la formazione professionale.

3. Al termine della sperimentazione, sempre con determinazione dirigenziale, verrà approvata l’esatta dicitura della dichiarazione di cui al F. 3.

4. Qualora dalla sperimentazione emergesse la necessità di modifica del presente quadro procedurale di riferimento, tale modifica verrà effettuata con deliberazione della Giunta regionale.