Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2000

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Codice D3
D.D. 24 novembre 1999, n. 665

Gara ufficiosa per l’affidamento del servizio annuale di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni, a favore dei consiglieri regionali. Approvazione del verbale, affidamento alla società Reale Mutua di Assicurazioni ed impegno di spesa di L. 49.497.000 (Euro 25.563,07) sul cap. 10 (10000) - Art. 5 - Esercizio finanziario 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di approvare - per le motivazioni espresse in premessa - l’allegato verbale Rep. n. 22/99 (che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione) relativo alla trattativa privata (gara ufficiosa) per l’affidamento del servizio annuale di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni, a favore dei Consiglieri regionali, dal quale risulta che la Società Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia Principale di Torino Castello (corrente in Torino, Piazza Castello n. 113) ha presentato l’offerta economica più conveniente, valida in ragione di quanto stabilito dalla lettera di invito e dal Capitolato;

2. di affidare alla Società Reale Mutua di Assicurazione il servizio annuale di cui trattasi, corrispondendo alla stessa il premio annuo lordo per Consigliere assicurato di L. 1.178.500 o.f.c. e di L. 70.71.000 (Euro 36.518,67) per i 60 Consiglieri facenti parte dell’Assemblea regionale del Piemonte, offerto in gara;

3. di prendere atto che la Società in questione costituirà idonea cauzione definitiva pari al 5% dell’importo offerto (L. 3.535.500) con le garanzie sostitutive previste dalla legge 10 giugno 1982 n. 348 (fidejussione bancaria o assicurativa);

4. di procedere alla stipulazione della polizza di cui trattasi, ai sensi dell’art. 33 lett. b) della legge regionale 23 gennaio 1984 n. 8, fatta salva la facoltà di recedere, ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, qualora dal controllo previsto dall’art. 11 comma 1) del D.P.R. 403/98 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara;

5. di dare atto che, per la quota di L. 21.213.000 o.f.c. (pari alla percentuale del 30% a carico dei Consiglieri regionali, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 69/95), si farà fronte con i fondi impegnati al Cap. 10 (10000) - Art. 1 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’Esercizio Finanziario 1999 per il pagamento delle indennità in carica;

6. di impegnare - per la polizza assicurativa in questione - la somma di L. 49.497.000 sul Cap. 10 (10000) Art. 5 - (pari alla percentuale del 70% del premio, a carico del Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 69/95) del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio finanziario 1999;

7. di stabilire che i competenti uffici del Settore Bilancio del Consiglio Regionale effettuino la trattenuta di L. 353.550 o.f.c. (pari alla percentuale del 30% del premio annuo lordo per Consigliere), sull’indennità di carica spettante a ciascuno dei sigg.ri Consiglieri per il mese di dicembre 1999;

8. di liquidare la relativa spesa sulla base di idonea documentazione debitamente vistata.

Il Direttore regionale
Wally Montagnin