Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2000
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Codice D3
Gara ufficiosa per laffidamento del servizio annuale di copertura assicurativa
obbligatoria contro gli infortuni, a favore dei consiglieri regionali.
Approvazione del verbale, affidamento alla società Reale Mutua di Assicurazioni
ed impegno di spesa di L. 49.497.000 (Euro 25.563,07) sul cap. 10 (10000)
- Art. 5 - Esercizio finanziario 1999
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Di approvare - per le motivazioni espresse in premessa - lallegato
verbale Rep. n. 22/99 (che fa parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione) relativo alla trattativa privata (gara ufficiosa) per laffidamento
del servizio annuale di copertura assicurativa obbligatoria contro gli
infortuni, a favore dei Consiglieri regionali, dal quale risulta che la
Società Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia Principale di Torino Castello
(corrente in Torino, Piazza Castello n. 113) ha presentato lofferta economica
più conveniente, valida in ragione di quanto stabilito dalla lettera di
invito e dal Capitolato;
2. di affidare alla Società Reale Mutua di Assicurazione il servizio annuale
di cui trattasi, corrispondendo alla stessa il premio annuo lordo per Consigliere
assicurato di L. 1.178.500 o.f.c. e di L. 70.71.000 (Euro 36.518,67) per
i 60 Consiglieri facenti parte dellAssemblea regionale del Piemonte, offerto
in gara;
3. di prendere atto che la Società in questione costituirà idonea cauzione
definitiva pari al 5% dellimporto offerto (L. 3.535.500) con le garanzie
sostitutive previste dalla legge 10 giugno 1982 n. 348 (fidejussione bancaria
o assicurativa);
4. di procedere alla stipulazione della polizza di cui trattasi, ai sensi
dellart. 33 lett. b) della legge regionale 23 gennaio 1984 n. 8, fatta
salva la facoltà di recedere, ai sensi dellart. 26 della legge 4 gennaio
1968 n. 15, qualora dal controllo previsto dallart. 11 comma 1) del D.P.R.
403/98 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
rese in sede di gara;
5. di dare atto che, per la quota di L. 21.213.000 o.f.c. (pari alla percentuale
del 30% a carico dei Consiglieri regionali, ai sensi dellart. 4 della
L.R. 69/95), si farà fronte con i fondi impegnati al Cap. 10 (10000) -
Art. 1 del Bilancio del Consiglio Regionale per lEsercizio Finanziario
1999 per il pagamento delle indennità in carica;
6. di impegnare - per la polizza assicurativa in questione - la somma di
L. 49.497.000 sul Cap. 10 (10000) Art. 5 - (pari alla percentuale del 70%
del premio, a carico del Consiglio Regionale ai sensi dellart. 4 della
L.R. 69/95) del Bilancio del Consiglio regionale per lEsercizio finanziario
1999;
7. di stabilire che i competenti uffici del Settore Bilancio del Consiglio
Regionale effettuino la trattenuta di L. 353.550 o.f.c. (pari alla percentuale
del 30% del premio annuo lordo per Consigliere), sullindennità di carica
spettante a ciascuno dei sigg.ri Consiglieri per il mese di dicembre 1999;
8. di liquidare la relativa spesa sulla base di idonea documentazione debitamente
vistata.
Il Direttore regionale
D.D. 24 novembre 1999, n. 665
Wally Montagnin