Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2000
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Codice 13.4
Art. 29, comma 3 l.r. 70/96. Azienda faunistico-venatoria Cascina Emanuele
completamento piano di abbattimento selettivo agli ungulati. Autorizzazione
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
vista la legge regionale 4 settembre 1996, n. 70;
vista la D.G.R. n. 8-27802 del 19.7.1999 con la quale sono stati approvati
i piani di abbattimento allinterno delle aziende faunistico-venatorie
per la stagione venatoria 1999/2000;
vista listanza e relativa documentazione, del direttore concessionario
dellazienda faunistico-venatoria Cascina Emanuele (AL), concernente
la richiesta di autorizzazione al completamento del piano di prelievo selettivo
alla specie daino da effettuarsi sino al 31 gennaio 2000;
dato atto che il concessionario fa presente che la caccia di selezione
è stata effettuata per circa il 60% dal tempo previsto dal calendario (29
giorni a fronte dei 46 concessi), mentre il successo del prelievo è prossimo
al 25% (38 capi a fronte dei 153 assegnati dal piano di tiro) a seguito
di scarsa visibilità determinata da alcuni periodi di maltempo e disturbo
esercitato dai cercatori di funghi, presenti in elevate quantità a ragione
della eccezionale stagione;
preso atto di quanto dichiarato dal concessionario secondo cui da un lato
lobiettivo principale del controllo selettivo è la riduzione dei danni
agricoli e dallaltro di garantire una affermazione dei caprioli e dei
cervi attualmente presenti con effettivi molto bassi, pur se larea in
esame è particolarmente idonea ai due cervidi;
preso atto altresì che secondo quanto affermato nella relazione il prelievo
di 153 capi nellarco di tempo previsto (2 mesi, pari a circa 40 uscite)
è praticamente impossibile da attuarsi secondo le regole della caccia di
selezione in generale e secondo il regolamento di caccia dellazienda in
particolare, per cui il concessionario sulla scorta di tali considerazioni
chiede il prolungamento del periodo di caccia selettiva fino al 31 gennaio
2000 al fine di poter assicurare il piano di prelievo previsto;
vista la nota prot. n. 6560/T-A25 del 4.11.1999 con la quale, lIstituto
Nazionale per la Fauna Selvatica, esprime: parere favorevole al completamento
del piano di prelievo previsto per il daino fino al 31 gennaio 2000:
Richiamato, altresì, il parere dellIstituto Nazionale per la Fauna Selvatica
prot. 4682/T-A24 del 12.9.1997, concernente le direttive tecniche ai fini
della gestione dei danneggiamenti alle produzioni agricole e/o faunistiche
cagionate dalla fauna selvatica, e lindividuazione del personale cui è
demandata lattuazione del piano;
Visto lart. 29, comma 3 della l.r. 70/96 in base al quale il controllo
della specie di fauna selvatica anche ai fini del completamento dei piani
selettivi relativi agli ungulati allinterno delle aziende faunistico-venatorie
è autorizzato dalla Giunta regionale;
Ritenuto, pertanto, opportuno accogliere listanza del direttore concessionario
autorizzando il prelievo selettivo fino al 31.1.2000;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal Dlgs n.
470/93;
visto lart. 22 della L.R. 51/97;
visto lart. 29, comma 3 della l.r. 70/96;
determina
Di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi dellart.
29, comma 3 della l.r. 70/96, il completamento del piano di prelievo selettivo
relativo alla specie daino, nellazienda faunistico-venatoria Cascina
Emanuele fino al 31.1.2000.
Gli interventi selettivi saranno realizzati dal concessionario, dai guardiacaccia
dipendenti dellazienda faunistico-venatoria e dai proprietari o conduttori
dei fondi ricompresi nellarea interessata.
Il Direttore concessionario, allavvenuto completamento del piano di prelievo
selettivo, è tenuto alla chiusura dellattività venatoria e a darne tempestiva
comunicazione alla Regione e alla Provincia.
La presente determinazione verrà trasmessa al Direttore concessionario
e alla Provincia.
Il Dirigente responsabile
D.D. 16 novembre 1999, n. 343
Vito Sorbilli