Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2000

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Codice D3S3
D.D. 30 novembre 1999, n. 720

Affidamento della fornitura e posa di pavimenti in PVC antistatico con rimozione degli attuali pavimenti in moquette. Approvazione degli atti di gara ed affidamento alla Ditta Vinilux. Impegno di spesa di L. 116.400.000 (Euro 60.115,58) sul cap. 30 (10210) - Art. 5 - Esercizio finanziario 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di approvare - per le motivazioni espresse in premessa - l’allegato verbale Rep. n. 25/99 (che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione) relativo alla trattativa privata (gara informale) effettuata ai sensi dell’art. 31, lett. g) della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 così come modificato dalla legge regionale 30 marzo 1992, n. 18, per l’affidamento della fornitura e posa di pavimenti in PVC antistatico classe 1, rispondente alle norme EN425, con rimozione degli attuali pavimenti in moquette per immobili ed uffici del Consiglio Regionale per un totale di mq. 2140;

2. di affidare - per quanto espresso in narrativa - alla Ditta Vinilux S.r.l. (corrente in Torino, Corso Regina Margherita n. 274) la fornitura e posa di cui trattasi poichè ha presentato l’offerta economica più conveniente, valida in ragione di quanto stabilito dalla lettera di invito e dal Capitolato, e cioè un prezzo complessivo a corpo, per l’intera fornitura e posa di L. 97.000.000 IVA esclusa;

3. di prendere atto che la Ditta in questione costituirà idonea cauzione definitiva pari al 5% dell’importo offerto (L. 4.850.000) con le garanzie sostitutive previste dalla legge 10 giugno 1982 n. 348 (fidejussione bancaria o assicurativa);

4. di procedere alla stipulazione del contratto - previa presentazione della polizza fidejussoria o bancaria di cui sopra - nei modi previsti dall’art. 33 lett. d) della legge regionale 23 gennaio 1984 n. 8, per mezzo di lettera commerciale, secondo gli usi del commercio, fatta salva la facoltà di recedere, ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, qualora dal controllo di cui all’art. 11 del D.P.R. 403/98 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di offerta;

5. di impegnare - per il contratto in questione - la somma di L. 116.400.000 o.f.c. sul Cap. 30 (10210) Art. 5 del Bilancio del Consiglio regionale per l’Esercizio finanziario 1999 e di liquidare la relativa spesa sulla base di regolare fattura debitamente vistata.

Il Direttore regionale
Wally Montagnin