Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2000

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Codice 25.4
D.D. 19 ottobre 1999, n. 1095

Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamento sotterraneo in cavo M.T./B.T. del corso d’acqua pubblica denominato Torrente Sabbionara con un impianto elettrico alla tensione di 20000/400 Volt in Comune di Felizzano. Ditta: ENEL - Divisione Distribuzione - Esercizio di Alessandria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’ENEL - Divisione Distribuzione - Esercizio di Alessandria, ai soli fini idraulici, salvo quanto previsto dalla Legge 8/8/1985, n. 431 (Beni Ambientali), ad attraversare il corso d’acqua pubblica denominato Torrente Sabbionara con un impianto elettrico sotterraneo alla tensione di 20000/400 volt nei Comuni di Felizzano secondo le modalità tecniche previste negli atti progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono, vistati da questo Settore, alla Ditta richiedente, alle seguenti condizioni:

1. gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto; in particolare per quanto concerne l’attraversamento citato in premessa effettuato sottopassando il corso d’acqua pubblica, dovrà essere eseguito come da progetto con una profondità maggiore di m. 1,00 sotto la quota di fondo del canale e per tutta la larghezza dell’alveo (delimitazione catastale);

2. in corrispondenza dell’attraversamento dovranno essere poste in opera, sulle sponde delle paline in ferro ben visibili sulle quali occorrerà indicare il dislivello esistente fra il piano di basamento della palina, il fondo dell’alveo e la profondità della tubazione, cioè la distanza tra la generatrice superiore del cavo e il fondo dell’acqua;

3. eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

4. verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

5. l’Amministrazione Regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o beni pubblici e privati, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio degli impianti;

6. in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Erario il canone annuo disposto ai sensi della Legge 21.12.1961, n. 1501 e successive modificazioni;

7. la presente autorizzazione ha efficacia a partire dalla data odierna e, viene accordata per tutto il periodo durante il quale l’impianto elettrico rimarrà in esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque o al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno