Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 1999, n. 35 - 28910

Proroga della D.G.R. n 74-25984 del 16 novembre 1998 con modifiche, per l’anno finanziario 2000, riguardante l’intervento sostitutivo del Governo per il conferimento di funzioni amministrative a Province e Comuni in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

di prorogare al 1 gennaio 2000, la decorrenza di cui al punto 1) della D.G.R. n. 74-25984 del 16/11/1998 e di confermare conseguentemente lo stesso punto 1);

di confermare l’entità del Fondo regionale di cui al punto 2) della citata deliberazione in L. 429 miliardi e di rideterminare come di seguito l’articolazione del Fondo regionale trasporti per l’anno 2000:

a) fondo per servizi comunali pari a L. 204.627.675.000=

b) fondo per servizi sovracomunali pari a L. 223.633.940.000=

c) fondo per servizi speciali pari L. 738.385.000=.

La differenza di L. 7.201.000=, in aumento del fondo di cui in b) é compensata dalla diminuzione di pari entità applicata sul fondo di cui in c), causa errore materiale nei conteggi di cui all’allegato 2) della citata deliberazione relativamente all’autolinea Murazzano-Clavesana-Mondovi’, esercitata dal Comune di Clavesana ed assegnata alla Provincia di Cuneo.

Tale modifica, avendo decorrenza 01/01/1999, si applica anche per l’esercizio 1999 e costituisce pertanto modifica della stessa citata deliberazione.

Pertanto l’ammontare della quota di riparto spettante alla Provincia di Cuneo viene modificata da L. 23.563.110.000= a L. 23.570.311.000=.

In relazione alla Determinazione dirigenziale n. 461/26.3 del 12/07/1999 di ridefinizione della percorrenza ammessa a contribuzione regionale per gli anni dal 1995 e successivi relativa al servizio speciale delle Funivie del Mottarone l’ammontare della quota di riparto spettante al Comune di Stresa viene modificato da L. 386.524.000= a L. 86.963.000=, rispetto alla percorrenza ammessa a contributo di cui alla Determinazione dirigenziale sopra citata.

Il recupero di tale differenza ammontante a L.299.561.000= ridotto dell’aumento del fondo di cui in b) pari a L. 7.201.000= determina una disponibilità di L. 292.360.000= che viene assegnata ai servizi speciali di cui al fondo in c) proporzionalmente alle rispettive quote di riparto di competenza. Il riparto dei fondi agli enti per i servizi speciali cosi’ come sopra specificato é riportato nell’allegato A) alla presente deliberazione di cui ne fa parte integrante.

Tale modifica, avendo decorrenza 01/01/1999, si applica anche per l’esercizio 1999 e costituisce pertanto modifica della stessa citata deliberazione.

Sono confermati gli altri contenuti del punto 2) di cui alla citata deliberazione;

di autorizzare le Province ed i Comuni a prorogare la decorrenza al 1 gennaio 2000 dei contratti di servizio annuali stipulati ai sensi del punto 3) della citata deliberazione confermando lo stesso punto 3): tale estensione avviene attraverso la proroga annuale dei contratti in essere o attraverso la stipulazione di appositi contratti con durata di un anno a decorrere dal 01/01/2000. In particolare i nuovi contratti o le proroghe annuali dei contratti precedenti dovranno prevedere, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.lgs 19 novembre 1997 n. 422, un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, almeno pari al 35% a partire dal 1 gennaio 2000;

di fare riferimento, rispetto al punto 4) di cui alla citata deliberazione, alle tariffe approvate con la D.G.R. n. 17-26745 del 1 marzo 1999;

di confermare le modalità di erogazione delle risorse a Comuni e Province di cui al punto 5) della citata deliberazione, subordinatamente alla sottoscrizione dei contratti di servizio entro il 31 dicembre 1999, fra gli stessi EE.LL. e le Aziende, o alla proroga annuale dei contratti in essere entro la stessa scadenza;

di confermare il fondo di L. 3 miliardi ai fini di prorogare per tutto il 2000 la gratuità di viaggio dei disabili di cui al punto 6) della citata deliberazione. Le risorse a fronte dei minori ricavi del traffico saranno rese disponibili subordinatamente all’approvazione del Bilancio regionale di previsione per l’anno 2000. La relativa assegnazione sarà approvata con apposita deliberazione di Giunta;

di revocare il punto 7) della citata deliberazione;

di confermare il punto 8) della citata deliberazione tramite risorse almeno pari a quelle del Bilancio 1999 da inserire nel Bilancio di previsione 2000. La relativa assegnazione sarà approvata con apposita deliberazione di Giunta;

al fine di mantenere il processo di liberalizzazione e qualificazione dei servizi di pubblico trasporto, le compensazioni economiche degli obblighi di servizio saranno incrementate di un ammontare parametrato ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 19 del D.lgs. 19/11/1997 n. 422, nella misura in cui verranno incrementati i trasferimenti a favore della Regione e degli Enti locali, per la medesima motivazione, da parte dello Stato, assicurando comunque la neutralità finanziaria per i bilanci della Regione e degli Enti Locali;

in relazione alla programmata apertura del nuovo collegamento ferroviario Torino-Caselle, la Provincia di Torino può procedere alla proroga del contratto relativo alla relazione Torino-Caselle con rinnovo trimestrale dello stesso nel corso del 2000.

(omissis)