Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 1999, n. 35 - 28910
Proroga della D.G.R. n 74-25984 del 16 novembre 1998 con modifiche, per
lanno finanziario 2000, riguardante lintervento sostitutivo del Governo
per il conferimento di funzioni amministrative a Province e Comuni in materia
di trasporto pubblico locale a norma dellart. 4, comma 5, della legge
15 marzo 1997, n. 59
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
delibera
di prorogare al 1 gennaio 2000, la decorrenza di cui al punto 1) della
D.G.R. n. 74-25984 del 16/11/1998 e di confermare conseguentemente lo stesso
punto 1);
di confermare lentità del Fondo regionale di cui al punto 2) della citata
deliberazione in L. 429 miliardi e di rideterminare come di seguito larticolazione
del Fondo regionale trasporti per lanno 2000:
a) fondo per servizi comunali pari a L. 204.627.675.000=
b) fondo per servizi sovracomunali pari a L. 223.633.940.000=
c) fondo per servizi speciali pari L. 738.385.000=.
La differenza di L. 7.201.000=, in aumento del fondo di cui in b) é compensata
dalla diminuzione di pari entità applicata sul fondo di cui in c), causa
errore materiale nei conteggi di cui allallegato 2) della citata deliberazione
relativamente allautolinea Murazzano-Clavesana-Mondovi, esercitata dal
Comune di Clavesana ed assegnata alla Provincia di Cuneo.
Tale modifica, avendo decorrenza 01/01/1999, si applica anche per lesercizio
1999 e costituisce pertanto modifica della stessa citata deliberazione.
Pertanto lammontare della quota di riparto spettante alla Provincia di
Cuneo viene modificata da L. 23.563.110.000= a L. 23.570.311.000=.
In relazione alla Determinazione dirigenziale n. 461/26.3 del 12/07/1999
di ridefinizione della percorrenza ammessa a contribuzione regionale per
gli anni dal 1995 e successivi relativa al servizio speciale delle Funivie
del Mottarone lammontare della quota di riparto spettante al Comune di
Stresa viene modificato da L. 386.524.000= a L. 86.963.000=, rispetto alla
percorrenza ammessa a contributo di cui alla Determinazione dirigenziale
sopra citata.
Il recupero di tale differenza ammontante a L.299.561.000= ridotto dellaumento
del fondo di cui in b) pari a L. 7.201.000= determina una disponibilità
di L. 292.360.000= che viene assegnata ai servizi speciali di cui al fondo
in c) proporzionalmente alle rispettive quote di riparto di competenza.
Il riparto dei fondi agli enti per i servizi speciali cosi come sopra
specificato é riportato nellallegato A) alla presente deliberazione di
cui ne fa parte integrante.
Tale modifica, avendo decorrenza 01/01/1999, si applica anche per lesercizio
1999 e costituisce pertanto modifica della stessa citata deliberazione.
Sono confermati gli altri contenuti del punto 2) di cui alla citata deliberazione;
di autorizzare le Province ed i Comuni a prorogare la decorrenza al 1 gennaio
2000 dei contratti di servizio annuali stipulati ai sensi del punto 3)
della citata deliberazione confermando lo stesso punto 3): tale estensione
avviene attraverso la proroga annuale dei contratti in essere o attraverso
la stipulazione di appositi contratti con durata di un anno a decorrere
dal 01/01/2000. In particolare i nuovi contratti o le proroghe annuali
dei contratti precedenti dovranno prevedere, ai sensi dellart. 19, comma
4 del D.lgs 19 novembre 1997 n. 422, un progressivo incremento del rapporto
tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura,
almeno pari al 35% a partire dal 1 gennaio 2000;
di fare riferimento, rispetto al punto 4) di cui alla citata deliberazione,
alle tariffe approvate con la D.G.R. n. 17-26745 del 1 marzo 1999;
di confermare le modalità di erogazione delle risorse a Comuni e Province
di cui al punto 5) della citata deliberazione, subordinatamente alla sottoscrizione
dei contratti di servizio entro il 31 dicembre 1999, fra gli stessi EE.LL.
e le Aziende, o alla proroga annuale dei contratti in essere entro la stessa
scadenza;
di confermare il fondo di L. 3 miliardi ai fini di prorogare per tutto
il 2000 la gratuità di viaggio dei disabili di cui al punto 6) della citata
deliberazione. Le risorse a fronte dei minori ricavi del traffico saranno
rese disponibili subordinatamente allapprovazione del Bilancio regionale
di previsione per lanno 2000. La relativa assegnazione sarà approvata
con apposita deliberazione di Giunta;
di revocare il punto 7) della citata deliberazione;
di confermare il punto 8) della citata deliberazione tramite risorse almeno
pari a quelle del Bilancio 1999 da inserire nel Bilancio di previsione
2000. La relativa assegnazione sarà approvata con apposita deliberazione
di Giunta;
al fine di mantenere il processo di liberalizzazione e qualificazione dei
servizi di pubblico trasporto, le compensazioni economiche degli obblighi
di servizio saranno incrementate di un ammontare parametrato ai maggiori
oneri derivanti dallattuazione dellart. 19 del D.lgs. 19/11/1997 n. 422,
nella misura in cui verranno incrementati i trasferimenti a favore della
Regione e degli Enti locali, per la medesima motivazione, da parte dello
Stato, assicurando comunque la neutralità finanziaria per i bilanci della
Regione e degli Enti Locali;
in relazione alla programmata apertura del nuovo collegamento ferroviario
Torino-Caselle, la Provincia di Torino può procedere alla proroga del contratto
relativo alla relazione Torino-Caselle con rinnovo trimestrale dello stesso
nel corso del 2000.
(omissis)