Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 1999, n. 12 - 28888
Approvazione della Direttiva relativa alla sperimentazione di azioni di
formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati ed
assegnazione alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro delle relative
risorse. Spesa complessiva L. 3.881.300.000 Capp. vari bilancio 1999
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
delibera
di approvare la Direttiva relativa alla sperimentazione di azioni di formazione
continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati, che si allega
quale parte integrante della presente deliberazione, volta allattuazione
degli interventi previsti dalle circolari del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale n.37/98 del 19/3/98 e n.139/98 del 22/12/98, recanti
le disposizioni per la gestione dei fondi ex art.9 della Legge 236/93 destinati
alla realizzazione di interventi di formazione continua dei lavoratori,
in applicazione dellart.17 della Legge 196/97;
di assegnare alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro le risorse
necessarie allattuazione degli interventi previsti dalla Direttiva medesima,
già destinate alla realizzazione di azioni di formazione individuale mediante
le dd.gg.rr. n.27 - 24385 del 15/4/98 e n.49 - 26589 del 1/2/99, per un
importo complessivo pari a L.3.881.300.000=.
Il Direttore regionale della Formazione Professionale - Lavoro provvederà,
ai sensi dellart.23 della L.R. n.51/97 mediante gli opportuni provvedimenti
e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, a dare attuazione
alle fasi operative connesse alla realizzazione delle azioni previste dalla
Direttiva oggetto della presente deliberazione, incluso il trasferimento
delle risorse alle Amministrazioni Provinciali così come previsto dalla
Direttiva medesima.
Alla spesa complessiva di L.3.881.300.000= si fa fronte mediante accantonamento:
per L.2.958.755.000=sul cap.11536/99 (Acc. 365860)
per L. 922.545.000=sul cap.11535/99 (Acc. 365863)
Si dà atto che limporto di L.2.958.755.000 deriva dalla reimpostazione
di economie relative a precedenti esercizi.
(omissis)
Allegato
Direttiva relativa alla sperimentazione di azioni di formazione continua
ad iniziativa individuale per lavoratori occupati - Periodo 1999/2000
Legge 19/7/93 n. 236
Formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati
Premessa
La presente Direttiva disciplina, ai sensi dellart. 18 della L.R. 13/4/95
n. 63, nellambito della sperimentazione di un sistema di formazione continua
individuale (di seguito denominata F.C.I.), lerogazione dei contributi
previsti dalle Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
nn. 37/98 e 139/98, a valere sui fondi di cui alla L.N. 19/7/93 n. 236
- art. 9.
I suddetti contributi sono destinati a favorire laccesso alla formazione
professionale per i lavoratori occupati che di propria iniziativa intendano
aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi, partecipando a corsi scelti
tra le opportunità presenti nel sistema formativo regionale e raccolti
in un apposito Catalogo dellOfferta Formativa.
1) Azioni ammissibili
1a) Modello organizzativo
La sperimentazione di azioni volte a costituire il sistema di F.C.I. di
cui in premessa, destinato ai lavoratori delle imprese piemontesi, è affidata
alle Province.
Ai lavoratori che intendano prendere parte ad una o più attività comprese
nel Catalogo dellOfferta Formativa viene rilasciato un Buono di Partecipazione,
per un valore massimo pari a L. 1.000.000= annue pro capite, utilizzabile
presso le Agenzie formative titolari delle attività stesse, a parziale
copertura dei costi ad esse relativi.
Per ogni attività formativa il Buono di Partecipazione può coprire una
quota non superiore all80% del costo complessivo della stessa, indicato
a catalogo.
Nella definizione del costo di ogni corso lAgenzia formativa proponente
si attiene alle modalità ed ai limiti stabiliti per le tipologie n. 20
(formazione permanente) e n. 21 - (formazione a distanza) dalla Direttiva
Disoccupati - Mercato del Lavoro - anno formativo 1999/2000, approvata
con la D.G.R. n. 31 - 26990 del 1/4/99.
Allagenzia formativa sono rimborsati integralmente i buoni di partecipazione
consegnati dai lavoratori che si sono iscritti alle azioni formative oggetto
della sperimentazione; la parte di costi eccedente il Buono di Partecipazione,
non coperta dal valore dello stesso, è posta a carico del lavoratore.
1b) Definizione dei profili di intervento
In relazione agli esiti delle indagini sui fabbisogni formativi e professionali,
nonché alle risultanze di studi e ricerche in merito alla domanda di formazione
espressa a livello locale, le Province, sentito lorganismo concertativo
operante a livello provinciale, definiscono per il proprio ambito territoriale
le tipologie di corso e gli eventuali profili professionali su cui orientare
la sperimentazione del sistema di F.C.I. Le attività formative ammissibili
al contributo, finalizzate al perfezionamento delle competenze dei lavoratori
in campo tecnologico, scientifico, linguistico, organizzativo e manageriale,
sono individuate nellambito dei profili professionali come sopra definiti,
mediante selezione dellofferta formativa proposta dalle agenzie di cui
allart. 11, punti a), b) e c) della L.R. n. 63/95.
1c) Catalogo dellofferta formativa
Le Province, mediante adeguate procedure pubbliche, invitano le agenzie
formative ex art. 11, punti a), b) e c) della L.R. 63/95 presenti sui rispettivi
territori, a presentare le proprie proposte, le quali dovranno indicare,
per ciascuna attività, i seguenti dati:
1 - Il titolo del corso.
2 - La durata in ore.
3 - Il programma didattico.
4 - Il calendario e lorario di realizzazione.
5 - La sede di svolgimento.
6 - Il costo complessivo.
7 - Il tipo di credito formativo/certificazione ottenibile.
8 - Le eventuali condizioni specifiche di ammissione (superamento di test/prove
di ingresso, possesso di titoli di studio specifici ecc.).
9 - Il termine ultimo di iscrizione.
10 - Il numero di posti a disposizione.
Entro 60 giorni dalla presentazione delle proposte, operata la selezione
di cui al punto 1 b), le Province approvano con atto formale il Catalogo
dellOfferta Formativa, comprendente i dati sopra indicati.
Le Province, anche in collaborazione con i Centri Territoriali per lEducazione
Permanente degli Adulti, assicurano altresì lapertura degli sportelli
informativi e di orientamento, presso i quali i lavoratori interessati
possono consultare i cataloghi dellofferta, ottenere la consulenza utile
alla scelta dei percorsi formativi da intraprendere, nonché presentare
le domande per lottenimento del relativo Buono di Partecipazione; gli
sportelli informativi si coordinano al fine di rendere disponibile presso
ciascuno di essi linsieme dei cataloghi delle diverse Province.
1d) Caratteristiche dei destinatari/esclusioni
In relazione alle condizioni stabilite dalle Circolari ministeriali istitutive,
possono essere destinatari dei programmi di F.C.I. i lavoratori dipendenti
delle imprese assoggettate al contributo di cui allart. 12 della Legge
160/75. Ai fini della presente Direttiva possono concorrere allassegnazione
del buono di partecipazione i lavoratori dipendenti in forza presso le
unità locali delle suddette imprese che siano situate in Piemonte.
In considerazione del particolare regime di aiuto pubblico cui sono soggetti
in virtù di specifici provvedimenti legislativi, non possono partecipare
ai programmi F.C.I. di cui alla presente Direttiva i lavoratori con contratto
di formazione lavoro e di apprendistato.
2) Risorse
2a) Risorse disponibili
Le risorse dedicate alla sperimentazione del sistema di F.C.I., mediante
le DD.GG.RR nn. 27 - 24385 del 15/4/98 e 49 - 26589 del 1/2/99, ammontano
a complessive L. 3.881.300.000=, esclusivamente destinabili allemissione
dei Buoni di Partecipazione.
Qualora si rendano disponibili quote aggiuntive, di provenienza nazionale
e/o comunitaria, la Giunta regionale può integrare limporto suddetto,
sia ad incremento della quota destinata ai Buoni di Partecipazione, sia
per assicurare un sostegno finanziario alle Province per la messa in opera
dei sistema.
2b) Riparto delle risorse per ambiti territoriali
Le risorse di cui a precedente punto 2a) sono ripartite tra le Province,
in relazione alla percentuale di lavoratori occupati rilevata per ciascuna
di esse in rapporto al totale regionale, secondo la seguente tabella:
Provincia % occupati Importo in lire
Le risorse derivanti dalla partecipazione della Regione Piemonte al progetto
nazionale Supporto alla sperimentazione di azioni di formazione individuale
dei lavoratori occupati, promosso dal Coordinamento Tecnico delle Regioni
e dallISFOL, destinate ad attivare i servizi di supporto alla F.C.I.,
saranno ripartite tra le Province, per il 30% in parti uguali e per il
70% in relazione alle percentuali di cui alla precedente tabella.
3) Modalità di presentazione delle proposte
3a) Forme e scadenze di presentazione delle domande
Le Province emettono un avviso pubblico recante i termini di presentazione
delle domande, le caratteristiche dei destinatari dei relativi contributi,
le condizioni di ammissibilità ed i criteri di valutazione delle stesse.
Le domande per lottenimento dei contributi di cui alla presente Direttiva
sono presentate dai lavoratori interessati agli sportelli di informazione
ed orientamento allestiti dalle Province di residenza, e sono redatte su
moduli opportunamente predisposti dalle stesse.
Ogni domanda può riguardare una o più azioni presenti sul catalogo dellofferta
formativa della provincia di residenza, fermo restando che il valore complessivo
dei buoni ad esse riferiti non potrà superare lammontare di L. 1.000.000=.
La domanda è individuale, deve identificare con precisione e senza possibilità
di contestazione il corso o i corsi per i quali si richiede il contributo
e deve essere sottoscritta dal lavoratore interessato nelle forme previste
dalla legge.
Per eccezionali e motivate esigenze possono essere inserite nella domanda
di contributo anche attività formative comprese nel catalogo di una provincia
diversa da quella di residenza, fermo restando il limite finanziario precedentemente
indicato. In tale caso, tuttavia, lammissione al contributo è subordinata
alla effettiva disponibilità dei posti presso lagenzia titolare.
4) Valutazione ed approvazione delle proposte
4a) Modalità e criteri di esame delle domande
Spetta ad ogni Provincia lapprovazione delle domande presentate dai lavoratori
residenti sul proprio territorio.
Non potranno essere considerate ammissibili le domande:
- relative a soggetti diversi dai destinatari di cui al precedente punto
1 c);
- riferite ad azioni formative non presenti nellinsieme dei cataloghi
provinciali
- presentate ad una Provincia diversa da quella di residenza;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione
delle proposte.
Precedentemente allapertura dei termini di presentazione, la Provincia
stabilisce con proprio atto i criteri e le modalità di formazione della
graduatoria di finanziabilità delle domande, operando affinché sia assicurata
priorità alle situazioni professionali che, in quanto precarie, a rischio
di obsolescenza o con scarse possibilità di sviluppo, richiedono interventi
formativi specifici ed urgenti. Le domande ammissibili finanziate secondo
lordine della graduatoria suddetta e le azioni in esse contenute sono
ammesse al contributo fino alla concorrenza dei posti indicati per ciascun
corso sul catalogo dellofferta formativa.
La valutazione si conclude con lapprovazione delle domande finanziabili
e la pubblicazione dellelenco provinciale degli assegnatari del Buono
di Partecipazione.
5) Autorizzazione e gestione delle azioni
5a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative
A seguito dellapprovazione di cui al precedente punto 4a), la Provincia
comunica ai singoli lavoratori interessati lattribuzione del Buono di
Partecipazione, con lindicazione delle azioni cui questo si riferisce
e le disposizioni per liscrizione ai corsi.
Entro 30 giorni dalla suddetta notifica, il lavoratore assegnatario è tenuto
a dimostrare alla Provincia lavvenuta iscrizione allattività formativa
prescelta presso lAgenzia titolare, secondo le modalità che sono definite
dalla Provincia stessa.
Il mancato rispetto della presente condizione comporta la revoca del Buono
di Partecipazione, il cui importo è reso disponibile per altre assegnazioni.
Qualora la partecipazione allazione formativa per la quale è stato rilasciato
il Buono richieda il superamento di prove e/o test di ingresso, tenuto
conto del termine suddetto, lAgenzia titolare provvede tempestivamente
allo svolgimento delle stesse.
5b) Modalità di gestione.
La gestione delle attività di cui alla presente Direttiva nonché lerogazione
dei contributi ad esse relativi, sono regolate da singole convenzioni stipulate
tra le Province e le Agenzie formative titolari delle azioni per le quali
sono stati emessi i Buoni di Partecipazione.
Le norme per la gestione amministrativa delle azioni, comprensive delle
disposizioni tecniche per la sottoscrizione della convenzione, per la tenuta
dei documenti di rilevazione delle presenze e per lerogazione dei finanziamenti,
sono oggetto di specifiche comunicazioni inviate dalla Provincia alle Agenzie
formative titolari ed ai lavoratori partecipanti.
5c) Modalità di verifica.
La Provincia, in concorso con lAgenzia formativa titolare del corso ed
i lavoratori partecipanti, predispone gli opportuni momenti di verifica
sullandamento del corso, al fine di rilevare lefficacia dellintervento;
tale verifica deve essere effettuata almeno una volta in corso dopera
nonché al termine dellattività.
Ove sia stata richiesta ed ottenuta la certificazione pubblica di qualifica
ai sensi della L.R. n. 63/95, lAgenzia titolare si dovrà attenere alle
procedure specificamente definite dai settori regionali a ciò preposti.
Trimestralmente la Provincia trasmette alla Direzione regionale Formazione
Professionale - Lavoro, un prospetto relativo allo stato di avanzamento
della sperimentazione della F.C.I., recante i dati relativi ai Buoni di
Partecipazione emessi, alle iscrizioni registrate, ai corsi avviati e/o
conclusi.
6) Condizioni di realizzazione
6a) Condizioni generali per la realizzazione delle azioni
Quando lAgenzia formativa convenzionata non sia in diretto possesso di
attrezzature e/o locali da adibire alla F.C.I., dovrà acquisirne e dimostrarne
la disponibilità attraverso contratti tipici oppure tramite convenzione,
questultima ove trattasi di ente pubblico. l corsi eventualmente erogati
con ricorso a modalità FaD, devono uniformarsi alle disposizioni di cui
al punto 13a) della Direttiva Disoccupati - Mercato del Lavoro - anno formativo
1999/2000, approvata con la D.G.R. n. 31 - 26990 del 1/4/99.
l lavoratori assegnatari del Buono di Partecipazione devono concludere
lattività formativa prescelta entro 12 mesi dalla data di iscrizione al
corso.
LAgenzia formativa titolare garantisce leffettuazione dellattività di
F.C.I. presente nel Catalogo dellOfferta alla quale si siano iscritti
i lavoratori, fino al numero massimo di posti indicato sul catalogo medesimo;
allo scopo di ottimizzare lutilizzazione dei posti disponibili, sono ammessi
accorpamenti di attività con identiche caratteristiche, anche inizialmente
previste in sedi diverse, previo accordo con i lavoratori iscritti.
6b) Variazioni in corso dopera.
Lattuazione dei corsi di F.C.I. deve avvenire nei tempi stabiliti, secondo
il programma e le modalità indicate sul Catalogo dellofferta formativa
in cui risultano compresi, e nel rispetto di tutte le condizioni previste
dalla convenzione.
Non sono ammesse variazioni del titolo dei corsi, né della relativa durata
o del programma didattico; ad attività avviata, qualora si renda necessario
rispondere a particolari esigenze dei partecipanti, sono consentite variazioni
di calendario e/o orario, previa comunicazione agli uffici provinciali
incaricati delle verifiche.
7) Controlli
7a) Monitoraggio, controllo e rendicontazione
Le indicazioni inerenti il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione
dei corsi di F.C.I. sono trasmesse dalla Direzione regionale Formazione
Professionale - Lavoro alle Province, le quali provvedono ad emanare le
necessarie disposizioni alle Agenzie formative titolari nonché ai lavoratori
partecipanti.
Le attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione sono esercitate
in via sperimentale dagli uffici provinciali incaricati dei controlli.
LAgenzia formativa titolare é responsabile della corretta esecuzione delle
attività soggette al contributo per la F.C.I. e della regolarità di tutti
gli atti di propria competenza ad esse connessi, ivi comprese le certificazioni
rese in corso dopera.
Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità
nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste
dalla legge, la Provincia disporrà la sospensione dellattività e lavvio
del procedimento per la revoca della relativa convenzione, informandone
la Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-28888 del
13 dicembre 1999
Torino 51,04 1.981.153.000
Vercelli 4,35 168.954.000
Novara 8,41 326.335.000
Cuneo 13,24 513.804.000
Asti 5,13 199.041.000
Alessandria 8,88 344.850.000
Biella 5,01 194.412.000
Verbania 3,94 152.752.000
Totale 100,00 3.881.300.000