Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 1999, n. 12 - 28888

Approvazione della Direttiva relativa alla sperimentazione di azioni di formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati ed assegnazione alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro delle relative risorse. Spesa complessiva L. 3.881.300.000 Capp. vari bilancio 1999

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

di approvare la “Direttiva relativa alla sperimentazione di azioni di formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati”, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione, volta all’attuazione degli interventi previsti dalle circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.37/98 del 19/3/98 e n.139/98 del 22/12/98, recanti le disposizioni per la gestione dei fondi ex art.9 della Legge 236/93 destinati alla realizzazione di interventi di formazione continua dei lavoratori, in applicazione dell’art.17 della Legge 196/97;

di assegnare alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro le risorse necessarie all’attuazione degli interventi previsti dalla Direttiva medesima, già destinate alla realizzazione di azioni di formazione individuale mediante le dd.gg.rr. n.27 - 24385 del 15/4/98 e n.49 - 26589 del 1/2/99, per un importo complessivo pari a L.3.881.300.000=.

Il Direttore regionale della Formazione Professionale - Lavoro provvederà, ai sensi dell’art.23 della L.R. n.51/97 mediante gli opportuni provvedimenti e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, a dare attuazione alle fasi operative connesse alla realizzazione delle azioni previste dalla Direttiva oggetto della presente deliberazione, incluso il trasferimento delle risorse alle Amministrazioni Provinciali così come previsto dalla Direttiva medesima.

Alla spesa complessiva di L.3.881.300.000= si fa fronte mediante accantonamento:

per L.2.958.755.000=sul cap.11536/99 (Acc. 365860)

per L. 922.545.000=sul cap.11535/99 (Acc. 365863)

Si dà atto che l’importo di L.2.958.755.000 deriva dalla reimpostazione di economie relative a precedenti esercizi.

(omissis)

Allegato

Direttiva relativa alla sperimentazione di azioni di formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati - Periodo 1999/2000

Legge 19/7/93 n. 236
Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-28888 del 13 dicembre 1999

Formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati

Premessa

La presente Direttiva disciplina, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 13/4/95 n. 63, nell’ambito della sperimentazione di un sistema di formazione continua individuale (di seguito denominata F.C.I.), l’erogazione dei contributi previsti dalle Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nn. 37/98 e 139/98, a valere sui fondi di cui alla L.N. 19/7/93 n. 236 - art. 9.

I suddetti contributi sono destinati a favorire l’accesso alla formazione professionale per i lavoratori occupati che di propria iniziativa intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi, partecipando a corsi scelti tra le opportunità presenti nel sistema formativo regionale e raccolti in un apposito Catalogo dell’Offerta Formativa.

1) Azioni ammissibili

1a) Modello organizzativo

La sperimentazione di azioni volte a costituire il sistema di F.C.I. di cui in premessa, destinato ai lavoratori delle imprese piemontesi, è affidata alle Province.

Ai lavoratori che intendano prendere parte ad una o più attività comprese nel Catalogo dell’Offerta Formativa viene rilasciato un Buono di Partecipazione, per un valore massimo pari a L. 1.000.000= annue pro capite, utilizzabile presso le Agenzie formative titolari delle attività stesse, a parziale copertura dei costi ad esse relativi.

Per ogni attività formativa il Buono di Partecipazione può coprire una quota non superiore all’80% del costo complessivo della stessa, indicato a catalogo.

Nella definizione del costo di ogni corso l’Agenzia formativa proponente si attiene alle modalità ed ai limiti stabiliti per le tipologie n. 20 (formazione permanente) e n. 21 - (formazione a distanza) dalla Direttiva Disoccupati - Mercato del Lavoro - anno formativo 1999/2000, approvata con la D.G.R. n. 31 - 26990 del 1/4/99.

All’agenzia formativa sono rimborsati integralmente i buoni di partecipazione consegnati dai lavoratori che si sono iscritti alle azioni formative oggetto della sperimentazione; la parte di costi eccedente il Buono di Partecipazione, non coperta dal valore dello  stesso, è posta a carico del lavoratore.

1b) Definizione dei profili di intervento

In relazione agli esiti delle indagini sui fabbisogni formativi e professionali, nonché alle risultanze di studi e ricerche in merito alla domanda di formazione espressa a livello locale, le Province, sentito l’organismo concertativo operante a livello provinciale, definiscono per il proprio ambito territoriale le tipologie di corso e gli eventuali profili professionali su cui orientare la sperimentazione del sistema di F.C.I. Le attività formative ammissibili al contributo, finalizzate al perfezionamento delle competenze dei lavoratori in campo tecnologico, scientifico, linguistico, organizzativo e manageriale, sono individuate nell’ambito dei profili professionali come sopra definiti, mediante selezione dell’offerta formativa proposta dalle agenzie di cui all’art. 11, punti a), b) e c) della L.R. n. 63/95.

1c) Catalogo dell’offerta formativa

Le Province, mediante adeguate procedure pubbliche, invitano le agenzie formative ex art. 11, punti a), b) e c) della L.R. 63/95 presenti sui rispettivi territori, a presentare le proprie proposte, le quali dovranno indicare, per ciascuna attività, i seguenti dati:

1 - Il titolo del corso.

2 - La durata in ore.

3 - Il programma didattico.

4 - Il calendario e l’orario di realizzazione.

5 - La sede di svolgimento.

6 - Il costo complessivo.

7 - Il tipo di credito formativo/certificazione ottenibile.

8 - Le eventuali condizioni specifiche di ammissione (superamento di test/prove di ingresso, possesso di titoli di studio specifici ecc.).

9 - Il termine ultimo di iscrizione.

10 - Il numero di posti a disposizione.

Entro 60 giorni dalla presentazione delle proposte, operata la selezione di cui al punto 1 b), le Province approvano con atto formale il Catalogo dell’Offerta Formativa,  comprendente i dati sopra indicati.

Le Province, anche in collaborazione con i Centri Territoriali per l’Educazione Permanente degli Adulti, assicurano altresì l’apertura degli sportelli informativi e  di orientamento, presso i quali i lavoratori interessati possono consultare i cataloghi dell’offerta, ottenere la consulenza utile alla scelta dei percorsi formativi da intraprendere, nonché presentare le domande per l’ottenimento del relativo Buono di Partecipazione; gli sportelli informativi si coordinano al fine di rendere disponibile presso ciascuno di essi l’insieme dei cataloghi delle diverse Province.

1d) Caratteristiche dei destinatari/esclusioni

In relazione alle condizioni stabilite dalle Circolari ministeriali istitutive, possono essere destinatari dei programmi di F.C.I. i lavoratori dipendenti delle imprese assoggettate al contributo di cui all’art. 12 della Legge 160/75. Ai fini della presente Direttiva possono concorrere all’assegnazione del buono di partecipazione i lavoratori dipendenti in forza presso le unità locali delle suddette imprese che siano situate in Piemonte.

In considerazione del particolare regime di aiuto pubblico cui sono soggetti in virtù di specifici provvedimenti legislativi, non possono partecipare ai programmi F.C.I. di cui alla presente Direttiva i lavoratori con contratto di formazione lavoro e di  apprendistato.

2) Risorse

2a) Risorse disponibili

Le risorse dedicate alla sperimentazione del sistema di F.C.I., mediante le DD.GG.RR nn. 27 - 24385 del 15/4/98 e 49 - 26589 del 1/2/99, ammontano a complessive L. 3.881.300.000=, esclusivamente destinabili all’emissione dei Buoni di Partecipazione.

Qualora si rendano disponibili quote aggiuntive, di provenienza nazionale e/o comunitaria, la Giunta regionale può integrare l’importo suddetto, sia ad incremento della quota destinata ai Buoni di Partecipazione, sia per assicurare un sostegno finanziario alle Province per la messa in opera dei sistema.

2b) Riparto delle risorse per ambiti territoriali

Le risorse di cui a precedente punto 2a) sono ripartite tra le Province, in relazione alla percentuale di lavoratori occupati rilevata per ciascuna di esse in rapporto al totale regionale, secondo la seguente tabella:

Provincia    % occupati    Importo in lire

Torino    51,04    1.981.153.000
Vercelli    4,35    168.954.000
Novara    8,41    326.335.000
Cuneo    13,24    513.804.000
Asti    5,13    199.041.000
Alessandria    8,88    344.850.000
Biella    5,01    194.412.000
Verbania    3,94    152.752.000
Totale    100,00    3.881.300.000

Le risorse derivanti dalla partecipazione della Regione Piemonte al progetto nazionale “Supporto alla sperimentazione di azioni di formazione individuale dei lavoratori occupati”, promosso dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e dall’ISFOL, destinate ad attivare i servizi di supporto alla F.C.I., saranno ripartite tra le Province, per il 30% in parti uguali e per il 70% in relazione alle percentuali di cui alla precedente tabella.

3) Modalità di presentazione delle proposte

3a) Forme e scadenze di presentazione delle domande

Le Province emettono un avviso pubblico recante i termini di presentazione delle domande, le caratteristiche dei destinatari dei relativi contributi, le condizioni di ammissibilità ed i criteri di valutazione delle stesse.

Le domande per l’ottenimento dei contributi di cui alla presente Direttiva sono presentate dai lavoratori interessati agli sportelli di informazione ed orientamento allestiti dalle Province di residenza, e sono redatte su moduli opportunamente predisposti dalle stesse.

Ogni domanda può riguardare una o più azioni presenti sul catalogo dell’offerta formativa della provincia di residenza, fermo restando che il valore complessivo dei buoni ad esse riferiti non potrà superare l’ammontare di L. 1.000.000=.

La domanda è individuale, deve identificare con precisione e senza possibilità di contestazione il corso o i corsi per i quali si richiede il contributo e deve essere sottoscritta dal lavoratore interessato nelle forme previste dalla legge.

Per eccezionali e motivate esigenze possono essere inserite nella domanda di contributo anche attività formative comprese nel catalogo di una provincia diversa da quella di residenza, fermo restando il limite finanziario precedentemente indicato. In tale caso, tuttavia, l’ammissione al contributo è subordinata alla effettiva disponibilità dei posti presso l’agenzia titolare.

4) Valutazione ed approvazione delle proposte

4a) Modalità e criteri di esame delle domande

Spetta ad ogni Provincia l’approvazione delle domande presentate dai lavoratori residenti sul proprio territorio.

Non potranno essere considerate ammissibili le domande:

- relative a soggetti diversi dai destinatari di cui al precedente punto 1 c);

- riferite ad azioni formative non presenti nell’insieme dei cataloghi provinciali

- presentate ad una Provincia diversa da quella di residenza;

- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione delle proposte.

Precedentemente all’apertura dei termini di presentazione, la Provincia stabilisce con proprio atto i criteri e le modalità di formazione della graduatoria di finanziabilità delle domande, operando affinché sia assicurata priorità alle situazioni professionali che, in quanto precarie, a rischio di obsolescenza o con scarse possibilità di sviluppo, richiedono interventi formativi specifici ed urgenti. Le domande ammissibili finanziate secondo l’ordine della graduatoria suddetta e le azioni  in esse contenute sono ammesse al contributo fino alla concorrenza dei posti indicati per ciascun corso sul catalogo dell’offerta formativa.

La valutazione si conclude con l’approvazione delle domande finanziabili e la pubblicazione dell’elenco provinciale degli assegnatari del Buono di Partecipazione.

5) Autorizzazione e gestione delle azioni

5a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative

A seguito dell’approvazione di cui al precedente punto 4a), la Provincia comunica ai singoli lavoratori interessati l’attribuzione del Buono di Partecipazione, con l’indicazione delle azioni cui questo si riferisce e le disposizioni per l’iscrizione ai corsi.

Entro 30 giorni dalla suddetta notifica, il lavoratore assegnatario è tenuto a dimostrare alla Provincia l’avvenuta iscrizione all’attività formativa prescelta presso  l’Agenzia titolare, secondo le modalità che sono definite dalla Provincia stessa.

Il mancato rispetto della presente condizione comporta la revoca del Buono di Partecipazione, il cui importo è reso disponibile per altre assegnazioni.

Qualora la partecipazione all’azione formativa per la quale è stato rilasciato il Buono richieda il superamento di prove e/o test di ingresso, tenuto conto del termine suddetto, l’Agenzia titolare provvede tempestivamente allo svolgimento delle stesse.

5b) Modalità di gestione.

La gestione delle attività di cui alla presente Direttiva nonché l’erogazione dei contributi ad esse relativi, sono regolate da singole convenzioni stipulate tra le  Province e le Agenzie formative titolari delle azioni per le quali sono stati emessi i Buoni di Partecipazione.

Le norme per la gestione amministrativa delle azioni, comprensive delle disposizioni tecniche per la sottoscrizione della convenzione, per la tenuta dei documenti di rilevazione delle presenze e per l’erogazione dei finanziamenti, sono oggetto di specifiche comunicazioni inviate dalla Provincia alle Agenzie formative titolari ed ai lavoratori partecipanti.

5c) Modalità di verifica.

La Provincia, in concorso con l’Agenzia formativa titolare del corso ed i lavoratori partecipanti, predispone gli opportuni momenti di verifica sull’andamento del corso, al fine di rilevare l’efficacia dell’intervento; tale verifica deve essere effettuata almeno una volta in corso d’opera nonché al termine dell’attività.

Ove sia stata richiesta ed ottenuta la certificazione pubblica di qualifica ai sensi della L.R. n. 63/95, l’Agenzia titolare si dovrà attenere alle procedure specificamente definite dai settori regionali a ciò preposti.

Trimestralmente la Provincia trasmette alla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro, un prospetto relativo allo stato di avanzamento della sperimentazione della F.C.I., recante i dati relativi ai Buoni di Partecipazione emessi, alle iscrizioni registrate, ai corsi avviati e/o conclusi.

6) Condizioni di realizzazione

6a) Condizioni generali per la realizzazione delle azioni

Quando l’Agenzia formativa convenzionata non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla F.C.I., dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso contratti tipici oppure tramite convenzione, quest’ultima ove trattasi di ente pubblico. l corsi eventualmente erogati con ricorso a modalità FaD, devono uniformarsi alle disposizioni di cui al punto 13a) della Direttiva Disoccupati - Mercato del Lavoro - anno formativo 1999/2000, approvata con la D.G.R. n. 31 - 26990 del 1/4/99.

l lavoratori assegnatari del Buono di Partecipazione devono concludere l’attività formativa prescelta entro 12 mesi dalla data di iscrizione al corso.

L’Agenzia formativa titolare garantisce l’effettuazione dell’attività di F.C.I. presente nel Catalogo dell’Offerta alla quale si siano iscritti i lavoratori, fino al numero massimo di posti indicato sul catalogo medesimo; allo scopo di ottimizzare l’utilizzazione  dei posti disponibili, sono ammessi accorpamenti di attività con identiche caratteristiche, anche inizialmente previste in sedi diverse, previo accordo con i lavoratori iscritti.

6b) Variazioni in corso d’opera.

L’attuazione dei corsi di F.C.I. deve avvenire nei tempi stabiliti, secondo il programma e le modalità indicate sul Catalogo dell’offerta formativa in cui risultano compresi, e nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla convenzione.

Non sono ammesse variazioni del titolo dei corsi, né della relativa durata o del programma didattico; ad attività avviata, qualora si renda necessario rispondere a particolari esigenze dei partecipanti, sono consentite variazioni di calendario e/o orario, previa  comunicazione agli uffici provinciali incaricati delle verifiche.

7) Controlli

7a) Monitoraggio, controllo e rendicontazione

Le indicazioni inerenti il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei corsi di F.C.I. sono trasmesse dalla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro alle Province,  le quali provvedono ad emanare le necessarie disposizioni alle Agenzie  formative titolari nonché ai lavoratori partecipanti.

Le attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione sono esercitate in via sperimentale dagli uffici provinciali incaricati dei controlli.

L’Agenzia formativa titolare é responsabile della corretta esecuzione delle attività soggette al contributo per la F.C.I. e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad  esse connessi, ivi comprese le certificazioni rese in corso d’opera.

Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, la Provincia disporrà la sospensione dell’attività e l’avvio del procedimento per la revoca della relativa convenzione, informandone la Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro.