Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2000

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 dicembre 1999, n. 90

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e D.I. 29 dicembre 1997.Disposizioni urgenti in merito all’approvvigionamento idrico connesso con la presenza di “sostanze indesiderabili” nell’acqua distribuita per consumo umano

Vista la Direttiva 80/778/CEE, “Caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano”;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, “Attuazione della Direttiva CEE n. 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1991 recante norme tecniche di prima attuazione al D.P.R. 236/88;

Visto il Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Ambiente, 20 gennaio 1992, relativo alla disciplina delle deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che ha fissato i valori massimi ammissibili entro i quali possono essere autorizzate le deroghe e ha stabilito i limiti, le prescrizioni e le modalità dell’esercizio del potere di concessione delle stesse da parte delle regioni;

Visto che la Giunta Regionale con opportuni provvedimenti deliberativi, a norma del Decreto Interministeriale 20 gennaio 1992, ha concesso ai Comuni interessati deroghe ai parametri ferro, manganese, magnesio e solfati, sulla base di appositi piani di intervento e per la durata massima di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto decreto;

Visto che le deroghe di cui sopra riguardavano situazioni in cui il superamento dei limiti era riconducibile a fenomeni di arricchimento mineralogico naturale e non a cause di inquinamento antropico;

Visto che alla scadenza del 20 gennaio 1997 diversi Enti gestori di acquedotti, per complessivi 73 Comuni e per una popolazione di 229.948 abitanti, anche a causa delle limitate disponibilità finanziarie, hanno segnalato l’impossibilità di concludere tutti gli interventi di risanamento previsti entro il termine sopra indicato e conseguentemente hanno richiesto il prolungamento del termine medesimo;

Visto il Decreto Interministeriale 29 dicembre 1997, con il quale è stato consentito alla Regione Piemonte per i Comuni sopracitati e nello stesso elencati all’art. 4, di autorizzare il prolungamento fino al 31/12/1999 del termine di cui sopra;

Viste le determinazioni n. 102 del 30/01/1998, n. 80 del 21/01/99, n. 359 del 10/05/99 e n. 420 del 15/06/99, adottate dalla Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche e dalla Direzione Sanità Pubblica con le quali, a fronte di finanziamenti ed opportuni piani di intervento, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1999 ai Comuni elencati all’art. 4 del D.I. 29 dicembre 1997 ed ai Comuni di Fontanetto Po, Novalesa e Poirino, la deroga al superamento dei parametri ferro, manganese, magnesio e solfati entro i valori massimi ammissibili fissati dal D.I. 29 dicembre 1997;

Considerato che alla scadenza dei termini temporali fissati dal D.I. 29 dicembre 1997 alcuni dei Comuni, interessati dalla deroga concessa con le determinazioni su citate, non potranno portare a termine gli interventi di risanamento per motivi imprevisti ed imprevedibili non imputabili a negligenza e che tali interventi sono tuttavia in stato di avanzata attuazione;

Considerato inoltre che alla scadenza del 31 dicembre 1999 stabilita dal D.I. 29 dicembre 1997 e in assenza di normativa nazionale di proroga, si potranno verificare delle situazioni di emergenza idrica per quei Comuni in cui l’acqua, distribuita tramite acquedotto comunale o consortile, presenterà, per le motivazioni sopra riportate, valutazioni analitiche nelle quali i parametri ferro, manganese, magnesio e solfati risulteranno in concentrazioni ancora superiori a quelle di cui all’allegato 1 del DPR 236/88;

Considerato altresì che tale situazione di emergenza idrica determinerà grave disagio per la popolazione, nonché evidenti possibili rischi per la salute pubblica in caso di ricorso a soluzioni di approvvigionamento di emergenza quali la distribuzione di acqua mediante autobotti, la cui qualità e salubrità non è dimostrabile migliore di quella attualmente distribuita;

Tenuto presente che sulla base di controlli analitici, effettuati dalle ASL competenti per territorio, l’acqua distribuita è comunque potabile per tutti gli altri parametri e non presenta indici di inquinamento organico, ma di origine naturale dal momento che l’arricchimento delle sostanze in deroga è da attribuirsi alla conformazione geologica dei bacini imbriferi di cui è tributaria la risorsa idrica;

Tenuto presente che la Direttiva 98/83/CE del 3 novembre 1998, sulla base degli orientamenti stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, rivede la Direttiva 80/778/CEE, al fine di concentrare l’intervento comunitario sull’osservanza di parametri essenziali di qualità e salute, indicando nell’art. 4 che le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano i requisiti minimi di cui alla parte A “parametri microbiologici” e parte B “parametri chimici” dell’allegato I ed escludendo dai parametri chimici di cui alla parte B il parametro magnesio ed inserendo nella parte C relativa a “parametri indicatori”, non essenziali, i parametri ferro, manganese e solfati;

Ritenuto che l’approvvigionamento idrico con sistemi di emergenza alternativi comporterebbe un maggior rischio microbiologico per la popolazione, anche per l’impossibilità di garantire continui controlli qualitativi;

Ritenuto pertanto di dover intervenire tempestivamente entro il 31 dicembre 1999 onde evitare l’interruzione dell’approvvigionamento idrico ed il verificarsi di quanto sopra;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

decreta

a) i Sindaci dei Comuni che ai sensi del D.I. 29/12/1997 non abbiano ancora completato gli interventi di risanamento entro la scadenza prevista del 31 dicembre 1999, possono consentire agli Enti gestori degli acquedotti del territorio di loro competenza la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con valori di concentrazione superiori ai limiti previsti dall’allegato 1 del DPR 236/88, per i parametri ferro, manganese, solfati e magnesio, purché inferiori al VMA stabilito con il D.I. 29 dicembre 1997:

- ferro: valore massimo ammissibile 1 mg/l;

- manganese: valore massimo ammissibile 0,2 mg/l;

- magnesio: valore massimo ammissibile 100 mg/l;

- solfati: valore massimo ammissibile 400 mg/l;

b) I lavori di ultimazione degli interventi di risanamento, dovranno essere conclusi improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2000. A conclusione dei lavori dovranno essere trasmessi alla Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche il certificato di fine lavori ed il relativo atto di collaudo o di regolare esecuzione, nonché i risultati dei controlli analitici che attestino il rientro dei parametri nei limiti previsti dal D.P.R. 236/88.

c) Gli Enti gestori degli acquedotti sono in ogni caso tenuti ad assicurare all’utenza l’erogazione di acqua della migliore qualità possibile, in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

d) I Sindaci sono tenuti inoltre, sentito il Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale, ad informare pubblicamente e tempestivamente la popolazione interessata del presente provvedimento, unitamente ai progetti di risanamento in atto ed ai tempi entro i quali si concluderanno i lavori. Tale comunicazione dovrà essere inviata in copia alla Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche e alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte.

Enzo Ghigo